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Sentenza 16 marzo 2023
Sentenza 16 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/03/2023, n. 7650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7650 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7313/2020 R.G. proposto da: ENTE AUTONOMO VOLTURNO S.R.L. a SOCIO UNICO REGIONE CAMPANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SALARIA, N. 290, presso lo studio dell’avvocato CRISTIANA LIGUORI, rappresentata e difesa dall'avvocato MARCELLO D'APONTE; -ricorrente- contro DI COSTANZO GIOVANBATTISTA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SEBINO, N.32, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO AN che lo rappresenta e difende;
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6967/2019, depositata il 20/12/2019, R.G.N. 669/2019; Civile Sent. Sez. L Num. 7650 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 16/03/2023 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza 20 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato illegittimo l’atto di destituzione, emesso il 18 aprile 2017 dopo il cd. “opinamento” del 20 marzo 2017 dall’Ente Autonomo VO (E.A.V.) s.r.l. nei confronti di GI Di NZ (per non avere svolto l’attività di assistenza nei giorni di domenica 4 e 11 dicembre 2016 e di sabato 24 dicembre 2016, per i quali aveva goduto dei permessi ottenuti allo scopo, a norma della legge n. 104/1992) e condannato la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con decorrenza dal giorno del recesso a quello di reintegrazione: così riformando, in accoglimento del reclamo del lavoratore, la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato l’impugnazione del licenziamento. 2. In esito ad attenta ricognizione della sequenza procedimentale stabilita dall’art. 53 r.d. 148/1931 per gli autoferrotranvieri, tuttora vigente in assenza di abrogazione (necessariamente per legge), in considerazione della sua specialità a loro maggiore tutela, la Corte territoriale ne ha verificato la violazione per la mancata messa a disposizione del lavoratore, nonostante la sua espressa richiesta, della relazione scritta dei funzionari (a beneficio del cd. opinamento del direttore in ordine alla sanzione da infliggere): essendogli così stato inibito l’accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta 3 delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di adire il consiglio di disciplina previsto dall’art. 54 r.d. cit.; non essendo stato altrettanto garantito dall’audizione in azienda, anche ai sensi degli artt. 7 l. 300/1970 e 53 r.d. cit. 3. Essa ha quindi qualificato l’omissione procedimentale quale nullità di protezione, rilevabile d’ufficio ed applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria, nella misura suindicata, prevista dal novellato testo dell’art. 18, primo e secondo comma legge n. 300/1970. 4. Con atto notificato il 17 febbraio 2020, l’ente datore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’infondatezza dei primi due motivi di ricorso e di fondatezza invece del terzo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 r.d. 148/1931 per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 7 legge n. 300/1970 e dell’art. 39 Cost., per inosservanza del principio di uguaglianza e ragionevolezza, per la permanenza di un sistema procedimentale disciplinare eccezionale, in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre e del principio di pluralismo sindacale. 2. Esso è inammissibile. 3. Tale è, infatti il motivo di ricorso per cassazione, che sia diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere al riguardo configurato un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte;
essendo riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo essere sempre proposta dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in 4 ogni stato e grado del giudizio, purché rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666; Cass. 8 novembre 2022, n. 32821; Cass. 10 gennaio 2023, n. 410). 3.1. Qualora, tuttavia, la denuncia sia intesa come sollecitazione a che sia questa Corte a sollevare una questione di illegittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata. Sia pure in specifico riferimento alla sanzione disciplinare della retrocessione, la Corte costituzionale ha ritenuto tale normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e pertanto tuttora giustificata, nonostante le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento, indubbiamente mantenuta in vigore, “a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore” (Corte cost. 31 luglio 2020, n. 188, Considerato in diritto, p.ti 5 e 8): così escludendo che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità. 3.2. Ma neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 39 Cost., in quanto la deduzione della ricorrente è fondata su una prospettata composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati;
