Sentenza 29 ottobre 2008
Massime • 2
La mancanza di sottoscrizione da parte del giudice del verbale di udienza non è causa di nullità, derivando questa unicamente dall'omessa sottoscrizione da parte del pubblico ufficiale redigente.
Il principio di immutabilità del giudice è applicabile anche con riferimento ai giudizi di impugnazione cautelare. (Nella specie, relativa a procedimento di appello su misura cautelare reale per la cui definizione il tribunale aveva utilizzato atti acquisiti in precedenza da un collegio in diversa composizione, la Corte ha ritenuto osservato detto principio).
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato e principio di immutabilità del giudice: la Cassazione ribadisce l'obbligo di rinnovare la discussione (Cass. Pen. n.23640/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 26 giugno 2025
Anche nel giudizio abbreviato privo di integrazione probatoria, il giudice chiamato a decidere deve coincidere con quello che ha assistito alla discussione. In caso contrario, la sentenza è nulla. La Cassazione interviene con un importante arresto sul principio di immutabilità del giudice, tutelando il contraddittorio e il diritto di difesa. Il fatto Con sentenza dell'11 giugno 2024, la Corte di Appello di Palermo confermava la condanna di Ma.Ga. per il reato di riciclaggio ex art. 648-ter c.p., pronunciata in primo grado dal G.i.p. del Tribunale di Palermo il 19 ottobre 2021. L'imputato, rappresentante legale di una ditta specializzata nello smaltimento di rifiuti ferrosi, era accusato …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2008, n. 43803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43803 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 29/10/2008
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. CO Amedeo - Consigliere - N. 01120
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 022414/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CU ND N. IL 28/05/1965;
2) CU AO N. IL 02/04/1963;
3) OT CO N. IL 06/05/1954;
avverso ORDINANZA del 16/05/2008 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SENSINI MARIA SILVIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. De Falco Gennaro.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1- Con ordinanza in data 16/5/2008, il Tribunale di Napoli, decidendo sull'appello proposto nell'interesse di MA ND, MA LO e AL CO, confermava l'ordinanza emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari in data 28/11/2007, con la quale era stata rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo, avente ad oggetto un corpo di fabbrica facente parte dello stabilimento farmaceutico "Kedrion S.p.A", con sede in S. Antimo. Il Tribunale di Napoli, in sede di appello, in via preliminare, pronunciandosi sulla eccezione difensiva di inutilizzabilità della consulenza tecnica del Pubblico Ministero a firma dell'ing. De Paola, in quanto svolta successivamente alla scadenza del termine di chiusura dell'indagini di cui all'art. 405 c.p.p. - con riferimento alla posizione del - MA ND - mentre, avuto riguardo alle posizioni di MA LO e AL CO, gli stessi non risultavano neppure iscritti nel registro degli indagati - rilevava che l'obiezione difensiva era comunque superata dal rilievo che di tale consulenza il collegio non poteva tener conto, trattandosi di atti di indagine introdotti dalle parti successivamente alla proposizione del gravame e, dunque, estranei al thema decidendum. Nel merito, osservava che il sequestro era stato disposto, essendosi riscontrate difformità rispetto alla originaria concessione n. 104/99, rilasciata alla società per la realizzazione di alcuni corpi di fabbrica destinati ad opificio.
Rispetto all'originario progetto, venivano realizzati due corpi di fabbrica a fronte dei quattro previsti.
Relativamente a tali strutture, ottenuto il titolo concessorio, veniva presentata, a firma di MA ND, una prima denuncia di inizio attività, la n. 13/06, per la ristrutturazione del fabbricato mediante demolizione e ricostruzione, ed una successiva d.i.a. in variante, la n. 119/2006, con la quale si comunicava la non ricostruzione della copertura al livello preesistente con sagoma a falde, bensì la realizzazione di un secondo livello. Osservava il Tribunale che, in realtà, a seguito della prima d.i.a., si era realizzato un organismo planovolumetrico difforme da quello originario, con aperture di varchi di accesso non previsti e modifiche rilevanti di sagome e prospetti, mentre, con la seconda d.i.a., era stata progettata l'edificazione di una nuova costruzione, distinta dalla precedente per sagoma e volumetria, e strutturalmente e funzionalmente connessa all'altra.
Alle denunce di inizio attività aveva fatto seguito la presentazione, in data 14/5/2007, di una prima istanza di permesso di costruire in sanatoria D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 da parte di MA LO, quale amministratore delegato della "Kedrion S.p.A.", subentrato a MA ND, con allegati elaborati tecnici a firma dell'architetto CO AL.
Il Comune di S. Antimo, nella persona del capo settore architetto Cerotto, avviava il 12/6/2007 il provvedimento di diniego delle istanze presentate dalla società, dal momento che le stesse erano state presentate in modo frazionato, senza, quindi, ricomprendere gli interventi globali realizzati nell'unità immobiliare complessivamente considerata.
Malgrado i rilievi espressi dall'architetto Cerotto, in data 18/9/2007 veniva rilasciato il titolo in sanatoria a firma dell'ing. Aniello Cesaro.
