Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 1
Le norme degli strumenti urbanistici che prescrivono le distanze nelle costruzioni, o come spazio tra le medesime, o come distacco dal confine, o in rapporto con l'altezza delle stesse, ancorché inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio o a regolare l'assetto del territorio, conservano il carattere integrativo delle norme del codice civile perché tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati, e pertanto la loro violazione consente al privato di ottenere la riduzione in pristino.
Commentario • 1
- 1. Il diritto di sopraelevazione e l’ambito di applicazione dell’art. 873 c.c.Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 ottobre 2019
In che rapporto si pone il diritto di sopraelevazione rispetto alle norme del codice civile che disciplinano le violazioni delle norme in tema di edilizia e, in particolare, sulle distanze? Per approfondire questo argomento leggi anche “Manuale del contenzioso condominiale” di Riccardo Mazzon. Lineamenti generali del diritto di sopraelevazione. In base all'art. 1127 c.c. “Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare. La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. I condomini possono …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/05/2001, n. 7384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7384 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. NT ELEFANTE - Consigliere -
Dott. ROBERTO MICHELE TRIOLA - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RB NT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA G.B. MORGAGNI 2/A, presso lo studio dell'avvocato SEGARELLI UMBERTO, che lo difende unitamente all'avvocato PORCARI LUIGI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AN ZO, AN BR, AN CI in persona dell'erede LI BR, AN VI DO, elettivamente domiciliati in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato MARIE FRANCOISE PLANTADE, che li difende unitamente all'avvocato STEFANO DI TROIA, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 15/99 del Tribunale di MATERA, i depositata il 13/01/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/01 dal Consigliere Dott. Giovanni SETTIMJ;
udito l'Avvocato Umberto SEGARELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
l'Avvocato Maria Pia POSI, per delega dell'avv. Plantade M.F., depositata in udienza, difensore dei resistenti che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. EN GAMBARDELLA che ha concluso, per il rigetto del ricorso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione 4.2.85 EN, UN, IT EN e EL RI - premesso d'esser proprietari d'un immobile in Matera confinante con fondo appartenente ad NT CA il quale, in violazione delle norme sulla distanza dai confini di cui al P.R.G. di quel Comune, aveva realizzato un edificio per civile abitazione ed un fabbricato destinato a spogliatoio dell'annesso campo sportivo - convenivano IO CA innanzi al pretore di Matera per sentirlo condannare alla demolizione delle opere abusivamente realizzate.
Con sentenza 24.10.91, il pretore - ritenuto che la costruzione dell'CA, essendo di tipo rurale, non fosse soggetta alla normativa sulla demolizione - rigettava la domanda. Avverso tale decisione gli RI proponevano appello cui resisteva l'CA.
Con sentenza 13.1.99 il tribunale di Matera - ritenuto che l'art. 873 CC trovasse applicazione non soltanto per gli edifici o le strutture realizzate con muri di cemento o laterizi, ma anche per ogni manufatto emergente in modo sensibile al di sopra del livello del suolo con caratteristiche di consistenza, stabilità, compattezza e, pertanto, anche per i manufatti realizzati con altri materiali, come nella specie;
che, inoltre, la mancanza di qualsiasi distinzione nella disposizione citata tra fondi rustici ed urbani non fosse casuale, bensì significativa della ponderata scelta del legislatore di non limitare lo strumento repressivo della demolizione soltanto ad uno specifico settore ma a tutte indistintamente le costruzioni abusivamente realizzate - accogliendo l'appello, ordinava all'CA di demolire le parti delle costruzioni realizzate in violazione della distanza regolamentare di 10 metri dal confine, condannandolo altresì alla rifusione delle spese del doppio grado del giudizio in favore degli RI.
Avverso tale sentenza NT CA proponeva ricorso per cassazione con tre motivi.
Resistevano EN, UN e IT EN RI, nonché UN ER nella qualità di erede di EL RI, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Devesi, preliminarmente, disattendere, ex art. 111 primo comma CPC, la tesi, prospettata dai resistenti con la memoria depositata il 24.1.2001, della sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito d'alienazione a terzi da parte del ricorrente degli immobili in discussione.
Con il primo motivo, il ricorrente - denunziando "Errores in iudicando - Violazione e falsa applicazione di legge (Artt. 872 e 873 del CC, ed art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. di Matera)" - si duole che il tribunale abbia ritenuto l'art. 22 delle N.T.A. del P.R.G. di Matera norma integrativa della disciplina codicistica in materia di distanze tra edifici, senza considerare come la funzione propria della normativa del Piano e, segnatamente, della disposizione de qua fosse da ravvisare non nella regolamentazione dei rapporti di vicinato tra costruzioni in guisa da evitare intercapedini dannose, bensì nella tutela dell'interesse urbanistico generale alla limitazione della densità degli edifici in zona agricola ed alla tutela delle esigenze della viabilità; abbia, inoltre, ordinato l'arretramento/demolizione prescindendo dall'esistenza, nella specie, d'un edificio contrapposto e pertanto d'intercapedini. Il motivo non merita accoglimento sotto alcuno dei due prospettati profili.
Nessuna di tali questioni è stata, infatti, sollevata nel giudizio d'appello, giusta quanto risulta dall'esame delle conclusioni delle parti riportate nell'epigrafe, dell'esposizione in fatto e della motivazione della sentenza impugnata - contro la quale, significativamente, non è stata formulata censura per omesso esame sulle questioni de quibus - e, quindi, le asserzioni sulle quali si basano le tesi in discorso restano incontrollate ed incontrollabili, attesi la natura ed i limiti del giudizio di legittimità, che ha per oggetto solo la revisione della sentenza impugnata in rapporto alla regolarità formale del processo ed alle questioni di diritto nello stesso già proposte.
