CASS
Sentenza 2 aprile 2026
Sentenza 2 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/04/2026, n. 12527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12527 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da: OM AS, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 24/06/2025 del Tribunale del riesame di Reggio Calabria udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Mattei;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso;
sentito l' avv. Francesco Calabrese i quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da OM AS avverso l’ordinanza del GIP in sede, il quale gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen. e artt. 110, 416-ter cod. pen. Richiamata integralmente l’ordinanza genetica, rappresentava che le indagini avevano lasciato emergere l’esistenza di una associazione criminale, la quale operava in vista delle competizioni elettorali del 2020 per sostenere i candidati prescelti, facendo convogliare su costoro pacchetti di voto a seguito di accordi con la criminalità organizzata in cambio di favori nel campo amministrativo e nel settore sanitario pubblico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12527 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 Con riferimento agli elementi indizianti dei reati contestati, l’ordinanza evidenziava che OM era già stato condannato con sentenza del 23.11.2009, irrevocabile il 22.11.2012, quale partecipe delle cosche di OV IN e formalmente affiliato alla ‘drangheta. Enunciava una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali desumeva l’esistenza di una “squadra” che operava al fine di sostenere taluni candidati alle elezioni per il consiglio regionale, individuati, dapprima in AN LÒ e AS RO e, successivamente, in CI AC, moglie di SQ TR. In particolare, menzionava le captazioni che dimostravano la vicinanza di OM a componenti del sodalizio già dal 2018; le conversazioni captate nel 2019 dalle quali si evinceva che questi aveva fatto ingresso nella “squadra” di supporto alla AC;
quelle dalle quali si desumeva la consapevolezza di muoversi in modo illecito, e, quindi, la necessità di assumere cautele;
quelle dalle quali si arguiva che il ricorrente raccoglieva pacchetti di voto in cambio di favori che elargiva nell’ambito della propria attività di sindacalista e che programmava azioni illecite (falsi in certificazioni) per far ottenere vantaggi non dovuti in cambio di voti alla propria candidata;
quelle dalle quali si evinceva che OM, unitamente al correo GI, programmavano di avviare trattative elettorali con esponenti malavitosi, al riparo da occhi indiscreti;
quelle dalle quali si evinceva che egli aveva effettivamente svolto la campagna elettorali in modo molto attivo, anche in ragione del tornaconto che meditava di ottenere unitamente ad altri sodali. Quanto al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. contestato al capo 41) dell’imputazione, l’ordinanza riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base delle captazioni, dalle quali si evinceva che OM elargiva favori nella sua attività di sindacalista in cambio di pacchetti di voti, programmava di far confluire sulla candidata i voti di soggetti che avrebbero potuto ottenere trasferimenti sulla base di certificazioni mediche compiacenti, intratteneva contatti con rappresentanti della famiglia GI, ottenendo promessa di voti, concordava la distribuzione del tornaconto di tale attività tra un gruppo ristretto di partecipi.
2. Avvero l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente tramite i propri difensori, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si illustrano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, relativo al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., la difesa osserva che la condotta contestata all’imputato rientra nella previsione della prima parte della norma incriminatrice ovvero in quella che individua la condotta criminosa nell’accettare la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. Osserva che la motivazione sul punto relativo all’appartenenza del ricorrente ad associazione ‘ndranghetista è del tutto carente, in quanto poggia unicamente sulla precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. intervenuta nel 2009, con riferimento a condotte del 2006, senza individuare elementi che consentano di attualizzare la condotta di 2 appartenenza alla data di commissione dei reati per i quali si procede (2018- 2020), senza enucleare dalle conversazioni ritenute indizianti gli elementi che deporrebbero nel senso dell’appartenenza del ricorrente ad associazione mafiosa ed anzi, individuando le modalità della condotta nello sfruttamento della sua posizione di sindacalista, il che escluderebbe in nuce la possibilità di attribuire caratteristiche mafiose alla condotta.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazione all’art. 416-ter cod. pen. Evidenzia che la condotta è contestata come commessa tra il 2018 e il gennaio 2020; che condotte direttamente riferite all’odierno ricorrente si collocano, secondo l’ordinanza, per la prima volta il 29.6.2019 ed alludono ad un precedente accordo la cui data, tuttavia, non è individuata;
che essendo entrata in vigore la norma che ha innovato l’art. 416-ter cod. pen., l’11.6.2019, ovvero pochi giorni precedenti la prima conversazione indiziante, per il principio del favor rei deve ritenersi che la condotta consumativa del reato, costituita dall’accordo, sia intervenuta nella vigenza della precedente legge, la quale sanzionava solo la condotta di accordo volta a procurare voti con metodo mafioso;
che essendo escluso, sulla base degli elementi individuati nell’ordinanza, che il ricorrente abbia mai fatto ricorso a tali metodi, deve escludersi che sussistano indizi di reato a suo carico.