il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) non corrispondente a quella vigente all’epoca di adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017), in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e che prevedeva che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, fossero formati da: 5 a) un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo legalmente rappresentante l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. Sicché, l’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera) nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale tra i componenti dei Consigli di disciplina, risponde(va) ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, senza alcun vizio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 39 della Cost. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 r.d. 148/1931, 2106 c.c., 7 legge n. 300/1970 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per la non corretta lettura da parte della Corte d’appello di una normativa, del tutto peculiare a vantaggio di una sola categoria di lavoratori, interpretata alla stregua di disciplina (in specifico riferimento alla sequenza procedimentale prevista e alle lacune in essa denunciate dal lavoratore) presidiata da nullità di protezione rilevabili d’ufficio: in assenza di giustificazione per la sua collocazione in un contesto storico, sociale e ordinamentale radicalmente mutato da quello (autoritario e limitativo delle libertà) in cui era stata introdotta, in quanto democratico e con garanzie e diritti a tutela di tutti i lavoratori, in particolare significati, sotto il profilo del procedimento disciplinare, dall’art. 7 legge n. 300/1970, siccome 6 norma fondamentale di tutela in materia di contestazione degli addebiti e di garanzie procedimentali riconosciute ai lavoratori. 5. Con il terzo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto e quinto comma legge n. 300/1970 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per erronea applicazione della tutela reintegratoria, non essendo assimilabile ad ipotesi sostanziali di fattispecie (quali quelle previste dal quarto comma) un mero vizio di natura formale, quale l’omissione rilevata nella sequenza procedimentale disciplinare oggetto di controversia, in quanto svolta “nel pieno … rispetto di quanto stabilito dalla disposizione generale di cui all’art. 7 l. 300/1970”, così da integrare una nullità comportante una pari conseguenza sul piano remediale, di applicazione di una tutela indennitaria, anziché risarcitoria. 6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 7. In ordine al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, al di là del preliminare rilievo della sua mera enunciazione senza peraltro argomentazione alcuna nel contenuto della censura, esso neppure è più attualmente configurabile, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). In ogni caso, per l’ampia ed argomentata illustrazione del percorso logico-giuridico adducente ad un coerente approdo decisionale, la sentenza impugnata nemmeno è viziata da una motivazione omessa o apparente: che invece, come noto, ricorre qualora essa manchi totalmente, essendo priva di ogni indicazione, da parte del giudice, degli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero – pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolanti la fattispecie dedotta in giudizio – non consenta tuttavia alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, tanto da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). 7 8. Quanto agli errores in iudicando denunciati, essa è conforme alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 maggio 2009, n. 11929; Cass. 6 marzo 2013, n. 5551; Cass. 17 gennaio 2017, n. 923), la quale ha chiarito che la speciale disciplina dettata dall'allegato A al r.d. 148/1931 non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e ricordato, anche sulla base della richiamata giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria del detto allegato, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301/2004), dovendosi escludere, in presenza di un sistema minimo di garanzie approntato per la generalità dei lavoratori dall'art. 7 citato, che la specifica disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini un'ingiustificata disparità di trattamento. 9. Giova allora, in continuità con l’insegnamento richiamato, avviare ancora una volta l’esame dal testo dell’art. 53 All. A del r.d. 148/1931, secondo cui: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse. 8 Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. ... L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. … ”. 