Sentenza 1 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 01/04/2003, n. 4902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4902 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA E N O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE DISTANZE. gistrati04 9 0 2 03 Composa dag LEGALI Dott. icenzo CAITAPIER Presidente R.G.N. 9680/00 Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere 13313/00 10383 Dott. CA CIOFFI Consigliere- Cron. Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Rep. 1343 - Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE Rel. Consigliere Ud.12/11/02 ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MA UC, LI CA, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso 10 studio dell'avvocato MARIO LUPI, che li difende all'avvocato GIORGIO M LUPI, giusta delega unitamente in atti;
ricorrenti -
contro
DI PEO RITA, CARBONI ELENA, CIOCARI MARIA PIA;
intimati e sul 2° ricorso n° 13313/00 proposto da: ELENA, CIOCARI MARIA PIA, 2002 DI PEO RITA, CARBONI domiciliati in ROMA PZZA GENTILE DA 1460 elettivamente -1- FABRIANO 3, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE CAVALIERE, che li difende, giusta delega in atti;
controricorrenti e ricorrenti incidentali
contro
MA UC, MA CA;
- intimati avversO la sentenza n. 5806/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 29/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE;
La Corte preliminarmente dispone la riunione dei due ricorsi proposti separatamente dalle parti;
udito l'Avvocato LUPI Giorgio M. difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento ricorso principale, rigetto ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CAVALIERE Raffaele, difensore del resistente che ha chiesto rigetto ricorso principale ed accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa | riunione dei due ricorsi: accoglimento primo motivo ricorso principale ed assorbito secondo motivo del ricorso principale;
rigetto del ricorso incidentale. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con denuncia di nuova opera presentata il 12 aprile 1991 alla Pretura di Roma - sezione di- LI e IA staccata di Subiaco, CA LI, quali proprietari di un edificio nell'abitato di RA EQ, chiesero che fosse ordinata a TA Di PE, LE NI e MA PI AR la sospensione dei lavori che avevano intrapreso per la costruzione di un fabbricato in un fondo adiacente, in violazione delle prescri- zioni urbanistiche vigenti. Le destinatarie del ricorso si difesero sostenendo la piena legitti- mità del proprio operato, consistito nel ripri- stino di un loro immobile diruto. All'esito dell'istruzione della causa, con sentenza del 28 maggio 1993 il Pretore condannò le convenute а demolire le porzioni edilizie realizzate in eccedenza rispetto all'edificio preesistente. Impugnata in via principale da TA Di PE, LE NI e MA PI AR, nonché inci- dentalmente da CA LI e IA LI, la decisione è stata parzialmente riformata dal Tribunale di Roma, che con sentenza del 29 marzo 1999 ha condannato le originarie convenute ad 9680/2000 3 13313/2000 arretrare - anziché a eliminare totalmente, come aveva statuito il primo giudice - l'ampliamento del precedente loro fabbricato, fino alla distan- za di tre metri da quello frontistante degli attori. Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione IA LI e CA LI, in base a due motivi. TA Di PE, LE NI e MA PI AR si sono costituite con con- troricorso, formulando a loro volta cinque motivi di impugnazione in via incidentale. In udienza è stata preliminarmente disposta applicazione la riunione dei due ricorsi, in dell'art. 335 cod. proc. civ. MOTIVI DELLA DECISIONE Nell'ordine imposto dalla logica giuridica, tra le censure rivolte dalle parti alla sentenza impugnata, debbono essere prese in esame priori- tariamente le doglianze formulate nel ricorso incidentale, che pongono questioni pregiudiziali e gradatamente preliminari, rispetto а quelle