2.3.Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la contraddittorietà intrinseca della imputazione e, conseguentemente, dell’ordinanza che l’ha recepita laddove, nel capo 41) individua il ricorrente come parte della componente ‘ndranghetista dell’accordo e nel capo 38), relativo all’associazione mafiosa, lo individua come uno dei componenti dell’associazione che operava come intermediario con la componente ‘dranghetista. Inoltre, evidenzia come le conversazioni intercettate non forniscano elementi indizianti in ordine allo stabile inserimento del ricorrente nella compagine associativa: non quelle del 2018, essendo meramente preparatorie di un suo coinvolgimento;
non quelle del 2019, dalle quali, secondo la difesa, non si trarrebbero elementi idonei a dimostrare la stabilità dell’adesione del ricorrente al vincolo associativo, non potendo questo desumersi dalla enfatizzazione dei risultati da questi conseguiti nella raccolta dei voti. Sottolinea, inoltre, come la individuazione del ricorrente come referente delle cosche impedisca di individuarlo come componente dell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. costituita dagli altri correi, mancando elementi dai quali desumere la sistematicità del contributo reso. Alla luce di tali motivi, chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che nell’ordinanza impugnata non sono individuati gli elementi che consentono di individuare l’odierno ricorrente come intraneo ad una cosca ‘ndranghetista, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla condanna subita per fatti del 2006-2009; che la possibilità di procacciare voti presso dette consorterie criminali non è indicativo della dazione di un contributo stabile ai clan, idoneo a conservare o rafforzare l’associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 . G i o v a p r e l i m i n a r m e n t e r i l e v a r e c h e « I n t e m a di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
3. In ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., si osserva che la legge n. 43 del 2019 ha profondamente modificato la fattispecie incriminatrice di cui alla norma citata. Secondo il previgente testo normativo, il procacciamento di voti doveva avvenire «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità». Il condizionamento del voto, dunque, doveva essere attuato attraverso l'impiego del c.d. "metodo mafioso" ovvero, se non necessariamente mediante minacce o violenze fisiche, comunque sfruttando la capacità intimidatrice che promana dall'esistenza di tal genere di sodalizio, nella consapevolezza di questa capacità da parte della comunità sociale del territorio di riferimento. Questo implicava la necessità che il promittente fosse un intraneo alla cosca mafiosa ed agisse in rappresentanza e nell'interesse di questa, spendendone il nome presso il politico od i suoi rappresentanti: solo in questo caso, infatti, il ricorso alle modalità mafiose per l'acquisizione del consenso elettorale poteva dirsi immanente all'illecita pattuizione e la scelta di un simile interlocutore da parte del candidato poteva razionalmente ritenersi determinata dalla fama criminale dello stesso e dalle modalità che, di conseguenza, egli avrebbe adottato per il reclutamento 4 elettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizione anche di tali metodi di procacciamento del consenso (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). A seguito della novella del 2019, invece, il procacciamento di voti penalmente sanzionato non è soltanto quello ottenuto con l'impiego del "metodo mafioso", bensì anche quello, effettivo o promesso, che provenga «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.». Si coglie agevolmente, dunque, come la nuova disposizione ampli notevolmente lo spettro delle condotte penalmente rilevanti, estendendolo dalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compia o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato. 4. Nel caso in oggetto, la condotta viene contestata come commessa tra il 2018 e il gennaio 2020. L'ordinanza non enuncia condotte attuate con modalità mafiose riferite all'odierno ricorrente, che viene imputato del delitto di scambio elettorale politico-mafiosoin quanto appartenente ai clan ‘ndranghetista AL e LI. Ciò che occorre verificare, pertanto, è la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza di OM al clan di ‘ndrangheta delle cosche AL e LI. Gli elementi addotti a sostegno dell’appartenenza alla cosca sono stati individuati unicamente nella condanna pronunciata dal GUP di Reggio Calabria in data 23.11.2009, irrevocabile il 22.11.2012, con la quale l’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per l’appartenenza alle cosche AL e LI nel procedimento n. 1130/2006 c.d. LU AV. Ebbene, tale elemento non è in sé sufficiente a provare la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa nel periodo oggetto di contestazione. Si è affermato, con pronunce costanti, che «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi [...]» (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2025, Rv. 231670-01), condotta