CASS
Sentenza 14 luglio 2023
Sentenza 14 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/07/2023, n. 30701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30701 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sui ricorsi proposti da CE LE n. a Marano di Napoli il 15/2/1972 AR NN n. a Mugnano di Napoli il 20/3/1995 avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere in data 2/2/2023 dato atto che si è proceduto a trattazione con rito cartolare ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e succ. modif.; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e i ricorsi;
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30701 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CE QU e LE AR avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13/1/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che imponeva il vincolo sulla somma di euro 300mila, rinvenuta all'esito di un controllo su strada, in relazione al delitto di cui all'art. 648bis cod.pen., riqualificato a norma dell'art. 512 bis cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. Salvatore D'Antuono. deducendo: 2.1 la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 125, comma 3, 321 cod.proc.pen. nonché degli artt. 50,309,324,326,358 cod.proc.pen. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 512 bis cod.pen. La difesa, dopo aver effettuato una ricognizione delle questioni poste all'attenzione del Tribunale del Riesame con particolare riferimento all'assenza di domanda cautelare in relazione al decreto del 12/1/2023 e alla valenza preclusiva di detto provvedimento rispetto a quello emesso il giorno successivo, di identico oggetto, censura l'ordinanza del riesame che, a fronte dei rilievi difensivi concernenti l'impossibilità di ravvisare nella specie il fumus del delitto di riciclaggio, ha ritenuto di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 512 bis cod.pen. Il difensore sostiene, tuttavia, che il collegio cautelare non si è limitato alla mera riqualificazione ma ha descritto il fatto storico ascritto ai prevenuti in maniera del tutto diversa da quanto emerge nell'incolpazione provvisoria, in particolare asserendo che la vicinanza degli stessi ai clan della zona rende ragionevole che la disponibilità della somma caduta in sequestro fosse finalizzata ad occultarla allo scopo di eludere indagini patrimoniali e misure di prevenzione, deponendo in tal senso le peculiari modalità di confezionamento del danaro. Aggiunge che il collegio cautelare poteva integrare la motivazione del Gip, sebbene il decreto originario fosse del tutto carente di motivazione in ordine al delitto presupposto, ma non poteva contestare un fatto nuovo e diverso, surrogandosi in maniera illegittima al rappresentante della pubblica accusa. Inoltre, l'ordinanza impugnata denota assenza di motivazione circa il fumus anche in relazione all'art. 512 bis cod.pen., non avendo chiarito il perimetro giuridico della condotta, quali siano i soggetti avvantaggiati dall'interposizione e quali siano le misure di prevenzione che si intendeva eludere. Il difensore lamenta, altresì, che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposta alla questione attinente il rapporto tra i due decreti del 12 e 13 gennaio 2023 e, in particolare, non ha considerato che il gip non poteva emettere il decreto di sequestro preventivo in data 2 o-, 13 gennaio senza prima provvedere alla revoca del decreto del giorno precedente, avente ad oggetto la medesima somma ma emesso in assenza di domanda cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Con riguardo alla pretesa nullità del decreto in data 12/1 per difetto di domanda cautelare, l'ordinanza impugnata ha chiarito che il titolo impositivo del vincolo è stato regolarmente emesso su istanza del P.m. procedente. In proposito deve rilevarsi che, sebbene l'applicazione del sequestro preventivo postuli come indefettibile presupposto la specifica domanda del pubblico ministero, onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza (Sez. 3, n. 27138 del 19/02/2015, Rv. 264175-01; Sez. 3, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. Rv. 257791- 01), questa Corte ha, altresì, chiarito che il principio del "ne bis in idem" comporta l'impossibilità di reiterare un provvedimento solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale, non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali (Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265772 - 01; Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278422 - 01). Nella specie peraltro, la novazione del titolo trova formale giustificazione nella necessità di rettificazione della somma vincolata a seguito della nota della P.g. in data 11/1/23. 2. Quanto all'avvenuta riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di cui all'art. 512bis cod.pen., i rilievi difensivi colgono nel segno giacché questa Corte ha in più occasioni affermato il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Rv. 276093 - 01;Sez. 6, n. 16020 del 13/3/2019, Rv. 275602 - 01; n. 18767 del 18/02/2014,Rv. 259679 - 01). Infatti, il giudice del riesame cautelare trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Rv. 251015 - 01). 