Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9721
CASS
Sentenza 9 luglio 1998

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L'obbligo del referto sorge nel momento in cui il sanitario viene a trovarsi di fronte a un caso che può presentare i connotati di un delitto perseguibile di ufficio. Occorre pertanto che il giudice accerti, tenendo conto della peculiarità del caso concreto, sia pure con valutazione "ex ante", se il sanitario abbia avuto conoscenza di elementi di fatto dai quali desumere, in termini di astratta possibilità, la configurabilità di un simile delitto e abbia avuto la coscienza e volontà di omettere o ritardare il referto. (Fattispecie nella quale la S.C. ha ritenuto ineccepibile la valutazione operata dal giudice di merito circa la sussistenza della responsabilità per il reato di cui all'art. 365 cod. pen., essendo stato accertato che l'imputato aveva riscontrato l'esistenza nel paziente di lesioni gravi, era stato informato sulle circostanze di tempo e di luogo in cui il fatto lesivo si era verificato, ed aveva appreso che il paziente, nel momento dell'infortunio, non indossava, come prescritto dalle norme antinfortunistiche, i guanti protettivi: circostanze queste che permettevano ragionevolmente di ipotizzare la configurabilità del delitto di lesioni colpose gravi perseguibile di ufficio, e che pertanto imponevano la trasmissione del referto, adempimento al quale l'imputato non aveva dato corso).

Commentari3

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    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 12 ottobre 2022

  • 2Errore medico obbliga medico legale al referto (Cass. 51780/13)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 novembre 2020

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 4 novembre 2020

    Il sanitario ha l'obbligo di referto caso di cd. prognosi secondaria, quando in relazione a lesioni stradali attesti in certificati stilati a prolungamento dei giorni di malattia, rispetto ad una prima prognosi da altri espressa, seppur per sommatoria si addivenga ad un periodo di malattia superiore a 40 giorni con reato dunque procedibile d'ufficio. Il delitto di omissione di referto, che ha natura di reato di pericolo, in quanto volto ad assicurare il corretto andamento dell'amministrazione della giustizia attraverso l'invio alla A.G. competente della notizia qualificata di un reato, includente elementi tecnici essenziali ai fini dello svolgimento delle indagini e dell'esercizio …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/1998, n. 9721
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9721
Data del deposito : 9 luglio 1998

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