Sentenza 23 gennaio 2008
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con cui il G.i.p. dichiari l'esecutività di un decreto penale di condanna rigettando l'opposizione tempestivamente e ritualmente proposta dall'imputato, in quanto in tale ipotesi il giudice è obbligato ad emettere il decreto che dispone il giudizio immediato. (In motivazione la Corte, nell'enunciare il predetto principio, ha ulteriormente affermato che tale abnormità è rilevabile d'ufficio in sede di legittimità).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/01/2008, n. 8713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8713 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 23/01/2007
Dott. MANCINI Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 111
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 18403/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI VI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 15/3/2005 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Rimini;
- Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
- lette le conclusioni del P.G., con le quali chiede l'annullamento senza rinvio dell'impugnato provvedimento e la restituzione degli atti al giudice di merito per l'ulteriore corso.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Rimini, con la gravata ordinanza, rigettava l'opposizione proposta da CI LL avverso il decreto penale di condanna (n. 1917/05 del 22/8/2005) relativo al reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), dichiarando l'esecutività dello stesso, benché l'imputato avesse chiesto, con rituale e tempestivo atto di opposizione ex art. 461 c.p.p., la revoca del decreto penale e l'emissione del decreto di citazione a giudizio.
Ricorre per Cassazione personalmente l'imputato, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, convertito in L. n.326 del 2003, come successivamente modificato, perché, avendo egli proposto rituale domanda di sanatoria accompagnata dal versamento della prescritta oblazione, relativamente ad opere abusive realizzate nel gennaio 2003, il procedimento penale avrebbe dovuto essere sospeso e non deciso nel merito. Con "memoria di sintesi" 27/12/2007, il difensore eccepisce poi l'abnormità del provvedimento impugnato, avendo il giudice rigettato l'opposizione a decreto penale de plano, nonostante la tempestività e ritualità dell'opposizione stessa, che invece gli imponeva la fissazione di giudizio immediato. L'impugnato provvedimento deve essere annullato in quanto contra legem.
Il G.I.P. ha infatti violato il disposto degli artt. 461 e 464 c.p.p., che impongono l'emissione del decreto di giudizio immediato quando, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna non inammissibile, l'opponente non abbia formulato alcuna richiesta. Nel caso di specie l'opposizione non era certamente inammissibile, presentando il contenuto prescritto dall'art. 461 c.p.p., comma 2 ed essendo stata proposta tempestivamente e da persona legittimata;
peraltro l'opponente aveva espressamente richiesto "di emettere il decreto che dispone il giudizio".
Del resto è principio giurisprudenziale pacifico che, in caso di opposizione a decreto penale, il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione de plano, ordinando l'esecuzione del decreto opposto, ma deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, "che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti".
È abnorme, dunque, il provvedimento in questione, collocandosi al di fuori dell'ordinamento e determinando effetti processuali non altrimenti rimovibili se non con l'annullamento. Nel caso in esame, poi, deve ritenersi consentita la rilevabilità d'ufficio da parte di questa Corte del carattere abnorme del provvedimento - ex art. 609 c.p.p., comma 2, - incidendo il vizio sul thema decidendum devoluto,
giacché costituisce un passaggio logico essenziale ai fini della decisione del ricorso (in tal senso: Cass. Sez. 6, 16 novembre 1990, n. 2702, Sica).
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata disponendo la restituzione degli atti al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2008