sollevate nel ricorso principale. Con il primo motivo TA Di PE, LE Carbo- ni e MA PI AR lamentano che il Tribunale ha mancato di rilevare che il contraddittorio, 9680/2000 4 13313/2000 già in primo grado, non era stato integro, poiché l'immobile in questione appartiene anche ai loro rispettivi mariti, come risulta da documenti depositati in appello all'udienza collegiale di discussione dell'8 marzo 1999. La censura non può essere accolta. Nel fascicolo di ufficio del giudizio a quo manca il verbale dell'udienza in cui la peraltro tardiva produzione sarebbe avvenuta, né di essa vi è traccia in atti, se non nell'indice del fascicolo di parte delle appellanti principali, che però è privo dell'attestazione prescritta dall'art. 74 disp. att. cod. proc. civ. I docu- menti in questione, pertanto, si debbono conside- rare depositati per la prima volta in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 372 cod. proc. civ., ai fini della dimostrazione di un'asserita nullità della sentenza impugnata, che tuttavia avrebbe carattere "derivato", sicché questa Corte avrebbe potuto bensì rilevarla, anche di ufficio, ma soltanto sulla base di elementi che già fosse- ro stati regolarmente acquisiti, a differenza che nella specie, nel giudizio di merito (v., appunto in tema di affermata preterizione di litisconsor- ti necessari, tra le più recenti, Cass. 22 maggio 5 M 9680/2000 13313/2000 2001 n. 7384). D'altra parte, si tratta di docu- menti comunque inidonei a suffragare l'assunto delle ricorrenti, poiché consistono in un certi- ficato catastale e in una denuncia di accatasta- mento, di per sé insufficienti a provare la qualità di proprietari dei soggetti che vi sono indicati come tali (v., per tutte, Cass. 11 novembre 1997 n. 11115). Con il secondo motivo di ricorso TA Di PE, LE NI e MA PI AR sostengono che il Tribunale erroneamente e ingiustificatamente ha escluso la qualità di strada pubblica del vicolo interposto tra i due fabbricati in que- stione qualità che doveva essere presunta, fino a prova contraria, ai sensi dell'art. 22 della legge 30 marzo 1865, n. 2248, all. E, con conse- guente inapplicabilità delle norme sulle distanze legali. Anche questa doglianza va disattesa. Si verte in tema di accertamenti di fatto e come tali insindacabiliapprezzamenti di merito, in questa sede, salvo che sotto il profilo della omissione, insufficienza о contraddittorietà tali vizi la sentenza della motivazione. Ma da impugnata risulta immune, poiché il giudice di 9680/2000 6 Min 13313/2000 secondo grado ha adeguatamente dato conto, in maniera esauriente e logicamente coerente, delle ragioni per cui ha ritenuto dimostrato il carat- tere privato dell'area frapposta tra i due edifi- ci, spiegando che dalle fotografie e dalla plani- metria in atti emerge che si tratta di un «mode- stissimo passaggio, in gran parte tuttora in terra battuta, [che] sembra piuttosto servitù destinata a rendere possibile l'accesso a pochi proprietari di fondi limitrofi>>>, anche perché non appare collegare le due principali arterie di via XX Settembre e di via dell'Ospedale per cui è difficile immaginare che il passo assolva funzioni di viabilità nell'interesse di un numero indeterminato di abitanti di RA EQ», mentre irrilevanti le iniziative di quel appaiono Comune quanto a parziale pavimentazione e ad illuminazione». A fronte di queste concise ma puntuali argomentazioni 1 basate proprio sulla passaggio еsituazione obiettiva dello stesso cioè le sue caratteristiche fisiche e funziona- li>>, che secondo le stesse Di PE, NI e AR erano «ciò che contava>>> - la diversa e opposta valutazione delle risultanze processuali, pur diffusamente illustrata nel ricorso, non può 9680/2000 7 Min 13313/2000 evidentemente costituire valida ragione di cassa- zione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo del ricorso incidentale, il cui esame deve precedere quello degli altri, si sostiene che erroneamente