Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2002, n. 30323
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Sentenza 24 maggio 2002

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È manifestamente infondata, in riferimento al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 comma 1 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 cod. pen. mil. pace, che prevede la sussistenza del delitto di mancanza alla chiamata al servizio militare anche quando l'affissione del pubblico manifesto non è seguita dalla notifica della cartolina di precetto, in quanto la normativa in questione si fa carico di fornire un efficace mezzo di tutela al bene giuridico di indubbia rilevanza costituzionale, quale è l'obbligo dei cittadini di prestare il servizio militare, nei modi stabiliti dalla legge sia nei confronti dei soggetti arruolati che risultino irreperibili ai dichiarati indirizzi di residenza sia di quelli che, omettendo di indicare eventuali cambiamenti di residenza al competente distretto militare, maliziosamente mirano ad eludere tale obbligo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2002, n. 30323
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 30323
    Data del deposito : 24 maggio 2002

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