che deve essere tenuta distinta dalla mera “contiguità compiacente” ove non si sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale alla conservazione e a rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Rv. 286120- 5 01). Ora, nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha chiarito le ragioni per le quali la partecipazione ai clan AL e LI accertata con sentenza del 2009 e relativa a condotte precedenti, possa ritenersi ancora sussistente nel periodo 2018-2020, non potendo proiettarsi all’attualità l’intraneità nel gruppo ‘ndranghetista sulla base del risalente accertamento, senza verificare la costante permanenza del vincolo sulla base di elementi concreti indicativi di uno stabile apporto alla conservazione o al rafforzamento del clan. Le conversazioni intercettate, pur certamente confermando il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nelle vicende dell’epoca e, probabilmente, l’affidamento fatto dai fratelli GI su tali appartenenze, non evidenziano elementi univocamente indicativi della persistente intraneità e, soprattutto dell’attualità dell’apporto alle famiglie malavitose. Così: - la conversazione del 16.9.2018 tra i fratelli GI nel corso della quale i due indicavano come utile alla loro causa (ovvero a raccogliere consensi elettorali in favore dei loro candidati, AN LÒ e AS RO), OM AS, sindacalista e gestore di tre importanti uffici sindacali per il personale della scuola, a sua volta, in passato, candidato alle elezioni provinciali e condannato nel procedimento LU AV;
- una conversazione del 31.10.2018 nella quale i due fratelli organizzavano una cena elettorale cui avrebbero dovuto invitare anche OM, il quale, tuttavia, non interveniva all’incontro; - un incontro del 28.12.2018 presso l’abitazione del consuocero di GI, NO IT, finalizzato a raccogliere consensi elettorali, alla quale partecipava anche OM Ebbene, non è dato evincere dal contenuto delle conversazioni gli elementi che inducono a ritenere OM tuttora intraneo alle cosche, nelle forme attive in precedenza evidenziate. Quanto alle conversazioni intercettate nel giugno 2019, nell’ordinanza vengono riportate quelle ritenute rilevanti: Nella conversazione del 29.6.2019 tra GI NC e OM AS, i due dialogavano del sostegno che il secondo avrebbe dato alla campagna elettorale della nuova candidata AC, già comunicato al correo TR, il quale non aveva fatto obiezioni all’apporto di OM, nonostante fosse a conoscenza dei pregiudizi penali di questi. Inoltre, il Tribunale evidenziava che il tenore della conversazione lasciava intendere che GI intendesse rivolgersi anche a soggetti legati alla criminalità organizzata, e che, per tale motivo, i due ritenevano opportuno adottare cautele. Nella medesima occasione, OM rappresentava di poter raccogliere voti tramite persone che aveva “sistemato” per 6 questioni lavorative nonché di voler approfittare di medici compiacenti per far ottenere trasferimenti per motivi di salute, altrimenti non ottenibili;
Nelle conversazioni successive della medesima giornata tra GI e TR nonché in quella dell’11.10.2019 tra GI e IU NT, i conversanti facevano riferimento al ruolo assunto da OM nella “squadra” creata per favorire la candidata e al significativo apporto dato da costui. In detta seconda conversazione, GI riferiva di “una cosina” che stava seguendo per il genero di OM, elemento, questo, nel quale il Tribunale individuava il tornaconto personale dell’odierno ricorrente;
Nella conversazione del 27.10.2019, OM comunicava a GI di aver avuto contatti con tale EP GI”, il quale aveva promesso voti per la candidata;
Nella conversazione del 27.10.2019 tra GI IN, SQ TR e AS OM, i tre evidenziavano il loro interesse a conseguire incarichi nel caso in cui AC fosse stata eletta, precisando che loro costituivano il nucleo di riferimento che avrebbe beneficiato dei favori della eletta nella distribuzione di incarichi. Ebbene, nel riportare tali conversazioni, il Tribunale del riesame non individua elementi dai quali desumere l’intraneità di OM nei clan di ‘ndrangheta AL e LI, idonei ad attualizzare la pregressa appartenenza mediante dimostrazione di un apporto alla conservazione e al rafforzamento del clan. Manca, pertanto, nella ordinanza impugnata, l’enucleazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata ex art. 416 ter cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza riportata, ovvero la qualità di intraneo ad associazioni mafiose di OM, ovvero del soggetto che, nell’ipotesi accusatoria avrebbe promesso di procurare voti.
5. Con riferimento alla fattispecie associativa contestata al capo 38), fondato appare il primo rilievo difensivo relativo alla apparente contraddittorietà tra detta imputazione e quella di cui all’art. 416-ter cod. pen., con riferimento al ruolo assunto dall’odierno ricorrente, il quale, nel capo 41) viene descritto come intraneo alla associazione ‘ndranghetista, mentre nel capo 38) viene descritto come intermediario tra la componente c.d. politica e quella mafiosa. L’ordinanza non chiarisce tale punto che costituisce un' ulteriore carenza ricostruttiva.