3 2.1 Nella specie il P.m. aveva provvisoriamente contestato la fattispecie ex art. 648 bis cod.pen. e il gip emittente la misura aveva argomentato quanto al fumus che" i due indagati, noti alla P.g. per aderenze alla consorteria camorristica maranese, erano colti a detenere nella vettura su cui viaggiavano a forte velocità una ingente somma di denaro in contanti pari ad euro 300.000,00 di cui non fornivano alcuna giustificazione circa la provenienza". Il collegio cautelare nell'operare la riqualificazione ex art. 512 bis cod.pen. non ha tenuto conto delle sostanziali difformità che connotano le fattispecie giacché il reato di intestazione fittizia si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza illecita, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019 , Rv. 276669 - 01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257364 - 01). Il fatto di reato come riqualificato è, dunque, radicalmente innovato sulla base di un'ipotesi autonomamente selezionata dai giudici della cautela che sostituisce il dato qualificante della derivazione illecita della somma vincolata con quella della interposizione con finalità elusive. 2.2 Né può sottacersi che la nuova qualificazione è stata operata a sorpresa, senza previa interlocuzione sul punto della difesa, che aveva svolto i propri rilievi esclusivamente in relazione al fumus della fattispecie ex art. 648 bis cod.pen., con conseguente violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa del ricorrente in considerazione dei profili di novità scaturenti dalla nuova definizione del reato, comunque non prevedibile (in tema Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci,Rv. 264438-01; Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Rv. 281944 - 01; Sez. 4, n. 20862 del 16/04/2019, Rv. 275876 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di S, Maria Capua Vetere - sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione del Cons. Anna Maria De Santis;
udita la requisitoria del Sost. Proc.Gen. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 30701 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: DE SANTIS ANNA MARIA Data Udienza: 22/06/2023 RITENUTO IN FATTO 1.Con l'impugnata ordinanza il Tribunale di S. Maria Capua Vetere rigettava l'istanza di riesame proposta nell'interesse di CE QU e LE AR avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 13/1/2023 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord che imponeva il vincolo sulla somma di euro 300mila, rinvenuta all'esito di un controllo su strada, in relazione al delitto di cui all'art. 648bis cod.pen., riqualificato a norma dell'art. 512 bis cod.pen. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore degli indagati, Avv. Salvatore D'Antuono. deducendo: 2.1 la nullità dell'ordinanza impugnata per violazione degli artt. 125, comma 3, 321 cod.proc.pen. nonché degli artt. 50,309,324,326,358 cod.proc.pen. Erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 bis e 512 bis cod.pen. La difesa, dopo aver effettuato una ricognizione delle questioni poste all'attenzione del Tribunale del Riesame con particolare riferimento all'assenza di domanda cautelare in relazione al decreto del 12/1/2023 e alla valenza preclusiva di detto provvedimento rispetto a quello emesso il giorno successivo, di identico oggetto, censura l'ordinanza del riesame che, a fronte dei rilievi difensivi concernenti l'impossibilità di ravvisare nella specie il fumus del delitto di riciclaggio, ha ritenuto di riqualificare il fatto ai sensi dell'art. 512 bis cod.pen. Il difensore sostiene, tuttavia, che il collegio cautelare non si è limitato alla mera riqualificazione ma ha descritto il fatto storico ascritto ai prevenuti in maniera del tutto diversa da quanto emerge nell'incolpazione provvisoria, in particolare asserendo che la vicinanza degli stessi ai clan della zona rende ragionevole che la disponibilità della somma caduta in sequestro fosse finalizzata ad occultarla allo scopo di eludere indagini patrimoniali e misure di prevenzione, deponendo in tal senso le peculiari modalità di confezionamento del danaro. Aggiunge che il collegio cautelare poteva integrare la motivazione del Gip, sebbene il decreto originario fosse del tutto carente di motivazione in ordine al delitto presupposto, ma non poteva contestare un fatto nuovo e diverso, surrogandosi in maniera illegittima al rappresentante della pubblica accusa. Inoltre, l'ordinanza impugnata denota assenza di motivazione circa il fumus anche in relazione all'art. 512 bis cod.pen., non avendo chiarito il perimetro giuridico della condotta, quali siano i soggetti avvantaggiati dall'interposizione e quali siano le misure di prevenzione che si intendeva eludere. Il difensore lamenta, altresì, che l'ordinanza impugnata non ha fornito risposta alla questione attinente il rapporto tra i due decreti del 12 e 13 gennaio 2023 e, in particolare, non ha considerato che il gip non poteva emettere il decreto di sequestro preventivo in data 2 o-, 13 gennaio senza prima provvedere alla revoca del decreto del giorno precedente, avente ad oggetto la medesima somma ma emesso in assenza di domanda cautelare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito esposte. 