Sentenza 24 maggio 2002
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento al principio di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 comma 1 Cost.), la questione di legittimità costituzionale dell'art. 151 cod. pen. mil. pace, che prevede la sussistenza del delitto di mancanza alla chiamata al servizio militare anche quando l'affissione del pubblico manifesto non è seguita dalla notifica della cartolina di precetto, in quanto la normativa in questione si fa carico di fornire un efficace mezzo di tutela al bene giuridico di indubbia rilevanza costituzionale, quale è l'obbligo dei cittadini di prestare il servizio militare, nei modi stabiliti dalla legge sia nei confronti dei soggetti arruolati che risultino irreperibili ai dichiarati indirizzi di residenza sia di quelli che, omettendo di indicare eventuali cambiamenti di residenza al competente distretto militare, maliziosamente mirano ad eludere tale obbligo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/05/2002, n. 30323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30323 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO NI - Presidente - del 24/05/2002
1. Dott. GEMELLI Torquato - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CAMPO Stefano - Consigliere - N. 522
3. Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 003971/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TI OV MA N. IL 23/07/1980;
avverso SENTENZA del 03/12/2001 CORTE MILITARE APPELLO di VERONA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAMPO STEFANO;
udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio GARINO che ha concluso per la dichiarazione di manifesta infondatezza della dedotta questione di legittimità costituzionale e l'inammissibilità del ricorso;
OSSERVA
1. Con sentenza in data 3 dicembre 2001 la Corte militare di appello, sezione distaccata di Verona, confermava quella in data 1 marzo 2001 del G.u.p. del Tribunale militare di Torino, con la quale TI NI TT, imputato del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. (mancanza alla chiamata), era stato condannato, applicate le circostanze attenuanti generiche, quella di cui all'art. 48 n. 2 c.p.m.p. e la diminuente prevista dall'art. 442 c.p.p., alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione militare.
La corte territoriale, dichiarata manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale della normativa contemplante la chiamata alle armi per pubblico manifesto, affermava che, pur non essendo stato possibile effettuare la notifica all'imputato, in quanto irreperibile, della ingiunzione di presentarsi al corpo militare di destinazione, era diventata efficace la chiamata alle armi disposta con l'affissione del relativo pubblico manifesto, di guisa che l'imputato, non essendosi presentato al Distretto militare di Milano come previsto dal citato manifesto, aveva realizzato il reato contestatogli.
Precisava che la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato era comprovata non solo dalla circostanza che l'imputato, resosi irreperibile, non aveva preso contatto con il competente Distretto militare pur se consapevole di essere tenuto alla prestazione del servizio militare, ma anche dal fatto che era rimasto assente arbitrario anche dopo avere avuto cognizione del procedimento penale a suo carico per omessa presentazione alle armi e conclusosi con la condanna di primo grado.
1. Ricorre per Cassazione il TI, il quale, per il tramite del proprio difensore, deduce l'illogicità manifesta della motivazione della sentenza impugnata in merito all'affermata esistenza dell'elemento psicologico del reato, laddove è stata equiparata l'ignoranza di un atto amministrativo, quale il manifesto di chiamata alle armi, a quella, inevitabile, della legge penale e ripropone la questione di legittimità costituzionale negli stessi termini sottoposti alla corte di merito.
In prossimità dell'odierna udienza l'imputato produceva dichiarazione ex art. 4 legge 4.1.1968 n. 15, con relativa documentazione, dalla quale emergeva che il 26.4.2002 la propria fidanzata aveva partorito una bambina, di cui egli era padre legittimo e, come tale, esente dal servizio militare.
1. Il ricorso e la dedotta questione di legittimità costituzionale risultano manifestamente infondati.
Riguardo al primo la Corte ribadisce (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. 1^, 3.4.1995, Tagliatatela) che per la regolarità della chiamata alle armi non è indispensabile la notifica della cartolina precetto e che, a tale fine, è sufficiente l'affissione al pubblico del manifesto della chiamata alle armi.
Infatti, la normativa che regolamenta la chiamata alle armi per pubblici manifesti regola soltanto i tempi di svolgimento della stessa, nulla aggiungendo all'obbligo del cittadino di prestare servizio militare - di valenza costituzionale ex art. 52 Costituzione - previsto dalla legge, di guisa che in presenza della conoscenza legale attribuita a tale atto l'inottemperanza alla chiamata è supportata dal necessario elemento psicologico del reato di cui all'art. 151 c.p.m.p. Ciò perché il contenuto del pubblico manifesto integra l'elemento materiale del reato in esame e la sua conoscenza legale rende coscientemente volontaria la condotta di colui che si sottrae all'obbligo di presentazione alle armi con detto atto imposto. La manifesta infondatezza del motivo di gravame esaminato comporta, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
Riguardo, poi, alla dedotta questione di legittimità costituzionale, in quanto la normativa contemplante la chiamata alle armi per pubblico manifesto sarebbe configgente con il principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 co. 1^ Costituzione), la Corte osserva che la normativa in questione è consona al principio costituzionale indicato dal ricorrente, in quanto si fa carico della necessità di fornire un efficace mezzo di tutela al bene giuridico, di indubbia rilevanza costituzionale (art.52 Costituzione) quale è l'obbligo dei cittadini di prestare servizio militare nei modi stabiliti dalla legge, nei confronti sia dei soggetti arruolati che risultino irreperibili ai dichiarati indirizzi di residenza, sia di quelli che, omettendo di indicare eventuali cambiamenti di residenza al competente Distretto militare, come imposto dalla normativa in esame, maliziosamente mirano ad eludere tale obbligo.
Conseguentemente la dedotta eccezione risulta manifestamente infondata. Infine, nessun rilievo può avere nel presente giudizio l'attestazione depositata dal ricorrente, atteso che, a prescindere che in sede di giudizio per Cassazione non possono prodursi documenti non esaminati in sede di merito, trattasi di circostanza successiva al commesso reato che, se del caso, può essere fatta valere mediante istanza agli organi competenti di esenzione dal servizio militare a norma delle vigenti disposizioni in merito.
La declaratoria di inammissibilità comporta a carico del ricorrente la condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali e al versamento di una sanzione pecuniaria, meglio indicata in dispositivo, in considerazione della evidente pretestuosità del gravame proposto.
P.Q.M.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento euro a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 2002