6. Venendo all’esame della fattispecie associativa contestata, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che questa Corte ha affermato che «L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la 7 Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno)» (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, Rv. 288550-01). Ciò che caratterizza il reato associativo è quindi «l'esistenza di un grado - anche in questo caso variamente declinabile- di stabilità di tale dimensione collettiva: la creazione di un'entità, che sia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, che sia riconoscibile anche al di là dei singoli individui che lo compongono, che dimostri un'apprezzabile durata nel tempo;
una struttura, anche labile, rudimentale, leggera, fluida, ma riconoscibile al punto tale da far escludere la sussistenza del mero concorso nel reato» (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024 citata). Ebbene, con riferimento all’attività di supporto ai candidati LÒ e OM è lo stesso Tribunale del riesame che si esprime in termini di mera “vicinanza” del ricorrente al gruppo c.d. politico, costituito dai GI. Le conversazioni intercettate, infatti, danno conto solo di una attività prodromica al coinvolgimento di OM nel gruppo, ai primi contatti con questi, senza fornire, tuttavia, elementi indicativi di una stabile adesione al programma. In questo senso, infatti, depone la conversazione captata il 16.9.2018 tra i fratelli GI nella quale IO GI indicava OM come uno dei soggetti da coinvolgere per le capacità di convogliare voti. Quanto alla conversazione del 31.10.2018, nessun elemento utile apporta posto che nell’ordinanza si riferisce di un incontro conviviale cui avrebbe dovuto partecipare anche l’odierno ricorrente, che, invece, mancava all’incontro. Infine, la conversazione del 28.12.2018 nella quale si tiene un incontro finalizzato a raccogliere consensi elettorali, cui partecipa anche OM. Ebbene, si tratta di elementi neutri, privi di connotati di evidente illiceità che, quindi, nessun elemento apportano alla ipotesi accusatoria relativamente al sostegno elettorale ai candidati LÒ e OM. Con riferimento al periodo successivo e, in particolare, al supporto fornito nella campagna elettorale per la candidata AC, si impongono ulteriori considerazioni. Nell’enucleare le conversazioni indizianti dell’ipotesi associativa, il Tribunale del riesame valorizza quella del 26.9.2019, nella quale si evidenzia il consenso di OM a fornire supporto alla candidata, nonché le successive conversazioni nelle quali lo stesso OM illustra i metodi utilizzati o che intende utilizzare per procacciare i voti: così il richiamo ai voti attesi da una persona, tale Villa, “supportata” da OM per questioni lavorative, così la programmazione di illecite collusioni con medici compiacenti per far ottenere trasferimenti di sedi di lavoro, attività dalle quali egli trae o ritiene di poter trarre 8 consensi elettorali per la candidata sponsorizzata. Oppure la conversazione con tale GI IU che, tuttavia, non risulta identificato e rispetto al quale non è di percepibile evidenza il rapporto clientelare. Sicuramente suggestiva è la conversazione del 27.10.2019 tra GI IN, SQ TR e OM AS, i quali prevedono, successivamente all’elezione della loro candidata di poter beneficiare personalmente di incarichi o di poter avere voce in capitolo sulla distribuzione di incarichi a terzi. Ebbene, si tratta di elementi circostanziali che, seppur indicativi di condotte illecite, attuate o da attuare, in termini,di volta in volta, di maggiore o minore concretezza, non sono idonei a segnare con sufficiente chiarezza il confine tra l’ipotesi associativa contestata e il concorso di persone nel reato continuato, non venendo sufficientemente individuata, accanto all’idea criminale comune, l’organizzazione fattuale che presenti un livello, seppur minimo, di stabilità destinata a permanere anche dopo la commissione dei singoli reati. Da ultimo, si osserva che non risultano enunciati gli elementi indizianti dai quali desumere che l’attività sarebbe stata finalizzata ad agevolare l’associazione ‘ndranghetista, evincendosi, piuttosto, che obiettivo di OM era quello di procurare a se stesso incarichi.
7. Alla luce delle motivazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per il riesame, affinché, del tutto libera nelle determinazioni finali, colmi le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di reggio calabria sezione per il riesame Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Stefano Tocci, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del ricorso;
sentito l' avv. Francesco Calabrese i quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso per i motivi esposti. RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 24 giugno 2025, il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame proposta da OM AS avverso l’ordinanza del GIP in sede, il quale gli aveva applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari, avendo ritenuto la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui agli artt. 416, comma 1 e 2, 416-bis.1 cod. pen. e artt. 110, 416-ter cod. pen. Richiamata integralmente l’ordinanza genetica, rappresentava che le indagini avevano lasciato emergere l’esistenza di una associazione criminale, la quale operava in vista delle competizioni elettorali del 2020 per sostenere i candidati prescelti, facendo convogliare su costoro pacchetti di voto a seguito di accordi con la criminalità organizzata in cambio di favori nel campo amministrativo e nel settore sanitario pubblico. Penale Sent. Sez. 1 Num. 12527 Anno 2026 Presidente: ROCCHI GIACOMO Relatore: MATTEI SILVIA Data Udienza: 05/02/2026 Con riferimento agli elementi indizianti dei reati contestati, l’ordinanza evidenziava che OM era già stato condannato con sentenza del 23.11.2009, irrevocabile il 22.11.2012, quale partecipe delle cosche di OV IN e formalmente affiliato alla ‘drangheta. Enunciava una serie di intercettazioni telefoniche dalle quali desumeva l’esistenza di una “squadra” che operava al fine di sostenere taluni candidati alle elezioni per il consiglio regionale, individuati, dapprima in AN LÒ e AS RO e, successivamente, in CI AC, moglie di SQ TR. In particolare, menzionava le captazioni che dimostravano la vicinanza di OM a componenti del sodalizio già dal 2018; le conversazioni captate nel 2019 dalle quali si evinceva che questi aveva fatto ingresso nella “squadra” di supporto alla AC;
quelle dalle quali si desumeva la consapevolezza di muoversi in modo illecito, e, quindi, la necessità di assumere cautele;
quelle dalle quali si arguiva che il ricorrente raccoglieva pacchetti di voto in cambio di favori che elargiva nell’ambito della propria attività di sindacalista e che programmava azioni illecite (falsi in certificazioni) per far ottenere vantaggi non dovuti in cambio di voti alla propria candidata;
quelle dalle quali si evinceva che OM, unitamente al correo GI, programmavano di avviare trattative elettorali con esponenti malavitosi, al riparo da occhi indiscreti;
quelle dalle quali si evinceva che egli aveva effettivamente svolto la campagna elettorali in modo molto attivo, anche in ragione del tornaconto che meditava di ottenere unitamente ad altri sodali. Quanto al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen. contestato al capo 41) dell’imputazione, l’ordinanza riteneva sussistenti gli elementi costitutivi del reato sulla base delle captazioni, dalle quali si evinceva che OM elargiva favori nella sua attività di sindacalista in cambio di pacchetti di voti, programmava di far confluire sulla candidata i voti di soggetti che avrebbero potuto ottenere trasferimenti sulla base di certificazioni mediche compiacenti, intratteneva contatti con rappresentanti della famiglia GI, ottenendo promessa di voti, concordava la distribuzione del tornaconto di tale attività tra un gruppo ristretto di partecipi.
2. Avvero l’ordinanza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrente tramite i propri difensori, articolando tre motivi di ricorso che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si illustrano nei limiti strettamente necessari alla motivazione.
2.1. Con il primo motivo, relativo al reato di cui all’art. 416-ter cod. pen., la difesa osserva che la condotta contestata all’imputato rientra nella previsione della prima parte della norma incriminatrice ovvero in quella che individua la condotta criminosa nell’accettare la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti ad associazioni mafiose. Osserva che la motivazione sul punto relativo all’appartenenza del ricorrente ad associazione ‘ndranghetista è del tutto carente, in quanto poggia unicamente sulla precedente condanna per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. intervenuta nel 2009, con riferimento a condotte del 2006, senza individuare elementi che consentano di attualizzare la condotta di 2 appartenenza alla data di commissione dei reati per i quali si procede (2018- 2020), senza enucleare dalle conversazioni ritenute indizianti gli elementi che deporrebbero nel senso dell’appartenenza del ricorrente ad associazione mafiosa ed anzi, individuando le modalità della condotta nello sfruttamento della sua posizione di sindacalista, il che escluderebbe in nuce la possibilità di attribuire caratteristiche mafiose alla condotta.
2.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione dell’art. 2 cod. pen. in relazione all’art. 416-ter cod. pen. Evidenzia che la condotta è contestata come commessa tra il 2018 e il gennaio 2020; che condotte direttamente riferite all’odierno ricorrente si collocano, secondo l’ordinanza, per la prima volta il 29.6.2019 ed alludono ad un precedente accordo la cui data, tuttavia, non è individuata;
che essendo entrata in vigore la norma che ha innovato l’art. 416-ter cod. pen., l’11.6.2019, ovvero pochi giorni precedenti la prima conversazione indiziante, per il principio del favor rei deve ritenersi che la condotta consumativa del reato, costituita dall’accordo, sia intervenuta nella vigenza della precedente legge, la quale sanzionava solo la condotta di accordo volta a procurare voti con metodo mafioso;
che essendo escluso, sulla base degli elementi individuati nell’ordinanza, che il ricorrente abbia mai fatto ricorso a tali metodi, deve escludersi che sussistano indizi di reato a suo carico.
2.3.Con il terzo motivo, la difesa eccepisce la contraddittorietà intrinseca della imputazione e, conseguentemente, dell’ordinanza che l’ha recepita laddove, nel capo 41) individua il ricorrente come parte della componente ‘ndranghetista dell’accordo e nel capo 38), relativo all’associazione mafiosa, lo individua come uno dei componenti dell’associazione che operava come intermediario con la componente ‘dranghetista. Inoltre, evidenzia come le conversazioni intercettate non forniscano elementi indizianti in ordine allo stabile inserimento del ricorrente nella compagine associativa: non quelle del 2018, essendo meramente preparatorie di un suo coinvolgimento;
non quelle del 2019, dalle quali, secondo la difesa, non si trarrebbero elementi idonei a dimostrare la stabilità dell’adesione del ricorrente al vincolo associativo, non potendo questo desumersi dalla enfatizzazione dei risultati da questi conseguiti nella raccolta dei voti. Sottolinea, inoltre, come la individuazione del ricorrente come referente delle cosche impedisca di individuarlo come componente dell’associazione di cui all’art. 416 cod. pen. costituita dagli altri correi, mancando elementi dai quali desumere la sistematicità del contributo reso. Alla luce di tali motivi, chiedeva pertanto l’annullamento dell’ordinanza impugnata. 3 3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata. Ha osservato che nell’ordinanza impugnata non sono individuati gli elementi che consentono di individuare l’odierno ricorrente come intraneo ad una cosca ‘ndranghetista, non essendo a tal fine sufficiente il mero richiamo alla condanna subita per fatti del 2006-2009; che la possibilità di procacciare voti presso dette consorterie criminali non è indicativo della dazione di un contributo stabile ai clan, idoneo a conservare o rafforzare l’associazione mafiosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 2 . G i o v a p r e l i m i n a r m e n t e r i l e v a r e c h e « I n t e m a di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito» (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976-01).
3. In ordine alla configurabilità del delitto di cui all’art. 416-ter cod. pen., si osserva che la legge n. 43 del 2019 ha profondamente modificato la fattispecie incriminatrice di cui alla norma citata. Secondo il previgente testo normativo, il procacciamento di voti doveva avvenire «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità». Il condizionamento del voto, dunque, doveva essere attuato attraverso l'impiego del c.d. "metodo mafioso" ovvero, se non necessariamente mediante minacce o violenze fisiche, comunque sfruttando la capacità intimidatrice che promana dall'esistenza di tal genere di sodalizio, nella consapevolezza di questa capacità da parte della comunità sociale del territorio di riferimento. Questo implicava la necessità che il promittente fosse un intraneo alla cosca mafiosa ed agisse in rappresentanza e nell'interesse di questa, spendendone il nome presso il politico od i suoi rappresentanti: solo in questo caso, infatti, il ricorso alle modalità mafiose per l'acquisizione del consenso elettorale poteva dirsi immanente all'illecita pattuizione e la scelta di un simile interlocutore da parte del candidato poteva razionalmente ritenersi determinata dalla fama criminale dello stesso e dalle modalità che, di conseguenza, egli avrebbe adottato per il reclutamento 4 elettorale, occorrendo altrimenti la prova della specifica pattuizione anche di tali metodi di procacciamento del consenso (Sez. 6, n. 16397 del 03/03/2016, La Rupa, Rv. 266738; Sez. 1, n. 19230 del 30/11/2015, dep. 2016, Zappalà, Rv. 266794; Sez. 6, n. 25302 del 19/05/2015, Albero, Rv. 263845). A seguito della novella del 2019, invece, il procacciamento di voti penalmente sanzionato non è soltanto quello ottenuto con l'impiego del "metodo mafioso", bensì anche quello, effettivo o promesso, che provenga «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.». Si coglie agevolmente, dunque, come la nuova disposizione ampli notevolmente lo spettro delle condotte penalmente rilevanti, estendendolo dalle modalità del condizionamento del consenso al profilo soggettivo di chi tale operazione compia o s'impegni a compiere nell'interesse del candidato. 4. Nel caso in oggetto, la condotta viene contestata come commessa tra il 2018 e il gennaio 2020. L'ordinanza non enuncia condotte attuate con modalità mafiose riferite all'odierno ricorrente, che viene imputato del delitto di scambio elettorale politico-mafiosoin quanto appartenente ai clan ‘ndranghetista AL e LI. Ciò che occorre verificare, pertanto, è la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'appartenenza di OM al clan di ‘ndrangheta delle cosche AL e LI. Gli elementi addotti a sostegno dell’appartenenza alla cosca sono stati individuati unicamente nella condanna pronunciata dal GUP di Reggio Calabria in data 23.11.2009, irrevocabile il 22.11.2012, con la quale l’odierno ricorrente è stato condannato per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso per l’appartenenza alle cosche AL e LI nel procedimento n. 1130/2006 c.d. LU AV. Ebbene, tale elemento non è in sé sufficiente a provare la condotta di partecipazione ad associazione mafiosa nel periodo oggetto di contestazione. Si è affermato, con pronunce costanti, che «In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi [...]» (Sez. U. n. 33748 del 12/07/2025, Rv. 231670-01), condotta che deve essere tenuta distinta dalla mera “contiguità compiacente” ove non si sia dimostrato che la vicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, avente effettiva rilevanza causale alla conservazione e a rafforzamento della consorteria (Sez. 5, n. 12753 del 17/01/2024, Rv. 286120- 5 01). Ora, nel caso in esame, il Tribunale del riesame non ha chiarito le ragioni per le quali la partecipazione ai clan AL e LI accertata con sentenza del 2009 e relativa a condotte precedenti, possa ritenersi ancora sussistente nel periodo 2018-2020, non potendo proiettarsi all’attualità l’intraneità nel gruppo ‘ndranghetista sulla base del risalente accertamento, senza verificare la costante permanenza del vincolo sulla base di elementi concreti indicativi di uno stabile apporto alla conservazione o al rafforzamento del clan. Le conversazioni intercettate, pur certamente confermando il coinvolgimento dell’odierno ricorrente nelle vicende dell’epoca e, probabilmente, l’affidamento fatto dai fratelli GI su tali appartenenze, non evidenziano elementi univocamente indicativi della persistente intraneità e, soprattutto dell’attualità dell’apporto alle famiglie malavitose. Così: - la conversazione del 16.9.2018 tra i fratelli GI nel corso della quale i due indicavano come utile alla loro causa (ovvero a raccogliere consensi elettorali in favore dei loro candidati, AN LÒ e AS RO), OM AS, sindacalista e gestore di tre importanti uffici sindacali per il personale della scuola, a sua volta, in passato, candidato alle elezioni provinciali e condannato nel procedimento LU AV;
- una conversazione del 31.10.2018 nella quale i due fratelli organizzavano una cena elettorale cui avrebbero dovuto invitare anche OM, il quale, tuttavia, non interveniva all’incontro; - un incontro del 28.12.2018 presso l’abitazione del consuocero di GI, NO IT, finalizzato a raccogliere consensi elettorali, alla quale partecipava anche OM Ebbene, non è dato evincere dal contenuto delle conversazioni gli elementi che inducono a ritenere OM tuttora intraneo alle cosche, nelle forme attive in precedenza evidenziate. Quanto alle conversazioni intercettate nel giugno 2019, nell’ordinanza vengono riportate quelle ritenute rilevanti: Nella conversazione del 29.6.2019 tra GI NC e OM AS, i due dialogavano del sostegno che il secondo avrebbe dato alla campagna elettorale della nuova candidata AC, già comunicato al correo TR, il quale non aveva fatto obiezioni all’apporto di OM, nonostante fosse a conoscenza dei pregiudizi penali di questi. Inoltre, il Tribunale evidenziava che il tenore della conversazione lasciava intendere che GI intendesse rivolgersi anche a soggetti legati alla criminalità organizzata, e che, per tale motivo, i due ritenevano opportuno adottare cautele. Nella medesima occasione, OM rappresentava di poter raccogliere voti tramite persone che aveva “sistemato” per 6 questioni lavorative nonché di voler approfittare di medici compiacenti per far ottenere trasferimenti per motivi di salute, altrimenti non ottenibili;
Nelle conversazioni successive della medesima giornata tra GI e TR nonché in quella dell’11.10.2019 tra GI e IU NT, i conversanti facevano riferimento al ruolo assunto da OM nella “squadra” creata per favorire la candidata e al significativo apporto dato da costui. In detta seconda conversazione, GI riferiva di “una cosina” che stava seguendo per il genero di OM, elemento, questo, nel quale il Tribunale individuava il tornaconto personale dell’odierno ricorrente;
Nella conversazione del 27.10.2019, OM comunicava a GI di aver avuto contatti con tale EP GI”, il quale aveva promesso voti per la candidata;
Nella conversazione del 27.10.2019 tra GI IN, SQ TR e AS OM, i tre evidenziavano il loro interesse a conseguire incarichi nel caso in cui AC fosse stata eletta, precisando che loro costituivano il nucleo di riferimento che avrebbe beneficiato dei favori della eletta nella distribuzione di incarichi. Ebbene, nel riportare tali conversazioni, il Tribunale del riesame non individua elementi dai quali desumere l’intraneità di OM nei clan di ‘ndrangheta AL e LI, idonei ad attualizzare la pregressa appartenenza mediante dimostrazione di un apporto alla conservazione e al rafforzamento del clan. Manca, pertanto, nella ordinanza impugnata, l’enucleazione degli elementi costitutivi della fattispecie contestata ex art. 416 ter cod. pen., così come delineata dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza riportata, ovvero la qualità di intraneo ad associazioni mafiose di OM, ovvero del soggetto che, nell’ipotesi accusatoria avrebbe promesso di procurare voti.
5. Con riferimento alla fattispecie associativa contestata al capo 38), fondato appare il primo rilievo difensivo relativo alla apparente contraddittorietà tra detta imputazione e quella di cui all’art. 416-ter cod. pen., con riferimento al ruolo assunto dall’odierno ricorrente, il quale, nel capo 41) viene descritto come intraneo alla associazione ‘ndranghetista, mentre nel capo 38) viene descritto come intermediario tra la componente c.d. politica e quella mafiosa. L’ordinanza non chiarisce tale punto che costituisce un' ulteriore carenza ricostruttiva.
6. Venendo all’esame della fattispecie associativa contestata, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, si osserva che questa Corte ha affermato che «L'elemento distintivo fra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato è rappresentato dal carattere dell'accordo criminoso, che, ai fini della configurabilità della fattispecie di cui all'art. 416 cod. pen., deve essere stabile e finalizzato alla costituzione o al sostegno di una struttura collettiva idonea alla realizzazione di un programma delittuoso indeterminato, condiviso tra i partecipi, con permanenza del vincolo associativo anche dopo la commissione dei singoli reati. (In motivazione, la 7 Corte ha precisato che alla categoria dei delitti associativi è estranea quella del concorso di persone nel reato continuato, perché in quest'ultima il programma criminoso è comunque determinato, seppure in maniera temperata, siccome riferito ad una pluralità di condotte tutte facenti parte di un medesimo disegno)» (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024, Rv. 288550-01). Ciò che caratterizza il reato associativo è quindi «l'esistenza di un grado - anche in questo caso variamente declinabile- di stabilità di tale dimensione collettiva: la creazione di un'entità, che sia la risultante del collegamento oggettivo tra le condotte di più soggetti, che sia riconoscibile anche al di là dei singoli individui che lo compongono, che dimostri un'apprezzabile durata nel tempo;
una struttura, anche labile, rudimentale, leggera, fluida, ma riconoscibile al punto tale da far escludere la sussistenza del mero concorso nel reato» (Sez. 6, n. 28651 del 30/10/2024 citata). Ebbene, con riferimento all’attività di supporto ai candidati LÒ e OM è lo stesso Tribunale del riesame che si esprime in termini di mera “vicinanza” del ricorrente al gruppo c.d. politico, costituito dai GI. Le conversazioni intercettate, infatti, danno conto solo di una attività prodromica al coinvolgimento di OM nel gruppo, ai primi contatti con questi, senza fornire, tuttavia, elementi indicativi di una stabile adesione al programma. In questo senso, infatti, depone la conversazione captata il 16.9.2018 tra i fratelli GI nella quale IO GI indicava OM come uno dei soggetti da coinvolgere per le capacità di convogliare voti. Quanto alla conversazione del 31.10.2018, nessun elemento utile apporta posto che nell’ordinanza si riferisce di un incontro conviviale cui avrebbe dovuto partecipare anche l’odierno ricorrente, che, invece, mancava all’incontro. Infine, la conversazione del 28.12.2018 nella quale si tiene un incontro finalizzato a raccogliere consensi elettorali, cui partecipa anche OM. Ebbene, si tratta di elementi neutri, privi di connotati di evidente illiceità che, quindi, nessun elemento apportano alla ipotesi accusatoria relativamente al sostegno elettorale ai candidati LÒ e OM. Con riferimento al periodo successivo e, in particolare, al supporto fornito nella campagna elettorale per la candidata AC, si impongono ulteriori considerazioni. Nell’enucleare le conversazioni indizianti dell’ipotesi associativa, il Tribunale del riesame valorizza quella del 26.9.2019, nella quale si evidenzia il consenso di OM a fornire supporto alla candidata, nonché le successive conversazioni nelle quali lo stesso OM illustra i metodi utilizzati o che intende utilizzare per procacciare i voti: così il richiamo ai voti attesi da una persona, tale Villa, “supportata” da OM per questioni lavorative, così la programmazione di illecite collusioni con medici compiacenti per far ottenere trasferimenti di sedi di lavoro, attività dalle quali egli trae o ritiene di poter trarre 8 consensi elettorali per la candidata sponsorizzata. Oppure la conversazione con tale GI IU che, tuttavia, non risulta identificato e rispetto al quale non è di percepibile evidenza il rapporto clientelare. Sicuramente suggestiva è la conversazione del 27.10.2019 tra GI IN, SQ TR e OM AS, i quali prevedono, successivamente all’elezione della loro candidata di poter beneficiare personalmente di incarichi o di poter avere voce in capitolo sulla distribuzione di incarichi a terzi. Ebbene, si tratta di elementi circostanziali che, seppur indicativi di condotte illecite, attuate o da attuare, in termini,di volta in volta, di maggiore o minore concretezza, non sono idonei a segnare con sufficiente chiarezza il confine tra l’ipotesi associativa contestata e il concorso di persone nel reato continuato, non venendo sufficientemente individuata, accanto all’idea criminale comune, l’organizzazione fattuale che presenti un livello, seppur minimo, di stabilità destinata a permanere anche dopo la commissione dei singoli reati. Da ultimo, si osserva che non risultano enunciati gli elementi indizianti dai quali desumere che l’attività sarebbe stata finalizzata ad agevolare l’associazione ‘ndranghetista, evincendosi, piuttosto, che obiettivo di OM era quello di procurare a se stesso incarichi.
7. Alla luce delle motivazioni esposte, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Reggio Calabria – Sezione per il riesame, affinché, del tutto libera nelle determinazioni finali, colmi le lacune motivazionali evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di reggio calabria sezione per il riesame Così è deciso, 05/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente 9