Sentenza 18 agosto 1999
Massime • 4
Il diritto del lavoratore dipendente che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento della procedura di selezione, reclami il riconoscimento della qualifica superiore e il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso che, per quanto concerne, in particolare, la pretesa risarcitoria, i danni lamentati non derivano dalla violazione del principio del "neminem laedere", ma da un illecito contrattuale, a nulla rilevando, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione.
Sia nel rito ordinario che nel rito del lavoro, la violazione del principio dell'immediatezza della decisione, determinata dall'essere trascorso un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la deliberazione con conseguente violazione dell'art. 120 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità, ma non è causa di inesistenza o nullità della sentenza, poiché non incide sui requisiti minimi indispensabili per attribuire alla pronuncia essenza e portata di provvedimento giurisdizionale.
La sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione non costituisce motivo di nullità ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere, in tale ipotesi, la configurabilità di una pronuncia emessa a non iudice.
In tema di procedure concorsuali di promozione del lavoratore disposte dal datore di lavoro al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale, di determinati requisiti, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto compimento delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quella degli altri concorrenti; l'adempimento del corrispondente obbligo del datore di lavoro deve ritenersi non provato quando l'assegnazione dei punteggi discrezionali risulti non motivata, ne' risultino successivamente manifestate le ragioni delle diverse quantificazioni, con conseguente diritto al risarcimento del danno per il lavoratore pretermesso, ove fornisca la prova della sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del datore di lavoro e la sua mancata promozione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8710 |
| Data del deposito : | 18 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo MILEO Presidente
Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO rel. Consigliere
Dott. Grazia CATALDI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA CASSA DI RISPARMIO DI TORTONA SPA, già Cassa di Risparmio di Tortona, in persona del Presidente e legale rappresentante pro- tempore, Prof. Vittorio Moro, elettivamente domiciliato in Roma, via di Ripetta n. 22, presso l'avv. Gerardo Vesci, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'Avv. Agostino Pacchiana Parravicini del Foro di Torino;
- ricorrente -
contro
AN ER elettivamente domiciliato in Roma, Corso Trieste n. 88 presso l'avv. prof. Giorgio Recchia, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti, unitamente all'avv. Massimo Grattarola del Foro di Alessandria;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Tortona del 25 marzo-8 ottobre 1996, n. 40, notificata in data 6 novembre 1996. R.G. 414/92 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avvocati Massimo Ozzola per delega avv. Vesci e A. Pellegrini per delega avv. Recchia;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 marzo-30 settembre 1996, il Tribunale di Tortona confermava la decisione del locale Pretore del 27 gennaio-27 marzo 1992, che aveva condannato la Cassa di Risparmio di Tortona (ora banca Cassa di Risparmio di Tortona spa) al risarcimento in favore di GA ES dei danni derivanti dalla mancata promozione a funzionario di secondo grado, in misura pari alle differenze di retribuzioni tra il grado ricoperto e quello messo a concorso con il bando del 29 settembre 1980 (per il periodo 3 dicembre 1980-1 settembre 1985).
Il Tribunale rilevava che nel caso in esame il diritto al risarcimento del danno azionato dal GA - derivato dalla privazione della possibilità di vincere il concorso - era soggetto al termine di prescrizione decennale. Respingeva quindi l'eccezione di prescrizione quinquennale proposta dell'appellante. Nel merito, i giudici di appello osservavano che la Cassa di Risparmio di Tortona aveva violato gli obblighi di correttezza e buona fede, di cui agli articoli 1175 e 1375 codice civile, tra i quali devono essere ricompresi, con riferimento alle promozioni per scelta o per concorso:
- l'obbligo di effettuare la selezione in base a criteri predeterminati e tali comunque da non vanificare, in un concorso per titoli ed esami, i titoli posseduti dai candidati;
- l'obbligo di motivare le scelte del datore di lavoro per consentire sia il controllo da parte dei dipendenti che l'eventuale successivo, sindacato giurisdizionale.
Orbene, sottolineava il Tribunale, nel caso di specie nessuno di questi due obblighi risultava adempiuto da parte della Cassa. In particolare, era stato disatteso l'obbligo di motivazione sia nell'atto conclusivo del concorso (verbale del 3 dicembre 1980 recante la graduatoria degli unici due candidati, con l'indicazione dell'unica prova orale, in cui era consistito l'esame), che negli atti successivi.
Riconoscendo quale unico titolo valutabile il diploma di laurea nel novembre del 1980 (quando era già noti i nomi dai candidati), la Commissione aveva finito in pratica per trasformare un concorso per titoli ed esami, bandito in data 29 settembre 1980, in un concorso per soli esami.
Inoltre la mancanza di qualsiasi giustificazione dei punteggi attribuiti ai primi due candidati (RI 90 punti, GA 85) induceva fondatamente a ritenere l'insussistenza di valide ragioni per l'attribuzione al GA di un punteggio inferiore, sia pur di soli 5 centesimi, a quello attribuito al RI.
