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Sentenza 27 giugno 2023
Sentenza 27 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2023, n. 27914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27914 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: OX EN nato il [...] avverso la sentenza del 12/11/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato NICOLA STOCCHIERO che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; ,,/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 27914 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 novembre 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da EN HO ha confermato la pronuncia del 26 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato lo stesso imputato colpevole dei delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 497-bis, comma 1, cod. pen. (così qualificato il fatto di cui al capo A. della rubrica, avente come oggetto materiale una carta di identità belga, valida per l'espatrio) e 489 cod. pen. (così qualificato il fatto di cui al capo B., avente come oggetto materiale una patente di guida belga) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione), oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale aveva, altresì, dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui agli artt. 497-bis, comma 2, cod. pen. (in ordine alla contestazione di cui al capo A.) nonché agli artt. 477 e 482 cod. pen. (in ordine alla contestazione di cui al capo B.), per difetto della condizione di procedibilità. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo A., ha dedotto la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), in quanto nel caso in esame l'imputato - in ragione del suo concorso nella contraffazione della carta di identità - avrebbe potuto rispondere soltanto per il reato previsto dall'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non anche per la distinta ed alternativa ipotesi di cui all'art. 497-bis,connnna 1, cod. pen.; tuttavia, il fatto (come affermato dai Giudici di merito) è stato commesso all'estero e, dunque, difetterebbe la condizione di procedibilità; e già la sentenza di primo grado sarebbe nulla perché l'HO è stato condannato per un reato diverso da quello a lui contestato. 2.2. Con il secondo motivo in relazione al capo B., ha dedotto la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), in quanto erroneamente l'imputato, che ha pacificamente partecipato alla contraffazione della patente di guida e pertanto non potrebbe rispondere dell'uso di essa, sarebbe stato invece ritenuto punibile di uso di atto falso poiché che la contraffazione è stata commessa all'estero; e anche in relazione a tale reato sarebbe stata resa condanna per un fatto diverso da quello contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 2 Anzitutto, questa Corte ha già chiarito che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»). Ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, deve osservarsi che il capo A. della rubrica non contiene una contestazione di entrambe le distinte ed autonome fattispecie, tra loro alternative, rispettivamente contemplate dall'art. 497-bis cod. pen., rispettivamente ai commi 1 e 2 (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468 - 01: «il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale»; cfr. pure Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Rv. 262221 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01): l'imputazione, infatti, ha richiamato entrambi i commi in discorso perché il Pubblico ministero ha erroneamente ritenuto che l'ipotesi di cui al comma 2 integrasse una circostanza aggravante, così qualificando il concorso dell'imputato nella falsificazione del documento contraffatto di cui, come esposto in rubrica, è «stato trovato in possesso» (cfr. capo A: «con l'aggravante di avere concorso alla falsificazione mediante apposizione della propria fotografia sul predetto documento»). Ragion per cui l'HO è stato condannato dal Tribunale per l'unico fatto in contestazione, che lo stesso Giudice ha sussunto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. in maniera del tutto erronea, atteso che nella specie è stato ritenuto il suo concorso nel reato (per aver fornito la propria fotografia a chi ha materialmente falsificato il documento). Sotto tale profilo, in effetti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che «integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659/2018, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681/2016, cit.); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi 3 accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (laddove le ipotesi contemplate dall'art. 497-bis, comma 1, cit. - applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso - «vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave: cfr. Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Alla luce dell'unicità della contestazione, non rileva in senso contrario che il Tribunale, nel pronunciare la detta condanna, abbia al contempo dichiarato il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. proc. pen., parimenti in maniera erronea, atteso che: - nel caso di specie, l'imputato risulta aver esibito, nel corso dei controlli preliminari all'imbarco presso lo scalo aereo di Orio al Serio, la carta di identità contraffatta in discorso;