Conclusivamente, osservava il collegio che l'avvenuto rilascio del permesso in sanatoria non appariva, allo stato, idoneo ad estinguere il reato urbanistico e legittimava il mantenimento del sequestro.
2- Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dei tre indagati, deducendo:
1) nullità dell'ordinanza per difetto di motivazione in quanto il collegio non aveva fornito alcuna risposta alla patologia processuale dedotta dalla difesa, secondo cui il dr. LO MA e l'arch. AL, pur avendo ricevuto avviso di garanzia in data 5/3/2007, erano stati iscritti nel registro degli indagati solo in data 15/5/2008;
2) inosservanza e/o erronea applicazione della legge;
difetto di motivazione con riferimento alla carenza di fumus commissi delicti avuto riguardo alla posizione del sen. MA ND, essendosi il predetto limitato esclusivamente a sottoscrivere la d.i.a n. 13/2006, dimettendosi subito dopo - e quando nessuna attività edificatoria aveva avuto inizio - a seguito della nomina a sottosegretario ai beni culturali;
3) nullità del procedimento ex art. 127 c.p.p., comma 5, in quanto il verbale di udienza del 16/5/2008 era del tutto privo della sottoscrizione dei membri del collegio;
4) violazione del principio di immutabilità del giudice, applicabile anche al procedimento camerale, in quanto la procedura in oggetto era stata istruita e decisa da ben tre collegi: un primo collegio aveva disposto d'ufficio l'acquisizione della consulenza redatta per il P.M. dall'ing. De Paola;
un secondo collegio, che a fronte della eccezione della difesa, avente ad oggetto l'inutilizzabilità della consulenza per la mancata proroga delle indagini preliminari, aveva disposto l'assunzione di informazioni presso il P.M. sulla data di iscrizione degli indagati;
infine, un terzo collegio aveva dichiarato estranei al thema decidendum gli atti di indagine introdotti dalle parti successivamente al proposto gravame: pertanto, le prime due udienze non erano state di mero rinvio;
5) difetto di motivazione laddove in punto di ritenuta sussistenza del fumus commissi delicti, pur a seguito del rilascio di permesso in sanatoria;
6) illegittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42, 111 Cost. nella parte in cui non viene prevista, come condizione necessaria per l'imposizione di una misura cautelare reale, l'esistenza di sufficienti indizi di illiceità della condotta e non vengono previsti termini massimi di durata, per contro previsti per le misure cautelari personali.
3- Il ricorso va rigettato, poggiando su censure destituite di fondamento.
3.1- Inammissibili sono i primi due motivi, che possono essere considerati congiuntamente, vertendo entrambi su temi che sono estranei al possibile sindacato di questa Corte in tema di misura cautelare reale.
Va, anzitutto, ribadito che, allorquando si verta nell'ipotesi di sequestro preventivo, la verifica sulle condizioni di legittimità della misura cautelare da parte del Tribunale del riesame e di questa Corte, non può tradursi in una anticipata decisione della questione di merito concernente la responsabilità dell'indagato o imputato in ordine al reato oggetto di contestazione, ma deve limitarsi al controllo di compatibilità tra la fattispecie concreta e quella legale ipotizzata, mediante una valutazione prioritaria ed attenta dell'antigiuridicità penale del fatto (cfr. Cass. Sez. Un.7/11/1992, Midolini). Per questo le condizioni generali per l'applicabilità delle misure cautelari personali, indicate nell'art. 273 c.p.p., non sono estensibili, per la loro peculiarità, alle misure cautelari reali e da ciò deriva che, ai fini della doverosa verifica della legittimità del provvedimento con il quale sia stato ordinato o mantenuto il sequestro preventivo di un bene pertinente ad uno o più reati, è preclusa ogni valutazione sulla sussistenza degli indizi di colpevolezza, sulla gravità di essi e sulla colpevolezza dell'indagato o dell'imputato (cfr. Cass. Sez. Un. 23/4/1993, Gifuni).
Ciò perché, altrimenti, si finirebbe con l'utilizzare surrettiziamente la procedura incidentale del riesame o dell'appello per una verifica preventiva del fondamento dell'accusa. Il Tribunale del riesame, dunque, deve svolgere l'indispensabile ruolo di garanzia, tenendo conto delle contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando sotto ogni aspetto l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro. Inoltre, a norma dell'art. 325 c.p.p., comma 1, il ricorso per Cassazione avverso ordinanze emesse in sede di riesame o di appello di misure cautelari reali può essere proposto solo per violazione di legge, vizio nel quale rientra la motivazione meramente apparente o graficamente carente del provvedimento impugnato, non anche quella inadeguata o asseritamene illogica.
Ciò premesso, rileva il collegio che la motivazione dell'ordinanza impugnata non è meramente apparente ed è giuridicamente corretta. Il Tribunale del riesame di Napoli risulta, infatti, essersi attenuto ai principi sopra enunciati.