Come questa Corte ha, infatti, avuto ripetutamente occasione d'evidenziare, i motivi del ricorso per cassazione devono investire, a pena d'inammissibilità, statuizioni e questioni che abbiano già formato oggetto delle ragioni del gravame o di quelle della resistenza ad esso e che siano, dunque, già comprese nel thema decidendum del giudizio di secondo grado quale fissato dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti (Cass.
9.12.99 n. 13819, 4.10.99 n. 11021, 19.5.99 n. 4852). Con il secondo motivo, il ricorrente - denunziando "Errores in procedendo - Omessa ed insufficiente motivazione" - si duole che il tribunale "non ha preso in considerazione la norma ex adverso invocata nella sua portata precettiva, e nel suo dato teleologico, ma si è erroneamente limitata a valutare l'applicabilità delle norme codicistiche sulle distanze (e di quelle integrative) anche agli ambiti territoriali rurali;
quando invece il tema affidato al tribunale era la valutazione della sussistenza o meno, nell'art. 22, del carattere di disposizione regolatrice dei rapporti di vicinato relativi all'attività edificatoria".
Il motivo non merita accoglimento.
Atteso che l'art. 22 delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune di Matera prescrive per la zona classificata "12" che "le costruzioni devono distaccarsi dai confini e dalle strade non meno di ml. 10.00, salvo prescrizioni maggiori delle vigenti leggi", il tribunale, una volta inequivocabilmente accertato per mezzo della consulenza tecnica che le opere in discussione erano state realizzate pro parte a distanza inferiore a quella minima prescritta - e tenuto anche conto della mancata contestazione della circostanza da parte dello stesso interessato, le cui difese erano state svolte esclusivamente sul punto dell'inapplicabilità delle disposizioni sulla demolizione agli edifici realizzati in zona rurale - non ha affatto omesso di motivare in diritto l'adottata decisione, giacché ha diffusamente e correttamente argomentato sull'applicabilità dell'art. 872 CC, nella parte relativa al risarcimento in forma specifica, anche alle ipotesi previste dall'art. 873 CC e dalle norme integratrici per espresso rinvio recettizio in esso contenuto, quale, appunto, quella in discussione.
Le norme degli strumenti urbanistici che regolano le distanze nelle costruzioni, infatti - comunque queste siano considerate, nella loro semplice accezione di spazio tra edifici frontistanti od in riferimento al distacco tra fabbricato e confini od ancora nel loro rapporto con l'altezza dell'opera - hanno carattere integrativo delle norme del codice civile, carattere che rivestono e conservano anche se inserite in un contesto normativo volto a tutelare il paesaggio od a regolare l'assetto urbanistico del territorio, onde, se violate, conferiscono al vicino la facoltà d'ottenere la riduzione in pristino, trattandosi di disposizioni che tendono a disciplinare i rapporti di vicinato e ad assicurare in modo equo l'utilizzazione edilizia dei suoli privati (Cass. 25.9.99 n. 10600, 29.4.99 n. 4343, 11.2.98 n. 1383, 9.12.96 n. 10935). Con il terzo motivo, il ricorrente - denunziando "Error in procedendo - Violazione e falsa applicazione di legge (Art. 102 CPC in relazione all'art. 159 CC come modificato dall'art. 41 L. 19/5/1975 n. 151)" - si duole che tanto il pretore quanto il tribunale non abbiano disposto ex officio l'integrazione del contraddittorio nei confronti del proprio coniuge, TT ME, comproprietaria, in virtù del vigente regime di comunione patrimoniale ex art. 159 CC, degli immobili in discussione, onde la nullità dell'impugnata sentenza. Il motivo non merita accoglimento.
Il principio per cui la nullità del giudizio di merito conseguente alla mancata integrazione del contraddittorio nei confronti d'un litisconsorte necessario può essere dedotta e rilevata d'ufficio anche per la prima volta in sede di legittimità va, infatti, coordinato con l'altro principio per cui in detta sede non è consentita la proposizione di questioni nuove, pur se rilevabili d'ufficio, ove i presupposti e gli elementi di fatto a loro fondamento non fossero stati già acquisiti agli atti del giudizio di merito e da questi non emergessero con evidenza e necessitino, invece, dell'acquisizione di nuove prove o comunque dello svolgimento di ulteriori attività estranee alla natura ed ai connessi limiti del giudizio di cassazione (Cass. 17.11.99 n. 12767, 22.6.95 n. 7083, 20.12.94 n. 10968). D'altra parte, la necessaria documentazione neppure avrebbe potuto essere depositata per la prima volta in questa sede, atteso il limite posto dall'art. 372 CPC alla produzione di nuovi atti e documenti nel giudizio di legittimità, fatta eccezione per quelli relativi alla nullità della sentenza impugnata per vizi intrinseci alla stessa, non anche attinenti ad altri atti o situazioni anteriori che si riflettano sulla validità di essa, e per quelli relativi all'ammissibilità del ricorso.
Nella specie, il ricorrente non dimostra - ne', per il vero, neppur deduce, come avrebbe dovuto in ottemperanza al principio d'autosufficienza dell'atto introduttivo del giudizio di legittimità - che la documentazione cui fà riferimento a sostegno dell'assunta tesi fosse già agli atti del giudizio di merito, onde la tesi stessa, rimanendo indimostrata ed indimostrabile, non può che essere disattesa.
Nessuno degli esaminati motivi meritando accoglimento, il ricorso va, dunque, respinto.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
LA CORTE respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in complessive L. 3.131.700=, delle quali L.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 29 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001