9.1. Appare evidente la natura procedurale della normativa, in quanto regolante il procedimento disciplinare per gli autoferrotranvieri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, essa deve essere interpretata coerentemente con la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni, ossia l'art. 7, secondo e terzo comma legge n. 300/1970 (Cass. 10 luglio 2012, n. 11543, in motivazione sub p.to 3). Come risulta dalla sua illustrata articolazione, il procedimento disciplinare speciale è scandito in più fasi, con la finalità di apprestare una maggiore garanzia in favore dei dipendenti del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 (Cass. 3 luglio 2015, n. 13564; Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to 19). 9 A differenza, tuttavia, dell’ art. 7 legge n. 300/1970, che è esclusivamente norma di procedura, il cui mancato rispetto integra una violazione appunto di siffatta natura e, come tale, è sanzionata con l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, sesto comma l. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25189; Cass. 31 agosto 2020, n. 18136; Cass. 7 marzo 2022, n. 7392), la previsione dell’art. 53 All. A del r.d. 148/1931 – per la quale “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. … ” – introduce un elemento che attinge il profilo, non più della scansione procedimentale mera, bensì della titolarità del potere di licenziamento, allocandolo dal Direttore al Consiglio di disciplina. Si comprende allora come: a) nell’un caso (art. 7 cit.), si tratti di violazione di una norma di garanzia procedurale, per così dire esterna alla fattispecie (in proposito, per una distinzione delle diverse conseguenze remediali, sul piano della tutela, tra una norma di fattispecie, in particolare relativa al giustificato motivo oggettivo ed una invece di disciplina, come quella appunto in esame: Cass. 18 dicembre 2017, n. 30323); b) nell’altro (art. 53 cit.), si tratti di violazione di una norma di fattispecie. E ciò per la carenza di potere dell’organo (Direttore) legittimato, dopo l’opinamento in assenza di nuove giustificazioni del lavoratore, a comminargli la destituzione, una volta che questi – a fronte della mancata messa a disposizione della relazione scritta stilata dai funzionari, a norma dell’art. 53, terzo comma (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza) – ne abbia, come nel caso di specie, formulato espressa richiesta (con la presentazione di “istanze di verifica e di accesso agli atti nonché ai documenti d’indagine, avanzate sia con l’impugnazione dell’opinamento di destituzione … sia con il ricorso-impugnazione della destituzione”: così al secondo 10 capoverso di pg. 6 della sentenza), essendogli così inibito l’accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione;
e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di esercitare il proprio “diritto … di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo” debba “giudicare il Consiglio di disciplina” e pronunciarsi “il Consiglio stesso.” Per tale ragione è integrata una violazione, per così dire, “a monte della procedura”, a causa della deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad un organo terzo anziché alla parte datoriale ed una fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino. 10. Giova allora qui riprendere un autorevole arresto di questa Corte, che ha riaffermato la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: con la conseguenza, in caso di violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, dell’insorgenza di una responsabilità, che può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente;
senza tuttavia incidere sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso dell’inidoneità, al contrario invece di quelle di validità, a provocarne la nullità: e della peculiare categoria delle cosiddette nullità di protezione, ossia di carattere relativo (Cass. s.u. 19 dicembre 2007, n. 26724, in motivazione sub p.to 1.6.). Correttamente tale categoria è stata applicata al licenziamento, in quanto negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto (Cass. 28 marzo 1997, n. 2835; Cass. 17 marzo 2001, n. 3869; Cass. 21 febbraio 2005, n. 3458), negozio al quale ben sono applicabili, a norma dell’art. 1324 11 c.c., le norme regolanti i contratti (qui in riferimento particolare al regime delle invalidità). Sicché, è stato affermato che “la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)” (Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to 26). La qualificazione del vizio procedimentale in oggetto alla stregua di nullità di protezione (così anche all’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza) è indiscussa nell’indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. 