Sentenza 6 giugno 2012
Massime • 1
Il reato previsto dall'art. 171-ter, comma primo, lett. a), della legge 22 aprile 1941, n. 633, nel richiamare espressamente l'abusiva duplicazione di "ogni altro supporto", ha inteso ricomprendere nella fattispecie incriminatrice qualsiasi supporto audiovisivo e, quindi, anche i compact-disc (CD).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/06/2012, n. 33515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33515 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2012 |
Testo completo
335 15 / 12 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE composta da: - Presidente - Sent. n. sez.1581 dott. Saverio-Mannino UP - 06/06/2012 dott. Claudia Squassoni dott. Mario Gentile R.G.N. 44 215/2011 dott. Giovanni Amoroso · Relatore - dott. Gastone Andreazza ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AR MI, nato in [...] il [...], avverso la sentenza del 24 giugno 2010 della corte d'appello di Roma, Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale dott. Francesco Salzano che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
udito l'avvocato Adriano Andrenelli, per l'imputato, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
la Corte osserva: RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 13 29 dicembre 2006 il tribunale di Roma dichiarava AR MI, nato in [...] il [...], colpevole del reato previsto e punito dall'art. 171 ter, comma 2, lettera A, legge n. 633/41, perché deteneva per la vendita numero 201 tra CD e DVD illecitamente duplicati e privi del prescritto contrassegno Siae (accertato in Roma il 29 settembre 2006, con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale) e lo condannava alla pena di otto mesi di reclusione e 3000 euro di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. La corte d'appello di Roma con sentenza del 24 giugno 2010 1 luglio 2010 rigettava l'appello confermando la sentenza di primo grado e condannando l'imputato al pagamento delle spese del grado.
2. Avverso questa pronuncia l'imputato propone ricorso per cassazione con un unico motivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con il ricorso articolato in un unico motivo il ricorrente denuncia l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 171 ter, lettera A, della legge n. 633 del 1941 sostenendo che tale disposizione non fa ha fatto riferimento, come supporto di opere di ingegno, ai C.D.. La citata lettera a) dell'art. 171 ter fa riferimento soltanto i dischi e non è possibile alcuna interpretazione estensiva. Inoltre invoca la giurisprudenza comunitaria che ha accertato l'inadempimento dello Stato italiano quanto al contrassegno Siae.
2. Il ricorso è infondato. La citata lettera A) dell'articolo 171 ter prevede come condotta penalmente rilevante il fatto di chi abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento. Il riferimento a supporti analoghi" consente di comprendere qualsiasi supporto audiovisivo e quindi anche il particolare supporto costituito dalla compact disc (CD). Cfr. Cass., sez. III, 24/02/2011 - 28/03/2011, n. 12520, che ha affermato che la norma incriminatrice di cui all'art. 171 ter, comma secondo, lett. a), L. 22 aprile 1941, n. 633 (che punisce chiunque riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi) si riferisce sia alle condotte previste dall'art. 44 215-11.g.n 2 u.p. 6 giugno 2012 171, comma primo, lett. c) che a quelle contemplate dalla lett. d) della legge citata, atteso il richiamo espresso alle "copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi". Quanto poi alla mancanza del contrassegno Siae e alla sentenza della Corte di giustizia Scwibber, pronunciata in data 8 novembre 2007 dalla Corte di giustizia delle comunità europee questa corte (Cass. sez. V, 2/12/2010 di- . 08/02/2011, n. 4600) ha affermato integra il reato di cui all'art. 171 ter legge n. 633 del 1941 l'illecita riproduzione del supporto contenente le opere dell'ingegno, e ciò anche a seguito della sentenza della Corte di giustizia - che ha dichiarato l'inopponibilità al privato dell'obbligo di apporre il contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere tutelate dal diritto d'autore, trattandosi di regola non notificata alla commissione in quanto l'obbligo per il giudice di - disapplicazione della norma italiana si restringe ai casi di accertata mancanza di contrassegno SIAE, e non già a quelli di verificata abusiva duplicazione o riproduzione di supporti. Nella specie la sentenza impugnata ha confermato la pronuncia di primo grado in cui il tribunale valorizza la condotta tenuta dall'imputato il quale, all'arrivo dei carabinieri in funzione di vigilanza dell'ordine pubblico, cercava di darsi alla fuga;
tale valutazione di merito non è in realtà contestata dal ricorrente.
3. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2012 Il Consigliere estensore Il Presidente (Giovanni Amorosovanni (Saverio Mannino) Спечели DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 30 AGO 2012 IL CANCELLIERE Luana Marjani 44 215-11 r.g 3 u.p. 6 giugno 2012