Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3436 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
: IN NOME DF0 34 36 / 03 N G E REPUBBLICA ITALIANA UPR SSAZIONE LA CORT Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE COMUNIONE CORTIVE · Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: -TITOLO - INTERIRETAZIONE Presidente CALFAPIETRADott. Vincenzo R.G.N. 9205/00 Cron. 7838 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Rep. 981 - Ud.09/10/02Dott. Olindo SCHETTINO Consigliere - Dott. Vincenzo MAZZACANE Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: IA AN, D'MI MI, elettivamente domiciliati in ROMA PZZA DEL FANTE 2, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE RIZZACASA, che li difende unitamente all'avvocato DANTE FANI' giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
OR ED, AN LO, elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE : domiciliati in ROMA VIA SALARIA 332, presso lo studio UFFICIO COPIE Richiesta copia esecutiva dell'avvocato AN DE MAJO, che li difende, giusta dal Sig. Ove Mejo per chritti € 16.52 2002 delega in atti;
11 17.06.03 1307 controricorrenti IL CANCELLIERE -1- avverso la sentenza n. 27/00 della Corte d'Appello di 2 " 1 L'AQUILA, depositata il 01/02/00; 0 2 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/10/02 dal Consigliere Dott. Vincenzo MAZZACANE;
udito 1'Avvocato DE MAJO AN, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato il 14.6.1982 UI IN, premesso di essere comproprietario della "Corte Comune,, distinta al N.C.E.U. di Pescara al foglio 30 particella 611, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Pescara i coniugi Antonio NC ed Emilia D'IC, proprietari di un edificio a confine con la suddetta corte, chiedendone la condanna alle rimozione delle opere edilizie da essi realizzate, nella ristrutturazione dell'immobile, a distanza inferiore a quella consentita e con la creazione di illegittime servitù. Costituitisi in giudizio i convenuti assumevano che le suddette opere erano state realizzate legittimamente all'interno della loro proprietà, ed aggiungevano che essi erano comproprietari della "Corte Comune" che separava il loro fondo da quello dell'attore, cosicchè le lamentate violazioni erano inesistenti. Il Tribunale adito con sentenza del 22.11.1989 accoglieva solo parzialmente le domande attrici, affermando da un lato che i convenuti non avevano provato di essere comproprietari della menzionata corte comune, e ritenendo dall'altro che le uniche 3 costituite dalla violazioni sussistenti erano distanza inferiore а realizzazione di un locale a quella prescritta e dalla collocazione di un cancello lungo il confine con la suddetta Corte. Proposta impugnazione da parte sia di FL OT e di DO IN quali eredi di UI IN, nel frattempo deceduto, sia del NC e della D'IC la Corte di Appello adita I con sentenza del 20.5.1992, in parziale riforma della statuizione di primo grado, rigettava la domanda attrice, osservando che il NC e la D'IC dovevano ritenersi comproprietari della Corte comune, cosicchè le opera edilizie da essi realizzate non potevano essere considerate illegittime. Proposto ricorso da parte degli eredi IN per la cassazione di tale decisione, cui con controricorso, la resistevano le controparti sentenza dell'8.6.1995 Corte di Cassazione con dichiarava nulla la sentenza impugnata per vizio di costituzione del giudice dal quale era stata pronunciata, e rimetteva la causa dinanzi alla Corte di Appello de L'Aquila. A seguito di riassunzione della causa da parte di FL OT ed DO IN cui 4 resistevano il NC e la D'IC, la suddetta Corte territoriale con sentenza n. 27/2000, in parziale riforma della decisione di primo grado, rilevata l'insussistenza di ogni diritto dei convenuti sulla particella 611, condannava questi ultimi alla rimozione di tutte le opere realizzate in sede di ristrutturazione del loro immobile denunciate dall'attore, ad eccezione del condotto fognante. Il giudice di appello rilevata come fonda- mentale per la soluzione della controversia la questione relativa alla appartenenza o meno della Corte Comune particella 611 anche al NC ed alla D'IC, riteneva che la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 C.C. era superata dal tenore letterale dell'atto di compravendita per atto notaio Colletti Trascritto il 21.11.1977, dal quale si evinceva che la proprietà dei convenuti, costituita dalle particelle 594 595 596 e 597, confinava tra l'altro con la particella 611 del foglio 30, ovvero con la suddetta corte comune, che veniva quindi indicata semplicemente come limite della loro proprietà senza alcun riferimento ad un diritto sulla corte stessa;