Tra l'altro, GA presentava obiettivamente una netta superiorità di titoli professionali (e quindi di punteggio) nei confronti dell'altro concorrente. Quest'ultimo era stato effettivamente assunto prima del GA. Il GA, tuttavia, era stato promosso impiegato di II molti anni prima del RI, ricoprendo quindi l'incarico di capo ufficio sei anni prima di lui.
Se la Commissione avesse considerato tutti questi titoli, senza dubbio il GA sarebbe risultato vincitore del concorso, superando (con una valutazione complessiva) l'altro concorrente, come era evidente anche dal modesto scarto dei punteggi riportati nell'unica prova orale.
Tali comportamenti -concludeva il Tribunale- sostanziavano inadempimento della Cassa di Risparmio di Tortona agli obblighi di correttezza e buona fede, e quindi fatto illecito imputabile alla stessa, fonte di una obbligazione risarcitoria, essendovi un evidente rapporto di causalità tra lo stesso ed il lamentato danno, consistente nella differenza tra la retribuzione di fatto corrisposta al GA per effetto dell'inquadramento nel grado rivestito e quella spettantegli in base al grado di funzionario di II grado, messo a concorso (per il periodo 3 dicembre 1980, data di approvazione definitiva della graduatoria- 1 settembre 1985, data in cui il GA aveva comunque ottenuto la promozione a funzionario di II grado).
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione la Banca Cassa di Risparmio di Tortona spa, con quattro distinti motivi, illustrati da memoria.
Resiste il GA con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 132 codice di procedura civile, 118 e 119 disp. att. codice di procedura civile, nullità della sentenza ex art. 161 codice di procedura civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile;
in subordine, vizio della sentenza per omessa motivazione, ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile. La sottoscrizione della motivazione della sentenza, rileva la ricorrente, è avvenuta a distanza di oltre tre anni dalla data della decisione, per di più in un momento in cui due dei tre giudici del Collegio non erano più in servizio.
La fattispecie sottoposta all'esame di questa Corte, secondo la ricorrente, dovrebbe essere equiparata a quella della mancata sottoscrizione della sentenza, con conseguente nullità della stessa, ai sensi dell'art. 161 codice di procedura civile. Il motivo non è fondato.
La deliberazione della sentenza, nel processo di cognizione soggetto sia al rito del lavoro che a quello ordinario, è atto interno del giudice, sicché la violazione del principio dell'immediatezza della decisione, per essere trascorso un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la deliberazione, con conseguente inosservanza del termine stabilito dall'art. 120 disp. att. codice di procedura civile, costituisce solo una irregolarità regolamentare,
ma non è causa di inesistenza o di nullità della sentenza, poiché non incide sull'esistenza dei requisiti minimi indispensabili per attribuire alla pronuncia essenza e portata di provvedimento giurisdizionale (Cass. 6 maggio 1993 n. 5227). Sotto altro profilo, la giurisprudenza di questa Suprema Corte è ferma nel ritenere che la sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione della decisione (nel caso del processo del lavoro coincidente con la lettura del dispositivo all'udienza di discussione) non costituisce motivo di nullità della decisione, ai sensi dell'art. 161 ultima parte del codice di procedura civile, restando altresì esclusa, in tale ipotesi, la configurabilità di una pronuncia emessa a "non iudice" (Cass. 16 ottobre 1970 n. 2951, Cass. S.U. 6 aprile 1983 n. 2432, Cass. 10 aprile 1991 n. 3775, 6 maggio 1993 n. 5227). Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 2246, 2247 e 2248 codice civile (così indicati nel ricorso: rectius 2946, 2947 e 2948 codice civile) e dell'art. 1223 codice civile, in relazione all'art. 360 n. 3 codice di procedura civile. In particolare, la ricorrente ribadisce che nel caso di specie avrebbe dovuto trovare applicazione il termine quinquiennale di prescrizione dei diritti azionati dal GA, ampiamente decorso al momento della notifica del ricorso introduttivo del giudizio. Anche tale motivo è infondato.
Esattamente, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie fosse applicabile il termine di prescrizione decennale, anziché quello quinquennale invocato dall'appellante.
