Sentenza 25 maggio 1998
Massime • 1
L'art. 337 cod. proc. pen., che richiede l'autenticità della sottoscrizione per la querela consegnata da un incaricato, postula l'autenticazione, cioè l'attività prevista dalla legge per conferire tale qualità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/05/1998, n. 9371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9371 |
| Data del deposito : | 25 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai Signori: Udienza pubblica
Dott. Pasquale LACANNA Presidente del 25.5.1998
1. Dott. Giovanni BADIA Consigliere SENTENZA
2. " Francesco CALBI " N. 1072
3. " Lucio TOTH " REGISTRO GENERALE
4. " Pasquale PERRONE " N. 45299/1997
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Sul ricorso proposto da DI GI IE, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 16.4.1997 della Corte di Appello dell'Aquila;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Badia;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. G. Palombarini con le quali chiede l'a.s.r. per l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di valida querela.
Fatto
IE DI GI ha chiesto l'annullamento, con o senza rinvio, della sentenza 16.4.1997 della Corte di Appello de L'Aquila, di conferma della sentenza 5.11.1993 con la quale il Tribunale di Pescara, oltre ad emettere le altre statuizioni necessarie in relazione all'ipotesi in esame, concesse le attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, lo aveva condannato alla pena di giustizia per diffamazione a mezzo stampa, commessa, in danno di MA OL, con la pubblicazione sul quotidiano "Il Centro" di un articolo, dal titolo "Svolta nelle indagini sulla rapina di giovedì", ritenuto diffamatorio dal OL. Querela del 12 gennaio 1991.
Diritto
Con i motivi di ricorso il Di US denunzia, preliminarmente l'infondatezza del rigetto della eccezione di improcedibilità dell'azione penale, per difetto di valida querela, sollevata da esso ricorrente sul rilievo che la querela proposta dal OL era priva dell'autenticazione della sottoscrizione, benché non fosse stata presentata personalmente da parte del querelante.
Nel difetto di una valida querela, la sentenza impugnata doveva essere quindi, annullata senza rinvio, non potendo essere iniziata l'azione penale.
Nel merito, il ricorrente contesta la fondatezza delle conclusioni alle quali era pervenuta la Corte de L'Aquila nella sentenza di condanna in esame e deduce, con ampie argomentazioni, le ragioni e gli elementi posti a base del suo assunto.
Osserva la Corte che la dedotta eccezione di improcedibilità dell'azione penale per difetto di una valida querela è fondata. Contrariamente a quanto ritenuto dai Giudici di appello, la sottoscrizione del querelante in calce alla querela da lui proposta, recapitata a mezzo di incaricato, avrebbe dovuto essere autenticata, nell'ipotesi in esame, sola l'autenticazione, che nella specie manca, avrebbe reso certa la provenienza dal OL delle dichiarazioni contenute nella querela e realizzato la condizione di procedibilità dell'azione penale per il reato per il quale si è chiesta la punizione del Di US.
Come si è osservato nella sentenza 8.2.1993 (imputato Bertolaso) di questa stessa sezione della Corte - dalla quale non vi sono motivi per discostarsi - la necessità dell'autenticazione della sottoscrizione del querelante, nel caso, come quello de qua, di recapito della querela a mezzo di un incaricato, si evince dalla lettera e dalla ratio della norma che prevede tale modalità di presentazione, valutate anche con riferimento al complesso delle disposizioni di legge in materia.
Il nuovo codice di procedura penale, innovando sulla normativa precedente, ha riconosciuto l'ammissibilità della spedizione della querela a mezzo posta, con piego raccomandato, nonché la possibilità di far consegnare la querela da un incaricato. Per entrambe le ipotesi, l'art.337 c.p.p. ha stabilito che la sottoscrizione deve essere autentica (La querela, "con sottoscrizione autentica, può essere anche recapitata da un incaricato.."). Va al riguardo, innanzi tutto, rilevato che la parola "autentica" nel significato che le è proprio, equivale a "vera", "genuina", "non falsà"; quando tale parola è riferita alla sottoscrizione, s'intende, quindi, dire che la sottoscrizione è genuina, non è falsa, proviene da chi ne appare l'autore. L'aggettivo (autentico), aggiunto al sostantivo, conferisce, tuttavia, in realtà, all'espressione (sottoscrizione autentica), relativamente alla certezza della provenienza della firma, lo stesso significato che l'espressione avrebbe avuto se fosse stato adottato il participio passato (autenticato; sottoscrizione autenticata). L'identità del significato in ordine all'innanzi indicata certezza si spiega agevolmente considerando che la parola l'autentica" esprime la qualità, la connotazione della sottoscrizione, derivata dall'autenticazione, e che quest'ultima è l'attività richiesta dalla legge per rendere autentica la sottoscrizione, per determinare, cioè, quella qualità, quel risultato.