pertanto era infondata la tesi del NC e della D'IC secondo cui i 5 lavori eseguiti e le opere realizzate configuravano esercizio della facoltà di godimento della cosa comune. Il giudice di appello respingeva poi la tesi del NC e della D'IC in ordine ad una pretesa usucapione del diritto di passaggio sulla suddetta corte comune, atteso che, sulla base delle stesse argomentazioni difensive da essi addotte, se in effetti tra la corte comune e la proprietà dei convenuti non vi era alcun ostacolo (muro 0 recinzione di confine) che impedisse il passaggio da un fondo all'altro, doveva concludersi che il passaggio stesso avveniva per reciproca tolleranza;
il giudice di appello disponeva altresì l'eliminazione di una terrazza realizzata in sostituzione di un preesistente tetto spiovente a tegola, rilevando che essa costituiva piano calpestabile sottostante ad una finestra;
condannava infine i convenuti alla rimozione dei pluviali di scarico e dei cavi elettrici ritenuti non in regola con le distanze legali. Per la cassazione di tale sentenza il NC e la D'IC hanno proposto un ricorso articolato in sei motivi al quale hanno resistito con controricorso DO IN e FL OT. 6 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando -violazione degli articoli 345 346 e 394 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., lamentano l'accoglimento da parte del giudice di appello di una domanda della controparte, riguardante la declaratoria di comunione della corte iscritta al : N.C.E.U. di Pescara al foglio 30 particella 611 relativamente soltanto ai proprietari delle particelle 601 604 605 607 608 - 609 e 610 e non anche ai proprietari delle particelle 594 e 595 (ovvero i convenuti) non accolta dal Tribunale di Pescara e non riproposta con l'atto di appello, ma solo in sede di rinvio. La censura è infondata. Deve premettersi che il Tribunale di Pescara, pur disattendendo la suddetta domanda proposta dal IN per una ragione di natura processuale, non essendo partecipanti al giudizio gli altri soggetti nei cui confronti era stata richiesta la declaratoria di comunione dell'area contrassegnata dalla particella 611, aveva espressamente escluso che i convenuti avessero provato di essere comproprietari della suddetta corte. Orbene la sentenza impugnata in questa sede, 7 nel ribadire tale convincimento, ha premesso di ritenere come questione fondamentale ai fini della soluzione della lite l'accertamento in ordine alla appartenenza ○ meno anche al NC ed alla D'IC della corte di cui alla particella 611. Conseguentemente tale profilo della
contro
- costituisce un necessario presupposto versia logico-giuridico in ordine alla decisione delle domande proposte a suo tempo dal IN, come del resto riconosciuto dagli attuali ricorrenti in sede di costituzione nel giudizio di primo grado. Pertanto non è ravvisabile nella specie alcuna violazione delle disposizioni processuali relative all'oggetto ed ai limiti del giudizio di rinvio. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1117 c.c., 1362 e seguenti c.c. ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo dell'art. 360 n. 5della controversia ai sensi c.p.c.. In proposito essi censurano l'affermazione del giudice di rinvio in ordine alla esclusione di un diritto di comunione degli esponenti relativamente alla corte di cui alla particella n. 611 sulla base 8 del semplice argomento che nell'atto di compra- vendita per notaio Coletti trascritto il 21.11.1977 non vi era alcun accenno ad eventuali diritti del NC e della D'IC su tale area;
in tal modo sulla base del mero silenzio del titolo la sentenza impugnata ha erroneamente ritenuto superata la presunzione di comunione prevista dall'art. 1117 C.C., trascurando il rilievo che l'oggettiva destinazione della corte a dare aria, luce e passaggio alle costruzioni circostanti avrebbe dovuto legittimare il riconoscimento della sua natura di bene comune a tutte le proprietà ad essa confinanti. La censura è infondata. La Corte territoriale con motivazione adeguata e priva di vizi logici ha ritenuto nella fatti- specie superata la presunzione di comunione di cui all'art. 1117 c.c. sulla base della interpretazione letterale dell'atto per notaio Colletti trascritto il 21.11.1977 con il quale il NC e la D'IC avevano acquistato l'immobile di loro proprietà, ed anche del precedente atto di acquisto dello stesso bene da parte del dante causa dei convenuti, considerato che in tali titoli non vi era il minimo accenno ad un diritto di comunione relativo alla 9 particella 611 del foglio 30, indicata come semplice confine, e dunque limite della proprietà degli attuali ricorrenti;