- «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione» (art. 6, comma 2, cod. pen.); - quando - come nella specie - «l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa nel territorio straniero» (Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). In altri termini, il complessivo tenore della decisione depone nel senso che sia stata affermata la responsabilità dell'imputato proprio per il fatto a lui ascritto, sia pure erroneamente sussunto nell'ipotesi meno grave di cui al detto comma 1. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato che - come correttamente esposto nella sentenza impugnata - il delitto di uso di atto falso può essere ravvisato non solo nel caso in cui l'agente non abbia concorso nella falsità ma anche allorché il suo fatto non integri un concorso punibile, come nell'ipotesi in cui la contraffazione non sia punibile perché commessa all'estero (per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen.), e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 43341 del 18/10/2005, Toroveci, Rv. 233080 - 01; Sez. 5, n. 40650 del 08/11/2006, Rekai, Rv. 236306 - 01; Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007, Wadigasinghage, Rv. 235701 - 01; nonché, con riguardo all'ipotesi in cui la falsificazione non sia punibile per intervenuta prescrizione, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea, Rv. 276019 - 01). 4 Né, con evidenza, l'HO è stato condannato per un fatto diverso rispetto a quello contestato, atteso che il capo B. della rubrica contempla, oltre alla contraffazione della patente di guida, l'uso di essa («facendone uso mediante esibizione a personale in servizio presso lo scalo aereo» de quo) di cui egli è stato ritenuto responsabile, il che consente di non dilungarsi per osservare che «non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso» (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230265 - 01, che ha chiarito come «l'art. 489 cod. pen. preved[a] una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto;
ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa»; cfr. pure Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016 - dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269708 - 01, in motivazione). 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/03/2023.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI FRANCOLINI;
lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione GIOVANNI DI LEO, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;
- la memoria presentata - ai sensi della stessa norma - dall'avvocato NICOLA STOCCHIERO che, nell'interesse dell'imputato, ha contestato la fondatezza di quanto rassegnato dal Procuratore generale, ha insistito nei motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento; ,,/ Penale Sent. Sez. 5 Num. 27914 Anno 2023 Presidente: ZAZA CARLO Relatore: FRANCOLINI GIOVANNI Data Udienza: 09/03/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 12 novembre 2021 la Corte di appello di Brescia, a seguito del gravame interposto da EN HO ha confermato la pronuncia del 26 febbraio 2020, con la quale il Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato lo stesso imputato colpevole dei delitti, commessi in esecuzione del medesimo disegno criminoso, di cui agli artt. 497-bis, comma 1, cod. pen. (così qualificato il fatto di cui al capo A. della rubrica, avente come oggetto materiale una carta di identità belga, valida per l'espatrio) e 489 cod. pen. (così qualificato il fatto di cui al capo B., avente come oggetto materiale una patente di guida belga) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione (con i benefici della sospensione condizionale e della non menzione), oltre al pagamento delle spese processuali. Il Tribunale aveva, altresì, dichiarato non doversi procedere per i delitti di cui agli artt. 497-bis, comma 2, cod. pen. (in ordine alla contestazione di cui al capo A.) nonché agli artt. 477 e 482 cod. pen. (in ordine alla contestazione di cui al capo B.), per difetto della condizione di procedibilità. 2. Avverso la decisione di appello il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito esposti nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, d. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, in relazione al capo A., ha dedotto la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), in quanto nel caso in esame l'imputato - in ragione del suo concorso nella contraffazione della carta di identità - avrebbe potuto rispondere soltanto per il reato previsto dall'art. 497 -bis, comma 2, cod. pen. e non anche per la distinta ed alternativa ipotesi di cui all'art. 497-bis,connnna 1, cod. pen.; tuttavia, il fatto (come affermato dai Giudici di merito) è stato commesso all'estero e, dunque, difetterebbe la condizione di procedibilità; e già la sentenza di primo grado sarebbe nulla perché l'HO è stato condannato per un reato diverso da quello a lui contestato. 2.2. Con il secondo motivo in relazione al capo B., ha dedotto la violazione della legge penale e di norme processuali poste a pena di nullità nonché il vizio di motivazione (art. 606, comma 1, lett. b), c), ed e), cod. proc. pen.), in quanto erroneamente l'imputato, che ha pacificamente partecipato alla contraffazione della patente di guida e pertanto non potrebbe rispondere dell'uso di essa, sarebbe stato invece ritenuto punibile di uso di atto falso poiché che la contraffazione è stata commessa all'estero; e anche in relazione a tale reato sarebbe stata resa condanna per un fatto diverso da quello contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. Il primo motivo è infondato. 2 Anzitutto, questa Corte ha già chiarito che, «in tema di ricorso per cassazione, qualora sia sottoposta al vaglio del giudice di legittimità la correttezza di una decisione in rito, la Corte di cassazione è giudice dei presupposti della decisione, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia il ragionamento esibito per giustificarla», con la conseguenza «che la Corte, in presenza di una censura di carattere processuale, può e deve prescindere dalla motivazione addotta dal giudice a quo e, anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisione adottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo "a posteriori"» (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636 - 01; cfr. pure Sez. 1, n. 22337 del 23/03/2021, Di Giovanni, Rv. 281391 - 01; Sez. 5, n. 15124 del 19/03/2002, Ranieri, Rv. 221322 - 01»). Ragion per cui non rileva ex se l'addotto vizio di motivazione. Ciò posto, deve osservarsi che il capo A. della rubrica non contiene una contestazione di entrambe le distinte ed autonome fattispecie, tra loro alternative, rispettivamente contemplate dall'art. 497-bis cod. pen., rispettivamente ai commi 1 e 2 (cfr. Sez. 5, n. 18535 del 15/02/2013, Lorbek, Rv. 255468 - 01: «il secondo comma dell'art. 497 bis cod. pen., che punisce la previa contraffazione del documento ad opera dello stesso detentore, costituisce ipotesi di reato autonoma rispetto a quella del mero possesso prevista dal primo comma essendo la descrizione della condotta, che differenzia le due fattispecie, essa stessa elemento costitutivo del reato, non relegabile al ruolo di elemento circostanziale»; cfr. pure Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303 - 01; Sez. 5, n. 5355 del 10/12/2014 - dep. 2015, Rv. 262221 - 01; Sez. 2, n. 15681 del 22/03/2016, Hamzaoui, Rv. 266554 - 01): l'imputazione, infatti, ha richiamato entrambi i commi in discorso perché il Pubblico ministero ha erroneamente ritenuto che l'ipotesi di cui al comma 2 integrasse una circostanza aggravante, così qualificando il concorso dell'imputato nella falsificazione del documento contraffatto di cui, come esposto in rubrica, è «stato trovato in possesso» (cfr. capo A: «con l'aggravante di avere concorso alla falsificazione mediante apposizione della propria fotografia sul predetto documento»). Ragion per cui l'HO è stato condannato dal Tribunale per l'unico fatto in contestazione, che lo stesso Giudice ha sussunto nell'ipotesi meno grave di cui all'art. 497-bis, comma 1, cod. pen. in maniera del tutto erronea, atteso che nella specie è stato ritenuto il suo concorso nel reato (per aver fornito la propria fotografia a chi ha materialmente falsificato il documento). Sotto tale profilo, in effetti, la giurisprudenza è costante nel ritenere che «integra il reato di cui all'art. 497-bis, comma secondo, cod. pen., e non quello meno grave di cui al comma primo della stessa norma, il possesso di un documento d'identità recante la foto del possessore con false generalità, essendo evidente, in tal caso, la partecipazione di quest'ultimo alla contraffazione del documento» (Sez. 5, n. 25659/2018, cit.; cfr. pure Sez. 5, n. 48241 del 04/11/2019, Kanthasamy, Rv. 277427 - 01; Sez. 2, n. 15681/2016, cit.); difatti, «la fattispecie di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. è «applicabile a chi fabbrica, o comunque forma, un