31 maggio 2017, n. 13804; Cass. 14 maggio 2019, n. 12770), indipendentemente dal ritenuto regime di rilevabilità, se d’ufficio (per le ragioni esposte dal terzo all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), ovvero ad istanza di parte, invero con orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 30 novembre 2022, n. 35231, in motivaz. sub p.ti da 3 a 3.4): qui peraltro irrilevante, né posto in discussione dalla ricorrente. 11. La qualificazione (di nullità di protezione) acquisita comporta allora l’integrazione dell’ipotesi, prevista dall’art. 1418, primo comma c.c., di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui deve essere applicata la tutela stabilita dall’art. 18, primo comma legge n. 300/1970, nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 novembre 2021, n. 32681). D’altro canto, in tema di pubblico impiego privatizzato, analoghe ragioni di irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte di organo non competente, in violazione del principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari (che ne postula la distinzione dal piano 12 organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente), comportano la nullità delle medesime, per contrarietà a norme imperative (Cass. 17 giugno 2010, n. 14628; Cass. 31 luglio 2019, n. 20721; Cass. 1 giugno 2021, n. 15239); resta ferma l’inapplicabilità, del tutto peculiare al comparto pubblico, del testo novellato dell’art. 18 legge n. 300/1970 (peraltro in un primo tempo ritenuto applicabile proprio nell'ipotesi del primo comma, rientrando tali ipotesi tra quelle riconducibili “ad altri casi di nullità previsti dalla legge”: Cass. 26 novembre 2015, n. 24157), essendo stata ritenuta la permanente tutela del dipendente secondo il testo anteriore, anche in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 92/2012, per l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni previste dal d.lgs. 165/2001, neppure richiamate dalla nuova formulazione dell'art. 18, sesto comma e per la natura fissa e non mobile del rinvio stabilito dall'art. 51, secondo comma d.lgs. cit., incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23424; Cass. 21 settembre 2022, n. 27683). 12. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. 13 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2023
-controricorrente- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 6967/2019, depositata il 20/12/2019, R.G.N. 669/2019; Civile Sent. Sez. L Num. 7650 Anno 2023 Presidente: RAIMONDI GUIDO Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI Data pubblicazione: 16/03/2023 2 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/02/2023 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA’, visto l’art. 23 comma 8 bis del D.L. 28 Ottobre 2020 n.13, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n.176, ha depositato conclusioni scritte. FATTO 1. Con sentenza 20 dicembre 2019, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato illegittimo l’atto di destituzione, emesso il 18 aprile 2017 dopo il cd. “opinamento” del 20 marzo 2017 dall’Ente Autonomo VO (E.A.V.) s.r.l. nei confronti di GI Di NZ (per non avere svolto l’attività di assistenza nei giorni di domenica 4 e 11 dicembre 2016 e di sabato 24 dicembre 2016, per i quali aveva goduto dei permessi ottenuti allo scopo, a norma della legge n. 104/1992) e condannato la società alla sua reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento, in suo favore a titolo risarcitorio, di un’indennità pari a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, con decorrenza dal giorno del recesso a quello di reintegrazione: così riformando, in accoglimento del reclamo del lavoratore, la sentenza di primo grado, che ne aveva invece rigettato l’impugnazione del licenziamento. 2. In esito ad attenta ricognizione della sequenza procedimentale stabilita dall’art. 53 r.d. 148/1931 per gli autoferrotranvieri, tuttora vigente in assenza di abrogazione (necessariamente per legge), in considerazione della sua specialità a loro maggiore tutela, la Corte territoriale ne ha verificato la violazione per la mancata messa a disposizione del lavoratore, nonostante la sua espressa richiesta, della relazione scritta dei funzionari (a beneficio del cd. opinamento del direttore in ordine alla sanzione da infliggere): essendogli così stato inibito l’accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta 3 delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di adire il consiglio di disciplina previsto dall’art. 54 r.d. cit.; non essendo stato altrettanto garantito dall’audizione in azienda, anche ai sensi degli artt. 7 l. 300/1970 e 53 r.d. cit. 3. Essa ha quindi qualificato l’omissione procedimentale quale nullità di protezione, rilevabile d’ufficio ed applicato la tutela reintegratoria e risarcitoria, nella misura suindicata, prevista dal novellato testo dell’art. 18, primo e secondo comma legge n. 300/1970. 