a tale ultimo riguardo, e con riferimento ad uno specifico profilo di censura sollevato dai ricorrenti, Occorre rilevare che il giudice di rinvio ha escluso il diritto di comproprietà del NC e della D'IC sulla suddetta corte non per il semplice fatto che questa ultima era menzionata tra i confini dell'immobile oggetto della loro proprietà esclusiva, ma per il decisivo rilievo che a tale diritto non vi era alcun riferimento negli atti sopra richiamati. Pertanto correttamente nella fattispecie la sentenza impugnata ha negato l'appartenenza "pro quota" della corte di cui alla particella 611 anche al NC ed alla D'IC sulla base della esistenza di un titolo contrario idoneo a superare TRESUHZIGHE la prescrizione di comunione invocata da questi ultimi. Con il terzo motivo i ricorrenti, denunciando omessa motivazione su di esso punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., AJJUMGNO indagine era stata mai assumeva che nessuna condotta nel giudizio di merito ai fini della esatta IHDIYIDVALLONE, della linea di confine tra la 10 particella 611 e la proprietà degli esponenti;
nondimeno la Corte territoriale ha ritenuto che la linea di gronda e tutto quando ricadente nella sua proiezione fosse sicuramente sporgente oltre il CONSIDERANDO confine, implicitamente [considerato il confine NECESSARIAMENTE medesimo come successivamente coincidente con la ESTERNA parte estrema del muro del fabbricato dei convenuti. La censura è infondata. U Il giudice di rinvio, nel valutare la liceità o meno di alcune opere realizzate dal NC e dalla D'IC, non ha aderito al convincimento del giudice di primo grado che aveva individuato il confine tra la corte comune di cui alla particella 611 e la proprietà dei convenuti nella proiezione a terra della linea di gronda esistente;
in proposito ha rilevato che la presenza di un cornicione che sporge oltre il confine non comporta la proprietà del terreno sottostante per tutta la lunghezza e la larghezza del cornicione stesso, così ritenendo, evidentemente sulla base degli elementi acquisti al processo, che la linea di confine doveva essere collocata più indietro a ridosso del fabbricato di proprietà dei convenuti. Si è quindi in presenza di un accertamento di 11 -- fatto congruamente seppur succintamente motivato e privo di vizi logici, come tale incensurabile in questa sede. Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo violazione e falsa applicazione degli articoli 905 e 873 c.c. in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., censurano la statuizione della sentenza impugnata relativa alla eliminazione della terrazza da essi realizzata in luogo di un preesistente tetto spiovente;
assumono la liceità di tale opera sia ai sensi dell'art. 873 C.C., configurandosi come parziale sopraelevazione di un vano preesistente, sia ai sensi dell'art. 905 C.C., atteso che il lastrico solare realizzato a seguito della soprae- levazione non poteva dar luogo né a veduta né a sporto, non essendo accessibile e non essendo munito di alcun parapetto. La censura è infondata. Il giudice di merito ha affermato che la terrazza realizzata dal NC e dalla D'IC al posto di un precedente tetto spiovente a tegola costituisce un piano calpestabile sottostante ad una finestra, e ne ha disposto l'eliminazione perché ritenuta evidentemente in contrasto con la distanza minima prevista dall'art. 905 C.C. per 12 balconi, terrazze e simili rispetto al fondo del vicino, chiarendo altresì che il suddetto piano calpestabile è certamente suscettibile di essere stato non ricorre tale praticato, anche se allo condizione. Quanto poi alla circostanza dedotta dai ricorrenti secondo cui la terrazza suddetta sarebbe priva di parapetto, si osserva che si è in presenza di una questione, presupponente un accertamento in fatto, che non è stata trattata nella sentenza impugnata;
