Sentenza 2 marzo 1999
Massime • 1
In tema di opposizione innanzi al Pretore alla sanzione della sospensione della patente di guida irrogata dal Prefetto, la decisione sulla opposizione, pur adottata nella forma impropria della ordinanza riservata, ammessa, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, della legge n. 689 del 1981, nel solo caso di ingiustificata assenza dell'opponente,costituisce comunque un provvedimento che definisce il giudizio, e, pertanto, è ricorribile per cassazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 02/03/1999, n. 1744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1744 |
| Data del deposito : | 2 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Giovanni OLLA - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
Dott. Luigi MACIOCE - Cons. Relatore -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI AL EL, elettivamente domiciliato in Roma, via degli Armenti 83, presso l'avv. Antonio Cunicella, e rappresentato e difeso giusta delega in atti dall'avv. Tommaso Rosario Ciampoli di Pescara;
- ricorrente -
contro
PREFETTO di CHIETI;
- intimato -
avverso l'ordinanza del RE di NC (sez.dist. Atessa) n. 1026 in data 21.12.95. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'1.12.98 dal Relatore Cons.Luigi Macioce. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 17.5.95 il Prefetto della provincia di Chieti ebbe ad adottare la misura della sospensione della patente di guida dal 7 al 21.5.95 a carico di Di PA EL, incolpato di guida in stato di ebbrezza in violazione dell'art. 186 2 comma del Codice della Strada approvato con D.Lsg. 285/92. Avverso il decreto di sospensione, notificatogli il 25.5.95, il Di PA con ricorso 23.6.95 proponeva opposizione ai sensi dell'art. 22 della L. 689/81 innanzi al RE di NC e ricorso e decreto erano ritualmente notificati al Prefetto in data 18.7.95.
Costituitosi il contraddittorio con il Prefetto, delegante funzionario, alla fissata udienza del 29.10.95 il RE di NC riservava la decisione e con ordinanza 21.12.95 dichiarava inammissibile il ricorso e rigettava l'opposizione sull'assunto che il provvedimento di sospensione della patente non sarebbe stato opponibile, da solo, ai sensi dell'art. 22 della legge del 1981. Per la cassazione di tale ordinanza il Di PA ha proposto ricorso con atto notificato il 20.12.96 articolato su quattro motivi. L'intimato non si è costituito.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Di PA denunzia violazione degli artt. 205-216-218-223 del CdS, 22 e 23 L. 689/81, 12 preleggi, 160 c.p.c., per avere il RE negato ammissibilità alla opposizione avverso il solo provvedimento di sospensione della patente di guida, di contro palesemente autorizzato dalle predette norme e dalla consolidata giurisprudenza della Corte Costituzionale. Con il secondo mezzo si denunzia violazione degli artt. 2697 c.c. 115 e 116 c.p.c. per avere il primo Giudice omesso di stigmatizzare la carenza di produzione probatoria incombente sull'Autorità irrogante la misura.
Con il terzo motivo il ricorrente censura la violazione degli artt.112 e 113 c.p.c. e con il quarto mezzo denunzia la decisione per aver respinto una opposizione avverso una misura assunta in totale assenza dei suoi comprovati presupposti.
Ritiene il Collegio che il ricorso è certamente ammissibile, avendo il RE di NC, con l'impropria forma della ordinanza riservata (adottabile ai sensi dell'art. 23 5 comma L. 689/81 nel solo caso di ingiustificata assenza dell'opponente) deciso sulla proposta opposizione, definendo il giudizio, e quindi adottando un provvedimento indubitabilmente ricorribile innanzi a questa Corte. Ritiene, ancora, il Collegio che, certamente fondata la censura proposta nel primo motivo e cassata l'ordinanza del RE, debba restare assorbita - e pertanto rimessa al Giudice del rinvio - la cognizione delle doglianze di merito contenute negli altri tre motivi. Il RE di NC nell'impugnata ordinanza motiva la sua declaratoria di inammissibilità della opposizione al provvedimento prefettizio di sospensione con la insindacabilità di un atto al di fuori dello schema impugnatorio di cui all'art. 22 della legge 689/81, attaglientesi, secondo la lettera, alle sole ordinanze- ingiunzioni: è palese, come esattamente denunziato dal ricorrente, che il Giudice del merito non si è neanche avveduto del disposto dell'art. 218 5 comma CdS approvato con D.legs 285/92 secondo il quale "avverso il provvedimento di sospensione della patente è ammessa opposizione ai sensi dell'art. 205" e cioè la stessa opposizione innanzi al RE riservata alle impugnazioni delle ordinanze ingiunzioni di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 205 1 CdS).
E tale principio - per il quale dal combinato disposto degli artt. 205 e 218 CdS discende l'opponibilità ex artt. 22 e 23 L. 689/81 dei provvedimenti prefettizi di sospensione della patente - è del tutto fermo nella giurisprudenza di questa Corte, anche assai recente (cfr. S.U. 4629/98 - 6231. 2/96- 10561/96): essendosi da esso totalmente discostato l'impugnato provvedimento, devesi adottare la richiesta pronunzia rescindente con il rinvio al RE di NC per l'esame dei motivi della opposizione e, conclusivamente, per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione:
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa l'impugnata ordinanza e rinvia - anche per le spese - al RE di NC in persona di altro magistrato.
Così deciso in Roma, l'1.12.1998.
Depositata in Cancelleria il 2/3/1999.