4. Con atto notificato il 17 febbraio 2020, l’ente datore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui il lavoratore ha resistito con controricorso e memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. 4. Il P.G. ha rassegnato conclusioni scritte, a norma dell’art. 23, comma 8bis d.l. 137/20 inserito da l. conv. 176/20, nel senso dell’infondatezza dei primi due motivi di ricorso e di fondatezza invece del terzo. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce questione di legittimità costituzionale dell’art. 53 r.d. 148/1931 per violazione dell’art. 3 Cost. in relazione all’art. 7 legge n. 300/1970 e dell’art. 39 Cost., per inosservanza del principio di uguaglianza e ragionevolezza, per la permanenza di un sistema procedimentale disciplinare eccezionale, in favore di alcune categorie di lavoratori rispetto a tutte le altre e del principio di pluralismo sindacale. 2. Esso è inammissibile. 3. Tale è, infatti il motivo di ricorso per cassazione, che sia diretto unicamente a prospettare una questione di legittimità costituzionale di una norma, non potendo essere al riguardo configurato un vizio del provvedimento impugnato idoneo a determinarne l'annullamento da parte della Corte;
essendo riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte costituzionale, ben potendo essere sempre proposta dall'interessato, oltre che prospettata d'ufficio, in 4 ogni stato e grado del giudizio, purché rilevante e non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo (Cass. 9 luglio 2020, n. 14666; Cass. 8 novembre 2022, n. 32821; Cass. 10 gennaio 2023, n. 410). 3.1. Qualora, tuttavia, la denuncia sia intesa come sollecitazione a che sia questa Corte a sollevare una questione di illegittimità costituzionale, essa è manifestamente infondata. Sia pure in specifico riferimento alla sanzione disciplinare della retrocessione, la Corte costituzionale ha ritenuto tale normativa ragionevole e compatibile con i principi costituzionali e pertanto tuttora giustificata, nonostante le profonde modifiche del panorama normativo di riferimento, indubbiamente mantenuta in vigore, “a testimonianza del fatto che il legislatore continua ad annettere una valenza significativa alla presenza nel sistema di una regolamentazione speciale di settore” (Corte cost. 31 luglio 2020, n. 188, Considerato in diritto, p.ti 5 e 8): così escludendo che la speciale disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini una ingiustificata disparità di trattamento, essendo il rapporto di lavoro connotato da specialità. 3.2. Ma neppure può ipotizzarsi una violazione dell’art. 39 Cost., in quanto la deduzione della ricorrente è fondata su una prospettata composizione dei Consigli di disciplina (tre membri di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal direttore del Circolo ferroviario preferibilmente tra i magistrati;
il secondo dal rappresentante dell’Associazione professionale di 1° grado dei datori di lavoro ed il terzo dal rappresentante dell’Associazione professionale d 1° grado dei prestatori di opera) non corrispondente a quella vigente all’epoca di adozione del provvedimento di destituzione (18 aprile 2017), in cui la composizione era quella disciplinata dalla legge n. 390/1963 che aveva modificato il testo della disposizione e che prevedeva che i Consigli di disciplina, costituiti presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza dell’azienda con direzione autonoma, fossero formati da: 5 a) un presidente nominato dal direttore dell’ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, preferibilmente tra i magistrati;
b) tre rappresentanti effettivi dell’azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall’organo legalmente rappresentante l’azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l’incarico; c) tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti all’azienda. Sicché, l’individuazione delle associazioni sindacali più rappresentative (al posto dell’Associazione professionale di 1° grado dei prestatori d’opera) nella designazione dei rappresentanti effettivi del personale tra i componenti dei Consigli di disciplina, risponde(va) ad un criterio scelto discrezionalmente dal legislatore nei limiti della razionalità, senza alcun vizio di illegittimità costituzionale sotto il profilo dell’art. 39 della Cost. 4. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 53 r.d. 148/1931, 2106 c.c., 7 legge n. 300/1970 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per la non corretta lettura da parte della Corte d’appello di una normativa, del tutto peculiare a vantaggio di una sola categoria di lavoratori, interpretata alla stregua di disciplina (in specifico riferimento alla sequenza procedimentale prevista e alle lacune in essa denunciate dal lavoratore) presidiata da nullità di protezione rilevabili d’ufficio: in assenza di giustificazione per la sua collocazione in un contesto storico, sociale e ordinamentale radicalmente mutato da quello (autoritario e limitativo delle libertà) in cui era stata introdotta, in quanto democratico e con garanzie e diritti a tutela di tutti i lavoratori, in particolare significati, sotto il profilo del procedimento disciplinare, dall’art. 7 legge n. 300/1970, siccome 6 norma fondamentale di tutela in materia di contestazione degli addebiti e di garanzie procedimentali riconosciute ai lavoratori. 5. Con il terzo, essa deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 18, quarto e quinto comma legge n. 300/1970 e per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, per erronea applicazione della tutela reintegratoria, non essendo assimilabile ad ipotesi sostanziali di fattispecie (quali quelle previste dal quarto comma) un mero vizio di natura formale, quale l’omissione rilevata nella sequenza procedimentale disciplinare oggetto di controversia, in quanto svolta “nel pieno … rispetto di quanto stabilito dalla disposizione generale di cui all’art. 7 l. 300/1970”, così da integrare una nullità comportante una pari conseguenza sul piano remediale, di applicazione di una tutela indennitaria, anziché risarcitoria. 6. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati. 7. In ordine al vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, al di là del preliminare rilievo della sua mera enunciazione senza peraltro argomentazione alcuna nel contenuto della censura, esso neppure è più attualmente configurabile, alla luce del novellato testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053). In ogni caso, per l’ampia ed argomentata illustrazione del percorso logico-giuridico adducente ad un coerente approdo decisionale, la sentenza impugnata nemmeno è viziata da una motivazione omessa o apparente: che invece, come noto, ricorre qualora essa manchi totalmente, essendo priva di ogni indicazione, da parte del giudice, degli elementi da cui abbia tratto il proprio convincimento ovvero – pur se graficamente esistente ed eventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme regolanti la fattispecie dedotta in giudizio – non consenta tuttavia alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, tanto da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, sesto comma Cost. (Cass. 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. 30 giugno 2020, n. 13248). 7 8. Quanto agli errores in iudicando denunciati, essa è conforme alla consolidata e condivisibile giurisprudenza di questa Corte (Cass. 22 maggio 2009, n. 11929; Cass. 6 marzo 2013, n. 5551; Cass. 17 gennaio 2017, n. 923), la quale ha chiarito che la speciale disciplina dettata dall'allegato A al r.d. 148/1931 non è stata abrogata dall'art. 7 legge n. 300/1970 e ricordato, anche sulla base della richiamata giurisprudenza costituzionale, la natura di fonte primaria del detto allegato, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante specifici interventi legislativi (Corte Cost. n. 301/2004), dovendosi escludere, in presenza di un sistema minimo di garanzie approntato per la generalità dei lavoratori dall'art. 7 citato, che la specifica disciplina riservata agli autoferrotranvieri determini un'ingiustificata disparità di trattamento. 9. Giova allora, in continuità con l’insegnamento richiamato, avviare ancora una volta l’esame dal testo dell’art. 53 All. A del r.d. 148/1931, secondo cui: “In base ai rapporti che pervengono alla Direzione od agli uffici incaricati del servizio disciplinare, il direttore, o chi da esso delegato, fa eseguire, per mezzo di uno o più funzionari, le indagini e le constatazioni necessarie per l'accertamento di fatti costituenti le mancanze. Nel caso in cui l'agente sia accusato di mancanza, per la quale sia prevista la retrocessione o la destituzione, i suddetti funzionari debbono contestare all'agente i fatti di cui è imputato, invitandolo a giustificarsi. I funzionari eseguite le indagini, debbono presentare una relazione scritta nella quale riassumono i fatti emersi, espongono su di essi gli apprezzamenti e le considerazioni concernenti tutte quelle speciali circostanze che possono influire sia a vantaggio, sia ad aggravio dell'incolpato e quindi espongono le conclusioni intese a determinare, secondo il proprio convincimento morale, le mancanze accertate e i responsabili di esse. 8 Alla relazione saranno allegati tutti gli atti concernenti il fatto, comprese le deposizioni firmate dai rispettivi deponenti od interrogati. Se questi non possono o non vogliono firmare, dovranno indicarne il motivo. In base alla relazione presentata, il direttore, o chi da esso delegato, esprime per le punizioni, di cui agli artt. 43 a 45, l'opinamento circa la punizione da infliggere. ... L'opinamento è reso noto agli interessati con comunicazione scritta personale. Gli agenti interessati hanno diritto, entro cinque giorni dalla data della detta notifica, di presentare a voce o per iscritto eventuali nuove giustificazioni, in mancanza delle quali, entro il detto termine, il provvedimento disciplinare proposto diviene definitivo ed esecutivo. Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. … ”. 9.1. Appare evidente la natura procedurale della normativa, in quanto regolante il procedimento disciplinare per gli autoferrotranvieri. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, essa deve essere interpretata coerentemente con la disciplina universalmente applicabile a tutti i rapporti di lavoro alle dipendenze sia di privati che di pubbliche amministrazioni, ossia l'art. 7, secondo e terzo comma legge n. 300/1970 (Cass. 10 luglio 2012, n. 11543, in motivazione sub p.to 3). Come risulta dalla sua illustrata articolazione, il procedimento disciplinare speciale è scandito in più fasi, con la finalità di apprestare una maggiore garanzia in favore dei dipendenti del settore autoferrotranviario, rispetto a quella prevista dalla legge n. 300/1970 (Cass. 3 luglio 2015, n. 13564; Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to 19). 9 A differenza, tuttavia, dell’ art. 7 legge n. 300/1970, che è esclusivamente norma di procedura, il cui mancato rispetto integra una violazione appunto di siffatta natura e, come tale, è sanzionata con l’applicazione della tutela prevista dall’art. 18, sesto comma l. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012 (Cass. 7 dicembre 2016, n. 25189; Cass. 31 agosto 2020, n. 18136; Cass. 7 marzo 2022, n. 7392), la previsione dell’art. 53 All. A del r.d. 148/1931 – per la quale “Nel caso in cui l'agente abbia presentate le Sue giustificazioni nel termine prescritto, ma queste non siano accolte, l'agente ha diritto, ove lo creda, di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo, deve giudicare il Consiglio di disciplina, si pronunci il Consiglio stesso. … ” – introduce un elemento che attinge il profilo, non più della scansione procedimentale mera, bensì della titolarità del potere di licenziamento, allocandolo dal Direttore al Consiglio di disciplina. Si comprende allora come: a) nell’un caso (art. 7 cit.), si tratti di violazione di una norma di garanzia procedurale, per così dire esterna alla fattispecie (in proposito, per una distinzione delle diverse conseguenze remediali, sul piano della tutela, tra una norma di fattispecie, in particolare relativa al giustificato motivo oggettivo ed una invece di disciplina, come quella appunto in esame: Cass. 18 dicembre 2017, n. 30323); b) nell’altro (art. 53 cit.), si tratti di violazione di una norma di fattispecie. E ciò per la carenza di potere dell’organo (Direttore) legittimato, dopo l’opinamento in assenza di nuove giustificazioni del lavoratore, a comminargli la destituzione, una volta che questi – a fronte della mancata messa a disposizione della relazione scritta stilata dai funzionari, a norma dell’art. 53, terzo comma (così al primo capoverso di pg. 6 della sentenza) – ne abbia, come nel caso di specie, formulato espressa richiesta (con la presentazione di “istanze di verifica e di accesso agli atti nonché ai documenti d’indagine, avanzate sia con l’impugnazione dell’opinamento di destituzione … sia con il ricorso-impugnazione della destituzione”: così al secondo 10 capoverso di pg. 6 della sentenza), essendogli così inibito l’accesso ai documenti delle indagini e delle attività istruttorie svolte, a corredo della relazione;
e, di conseguenza, la possibilità di presentare eventuali nuove giustificazioni sulla scorta delle risultanze così acquisite e, qualora non accolte, di esercitare il proprio “diritto … di chiedere che per le punizioni, sulle quali, ai sensi del seguente articolo” debba “giudicare il Consiglio di disciplina” e pronunciarsi “il Consiglio stesso.” Per tale ragione è integrata una violazione, per così dire, “a monte della procedura”, a causa della deviazione dell'esercizio del potere in materia, devoluto nella specie ad un organo terzo anziché alla parte datoriale ed una fattispecie comparabile a quella di licenziamento a non domino. 10. Giova allora qui riprendere un autorevole arresto di questa Corte, che ha riaffermato la tradizionale distinzione tra norme di comportamento dei contraenti e norme di validità del contratto: con la conseguenza, in caso di violazione delle prime, tanto nella fase prenegoziale quanto in quella attuativa del rapporto, ove non sia altrimenti stabilito dalla legge, dell’insorgenza di una responsabilità, che può esser causa di risoluzione del contratto, ove si traduca in una forma di non corretto adempimento del generale dovere di protezione e degli specifici obblighi di prestazione gravanti sul contraente;
