Sentenza 9 luglio 1998
Massime • 1
L'obbligo del referto sorge nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile di ufficio. Occorre pertanto che il giudice accerti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, sia pure con valutazione "ex ante", se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ineccepibile la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 365 cod. pen., essendo stato accertato che l'imputato aveva riscontrato l'esistenza nel paziente di lesioni gravi, era stato informato sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto lesivo si era verificato, ed aveva appreso che il paziente, nel momento dell'infortunio, non indossava, come prescritto dalle norme antinfortunistiche, i guanti protettivi: circostanze queste che permettevano ragionevolmente di ipotizzare la configurabilità del delitto di lesioni colpose gravi perseguibile di ufficio, e che pertanto imponevano la trasmissione del referto, adempimento al quale l'imputato non aveva dato corso).
Commentari • 3
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L'obbligo di referto per i medici affonda le sue radici nei secoli, ben prima che fosse previsto l'obbligo di denuncia a carico degli esercenti una funzione pubblica. Nel reato di omissione di referto, l'obbligo di riferire si configura per la semplice possibilità che il fatto presenti i caratteri di un delitto perseguibile di ufficio, secondo un giudizio riferito al momento della prestazione sanitaria in relazione al caso concreto, a differenza di quanto ricorre per la fattispecie di omessa denuncia, dove rileva la sussistenza di elementi capaci di indurre una persona ragionevole a ravvisare l'apprezzabile probabilità dell'avvenuta commissione di un reato, posto che, nell'illecito …
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Il sanitario ha l'obbligo di referto caso di cd. prognosi secondaria, quando in relazione a lesioni stradali attesti in certificati stilati a prolungamento dei giorni di malattia, rispetto ad una prima prognosi da altri espressa, seppur per sommatoria si addivenga ad un periodo di malattia superiore a 40 giorni con reato dunque procedibile d'ufficio. Il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia attraverso l'invio alla A.G. competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e dell'esercizio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9721 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9721 |
| Data del deposito : | 9 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 9.7.1998
1. Dott. Luigi Sansone Consigliere SENTENZA
2. " Francesco Trifone " N. 1076
3. " Eugenio Amari " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 6467/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da HI HI, nato a [...] il 26 -3-1945,
avverso la sentenza 12-12-1997 della Corte d'Appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Giovanni Palombarini che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Il difensore avv. Antonino Primerano non è comparso. Fatto e diritto
La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 12-12-1997, confermava quella emessa, il precedente 16 aprile, dal pretore di Mantova, che aveva dichiarato HI HI colpevole del delitto di cui all'art. 365 C.P. e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato a pena ritenuta di giustizia. Il HI, quale medico di base, aveva visitato, in data 21.6.1991, tale AV LM, riscontrandogli, quale conseguenza di un infortunio sul lavoro subito il precedente 22 maggio, una ferita alla mano destra con lesione del tendine del dito indice;
pur constatata la gravità della lesione, per la cui guarigione egli stesso aveva formulata una prognosi di ben oltre i 40 giorni, e pur resosi perfettamente conto di essere venuto a conoscenza di un fatto che, in tesi, poteva integrare gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, aveva omesso di inviare il relativo referto alla competente Autorità.
Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, deducendo il difetto di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato: egli aveva agito in perfetta buona fede perché si era convinto che le lesioni riscontrate sul paziente visitato erano riconducibili a fatto accidentale.
All'odierna udienza pubblica, assente il difensore del ricorrente, il P.G. ha concluso come da epigrafe.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In punto di fatto, è pacifico che il ricorrente, nell'esercizio della sua professione sanitaria, ebbe a constatare direttamente le lesioni gravi riportate alla mano destra dall'AV e ad apprendere da costui che le stesse erano la conseguenza di un infortunio subito, in ambiente di lavoro, circa un mese prima della visita medica. Emerge, inoltre, dalla ricostruzione fattuale operata dai Giudici di merito, che il HI apprese dal proprio paziente che il lavoro a cui il medesimo era addetto presso la ditta IMAR imponeva l'uso precauzionale dei guanti, che, invece, nella concreta circostanza dell'infortunio, non aveva utilizzato. Nessun referto venne redatto dal HI per informare l'Autorità di cui all'art. 361 C.P. Ciò posto, non può avanzarsi alcun ragionevole dubbio sulla configurabilità, nella condotta addebitata al ricorrente, del reato di omissione di referto.
La sentenza impugnata fa buon governo della norma di cui all'art. 365 C.P. e, in particolare, motiva in maniera corretta, adeguata e logica sulla sussistenza dell'elemento psicologico del delitto in esame
L'omissione di referto, invero, è reato di pericolo e non di danno, onde l'interesse pubblico tutelato dalla norma incriminatrice, cioè l'interesse a che l'Autorità giudiziaria o altra Autorità tenuta a riferire a questa sia più rapidamente informata dei fatti che "possono presentare i caratteri di un delitto" perseguibile d'ufficio, rimane offeso per il solo fatto omissivo, a prescindere dagli effetti che concretamente possono essere conseguiti alla medesima omissione.
L'obbligo del referto sorge nel momento stesso in cui il sanitario, prestando la propria opera, viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile d'ufficio.
Per stabilire se ricorra una tale ipotesi, è necessario fare leva su criteri di valutazione che, sia pure con giudizio "ex ante" (riferito cioè al momento della prestazione sanitaria), tengano conto della peculiarità del caso concreto, nel senso che deve verificarsi se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di teorica possibilità, la configurabilità di un delitto perseguibile d'ufficio. Quanto al profilo soggettivo, il reato è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto da parte dell'esercente la professione sanitaria, il quale logicamente deve anche rendersi conto di trovarsi in presenza di fatti che, sia pure in astratto, possono presentare i caratteri del delitto perseguibile d'ufficio.
Nel caso in esame, come puntualmente si è sottolineato dalla Corte di merito, il HI accertò le lesioni gravi riportate dall'AV, fu informato sulle circostanze di tempo e di luogo in cui tale fatto lesivo si verificò, apprese anche che l'infortunato, nel momento in cui si fece male, non indossava, così come le norme antinfortunistiche prescrivono, i guanti protettivi. Tutte queste circostanze certamente non conclamavano, in termini inequivoci, la causa accidentale dell'infortunio, ma lasciavano ragionevolmente presumere che, quanto meno, poteva esservi materia per un'indagine sulla configurabilità, nel fatto, del delitto di lesioni colpose gravi, indagine che non competeva al sanitario, il quale doveva limitarsi a informare, col referto, la competente Autorità. A questo doveroso adempimento il HI non dette coscientemente e volontariamente corso.
Di diritto, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 9 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1998