Sentenza 7 novembre 2013
Massime • 2
In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purchè partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).
Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico.
Commentario • 1
- 1. Fumogeni: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 07/11/2013
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - N. 1557
Dott. BONITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROCCHI Giacomo - Consigliere - N. 37480/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH IO N. IL 11/01/1966;
OT DI RE AM N. IL 10/09/1981;
PI TO N. IL 18/09/1984;
avverso la sentenza n. 1389/2010 CORTE APPELLO di L'AQUILA, del 06/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. LETTIERI Nicola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
La Corte:
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Pescara con sentenza del 26 maggio 2008 condannava, per quanto di interesse nel presente giudizio di legittimità, alla pena di anni sei di reclusione, ritenuta la continuazione e concesse le attenuanti generiche, TT LI, OT di ES EL e LI OF, giudicati colpevoli di concorso, tra loro e con altri coimputati separatamente giudicati e con numerosissime persone non identificate, nel reato di resistenza aggravata a pubblico ufficiale (artt. 110 e 337 c.p. e art. 339 c.p., comma 2) e nel reato di devastazione e saccheggio (artt. 110 e 449 c.p.). I fatti venuti a giudizio risalgono alla sera del 20 e 21 gennaio 2003 allorché, in occasione dell'incontro di calcio tra le squadre del Pescara e della Sambenedettese, si verificarono molteplici e violenti scontri tra tifosi e forze dell'ordine con numerosi danni a persone e beni pubblici e privati.
A sostegno della decisione di condanna il tribunale poneva le riprese (e relativi dettagli fotografici) eseguite dalla Polizia di Stato e dalla televisione pubblica, nonché la testimonianza di personale della Polizia impegnata negli scontri e la documentazione dell'arresto in flagranza di reato del TT.
2. La sentenza di prime cure veniva poi confermata nel merito dalla Corte di appello di L'Aquila, la quale, in data 6 luglio 2011, dichiarava prescritto il reato di resistenza e per l'effetto riduceva la pena ad anni cinque e mesi quattro di reclusione.
Confutando le ragioni illustrate difensivamente con l'impugnazione, la corte distrettuale confermava la legittimità dell'acquisizione e dell'utilizzo a fini probatori dei filmati registrati dalla RAI e dalle Forze dell'ordine, evidenziava la genericità delle censure volte a stigmatizzare il taglio delle menzionate registrazioni nelle loro parti non significative (perché non dimostrata l'utilità difensiva delle registrazioni medesime se non eseguiti i tagli), ribadiva la configurabilità del reato di devastazione contestato, negava validità storica e giuridica alla tesi difensiva che gli scontri sarebbero stati conseguenza di una azione violenta ed ingiustificata presso il bar "Smeraldo" da parte delle forze dell'ordine alla quale i tifosi avrebbero reagito.
3. Ricorrono per cassazione avverso la pronuncia di secondo grado i tre imputati di cui in premessa.
3.1 TT LI, assistito dal difensore di fiducia, illustra quattro motivi di impugnazione.
3.1.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente violazione dell'art. 419 c.p., sotto il duplice profilo della sussistenza del dolo e del parametro quantitativo dei fatti di devastazione, in particolare osservando ed argomentando: quanto al dolo va evidenziato che i tifosi non vollero realizzare fatti di devastazione, perché i medesimi si contrapposero esclusivamente alle Forze dell'Ordine, senza peraltro mai scontrarsi fisicamente con le stesse;
sempre in riferimento alla ricorrenza nella fattispecie concreta dell'elemento psicologico del reato, la difesa ha dimostrato che la "frattura dell'ordine pubblico" si verificò in seguito alla distruzione da parte delle forze dell'ordine del bar "Smeraldo", attiguo allo stadio, dove si trovavano inermi cittadini, fatto questo che determinò la dura reazione della tifoseria locale;
non vi fu pertanto autonoma volizione di fatti di devastazione, che non può configurarsi, sotto il profilo psicologico, nella reazione dei tifosi al fatto ingiusto delle forze dell'ordine; nel processo non risultano provati danni a beni pubblici, mentre i danni ai privati furono di modesta entità come riconosciuto dai numerosi danneggiati privati escussi in dibattimento.
3.1.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente violazione degli artt. 189 e 234 c.p.p., in riferimento alle modalità di assunzione della prova video-fotografica, in particolare osservando: sono stati acquisiti documenti fotografici senza l'esame dibattimentale degli autori delle fotoriproduzioni e sul materiale videografico risultano operati tagli e manomissioni;
l'art. 234 c.p.p. impone invece che per l'ammissibilità della prova fotografica deve essere effettuata la verifica dei tempi e dei luoghi delle riprese;
vi è stata violazione dell'art. 234 c.p.p. perché i documenti filmati e fotografici sono stati manomessi e perché assunte le relative prove non in contraddittorio delle parti ai sensi dell'art. 183 c.p.p.; il ricorrente è stato riconosciuto all'udienza del 17.10.2005 dall'ispettore Metrangolo non presente fisicamente agli scontri del 20.1.2003.