Con particolare riferimento al secondo motivo di ricorso, concernente la carenza del "fumus" del reato ipotizzato a carico del MA ND, va ribadito che, in tema di misure cautelari reali, la giustificazione della misura deriva dalla pericolosità sociale della res e non dalla colpevolezza di colui che ne abbia la disponibilità, così che il sequestro preventivo, pur se condizionato alla sussistenza di un'ipotesi di reato, prescinde dalla individuazione del suo autore e dall'indagine sulla colpevolezza di questi (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3^, 13/2/2002 n. 11290). 3.2 - Infondata è la doglianza relativa alla pretesa nullità del procedimento camerale, non avendo i componenti del collegio giudicante sottoscritto il verbale di udienza.
Invero, essendo il verbale atto del pubblico ufficiale che lo ha redatto, il quale, attraverso la sottoscrizione, attribuisce ad esso autenticità e pubblica fede, solo la mancanza di sottoscrizione da parte di costui può produrre nullità (cfr. Cass. Sez. 2^, 6/5/2003 n. 25652, Mendella). Nella specie, il verbale di udienza del 16/5/2008, pur mancante della sottoscrizione dei componenti del collegio, reca, però, la sottoscrizione del cancelliere Tufarelli.
3.3- Destituito di valenza è altresì il motivo relativo alla violazione del principio della immutabilità del Giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., comma 2 (2.4). Ora, è pur vero - come sostenuto dal ricorrente - che tale principio si applica anche con riferimento ai procedimenti camerali, ma è altrettanto indubbio che non si ha violazione del principio quando il giudizio venga definito da un giudice dinanzi al quale - come nella specie avvenuto - si siano svolte trattazione e discussione, anche se vengano utilizzati per la decisione atti esibiti dalle parti ad un giudice diverso o da questo ammessi ovvero acquisiti su istanza di parte (cfr. Cass. Sez. 3^, 2/3/2004 n. 14755, Di Fusco). 3.4- Infondato è il motivo relativo al preteso difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata, avendo, secondo i ricorrenti, il Tribunale omesso di dare contezza motivazionale del permanere del fumus delicti a fronte dell'intervenuto permesso di costruire in sanatoria, D.P.R. n. 380 del 2001, ex art. 36 (2.5). Il provvedimento censurato è, infatti, dotato di ampia ed analitica motivazione, svolta nei limiti della cognizione imposti dalla natura del procedimento incidentale, che, come sopra si è detto, devolve al Tribunale il solo esame della astratta configurabilità della fattispecie criminosa, sulla base degli elementi prospettati dall'accusa e censurati dall'interessato, senza alcuna verifica circa la fondatezza o meno dell'imputazione.
Entro tali parametri, il collegio del riesame ha ritenuto, con congrua motivazione, che, malgrado l'intervenuto titolo abilitativo in sanatoria, permanesse il fumus del contestato reato ex art. 44, D.P.R. cit., giacché, secondo quanto emerso dagli atti di causa, non poteva ritenersi sussistente il requisito della "doppia conformità" richiesto dall'art. 36, trattandosi di intervento realizzato in violazione dei parametri urbanistici e degli indici edilizi anche sotto il profilo della valutazione frazionata degli interventi realizzati.
3.5- Da ultimo, manifestamente infondata deve ritenersi la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 321 c.p.p. in relazione agli artt. 3, 24, 41, 42 e 111 Cost., in quanto la diversa disciplina che regola sia i presupposti, sia le cause di perdita di efficacia delle misure cautelari reali rispetto a quella relativa alle misure cautelari personali è ragionevolmente diversa in relazione alla diversa valenza dei beni oggetto della tutela, i quali non sono tra loro comparabili, godendo le misure cautelari personali del c.d. "favor libertatis".
Neppure può sostenersi che le misure cautelari reali, al pari di quelle personali, devono rispondere ai requisiti di ragionevolezza e proporzionalità.
Invero, i suddetti criteri sono stabiliti solo per le misure cautelari personali, sotto il titolo 1^ del libro 4^ del codice di rito, per giustificare la scelta tra le diverse misure possibili in relazione al caso concreto (art. 275 c.p.p.). Tali criteri, invece, non sono previsti sotto il titolo 2^ del libro 4^ in relazione alle misure cautelari reali ed, in particolare, al sequestro preventivo, per il quale l'art. 321 c.p.p., comma 1, richiede soltanto - come requisiti di legittimità - che ricorra l'astratta configurabilità di un reato (c.d. fumus delicti) e l'esigenza di impedire che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato ovvero agevolare la commissione di nuovi reati (c.d. periculum in mora). Nè è possibile ipotizzare una estensione analogica dei criteri di adeguatezza e proporzionalità anche a questa materia, essendo evidente che non ricorre, per la misura cautelare reale, la stessa ratio che ispira la disciplina delle misure cautelari personali, ovvero la necessità di scegliere ragionevolmente tra diverse misure possibili (cfr. Cass. Sez. 3^, sentenza n. 16818 del 2007, Cattarini ed altri).
La sollevata questione di legittimità costituzionale appare, pertanto, manifestamente destituita di fondamento.
4- Il ricorso va, conclusivamente rigettato, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2008.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2008