In tal modo, i giudici di appello si sono attenuti al principio consolidato in giurisprudenza, secondo il quale il diritto del lavoratore dipendente, che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento delle procedure di selezione, reclami il riconoscimento della superiore qualifica ed il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso (per quanto concerne in particolare la pretesa risarcitoria) che i danni lamentati derivano non dalla violazione del principio del "neminem laedere" (art. 2043 codice civile: ed in questi termini deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art.384 secondo comma, codice di procedura civile), ma da un illecito contrattuale, mentre non rileva, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 codice civile, la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione (Cass. 4 aprile 1992 n. 4151). Con il terso motivo, la ricorrente denuncia omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 n. 5 codice di procedura civile, sia per quanto riguarda la lamentata trasformazione del concorso per titoli ed esami in concorso per soli esami, che per quanto riguarda l'addotta inosservanza dell'obbligo della motivazione della valutazione. Anche tale motivo si rivela destituito di fondamento. Questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che "con riguardo alle procedure concorsuali di promozione del lavoratore disposte dal datore di lavoro, al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale di determinati requisiti, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo al compimento effettivo e corretto delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quella degli altri scrutinati, l'adempimento del datore di lavoro corrispondente obbligo deve ritenersi non provato quando l'assegnazione dei punteggi discrezionale risulti non motivata, ne' siano successivamente manifestate le ragioni delle diverse quantificazioni, con la conseguenza del diritto al risarcimento del danno per il dipendente pretermesso ove da questi sia fornita la prova della sussistenza di un nesso causale tra la sua mancata promozione e l'inadempimento del datore di lavoro" (Cass. 10 gennaio 1994, n. 158, 29 aprile 1993 n. 5026, 13 giugno 1991 n. 6657). In altre parole, deve dirsi che i principi di correttezza e buona fede devono ispirare l'attività della commissione giudicatrice, ove la disciplina del concorso non indichi in modo completo i criteri di comparazione, e che la stessa commissione deve adottare in questa ipotesi i criteri integrativi ritenuti più opportuni, da applicare poi in maniera obiettiva ed imparziale, in conformità ai principi suddetti, e motivando adeguatamente tutti i provvedimenti relativi alla formazione della graduatoria finale.
Orbene, nel caso di specie, con ampia motivazione che sfugge a qualsiasi censura perché esente da vizi logici, il Tribunale ha ritenuto del tutto illegittima la formulazione di criteri di valutazione dei titoli, effettuata tra l'altro solo in data 10 novembre 1980, perché ha osservato che attraverso la stessa si finiva per attribuire punteggi tali da rendere del tutto ininfluenti i titoli posseduti dai candidati (dando esclusivo peso al risultato dell'esame orale).
Ha aggiunto che la mancanza di motivazione in ordine al punteggio assegnato ai candidati -indispensabile comunque per consentire un controllo in ordine alle scelte del datore di lavoro (Cass. 19 febbraio 1992 n. 2067, 18 settembre 1991 n. 9701, 27 febbraio 1985 n. 1603)- consentiva di escludere di per sè che la Banca avesse rispettato il dovere di correttezza e buona fede, verso il quale il candidato aveva un diritto soggettivo perfetto. Ed ha pertanto concluso, sulla base di tali premesse, che non vi erano valide ragioni per l'attribuzione al GA di un punteggio inferiore a quello ottenuto dal vincitore del concorso.
Infatti, hanno sottolineato i giudici di merito, "l'esame comparativo tra il curriculum del GA e quello del rag. RI (vincitore del concorso) e del rag. OT (terzo classificato col punteggio 75) rivela. . come ha osservato il Pretore, la netta superiorità dei titoli professionali del primo (escluso il titolo di studio, diploma di ragioneria, uguale per tutti i concorrenti)".
"Il GA, pur essendo stato assunto dopo il RI (nel 1959 il primo, nel 1955 il secondo) assunse per primo nel 1959 la qualifica di impiegato di prima categoria (qualifica raggiunta dal RI nel 1960), divenne capo ufficio nel 1971 (il RI nel 1978), ricopri la carica di capo ufficio a decorrere dal 1964 (il RI dal 1970)". Si tratta di una valutazione del tutto logica, ampiamente motivata dai giudici di merito, che sfugge a qualunque censura in questa sede di legittimità.
Con il quarto motivo, la ricorrente denuncia violazione dell'art.1362 codice civile, nonché omessa ed insufficiente motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia (art. 360, nn.3 e 5, codice di procedura civile).
La ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui la stessa si è sostituita alla Commissione, decidendo che la valutazione dei candidati doveva ricavarsi dal curriculum professionale e di carriera di ciascuno rispetto a quello degli altri.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata (pag.3) precisa che il bando di concorso richiedeva la produzione da parte dei concorrenti del titolo di studio e del curriculum professionale "oltre ad altri eventuali titoli, ritenuti valutabili".
Per superare o comunque rendere ininfluente ai fini della decisione tale accertamento, compiuto dai giudici di appello, la ricorrente ha sottolineato che comunque "il concorso non prevedeva, ai fini della graduatoria, alcuna valutazione in ordine al curriculum o, in genere, agli incarichi precedentemente ricoperti dai candidati". I giudici di appello hanno ritenuto, all'opposto, che la richiesta di specificazione degli incarichi ricoperti, e del curriculum professionale e di carriera, contenuta nel bando, dava già una chiara indicazione della precisa volontà di conferire - soprattutto in considerazione della mancata attribuzione di un qualsiasi punteggio per il titolo di studio, identico per tutti i concorrenti- en punteggio ai titoli risultanti dal curriculum medesimo. Contro questa interpretazione data dai giudici di appello, la ricorrente si limita in modo inammissibile ad opporre una propria, difforme interpretazione (tra l'altro senza neppure indicare quale dei criteri legali di ermeneutica contrattuale, indicati dagli artt.1367 e seguenti del codice civile, sarebbe stato sostanzialmente violato).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannata al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 35.000 oltre a lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 1999