3.1.3 Col terzo motivo di impugnazione denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione in relazione alle eccepite manipolazioni del materiale video-fotografico ed alla violazione dell'art. 234 c.p.p., in particolare deducendo: alle tesi difensive in ordine alla violazione dell'art. 234 c.p.p. ed alle eccepite manomissioni della documentazione video-fotografica la corte distrettuale ha replicato con la tesi che non avrebbe la difesa provato che le parti mancanti ovvero manomesse avrebbero avuto forza probatoria favorevole all'imputato, con ciò accreditando una illegittima inversione dell'onere probatorio, di regola a carico dell'accusa.
3.1.4 Col quarto ed ultimo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente la mancata assunzione di prove decisive richieste ai sensi dell'art. 603 c.p.p., in particolare la prova testimoniale degli autori dei filmati, al fine di verificarne l'autenticità, il confronto tra operatori di polizia sulle modalità dell'arresto in flagranza del ricorrente, l'esame dibattimentale dell'isp. Bruno in ordine all'episodio del bar "Smeraldo".
3.2 OT Di ES EL, assistito dal difensore di fiducia, sviluppa due motivi di impugnazione.
3.2.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione sul rilievo che non risulta affatto provata la condotta riferita all'imputato col capo di imputazione e che il mero lancio di fumogeni non concretizza la fattispecie tipizzata per il reato di devastazione, per il quale occorre un grado di offensività ben più elevato ed azioni offensive mai consumate del ricorrente.
3.2.2 Col secondo motivo di ricorso censura la difesa istante la dosimetria della pena inflitta, giacché non considerate le necessità rieducative della pena stessa e non motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3.3 LI OF, personalmente, sviluppa infine due motivi di doglianza.
3.3.1 Col primo di essi denuncia la difesa ricorrente difetto di motivazione sul rilievo che "non vi è nessuna spiegazione concreta e puntuale dell'iter logico-argomentativo adottato per pervenire alla sussistenza della penale responsabilità del prevenuto. All'uopo si evidenzia la formulazione scarna, quasi inesistente, della parte motiva, che non sembra tenere nel debito conto le doglianze manifestate dalla difesa dello LI in relazione al reato ascritto".
3.3.2 Col secondo motivo di impugnazione denuncia infine la difesa ricorrente violazione di legge "in relazione alla ipotesi di reato contestata e ritenuta integrata", per poi, eccentricamente rispetto alla rubrica, censurare la dosimetria della pena.
4. I ricorsi sono manifestamente infondati.
4.1 Manifestamente infondato è, in particolare, il ricorso del TT, il quale ripropone pedissequamente le censure di merito ed in diritto già illustrate col ricorso d'appello, senza in nulla replicare alle esaustive argomentazioni con le quali il giudice distrettuale le ha motivatamente confutate correttamente applicando i principi di legge.
4.1.1 Ed invero, quanto al primo motivo sviluppato da detto imputato appare agevole osservare che è palesemente infondato il presupposto in fatto della tesi giuridica difensivamente sostenuta e cioè che la tifoseria abbia reagito ad un comportamento arbitrario delle forze dell'ordine responsabili della proditoria distruzione del bar "Smeraldo".
Come diffusamente dimostrato dalla corte distrettuale, l'irruzione della polizia nel detto esercizio avvenne alle ore 19,30, quando ormai gli scontri si erano ampiamente diffusi essendo iniziati alle ore 18, 18.30, argomento logico al quale giova giustapporre la considerazione, più propriamente giuridica, che l'elemento psicologico del delitto previsto dall'art. 419 c.p. è costituito dalla semplice volontà di compiere fatti di devastazione, di guisa che nessun rilievo, ai fini della configurazione del reato, hanno il movente che ha determinato il soggetto attivo e lo scopo da questi perseguito.
Sussiste quindi il delitto di devastazione anche quando il fatto venga commesso per mero vandalismo.
D'altra parte, come da insegnamento di questa corte, l'elemento psicologico del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo integra (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico (Cass., Sez. 1^, 08/03/2001, n. 26830, Mazzotta) e comunque nella consapevole convergenza con il generalizzato tumulto, diffuso e distruttivo (Cass., Sez. 1^, 07/07/2010, n. 33508). Quanto al profilo oggettivo del reato, anch'esso contestato dalla difesa ricorrente con l'argomentazione, tipicamente di merito, che non risulterebbero provati danni a beni pubblici, ha opportunamente il giudice distrettuale evidenziato il raggiungimento della prova documentale e testimoniale (forze di polizia, rapporti di indagine, denuncia della parte civile costituita) di danni ingentissimi alle strutture dello stadio Adriatico di Pescara, alle strade adiacenti lo stadio, a beni di singoli privati.
A parte ciò giova ribadire che il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 c.p. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche, appunto, l'ordine pubblico (Cass., Sez. 1^, 06/04/2004, n. 21845).
4.1.2 Manifestamente infondati appaiono, altresì, il secondo ed il terzo motivo di impugnazione del ricorso TT, entrambi relativi all'utilizzo, ai fini decisionali, delle videoriprese eseguite dalla TV di Stato e dalle forze dell'ordine, nonché dei fotogrammi tratti da esse.