pertanto i ricorrenti, al fine di evitare una pronuncia di inammissibilità per novità della questione, avevano l'onere, in realtà non assolto, di allegare non solo l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale atto del giudizio precedente l'avessero fatto onde dare modo a questa corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione prima di esaminare nel merito la questione stessa (vedi "ex multis" in tal senso Cass. 15.1.2001 n. 492). Con il quinto motivo i ricorrenti denunciando 1 violazione e falsa applicazione degli articoli 1140 1158 e 2697 C.C. e di ogni norma e- 1144 - principio disciplinanti la tutela giudiziaria dei 13 diritti ai sensi dell'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., lamentano il mancato esame della eccezione sollevata dai convenuti relativamente al maturato acquisto per usucapione del diritto di passaggio sulla corte comune di cui alla particella 611; assumono inoltre che erroneamente il giudice di AMRETTEHDO rinvio, pur mettendo un passaggio indiscriminato sulla suddetta corte, ha ritenuto che esso fosse frutto di reciproca tolleranza, mentre in realtà non vi era alcuna prova in atti di tale ultima circostanza;
in ogni caso la condanna alla demolizione della recinzione era immotivata, essendo quest'ultima opera pienamente legittima e non lesiva di alcune diritto delle controparti. La censura è infondata. FRINO Sotto un (pleno profilo si rileva che la sentenza impugnata ha esaminato, contrariamente all'assunto dei ricorrenti, l'eccezione da essi sollevata relativa all'acquisto per usucapione della servitù di passaggio sulla corte comune di cui alla particella 611, ritenendola poi infondata nel merito. Inoltre la Corte territoriale, all'esito di un 14 apprezzamento di fatto congruamente motivato e privo di vizi logici, sulla premessa che tra la corte comune e la proprietà dei convenuti esisteva un passaggio indiscriminato agevolato dalla mancanza di qualsiasi ostacolo, ha ritenuto in termini di certezza che tale passaggio fosse il frutto di una reciproca tolleranza, con la conseguente esclusione della sussistenza di un possesso in favore del NC e della D'IC suscettibile di dar luogo ad un acquisto per usucapione di una servitù di passaggio sulla più volte menzionata corte comune;
pertanto era legittima la condanna alla rimozione del cancello che consentiva l'esercizio della suddetta servitù di passaggio. Con riferimento infine al profilo di censura relativo alla condanna alla demolizione della recinzione, la doglianza è generica, non rinve- nendosi nella sentenza impugnata alcun riferimento specifico in proposito. Con il sesto ed ultimo motivo i ricorrenti, deducendo omessa motivazione su un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., censurano la statuizione della sentenza impugnata relativa alla condanna dei convenuti alla 15 eliminazione di pluviali di scarico e di cavi elettrici;
in proposito lamentano che è stata PROVATA trascurata la circostanza proposta documentalmente ed oggetto anche di richiesta di prova testimo- niale, della preesistenza di tali opere sul muro del fabbricato di loro proprietà da tempo immemo- rabile. La censura è infondata. Sotto un primo profilo la doglianza è inammis- sibile, non essendo stati trascritti nel ricorso i V documenti addotti a sostegno della propria tesi e neppure riprodotti i capitoli di prova testimoniale dedotti allo stesso fine, cosicchè tale carenza preclude alla Corte, in base al principio di autosufficienza del ricorso, ogni valutazione al riguardo. Deve inoltre rilevarsi che la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione del convincimento espresso in proposito, ritenendo che le suddette opere non erano in regola con le distanze legali, avuto riguardo alla linea di confine esistente tra i fondi di rispettiva proprietà delle parti. Il ricorso deve quindi essere rigettato;
le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come 16 in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento di euro136,50 per spese e di euro 1.500,00 per onorari di avvocato. Così deciso in Roma il 9 ottobre 2002 Vicum АН якини V. ff. Pres. IL CANCELLIERE C1 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Francesco Catania presso l'AgenziaSi attesta la registrazione delle Entrate di Roma 2 il 27-5-2003 serie 4 al n. 20161 versate € 170,43 DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 7 MAR. 2003 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Roma IL CANCELLIERE C1 Frances AN IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Roberto Ficct 17