Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8710
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Sentenza 18 agosto 1999

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Il diritto del lavoratore dipendente che, deducendo l'irregolare e scorretto svolgimento della procedura di selezione, reclami il riconoscimento della qualifica superiore e il risarcimento dei danni per la mancata promozione, soggiace alla prescrizione decennale, atteso che, per quanto concerne, in particolare, la pretesa risarcitoria, i danni lamentati non derivano dalla violazione del principio del "neminem laedere", ma da un illecito contrattuale, a nulla rilevando, ai fini dell'applicabilità della prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ., la circostanza che il lavoratore abbia fatto riferimento, in via di mero parametro per la quantificazione del danno, alle differenze retributive che gli sarebbero spettate in caso di promozione.

Sia nel rito ordinario che nel rito del lavoro, la violazione del principio dell'immediatezza della decisione, determinata dall'essere trascorso un notevole lasso di tempo tra l'udienza di discussione e la deliberazione con conseguente violazione dell'art. 120 disp. att. cod. proc. civ., costituisce mera irregolarità, ma non è causa di inesistenza o nullità della sentenza, poiché non incide sui requisiti minimi indispensabili per attribuire alla pronuncia essenza e portata di provvedimento giurisdizionale.

La sottoscrizione della sentenza da parte di un magistrato collocato a riposo successivamente alla deliberazione non costituisce motivo di nullità ai sensi dell'art. 161 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere, in tale ipotesi, la configurabilità di una pronuncia emessa a non iudice.

In tema di procedure concorsuali di promozione del lavoratore disposte dal datore di lavoro al quale sia riservata la valutazione comparativa, sia pure discrezionale, di determinati requisiti, il dipendente è titolare di un diritto soggettivo all'effettivo e corretto compimento delle operazioni valutative e comparative della sua posizione rispetto a quella degli altri concorrenti; l'adempimento del corrispondente obbligo del datore di lavoro deve ritenersi non provato quando l'assegnazione dei punteggi discrezionali risulti non motivata, ne' risultino successivamente manifestate le ragioni delle diverse quantificazioni, con conseguente diritto al risarcimento del danno per il lavoratore pretermesso, ove fornisca la prova della sussistenza di un nesso causale tra l'inadempimento del datore di lavoro e la sua mancata promozione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/08/1999, n. 8710
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8710
    Data del deposito : 18 agosto 1999

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