Sentenza 6 aprile 2017
Massime • 1
In tema di patteggiamento, nel caso in cui il giudice abbia applicato la pena concordata dalle parti senza concedere il beneficio della sospensione condizionale della pena espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, la sentenza deve essere annullata senza rinvio, reintegrando le parti nella facoltà di rinegoziare l'accordo su altre basi, in mancanza del quale, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/04/2017, n. 22661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22661 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2017 |
Testo completo
ASTA 2266 1-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 06/04/2017 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. VINCENZO ROMIS - Presidente - SENTENZA N. 617/2017 Rel. Consigliere - Dott. ANDREA MONTAGNI REGISTRO GENERALE - Consigliere - Dott. PASQUALE GIANNITI N. 5735/2017 Dott. LOREDANA MICCICHE' - Consigliere - Dott. GIUSEPPE PAVICH - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricers proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI ANCONA nei confronti di: AS LA ED N. IL 26/06/1987 NAFFETI KHAIRED N. IL 11/08/1997 inoltre: AS LA ED N. IL 26/06/1987 NAFFETI KHAIRED N. IL 11/08/1997 avverso la sentenza n. 1693/2016 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di FERMO, del 14/07/2016 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA MONTAGNI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Auton's Be Creus con tre minioneflimen to see ricons del 26, Plaquelle mice to. in accoglimento PG, the пісого жира eccoglimento del ricone i Noffet, l'annullamento iu reuse sinvis, l'n te te mauve alle sa isie count's vale Achieren einemminilic to sel ricons i Bene Udit i difensor Avv.; Д RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Fermo, con la sentenza indicata in epigrafe, resa ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., applicava nei confronti di AS AH IN e AF AI la pena concordata dalle parti, in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato AS, dolendosi del mancato apprezzamento dei presupposti legittimanti l'adozione di sentenza liberatoria ex art. 129 cod. proc. pen.
3. Ha proposto ricorso per cassazione il coimputato AF, rilevando che la richiesta di applicazione della pena, in ordine alla quale il pubblico ministero aveva prestato consenso, era espressamente subordinata alla concessione del beneficio della sospensione condizionale. Osserva la parte che il giudice, nella sentenza impugnata, non ha concesso il beneficio, in assenza di alcuna motivazione sul punto;
e che qualora avesse ritenuto non concedibile il predetto beneficio, avrebbe dovuto rigettare l'intera richiesta di patteggiamento.
4. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale, in riferimento alla posizione di AS AH IN. La parte osserva che nei confronti del predetto imputato è stata applicata la pena di tre anni di reclusione oltre la multa. Rileva, quindi, che trattandosi di soggetto al quale è stata contestata e ritenuta la recidiva aggravata, reiterata, specifica ed infraquinquennale, non sussistevano le condizioni di legge per accedere al così detto patteggiamento allargato.
5. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha chiesto che la Suprema Corte in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale annulli senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di AS, con trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo;
che, in accoglimento del ricorso dell'imputato AF, annulli senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla sospensione condizionale, che va riconosciuta nei confronti del predetto imputato;
e che venga dichiarato inammissibile il ricorso di AS. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. In riferimento alla posizione dell'imputato AS occorre preliminarmente soffermarsi sul ricorso proposto dal Procuratore Generale, che è fondato. 2 Al AS è stata contestata la recidiva qualificata;
ed il giudice, nel concedere le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza alla recidiva, non ha escluso la ricorrenza della predetta aggravante. Come correttamente evidenziato dal Procuratore ricorrente, nel caso di specie l'imputato AS è escluso dalla applicazione della disciplina di cui all'art. 444, comma 1, cod. proc. pen.; e, nei suoi confronti, poteva essere applicata una pena non superiore a due anni, come stabilito dall'art. 444, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza impugnata, per quanto detto, nei confronti di AS deve essere annullata senza rinvio, atteso che l'evidenziata violazione di legge vulnera il patto concluso dalle parti e ratificato dal giudice. L'ordine di considerazioni che precede circa l'insussistenza delle condizioni soggettive dell'imputato per accedere al patteggiamento allargato assolve il Collegio dall'esaminare il contenuto del ricorso del predetto AS, le cui doglianze restano assorbite dalla statuizione di annullamento.
2. Il ricorso proposto da AF è fondato. Questa Suprema Corte ha, invero, chiarito che nel caso in cui l'imputato abbia subordinato la richiesta di applicazione della pena alla concessione della sospensione condizionale, in presenza del consenso del P.M., il giudice è tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando in caso positivo l'accordo delle parti, oppure rigettando in toto la richiesta di patteggiamento. Il giudice, chiamato all'applicazione della pena concordata tra le parti, ove il richiedente abbia subordinato l'efficacia dell'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena, a termini dell'espressa disposizione di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., è cioè tenuto a pronunziarsi sulla concedibilità o meno del beneficio, ratificando, in caso positivo, l'accordo delle parti, oppure rigettando, in caso negativo, la richiesta di patteggiamento (Sez. 3, Sentenza n. 20383 del 10/04/2001, dep. 19/05/2001, Rv. 219520). E bene: atteso che il Tribunale di Fermo, con la sentenza impugnata, ha applicato la pena concordata dalle parti, senza concedere il beneficio espressamente richiesto, in assenza di alcuna motivazione al riguardo, si impone l'annullamento della sentenza impugnata, senza rinvio, anche in riferimento alla posizione di AF. E' poi appena il caso di considerare che il prevenuto è soggetto infraventunenne, di talché l'entità della pena concordata neppure risultava ostativa alla concessione dell'invocato beneficio, ai sensi dell'art. 163, comma 3, cod. pen. A fronte della evidenziata violazione del disposto di cui all'art. 444, comma 3, cod. proc. pen., deve rilevarsi che questa Suprema Corte non può che annullare senza rinvio la sentenza impugnata perché emessa in violazione della citata disposizione di legge (Sez. 3, n. 20383 del 10/04/2001 dep. 19/05/2001, Buccioni, Rv. 3 219520; Sez. 5, Sentenza n. 13103 del 03/12/2015, dep. 31/03/2016, Rv. 267555).
3. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con riguardo alle posizioni di entrambi gli imputati, per le diverse ragioni sopra esposte. Si dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tali ipotesi, le parti sono reintegrate nella facoltà di rinegoziare l'accordo sulla pena su altre basi e che, in mancanza, il giudizio deve proseguire nelle forme ordinarie (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 16766 del 07/04/2010, dep. 03/05/2010, Rv. 246930).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Fermo per l'ulteriore corso. Così deciso il 6 aprile 2017. Il Consigliere estensore Andrea Montagni Il Presidente Don louis Vincenzo Romis Depositata in Cancelleria Oggi. - 9 MAG, 2017 Il Funzionario Giudiziario Patrizia Carra 4