si è reputato viola- to il diritto di veduta vantato da CA LI e IA LI, senza che costoro avessero provato di averlo acquisito, né per convenzione né per usucapione, dato che solo in epoca recente avevano munito il loro edificio di finestre, in corrispondenza del frontistante "vecchio fabbri- cato". La censura è inconferente e per questa assor- bente ragione va respinta. TA Di PE, LE NI e MA PI Carbo- ni sono state condannate ad arretrare la loro costruzione in RA EQ lungo la parete fron- tistante l'edificio degli appellati ed a partire da m. 6,70 verso valle, fino a rispettare la distanza di metri tre dall'edificio stesso e dalle vedute che vi si aprono>>>, essendosi ritenu- te applicabili (in luogo delle disposizioni del vigente piano regolatore) «le regole degli artt. 873 e 875 c.c. alla stregua delle quali, posta la indiscussa preesistenza a confine dell'edificio 9680/2000 8 M 13313/2000 preveniente dei LI, munito di vedute verso il contiguo fondo delle appellate, verso di esso l'ampliamento deve rispettare la distanza di metri tre: artt. 873, 875, 907 C.C.>. Sia il richiamo anche a quest'ultima norma, in aggiunta alle altre due che unicamente erano state citate in precedenza, sia la menzione delle vedute esercitate dal fabbricato dei LI, sono stati inseriti nella sentenza impugnata evidente- mente ad abundantiam: la decisione non avrebbe potuto essere diversa, a prescindere dalla pre- del requisito richiesto dall'art. 907 senza cod. dell'essere stato "acquistato il civ. - diritto di avere vedute dirette verso il fondo vicino". Con il terzo e con il quinto motivo di ricor- tra loro strettamente connessi e quindi da SO TA Di PE, LEesaminare congiuntamente - NI e MA PI AR lamentano che il giudice di secondo grado immotivatamente le ha condannate ad arretrare il loro stabile «a parti- re da m. 6,70 verso valle»>, nel presupposto erroneo che la "nuova costruzione" iniziasse da quel punto, mentre invece il fabbricato preesi- stente si estendeva almeno per ulteriori metri 9680/2000 9 13313/2000 1,60, in corrispondenza di un locale al piano terreno e di una scala esterna. La censura è fondata. In effetti il Tribunale avendo riconosciuto «il diritto delle attuali appellanti a mantenere la distanza fra i due originari fabbricati fino al punto in cui, nella primitiva consistenza, essi si fronteggiavano», avendo altresì dato atto che il consulente tecnico di ufficio «riferisce il vecchio edificio come fronteggiante quello degli odierni appellati per mt. 7,30 [rectius m. 8,30], gli ultimi mt. 1,60 dei quali occupati da un accessorio, scala in muratura di accesso al piano rialzato>>> non ha poi spiegato in alcun modo la ragione per cui senz'altro ha considerato "ampliamento" anche la parte del nuovo come fabbricato realizzata dove prima era ubicato quel manufatto: ragione non desumibile dall'accenno al suo carattere di "accessorio", il quale di per sé non esclude che potesse comunque trattarsi di una parte integrante dell'immobile da ricostruire. Nel contesto del quinto motivo del ricorso TA Di PE, LE NI e MA incidentale - oltre a ribadire che le finestre PI AR dei LI si dell'edificio affacciano verso 9680/2000 10 Мозой 13313/2000 quello preesistente e sono state aperte solo in ероса recente sostengono che il "vecchio" fabbricato, in realtà, non è stato affatto am- pliato, poiché già si estendeva oltre quello frontistante, come era stato dimostrato dal loro consulente tecnico di parte, mediante rilievi che nella sentenza impugnata non sono stati presi in considerazione. La doglianza non può essere accolta, poiché il Tribunale, avendo fatto proprie e condiviso le argomentazioni svolte e le conclusioni raggiunte sul punto dal consulente tecnico di ufficio, non era tenuto a confutare specificamente le contra- rie deduzioni formulate da quello di parte (v., da ultimo, Cass. 6 maggio 2002 6432), che n. peraltro in questa sede sono state richiamate in maniera non