1.1 Con riguardo alla pretesa nullità del decreto in data 12/1 per difetto di domanda cautelare, l'ordinanza impugnata ha chiarito che il titolo impositivo del vincolo è stato regolarmente emesso su istanza del P.m. procedente. In proposito deve rilevarsi che, sebbene l'applicazione del sequestro preventivo postuli come indefettibile presupposto la specifica domanda del pubblico ministero, onere che non può ritenersi implicitamente assolto attraverso la presentazione della sola richiesta di convalida del sequestro disposto in via d'urgenza (Sez. 3, n. 27138 del 19/02/2015, Rv. 264175-01; Sez. 3, n. 2658 del 20/12/2013, dep. 2014, Rv. Rv. 257791- 01), questa Corte ha, altresì, chiarito che il principio del "ne bis in idem" comporta l'impossibilità di reiterare un provvedimento solo quando sia intervenuta pronuncia giurisdizionale, non più soggetta ad impugnazione, che abbia escluso la sussistenza delle condizioni per disporlo, e non anche nell'ipotesi di caducazione di un originario provvedimento ablativo per motivi puramente formali (Sez. 2, n. 2276 del 06/10/2015, dep. 2016, Rv. 265772 - 01; Sez. 3, n. 9972 del 05/11/2019, dep. 2020, Rv. 278422 - 01). Nella specie peraltro, la novazione del titolo trova formale giustificazione nella necessità di rettificazione della somma vincolata a seguito della nota della P.g. in data 11/1/23. 2. Quanto all'avvenuta riqualificazione del fatto alla stregua del delitto di cui all'art. 512bis cod.pen., i rilievi difensivi colgono nel segno giacché questa Corte ha in più occasioni affermato il condivisibile principio secondo cui in sede di riesame il tribunale può confermare il provvedimento di sequestro anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto in relazione al quale è stato ravvisato il "fumus commissi delicti", ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso, risultando altrimenti nulla la decisione per difetto dell'iniziativa del pubblico ministero (Sez. 2, n. 7315 del 10/01/2019, Rv. 276093 - 01;Sez. 6, n. 16020 del 13/3/2019, Rv. 275602 - 01; n. 18767 del 18/02/2014,Rv. 259679 - 01). Infatti, il giudice del riesame cautelare trova un limite alla sua cognizione e conseguente decisione nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi, spettando, invece, al P.M. il potere di procedere nella fase delle indagini preliminari, in qualsiasi momento ed anche nel corso dell'udienza per il riesame, alle modificazioni fattuali della contestazione (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Rv. 251015 - 01). 3 2.1 Nella specie il P.m. aveva provvisoriamente contestato la fattispecie ex art. 648 bis cod.pen. e il gip emittente la misura aveva argomentato quanto al fumus che" i due indagati, noti alla P.g. per aderenze alla consorteria camorristica maranese, erano colti a detenere nella vettura su cui viaggiavano a forte velocità una ingente somma di denaro in contanti pari ad euro 300.000,00 di cui non fornivano alcuna giustificazione circa la provenienza". Il collegio cautelare nell'operare la riqualificazione ex art. 512 bis cod.pen. non ha tenuto conto delle sostanziali difformità che connotano le fattispecie giacché il reato di intestazione fittizia si distingue dal delitto di riciclaggio di cui all'art. 648-bis cod. pen. perché, mentre in quest'ultima fattispecie è necessario che i beni su cui vengano poste in essere le condotte incriminate siano provenienza illecita, nella prima si persegue solo l'obiettivo di evitare manovre dei soggetti potenzialmente assoggettabili a misure di prevenzione, volte a non far figurare la loro disponibilità di beni o altre utilità, a prescindere dalla provenienza di questi da delitto, che, se provata, può integrare altri reati (Sez. 2, n. 29455 del 13/11/2018, dep. 2019 , Rv. 276669 - 01; Sez. 5, n. 39837 del 02/07/2013, Rv. 257364 - 01). Il fatto di reato come riqualificato è, dunque, radicalmente innovato sulla base di un'ipotesi autonomamente selezionata dai giudici della cautela che sostituisce il dato qualificante della derivazione illecita della somma vincolata con quella della interposizione con finalità elusive. 2.2 Né può sottacersi che la nuova qualificazione è stata operata a sorpresa, senza previa interlocuzione sul punto della difesa, che aveva svolto i propri rilievi esclusivamente in relazione al fumus della fattispecie ex art. 648 bis cod.pen., con conseguente violazione del contraddittorio e dei diritti di difesa del ricorrente in considerazione dei profili di novità scaturenti dalla nuova definizione del reato, comunque non prevedibile (in tema Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci,Rv. 264438-01; Sez. 3, n. 31369 del 27/04/2021, Rv. 281944 - 01; Sez. 4, n. 20862 del 16/04/2019, Rv. 275876 - 01). 3. Alla luce delle considerazioni che precedono l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per il riesame delle misure cautelari reali, per nuovo esame.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di S, Maria Capua Vetere - sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Così deciso in Roma, 22 giugno 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente