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Sentenza 21 febbraio 2023
Sentenza 21 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 21/02/2023, n. 7288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7288 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da MA UI nato a [...] il [...] avverso la sentenza resa 1'11/1/2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL NE che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Alberto Arrigoni che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 30 settembre 2019 dal Tribunale di Busto Arsizio che ha dichiarato la responsabilità di AR IN in ordine al reato di estorsione continuata. Si addebita all'imputato di avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costretto diverse persone offese a sottoscrivere contratti di finanziamento del cosiddetto fondo Jeremie a favore della cooperativa Primavera, di cui le persone offese erano dipendenti, minacciandoli che se non avessero accettato di sottoscrivere il fondo sarebbero stati licenziati. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione per contrasto tra il contenuto della motivazione relativa alle dichiarazioni delle persone offese AP EA e ON IR e il verbale di deposizione dibattimentale dei detti testi e omessa valutazione delle specifiche censure contenute nell'atto di appello. (2-2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7288 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 L'imputato rivestiva il ruolo di direttore generale della cooperativa Primavera e il Fondo Geremy era uno strumento finanziario che attraverso un bando regionale veniva utilizzato dalle cooperative di servizi per la loro ricapitalizzazione. A fronte di uno specifico motivo di appello la sentenza afferma che i dipendenti identificavano nel AR il loro datore di lavoro e gli attribuivano la concreta possibilità di licenziarli, ma non spiega le ragioni di tale erroneo convincimento. In particolare la motivazione valorizza le dichiarazioni del teste AP il quale ha denunziato di avere subito pressioni dall'imputato per sottoscrivere il detto fondo, tramite minacce di un possibile mancato rinnovo del contratto, ma trascura di considerare che AP lavorava in cooperativa in forza di un contratto di apprendistato che sarebbe scaduto due anni dopo;
di conseguenza l'imputato era privo del potere di incidere sulla posizione lavorativa del teste. ON ha dichiarato che avendo un contratto a termine aveva deciso di firmare l'adesione al fondo per la paura di non vedersi rinnovato il contratto, ma non ha spiegato perché identificava nel AR il detentore del potere di licenziamento. Inoltre la sentenza non comprova la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'estorsione consistente nell'ingiusto profitto, considerato che la sottoscrizione del fondo avrebbe comportato un vantaggio economico per la società cooperativa e per i dipendenti. 2.2 Mancanza di motivazione per omesso esame dei motivi nuovi ritualmente depositati dalla difesa in appello con cui si sollecitava l'acquisizione di sei sentenze definitive al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod.pen. Con i motivi nuovi venivano depositate due sentenze di merito, dalle quali si evince che era stata ritenuta sussistente la continuazione tra i reati di bancarotta contestati al ricorrente in altro processo con quelli di associazione a delinquere e truffa in quanto espressione di un univoco disegno criminoso. La difesa con i motivi nuovi osservava che la commissione dei delitti di estorsione era connessa e finalizzata a favorire e incrementare la liquidità della società e quindi nell'ambito di un disegno criminoso medesimo e unitario. Lamenta il ricorrente che la sentenza non abbia in alcun modo preso in considerazione tali elementi. Con memoria trasmessa il 12 dicembre 2022 la difesa ha insistito nel primo motivo di ricorso, ribadendo l'assenza di minaccia e di ingiustizia del profitto. 3.11 ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi non consentiti. In ordine all'affermazione di responsabilità il ricorso propone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, dubitando dell'attendibilità delle persone offese, mentre la corte ha fornito al riguardo adeguata e congrua motivazione, evidenziando il timore palesato dalle due persone offese di essere licenziate e il ruolo dagli stessi riconosciuto all'imputato quale titolare della società e soggetto comunque in grado di influire sul rinnovo della loro posizione contrattuale. Senza dire che proprio l'assenza di un contratto di un rapporto di lavoro stabile rendeva le persone offese ancora più esposte a possibili pressioni in ordine alla loro posizione lavorativa. 2 *dente i Diotallevi Anche l'elemento della minaccia e dell'ingiusto profitto è stato oggetto di adeguata valutazione da parte della sentenza impugnata, essendo stato evidenziato che nel caso in esame è stata coartata la libertà contrattuale delle due persone offese, prospettando un pregiudizio della loro legittima aspettativa alla conferma del rapporto di lavoro instaurato sia pure a tempo determinato, a prescindere dall'eventuale futuro vantaggio che l'adesione al fondo avrebbe comportato per l'azienda. Vero è che la corte di appello non prende esplicitamente in considerazione le doglianze introdotte con i motivi nuovi, che sono stati allegati al ricorso, ma va osservato che con i detti motivi non possono essere introdotte richieste e tematiche non sollevate con il gravame. Nel caso in esame, con l'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere e invocare l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti a lui contestati, senza alcun riferimento al trattamento sanzionatorio, sicché non poteva con i motivi nuovi introdurre la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le sentenze e valutare la sussistenza del vincolo della continuazione, poiché tale richiesta indebitamente tentava di ampliare il thema decidendum dell'impugnazione delimitato dai punti e capi della sentenza censurati con motivi di appello. Non ricorre pertanto alcun vizio di omessa motivazione poiché nessun effetto devolutivo della questione si era verificato e la corte non era tenuta a motivare sul punto. Si impone l'inamnnissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in paura della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore AR ba Borsellino
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA DANIELA BORSELLINO;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore EL NE che ha chiesto il rigetto del ricorso e dell'avv. Alberto Arrigoni che ha insistito nei motivi di ricorso. RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza resa il 30 settembre 2019 dal Tribunale di Busto Arsizio che ha dichiarato la responsabilità di AR IN in ordine al reato di estorsione continuata. Si addebita all'imputato di avere con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso costretto diverse persone offese a sottoscrivere contratti di finanziamento del cosiddetto fondo Jeremie a favore della cooperativa Primavera, di cui le persone offese erano dipendenti, minacciandoli che se non avessero accettato di sottoscrivere il fondo sarebbero stati licenziati. 2.Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato deducendo: 2.1 vizio di motivazione per contrasto tra il contenuto della motivazione relativa alle dichiarazioni delle persone offese AP EA e ON IR e il verbale di deposizione dibattimentale dei detti testi e omessa valutazione delle specifiche censure contenute nell'atto di appello. (2-2 Penale Sent. Sez. 2 Num. 7288 Anno 2023 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: BORSELLINO MARIA DANIELA Data Udienza: 12/01/2023 L'imputato rivestiva il ruolo di direttore generale della cooperativa Primavera e il Fondo Geremy era uno strumento finanziario che attraverso un bando regionale veniva utilizzato dalle cooperative di servizi per la loro ricapitalizzazione. A fronte di uno specifico motivo di appello la sentenza afferma che i dipendenti identificavano nel AR il loro datore di lavoro e gli attribuivano la concreta possibilità di licenziarli, ma non spiega le ragioni di tale erroneo convincimento. In particolare la motivazione valorizza le dichiarazioni del teste AP il quale ha denunziato di avere subito pressioni dall'imputato per sottoscrivere il detto fondo, tramite minacce di un possibile mancato rinnovo del contratto, ma trascura di considerare che AP lavorava in cooperativa in forza di un contratto di apprendistato che sarebbe scaduto due anni dopo;
di conseguenza l'imputato era privo del potere di incidere sulla posizione lavorativa del teste. ON ha dichiarato che avendo un contratto a termine aveva deciso di firmare l'adesione al fondo per la paura di non vedersi rinnovato il contratto, ma non ha spiegato perché identificava nel AR il detentore del potere di licenziamento. Inoltre la sentenza non comprova la sussistenza dell'elemento costitutivo dell'estorsione consistente nell'ingiusto profitto, considerato che la sottoscrizione del fondo avrebbe comportato un vantaggio economico per la società cooperativa e per i dipendenti. 2.2 Mancanza di motivazione per omesso esame dei motivi nuovi ritualmente depositati dalla difesa in appello con cui si sollecitava l'acquisizione di sei sentenze definitive al fine di ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 81 cod.pen. Con i motivi nuovi venivano depositate due sentenze di merito, dalle quali si evince che era stata ritenuta sussistente la continuazione tra i reati di bancarotta contestati al ricorrente in altro processo con quelli di associazione a delinquere e truffa in quanto espressione di un univoco disegno criminoso. La difesa con i motivi nuovi osservava che la commissione dei delitti di estorsione era connessa e finalizzata a favorire e incrementare la liquidità della società e quindi nell'ambito di un disegno criminoso medesimo e unitario. Lamenta il ricorrente che la sentenza non abbia in alcun modo preso in considerazione tali elementi. Con memoria trasmessa il 12 dicembre 2022 la difesa ha insistito nel primo motivo di ricorso, ribadendo l'assenza di minaccia e di ingiustizia del profitto. 3.11 ricorso è inammissibile poiché fondato su motivi non consentiti. In ordine all'affermazione di responsabilità il ricorso propone una diversa ricostruzione in punto di fatto della vicenda, dubitando dell'attendibilità delle persone offese, mentre la corte ha fornito al riguardo adeguata e congrua motivazione, evidenziando il timore palesato dalle due persone offese di essere licenziate e il ruolo dagli stessi riconosciuto all'imputato quale titolare della società e soggetto comunque in grado di influire sul rinnovo della loro posizione contrattuale. Senza dire che proprio l'assenza di un contratto di un rapporto di lavoro stabile rendeva le persone offese ancora più esposte a possibili pressioni in ordine alla loro posizione lavorativa. 2 *dente i Diotallevi Anche l'elemento della minaccia e dell'ingiusto profitto è stato oggetto di adeguata valutazione da parte della sentenza impugnata, essendo stato evidenziato che nel caso in esame è stata coartata la libertà contrattuale delle due persone offese, prospettando un pregiudizio della loro legittima aspettativa alla conferma del rapporto di lavoro instaurato sia pure a tempo determinato, a prescindere dall'eventuale futuro vantaggio che l'adesione al fondo avrebbe comportato per l'azienda. Vero è che la corte di appello non prende esplicitamente in considerazione le doglianze introdotte con i motivi nuovi, che sono stati allegati al ricorso, ma va osservato che con i detti motivi non possono essere introdotte richieste e tematiche non sollevate con il gravame. Nel caso in esame, con l'atto di appello la difesa si era limitata a chiedere e invocare l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti a lui contestati, senza alcun riferimento al trattamento sanzionatorio, sicché non poteva con i motivi nuovi introdurre la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di acquisire le sentenze e valutare la sussistenza del vincolo della continuazione, poiché tale richiesta indebitamente tentava di ampliare il thema decidendum dell'impugnazione delimitato dai punti e capi della sentenza censurati con motivi di appello. Non ricorre pertanto alcun vizio di omessa motivazione poiché nessun effetto devolutivo della questione si era verificato e la corte non era tenuta a motivare sul punto. Si impone l'inamnnissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.
P.Q. M
. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in paura della cassa delle ammende. MOTIVAZIONE SEMPLIFICATA Roma 12 gennaio 2023 il consigliere estensore AR ba Borsellino