documento valido per l'espatrio falso, a chi lo detiene non per farne uso personale (si pensi al contraffattore che venga trovato in possesso del documento formato per altri che intendano farne uso), e a chi lo detiene per farne uso personale, ma avendo concorso nella sua contraffazione», ipotesi 3 accomunate dalla «partecipazione, con qualunque modalità (anche mettendo a disposizione la fotografia e/o i dati anagrafici, al fine di farne uso personale), al circuito illecito delle contraffazioni materiali, che, per la maggior offensività, sono punite con la previsione di una fattispecie più grave» (laddove le ipotesi contemplate dall'art. 497-bis, comma 1, cit. - applicabile a chi, nei casi di uso personale, detiene un documento falso alla cui formazione non abbia concorso - «vengono in rilievo esclusivamente nel caso di totale estraneità al circuito illecito delle contraffazioni, perciò punite con una fattispecie meno grave: cfr. Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). Alla luce dell'unicità della contestazione, non rileva in senso contrario che il Tribunale, nel pronunciare la detta condanna, abbia al contempo dichiarato il difetto della condizione di procedibilità per il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. proc. pen., parimenti in maniera erronea, atteso che: - nel caso di specie, l'imputato risulta aver esibito, nel corso dei controlli preliminari all'imbarco presso lo scalo aereo di Orio al Serio, la carta di identità contraffatta in discorso;
- «il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione» (art. 6, comma 2, cod. pen.); - quando - come nella specie - «l'uso del documento valido per l'espatrio, contraffatto con il concorso del possessore, abbia avuto luogo sul territorio dello Stato, il delitto di cui all'art. 497-bis, comma 2, cod. pen. deve ivi considerarsi commesso, con la conseguente sottoposizione alla giurisdizione nazionale dell'autore del reato, anche se una parte dell'azione - il concorso nella contraffazione - sia stata commessa nel territorio straniero» (Sez. 5, n. 48241/2019, cit.). In altri termini, il complessivo tenore della decisione depone nel senso che sia stata affermata la responsabilità dell'imputato proprio per il fatto a lui ascritto, sia pure erroneamente sussunto nell'ipotesi meno grave di cui al detto comma 1. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Questa Corte ha in più occasioni affermato che - come correttamente esposto nella sentenza impugnata - il delitto di uso di atto falso può essere ravvisato non solo nel caso in cui l'agente non abbia concorso nella falsità ma anche allorché il suo fatto non integri un concorso punibile, come nell'ipotesi in cui la contraffazione non sia punibile perché commessa all'estero (per difetto della condizione di procedibilità rappresentata dalla richiesta del Ministro della Giustizia ex art. 10 cod. pen.), e l'agente abbia fatto uso dell'atto nello Stato (Sez. 5, n. 41666 del 16/07/2014, Okafor, Rv. 262113 - 01; cfr. pure Sez. 5, n. 43341 del 18/10/2005, Toroveci, Rv. 233080 - 01; Sez. 5, n. 40650 del 08/11/2006, Rekai, Rv. 236306 - 01; Sez. 5, n. 7940 del 14/02/2007, Wadigasinghage, Rv. 235701 - 01; nonché, con riguardo all'ipotesi in cui la falsificazione non sia punibile per intervenuta prescrizione, Sez. 5, n. 10336 del 28/01/2019, Ciulea, Rv. 276019 - 01). 4 Né, con evidenza, l'HO è stato condannato per un fatto diverso rispetto a quello contestato, atteso che il capo B. della rubrica contempla, oltre alla contraffazione della patente di guida, l'uso di essa («facendone uso mediante esibizione a personale in servizio presso lo scalo aereo» de quo) di cui egli è stato ritenuto responsabile, il che consente di non dilungarsi per osservare che «non sussiste difetto di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata nel caso in cui l'imputato, al quale sia stata originariamente contestata la falsificazione materiale del documento, venga invece condannato per uso di atto falso» (Sez. 5, n. 42649 del 14/10/2004, Barlotti, Rv. 230265 - 01, che ha chiarito come «l'art. 489 cod. pen. preved[a] una condotta, quella di uso, che delle condotte di falsificazione costituisce una progressione criminosa, essendo punibile autonomamente solo se commessa da chi non abbia partecipato alla falsificazione o comunque per la falsificazione non sia punibile. Sicché al contraffattore viene contestata solo la contraffazione, anche quando abbia fatto pure uso del documento contraffatto;
ma ciò non esclude che l'uso rimanga comunque contestato in fatto, quale elemento concreto della vicenda criminosa»; cfr. pure Sez. 5, n. 12599 del 20/12/2016 - dep. 2017, Bevilacqua, Rv. 269708 - 01, in motivazione). 3. Al rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 09/03/2023.