Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1030
CASS
Sentenza 3 marzo 2000

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Nella materia del gioco d'azzardo deve avere prevalenza il dato oggettivo della aleatorietà e il cosiddetto fine di lucro va inteso nella sua giusta collocazione in relazione al singolo soggetto agente. Se, infatti, il congegno è intrinsecamente d'azzardo, come accade nei video giochi, non si pone neppure il problema del fine di lucro, perché le macchine "mangiasoldi" consentono qualche vincita solo per esaurire le risorse del giocatore in modo non improvviso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1030
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1030
    Data del deposito : 3 marzo 2000

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