Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3759
CASS
Sentenza 7 novembre 2013

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In materia di reato di devastazione, ai fini della sussistenza della responsabilità a titolo di concorso non è necessario che l'agente compia materialmente un atto di danneggiamento, purchè partecipi consapevolmente ai disordini diffusi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto configurabile la responsabilità a titolo di concorso a carico dell'imputato che aveva lanciato fumogeni nel corso di gravi disordini verificatisi in occasione di un evento sportivo).

Ai fini della configurabilità del delitto di devastazione e saccheggio, trattandosi di reato contro l'ordine pubblico, è indifferente la gravità del danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico.

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  • 1Fumogeni: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 24 gennaio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 07/11/2013, n. 3759
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3759
Data del deposito : 7 novembre 2013

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