adeguatamente analitica e puntuale, violazione del principio di autosufficienza in del ricorso per cassazione (V., tra le altre, Cass. 11 gennaio 2001 n. 331). Con il primo motivo del ricorso principale IA LI e CA LI lamentano che il giudice di secondo grado ha applicato le norme in materia di distanze dettate dall'art. 873 cod. civ., in luogo delle più restrittive prescrizioni 11 Mr. 9680/2000 13313/2000 contenute nel piano regolatore generale di RA EQ (che fissano in dieci metri il distacco Osservare tra "pareti finestrate"), erroneamente ritenendo che le seconde, per essere operanti, abbisognassero di ulteriori strumenti urbanistici attuativi. La censura è fondata. Il Tribunale, in proposito, ha rilevato che stato approvato il piano di a tuttoggi non è fabbricazione della zona B/1 nella quale insisto- no le due costruzioni >>> e che «il programma di fabbricazione è parte integrante del piano rego- latore generale, così come il piano di fabbrica- zione lo è per il regolamento edilizio»>, sicché nei rapporti tra le parti non possono risultare applicabili le distanze stabilite dal vigente piano regolatore generale del Comune di RA EQ». L'assunto non può essere condiviso, poiché contrasta con la costante giurisprudenza di questa Corte (v., oltre alle meno recenti senten- ze citate dai ricorrenti, Cass. 25 marzo 1998 n. 3147, 9 dicembre 1996 n. 10935, 16 febbraio 1994 n. 1502), secondo cui «per il disposto dell'art. 11 legge urbanistica 17 agosto 1942 n. 1150 il piano regolatore generale obbliga i privati che 9680/2000 12 M 13313/2000 intendono realizzare nuove costruzioni sul terri- torio comunale ad osservare nell'attività edifi- le prescrizioni di zona che catoria le linee e sono indicate nel piano, indipendentemente dall'approvazione dei piani particolareggiati i quali assolvono alla più limitata funzione di assicurare uno sviluppo attuativo alle previsioni di massima del piano generale;
pertanto, le norme del piano generale relative alle distanze da osservarsi nelle costruzioni, anche se volte а disciplinare l'attività della p.a. per un miglio- re assetto dell'agglomerato urbano, sono parimen- ti fonti normative che integrano quelle del civile, facendo sorgere a favore del codice vicino danneggiato dalle nuove costruzioni il diritto di chiedere la riduzione in pristino ai sensi dell'art. 872 C.C.>>. Né vi è ragione di discostarsi da questi principi, stante la loro piena coerenza con la lettera e lo scopo delle norme che disciplinano la natura, la funzione e l'efficacia degli strumenti urbanistici. Resta conseguentemente assorbito il secondo motivo del ricorso principale, con cui si afferma che comunque, anche se il piano regolatore gene- rale di RA EQ non fosse stato operante, 13 Mm 9680/2000 13313/2000 TA Di PE, LE NI e MA PI AR avrebbero dovuto essere condannate ad arretrare l'ampliamento del loro edificio fino alla distan- za di 9,15 metri, pari all'altezza media della nuova costruzione, in applicazione dell'art. 41 quinquies della legge 17 agosto 1942, n. 1150. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata in relazione alle censure accolte, con da designare in una rinvio ad altro giudice - coste di appello: Cass. S. u. 28 settembre 2000 n. 1044 cui viene anche rimessa la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. DISPOSITIVO La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale;
dichiara assorbito il secondo;
riget- ta il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso incidentale;
accoglie il terzo e per quanto di ragione il quinto;
cassa la sentenza accolte;
impugnata in relazione alle censure rinvia la causa alla Corte di appello di Roma, cui rimette anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 12 novembre 2002 ЙО ИЙ Pres A I . I R 3 E C L 0 L E 0 E G 2 C E N I . 14 9680/2000 A L R L C P 13313/2000 E N I C A IL CANCELLIERE C1 O N 1 T Francesco Catania A A c T C - I n a S L. r I O a F P m E o D R