È notorio, invero, che atto autentica è l'atto in originale munito di prova indubbia della sua origine e che copia autentica è quella, facente fede come l'originale, la cui conformità a quest'ultimo è attestata da un Notaio o da altro depositario pubblico autorizzato.
È del pari notorio, che quando il difensore, il Notaio, o altro pubblico ufficiale autorizzato, autenticano una sottoscrizione attestano, in calce, che la stessa "è vera", "è autentica", e non già che "è autenticata" ovvero che "la firma autenticata è autentica"!
Sottoscrizione autentica significa, dunque, sottoscrizione di cui siano certe, C) comunque accertate, nelle forme di legge, la verità e la provenienza.
L'art. 337 c.p.p., che richiede l'autenticità della sottoscrizione per la querela consegnata da un incaricato. non può, perciò, non postulare l'autenticazione, cioè l'attività prevista dalla legge per conferire tale qualità.
Giova, d'altra parte, considerare che se il legislatore non avesse voluto fare richiamo, nel caso in esame, all'esigenza della certezza della provenienza della sottoscrizione, non avrebbe aggiunto a questa la parola "autentica", perché le sottoscrizioni previste dalla legge, per effetti giuridici leciti, debbono essere vere e genuine, anche quando la legge non richiede che siano autentiche, e non può darsi alcun rilievo giuridico ad una sottoscrizione non vera, non genuina, non apposta da ne appare l'autore. Se "sottoscrizione autentica" significasse solo sottoscrizione vera, si dovrebbe, quindi, per assurdo, ipotizzare l'esistenza di sottoscrizioni non vere, quando non ne sia richiesta l'autenticità!
È, pertanto, il caso di attenersi alle scelte del legislatore, il quale, peraltro, a volte, adotta soluzioni diverse in casi che, ad un esame sommario, sembrano simili.
Ad esempio, l'identità della modalità della consegna (a mezzo di incaricato) non ha indotto il legislatore ad adottare la stessa soluzione per la querela e per l'atto di impugnazione;
per la prima, la norma prevede la sottoscrizione autentica, per l'atto di impugnazione, invece, nell'art.582 c.p.p., non si fa riferimento a tale "qualità" della sottoscrizione.
Ma non mancano le ragioni della scelta adottata dal legislatore per l'ipotesi dell'atto di querela consegnato da un incaricato. Nel codice di rito previgente non era prevista tale modalità di consegna.
Il nuovo codice ha riconosciuto al querelante la facoltà di far consegnare la querela da un incaricato, ma ha voluto che, al momento della presentazione dell'atto da parte di quest'ultimo, vi fosse la certezza legale della provenienza dell'atto stesso, certezza che non poteva acquisirsi ne' con le modalità cui si fa ricorso per la querela e la remissione presentate di persona dal l'interessato, ne', trattandosi di atto preprocessuale, con lo strumento normativo previsto per l'ipotesi in cui sia necessario acquisire ulteriori informazioni ai fini della decisione, espletando accertamenti supplementari.
Non va dimenticato che la querela è una condizione di procedibilità dell'azione penale, che può legittimamente realizzarsi solo ove sia certa la provenienza dell'atto, per l'interesse pubblico che si riconnette a tale certezza. Come si è detto innanzi, la certezza della sottoscrizione apposta su un atto deve essere raggiunta nelle forme di legge;
tale certezza, quindi, per l'atto in esame, consegnato da persona diversa dall'interessato, poteva essere raggiunta nelle forme di legge;
tale certezza, quindi, per l'atto in esame, consegnato della persona diversa dall'interessato, poteva essere raggiunta soltanto con l'autenticazione, autenticazione che nella specie, manca. Orbene, la querela la cui sottoscrizione non sia autenticata, nei casi in cui è prevista tale formalità, non è idonea a produrre gli effetti propri dell'atto, in quanto inficiata da invalidità assoluta.
Il principio della tassatività della nullità recepito nel nostro codice di procedura penale e la mancata previsione, in detto codice, della nullità della querela per motivi come quelli in esame non sono d'ostacolo all'accoglimento della conclusione cui è pervenuta la Corte, in quanto il codice sancisce tale conseguenza per gli atti processuali, e non per un atto, come la querela, che non riveste tale qualità e che, privo di una sottoscrizione certa, non può, peraltro, raggiungere lo scopo cui è per legge destinato. Restano, ovviamente assorbiti tutti gli altri motivi di ricorso. L'impugnata sentenza, secondo cui la mancanza di autenticazione della firma apposta dal querelante sulla querela in esame ha integrato un vizio formale, con una conseguente mera irregolarità, va, pertanto, annullata senza rinvio perché l'azione penale nei confronti del Di US, in ordine al reato ascrittogli, non poteva essere promossa per difetto di valida querela.
P.Q.M.
LA CORTE annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché l'azione penale non poteva essere promossa per difetto di valida querela. Così deciso in Roma, all'udienza pubblica, il 25 maggio 1998. Depositato in Cancelleria il 13 agosto 1998