In primo luogo va rammentato l'insegnamento di questa Corte, nella sua più autorevole composizione, secondo il quale le videoregistrazioni in luoghi pubblici ovvero aperti o esposti al pubblico, non effettuate nell'ambito del procedimento penale, vanno incluse nella categoria dei "documenti" di cui all'art. 234 c.p.p., mentre le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d'iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall'art. 189 c.p.p., e, trattandosi della documentazione di attività
investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento (Cass., Sez. Unite, 28/03/2006, n. 26795; Cass., Sez. 1^, 18/12/2008, n. 4422, rv. 242793; Cass., Sez. 5^, 17/07/2008, n. 37698, rv. 241946). Tra le prove atipiche vanno altresì annoverate le videoriprese giornalistiche eseguite a cura di una emittente televisiva ovvero dalla RAI.
Tanto risulta affermato altresì dal giudice territoriale, il quale ha desunto da siffatta natura processuale delle videoregistrazioni la piena utilizzabilità dei relativi risultati, l'affidabilità del mezzo di prova, l'irrilevanza di ogni richiesta istruttoria volta all'audizione processuale degli operatori delle riprese. Del tutto correttamente ha altresì evidenziato la corte di merito la genericità della doglianza relativa alle denunciate cancellazioni di parte delle riprese (la difesa parla altresì di manomissioni delle riprese, escluse in quanto tali dai giudici di merito in assenza di un qualche elemento indiziario che sostenesse la veridicità dell'assunto) sul rilievo che non ha neppure tentato la difesa di dimostrare l'utilità difensiva delle cancellazioni, viceversa giustificate dagli inquirenti con la totale inutilità della parti cancellate.
Nè di pregio è infine la tesi giuridica che l'assunto appena esposto integrerebbe una irrituale inversione dell'onere probatorio, dappoiché data dall'accusa la prova a carico, è onere della parte interessata (l'imputato) fornire la prova contraria, secondo lo schema generale in tema di prova giuridica, che impone alla parte che agisce la prova dei fatti costitutivi della domanda (in questo caso dell'accusa) ed a chi contrasta l'onere di provare l'eccezione.
4.1.3 Del tutto generico è infine il quarto motivo di doglianza illustrato dalla difesa del TT, giacché caratterizzato lo stesso dal mero elenco delle tre richieste istruttorie rigettate dai giudici di merito, senza alcuna considerazione dimostrativa della loro essenzialità ai fini del giudizio.
4.2 Altresì manifestamente infondati sono i due motivi di impugnazione argomentati dalla difesa di OT di ES EL.
4.2.1 Quanto al primo motivo giova ribadire che concorre nel reato di devastazione di cui all'art. 419 c.p. chiunque, pur senza materialmente consumare singoli atti di danneggiamento, partecipi consapevolmente ai disordini diffusi, giacché, come già innanzi evidenziato, elemento caratterizzante della condotta, tale da escluderne il carattere non offensivo della carenza di idoneità a turbare l'ordine pubblico, deve essere ravvisato nella consapevole convergenza con il generalizzato tumulto, diffuso e distruttivo (Cass., Sez. 1^, 07/07/2010, n. 33508). E nel caso in esame il lancio di fumogeni, come opportunamente sottolineato nella motivazione impugnata, integrava piena e volontaria partecipazione ai gravi disordini per i quali è causa.
4.2.2 In riferimento invece al secondo motivo annota il Collegio che ha la difesa confusamente richiamato principi di diritto, peraltro riferiti anche al diniego di concessione generiche in costanza di una sanzione applicata in concreto nel suo minimo edittale con riduzione di un terzo per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, di guisa che rimane del tutto oscuro il motivo reale della censura.
4.3 Manifestamente infondati sono, infine, i due motivi di censura proposti da LI OF.
4.3.1 Quanto al primo di essi non può che evidenziarsene l'assoluta genericità ed aspecificità. A fronte dell'accusa, ritenuta provata con le riprese video, che l'imputato, parzialmente coperto da una sciarpa, abbia lanciato verso poliziotti e carabinieri pezzi di marciapiede e sassi, la difesa oppone le seguenti argomentazioni (già innanzi riportate testualmente) "non vi è nessuna spiegazione concreta e puntuale dell'iter logico-argomentativo adottato per pervenire alla sussistenza della penale responsabilità del prevenuto. All'uopo si evidenzia la formulazione scarna, quasi inesistente, della parte motiva che non sembra tenere nel debito conto le doglianze manifestate dalla difesa dello LI in relazione al reato ascritto ".
Di qui la palese evidenza del rilievo di genericità
4.3.2 In riferimento invece al secondo motivo, rubricato, giova ribadirlo, in termini del tutto eccentrici rispetto al contenuto, descrittivo, ancora una volta genericamente, di una doglianza circa la dosimetria della sanzione inflitta, va nuovamente sottolineato che all'imputato è stato applicato il minimo edittale con il riconoscimento pressocché pieno della circostanze attenuanti generiche.
5. I ricorsi, conclusivamente, vanno pertanto dichiarati inammissibili ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1000,00 per ciascuno dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2014