senza tuttavia incidere sulla genesi dell'atto negoziale, quanto meno nel senso dell’inidoneità, al contrario invece di quelle di validità, a provocarne la nullità: e della peculiare categoria delle cosiddette nullità di protezione, ossia di carattere relativo (Cass. s.u. 19 dicembre 2007, n. 26724, in motivazione sub p.to 1.6.). Correttamente tale categoria è stata applicata al licenziamento, in quanto negozio giuridico unilaterale recettizio, vincolato al requisito della forma scritta, che deve contenere la volontà chiara e definitiva del datore di lavoro di recedere dal rapporto (Cass. 28 marzo 1997, n. 2835; Cass. 17 marzo 2001, n. 3869; Cass. 21 febbraio 2005, n. 3458), negozio al quale ben sono applicabili, a norma dell’art. 1324 11 c.c., le norme regolanti i contratti (qui in riferimento particolare al regime delle invalidità). Sicché, è stato affermato che “la nullità di una sanzione disciplinare, per tale tipo di violazione, rientra nella categoria delle nullità di protezione (cfr. Cass. 28.8.2015 n. 17286) atteso che la procedura garantista prevista in materia disciplinare (dall'art. 7 legge n. 300/1970 in linea generale e, nello specifico dei rapporti di lavoro autoferrotranviario, dall'art. 53 RD n. 148/1931) è inderogabile ed è fondata su un evidente scopo di tutela del contraente debole del rapporto (vale a dire del lavoratore dipendente)” (Cass. 31 maggio 2017, n. 13804, in motivazione sub p.to 26). La qualificazione del vizio procedimentale in oggetto alla stregua di nullità di protezione (così anche all’ultimo capoverso di pg. 6 della sentenza) è indiscussa nell’indirizzo assolutamente consolidato della giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Cass. 31 maggio 2017, n. 13804; Cass. 14 maggio 2019, n. 12770), indipendentemente dal ritenuto regime di rilevabilità, se d’ufficio (per le ragioni esposte dal terzo all’ultimo capoverso di pg. 7 della sentenza), ovvero ad istanza di parte, invero con orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte (Cass. 24 marzo 2017, n. 7687; Cass. 2 ottobre 2018, n. 23869; Cass. 5 aprile 2019, n. 9675; Cass. 30 novembre 2022, n. 35231, in motivaz. sub p.ti da 3 a 3.4): qui peraltro irrilevante, né posto in discussione dalla ricorrente. 11. La qualificazione (di nullità di protezione) acquisita comporta allora l’integrazione dell’ipotesi, prevista dall’art. 1418, primo comma c.c., di nullità per contrarietà a norma imperativa, cui deve essere applicata la tutela stabilita dall’art. 18, primo comma legge n. 300/1970, nel testo novellato dalla legge n. 92/2012, come già ritenuto da questa Corte (Cass. 9 novembre 2021, n. 32681). D’altro canto, in tema di pubblico impiego privatizzato, analoghe ragioni di irrogazione delle sanzioni disciplinari da parte di organo non competente, in violazione del principio di terzietà dell'ufficio dei procedimenti disciplinari (che ne postula la distinzione dal piano 12 organizzativo rispetto alla struttura nella quale opera il dipendente), comportano la nullità delle medesime, per contrarietà a norme imperative (Cass. 17 giugno 2010, n. 14628; Cass. 31 luglio 2019, n. 20721; Cass. 1 giugno 2021, n. 15239); resta ferma l’inapplicabilità, del tutto peculiare al comparto pubblico, del testo novellato dell’art. 18 legge n. 300/1970 (peraltro in un primo tempo ritenuto applicabile proprio nell'ipotesi del primo comma, rientrando tali ipotesi tra quelle riconducibili “ad altri casi di nullità previsti dalla legge”: Cass. 26 novembre 2015, n. 24157), essendo stata ritenuta la permanente tutela del dipendente secondo il testo anteriore, anche in caso di licenziamento illegittimo intimato in data successiva all'entrata in vigore della legge n. 92/2012, per l'inconciliabilità della nuova normativa, modulata sulle esigenze del lavoro privato, con le disposizioni previste dal d.lgs. 165/2001, neppure richiamate dalla nuova formulazione dell'art. 18, sesto comma e per la natura fissa e non mobile del rinvio stabilito dall'art. 51, secondo comma d.lgs. cit., incompatibile con un automatico recepimento di ogni modifica successiva che incida sulla natura della tutela del dipendente licenziato (Cass. 9 giugno 2016, n. 11868; Cass. 6 ottobre 2017, n. 23424; Cass. 21 settembre 2022, n. 27683). 12. Per le ragioni suesposte, il ricorso deve essere rigettato, con regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e con raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, alle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge. 13 Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2023