Sentenza 17 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 17/01/2003, n. 659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 659 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE PRI 9/03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 00 659 Oggetto Revoe. filliseer. Composta da R.G.N. 20417/00 - Fresidente Lott. Angelo ✓ RIECO Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Czon.1372 Consigliere Dott. Giuseppe MARZIALE KORDORF Consigliere - Rep. 258 Dott. Renato DE CHIARA Rei Consigliero - Ua.19/06/2002 Dott. Carlo ha pronunciato la seguente SENTENZA 0 sul ricorso proposto da: 0 15 MACCHIA ANGIOLO, MONTANARI MARA, elettivamente LIRE domiciliati in ROMA VIA SALLUSTIO 9, presso l'avvocato BARTOLO SPALLINA, cte li rappresenta Ё di fende #105520 MENICHETTI, giusta unitamente all'avvocaLo FABIO procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
CURATELA DEL FALI.IMENTO DELLA MACCHIA ANGIOLO S.A.
5. di MA AN & C. e del socio accomandatario MACCHIA ANGIOLO, in persona del curatore Rag. Michela domiciliato in ROMA VIA2002 Bernardini elettivamento 1402 GIOVANNI BETTOLO 22 presso l'avvocato ROSANNA N 1 GIUSEPPINI, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURO BRONDI, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente avverso la sentenza n. 720/00 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata il 17/04/00; udita la relazione della CAUSA svolta nella pubblica udienza del 10/06/2002 dal Consigliere Dott. Carlo DE CHIARA;
ucito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il zigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Tribunale di Pisa, con sentenza 11 maggio 1998, domarda del curatore del fallimento della MA Bu AN 5.a.s. di MA AN & C. e del socio ac- comandatario AN MA, proposta nei confronti di quest'ultimo e della moglie di lui, RA AR, di- chiarava inefficace nei confronti dei crcditori, ai sensi dell'art. 64 legge fall., l'atto di costituziona di fondo patrimoniale stipulato dai convenuti con rogi to del 27 dicembre 1994, avente ad oggetto un immobile di proprietà del MA sito in Pisa. Ia sertérza era appellata dai soccombenti, i quali sostenevano:1' inapplicabilità dell'art. 64 legge fall., trattandosi di atto а titolo oneroso;
1'esperibilità, 2 semmai, dell'azione revocatoria ordinaria;
la mancanza della prova del danno ai creditori e della sproporzione fra il patrimonio dei costituenti e il fondo;
beni fa-'impossibilità dell'acquisizione di tutti centi parte del fondo, ma soltanto della quota facente capo al fallito. La corte di appello di Firenze respingeva il grava- me con sentenza del 17 aprile 2000, avvers0 la quale propongono ricorso per cassazione i coniugi MA- AR, sulla base di un unico motivo. Resiste la curatela con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti, cenun- ciando violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 2901 C.C. e dell'art. 64 legge fall., lamentano che la Corte di appello abbia erroneamente ritenuto la inefficacia dell'atto oggetto del giudizio, perché la costituzione di fondo patrimoniale sarebbe atto volto all'adempimento di un dovere morale "verso l'integrità della famiglia" e sarebbe, pertanto, escluso dai rigori de l'art. 61 legge fall. ai sensi dell'ultima parte della stessa norma. ch Il motivo è inammissibile, essendo del tutto nuova l'eccezione relativa alla sussistenza di un dovere mo- rale, in adempimento del quale sarebbe stato compiuto од 3 l'atto costitutivo del fondo patrimoniale. Essa, inve- non risulta (né dalla sentenza impugnata, né dallo IO, stesso ricorso) proposta nei gradi di merito e, in par- ticolare, gradonel ci appello, 1отте ricorrenti (allora appellanti) hanno sostenuto la diversa tesi del carattere oneroso dell'atto. Dall'inammissibilità dell'unico motivo deriva 1'inammissibilità del ricoISO. Le spese processuali, liquidate come in dispositi- seguono la soccombenza. VO,
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e con- danna i ricorrenti alle spese, liquidate in complessi- vi €3572,30, di cui € 3.500 par onorari. Cosi deciso in Roma il 19 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Angelo Grieco) tardo De Chiara) CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 18.06.03 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 22949 versate € 139,44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 U, n°115 del 30/5/2002) IL COLLABORATORE DI CANCE! L Antonella Fontang are 4