Sentenza 3 marzo 2000
Massime • 1
Nella materia del gioco d'azzardo deve avere prevalenza il dato oggettivo della aleatorietà e il cosiddetto fine di lucro va inteso nella sua giusta collocazione in relazione al singolo soggetto agente. Se, infatti, il congegno è intrinsecamente d'azzardo, come accade nei video giochi, non si pone neppure il problema del fine di lucro, perché le macchine "mangiasoldi" consentono qualche vincita solo per esaurire le risorse del giocatore in modo non improvviso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/03/2000, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott Papadia Umberto Presidente del 03/03/2000
1.Dott. Acquarone Renato Consigliere SENTENZA
2. " Rizzo Aldo Consigliere N.1030
3. " Postiglione Amedeo Consigliere REGISTRO GENERALE
4. " Onorato Pierluigi Consigliere N.43917/99
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo C/O IG PÈ AT e TI RN avverso l'ordinanza del tribunale di Teramo del 30.4.1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Postiglione Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Gioacchino Izzo che ha concluso per l'annullamento con rinvio
Udito il difensore Avv. Osvaldo Fassari
Fatto e diritto
Il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 30.4.1999, annullava il sequestro probatorio di alcuni videopoker, effettuato dalla Questura di Teramo il 29.3.1999, e convalidato dal PM il 30.3.1999. Contro questa Ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione.
Il ricorso è fondato.
Giustamente il P.M. ricorrente fa notare la contraddizione della motivazione dell'ordinanza, che, dopo aver riconosciuto la sufficienza di un sommario esame del fumus boni iuris, entra nel merito della sussistenza del reato di gioco d'azzardo in relazione all'art. 718 CP ed all'art. 110 T.U.L.P.S.. Egualmente fondata è la censura in ordine ai provvedimenti di sequestro della polizia giudiziaria, che lungi dall'essere generici individuano i congegni e ne evidenziano la intrinseca aleatorietà. Erronea è l'opinione del Tribunale di Teramo sul rapporto tra sequestro probatorio e richiesta di consulenza avanzata dal PM: in sede cautelare, ove esistano i presupposti, nulla impedisce al PM di approfondire gli elementi di accusa in vista del merito del processo, come è accaduto nel caso in esame.
La richiesta di consulenza sui "videogiochi" non equivale a negazione implicita della loro natura aleatoria al momento del sequestro probatorio, ma è solo prova di serietà dell'accusa nel perseguire il gravissimo ed allarmante fenomeno dei giochi d'azzardo. Questa Corte ritiene che nella materia del gioco d'azzardo debba avere prevalenza il dato oggettivo della aleatorietà e che il cosiddetto fine di lucro vada inteso nella sua giusta collocazione in relazione al singolo soggetto agente. Se, infatti, il congegno è intrinsecamente d'azzardo, come accade nei videogiochi, non si pone neppure il problema del fine di lucro, perché le macchine "mangiasoldi" consentono qualche vincita solo per esaurire le risorse del giocatore in modo non improvviso.
Il problema del fine di lucro, a prescindere dalla sua entità, può porsi solo nel caso residuale di apparecchi, che consentano una sicura e certa prevalenza della abilità del giocatore.
P.Q.M.
La Corte
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al tribunale di Teramo. Così deciso in Roma, il 3 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2000