Sentenza 25 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 25/07/2001, n. 10104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10104 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2001 |
Testo completo
I L 9 L 8 O 6 B . E N e E l , N a 1 O n I 8 e Z 9 p A 1 - R a 1 T m S 1 I - e t EPUBBLICA ITALIANA G 4 s E i 2 s R NOM DE POR L ITA ANO10 10 4 0 1 . l L A a D 3 e E h 2 T c i N f i T E LA CORTI SUPREMA DICASSAZIONE S d R E o Oggetto A m SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfredo ROCCHI Presidente R.G.N. 8890/99 Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Cron. 22712 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere Rep. Dott. Fabrizio FORTE Consigliere Ud. 22/02/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI RIMINI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI TREVI 86, presso l'avvocato BARBANTINI MARIA TERESA, BRANCALEONIrappresentato e difeso dall'avvocato ANTONIO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
DE FA HE SNC;
intimata avverso la sentenza n. 69/99 del Pretore di RIMINI, 2001 depositata il 03/03/99; 490 udita la relazione della causa svolta nella pubblica -1- udienza del 22/02/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso depositato in data 15-3-95 De RI EL, quale legale rappresentante della "De RI s.n.c.", proponeva opposizione, ex 1.n.689/81, innanzi al Pretore di Rimini avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa dal Sindaco di Rimini il 30-1-95, a seguito di rapporto della Capitaneria di Porto di detto Comune, ed avente ad oggetto il pagamento di £.
4.079.000 a titolo di sanzione amministrativa per violazione degli artt.3, comma quinto, e 8 del D.lgs. n. 530/92, "per aver trasportato e messo in commercio molluschi eduli in sacchi privi delle prescritte etichette sanitarie. L'adito Pretore, costituitosi il Comune di Rimini, con la decisione in esame, accoglieva l'opposizione, ritenendo l'ordinanza-ingiunzione opposta "illegittima per carenza di potere del Sindaco di Rimini alla sua emissione" poiché “i molluschi in parola sono stati comperati e venduti dalla ditta De RI s.n.c. presso la propria sede di Manfredonia, luogo quindi della commessa violazione" con conseguente competenza, ad emettere l'ordinanza-ingiunzione in questione, del Sindaco di Manfredonia. Ricorre per cassazione, con un unico motivo, il Comune;
non ha svolto attività difensiva l'intimato. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 17 della 1.n.689/81 per avere erroneamente il Pretore ritenuta, nella vicenda in esame, l'incompetenza del Sindaco di Rimini ad emanare detta ordinanza-ingiunzione. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Fortemente censurabile è, infatti, l'impugnata pronuncia laddove sostiene la competenza amministrativa, in ordine all'ordinanza-ingiunzione per cui è processo, del Sindaco di Manfredonia, dovendosi ritenere detto Comune luogo della commessa infrazione (con ulteriore competenza del Pretore di Manfredonia in ordine al relativo giudizio di opposizione). In proposito deve rilevarsi che il costante e consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte (si veda, in particolare, Cass ,S.U., n.4131 del 17-6-98) ha affermato, in tema di sanzioni amministrative, il principio in base al quale il luogo dove è stata commessa l'infrazione, al fine di individuare sia l'autorità amministrativa cui spetta il potere di emettere il potere sanzionatorio (art. 17 della 1.n.689/81) e sia il giudice funzionalmente competente riguardo al giudizio di opposizione (art.22 della l.n.689/81), va identificato con il luogo di accertamento della stessa infrazione. Ne consegue che, essendo stata la violazione in esame, di cui al D.lgs. n. 530/92, accertata nel territorio del Comune di Rimini, da parte della locale Capitaneria di Porto, competente ad emettere la relativa sanzione amministrativa era (come avvenuto) il Sindaco di Rimini.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso;
cassa e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale di Rimini. In Roma, il 22-2-2001 L'estensore Afaello fort CORTE SUN CACSAZIONE De 25 3 2001 HERE I L 9 L 8 O 6 B e . l E a N E n , e N 1 p O I 8 a Z 9 A m 1 - R e t 1 T s S 1 i I - s G 4 l E 2 a R . e A L h D c 3 i f E i 2 T d N o E T m E R P A