Sentenza 7 marzo 2017
Massime • 1
Il provvedimento di archiviazione può essere impugnato per cassazione nei soli casi di mancato rispetto delle regole poste a garanzia del contraddittorio, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso proposto per violazione del contraddittorio cd. "sostanziale", con cui si lamenti il vizio di motivazione in relazione alla configurabilità del reato prospettato ovvero di altro reato, nonchè alla necessità di investigazioni suppletive.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 07/03/2017, n. 14564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14564 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2017 |
Testo completo
14564-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 07/03/2017 Composta da: Sent. n. sez. 308/2017 - Presidente CARLO ZAZA REGISTRO GENERALE ROSSELLA CATENA N.35713/2016 - Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO IRENE SCORDAMAGLIA FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC AL nato il [...] a [...] parte offesa nel procedimento c/ LL OL nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 10/03/2016 del GIP TRIBUNALE di TERNI sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
Francess Sales I lette/sentite le conclusioni del PG x geltoуль неf quele he concluso ૧૦ Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 10-14/03/2016 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Terni ha disposto l'archiviazione del procedimento n. 2912/2015 R.G.N.R., a carico di AO CA, indagata in relazione al reato di cui all'art. 2636 cod. civ.
2. Nell'interesse della persona offesa, DA IA, è stato proposto ricorso per cassazione, con il quale si lamenta inosservanza degli artt. 409, comma 6, e 127, comma 5, cod. proc. pen. e, in particolare, violazione dei principi del contraddittorio sostanziale, dell'obbligatorietà dell'azione penale e del diritto di difesa della persona offesa. Si rileva, al riguardo, che il giudice, oltre a non avere esaminato il profilo della configurabilità del reato di cui all'art. 2636 cod. civ., in relazione all'affermazione dell'esistenza in assemblea della maggioranza, aveva del tutto omesso di valutare la ravvisabilità del reato di truffa e l'eventuale necessità di investigazioni suppletive. 3. È stata depositata memoria nell'interesse della CA nonché della IA. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. L'unico vizio denunziabile con il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di archiviazione, ai sensi dell'art. 409, comma 6, cod. proc. pen., è la nullità prevista dall'art. 127, comma 5 del codice di rito. Il fatto che le prescrizioni sanzionate dal comma 5 dell'art. 127 cit. attengano alla partecipazione dialettica dei soggetti interessati alla decisione non giustifica un'estensione interpretativa dell'invalidità a ipotesi diverse da quelle indicate. In particolare, è evidente che il riferimento linguistico alla violazione del contraddittorio rappresenta null'altro che un'espressione sintetica della disciplina positiva, ma non può costituire lo strumento attraverso il quale ampliare il catalogo dei motivi di ricorso, valorizzando altre ipotesi, di carattere sostanziale, di ritenuta violazione dello stesso principio. Osta a tale lettura il principio di tassatività dei mezzi d'impugnazione, in assenza di una ragione costituzionalmente imposta di allargamento della piattaforma dei vizi denunziabili mediante ricorso. In particolare, va ricordato che l'art. 111, comma settimo, Cost. rende doverosa la previsione del ricorso per cassazione per violazione di legge solo contro le sentenze e i provvedimenti sulla libertà personale. Per i restanti provvedimenti giurisdizionali, il controllo della Corte di Cassazione non è imposto dalla Legge fondamentale. Ne discende che la scelta del legislatore ordinario di consentirlo, in presenza di determinati vizi (come appunto accade con l'art. 409, comma 6, cod. proc. pen.), non comporta alcuna necessità 1 costituzionale di estenderlo, sia pure nel limitato ambito del sindacato di legittimità. La natura dell'archiviazione, "interlocutoria e sommaria... finalizzata a un controllo di legalità sull'esercizio dell'azione penale e non a un accertamento sul merito dell'imputazione" (Corte cost., ordinanza 30/04/1999, n. 153 e 28/02/2003, n. 54), e la ratio, esclusivamente servente il controllo di legalità e obbligatorietà dell'azione penale, che tradizionalmente si riconosce assistere lo ius ad loquendum e gli strumenti di tutela dell'offeso ("negli stretti limiti in cui ciò risponda" a tale funzione di controllo: Corte cost., ordinanza 01/04/1998, n. 95), consentono d'affermare difatti che la pretesa sostanziale del denunziante/querelante è assistita comunque da adeguate garanzie: da un lato, la possibilità di sollecitare una riapertura delle indagini anche sulla scorta di indagini difensive;
dall'altro, l'intatta facoltà di esercitare i propri diritti d'azione e difesa, ampiamente e senza preclusione alcuna, nella sede (civile) propria (in questo senso, v. Sez. 1, n. 9440 del 03/02/2010, Di Vincenzo, Rv. 246779; più di recente, v. Sez. 4, n. 51557 del 16/11/2016, Ricci, Rv. 268343). Ne discende che i vizi lamentati dalla ricorrente comunque non legittimano il ricorso per cassazione. La Corte è consapevole dell'orientamento secondo cui è affetta da nullità per violazione del principio del contraddittorio, deducibile con ricorso per cassazione, il provvedimento di archiviazione che omette di valutare le ragioni esposte dalla persona offesa nell'atto di opposizione (Sez. 3, n. 19132 del 27/03/2014, P, Rv. 260109, v. anche Sez. 7, n. 3826 del 09/10/2013 - dep. 28/01/2014, Chiola, Rv. 259145, che peraltro ha dichiarato inammissibile il ricorso, avendo ritenuto che le ragioni dell'opponente erano state esaminate;
ad identiche conclusioni è giunta anche Sez. 2, n. 5143 del 12/01/2016, Bellini, non massimata) e, tuttavia, a tacere della critica della premessa argomentativa di tale conclusione, quale sopra si è esposta, si rileva che, nel caso deciso dalla citata sentenza n. 19132 del 2014, non risultava "spesa, invero, la benché minima argomentazione, sia pure per ritenere la non pertinenza delle richieste istruttorie avanzate dalla medesima parte offesa", mentre, nel caso di specie, il giudice ha fondato le proprie conclusioni su un autonomo apparato argomentativo.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 2.000,00. 2
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 07/03/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Carlo Zaza ( DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 24 MAR 2017 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uuse