Sentenza 6 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/04/2004, n. 21845 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21845 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SOSSI Mario Presidente del 06/04/2004
Dott. FAZZIOLI Edoardo Consigliere SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI AO Consigliere N. 1767
Dott. GIRONI Emilio rel. Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. GRANERO Francantonio Consigliere N. 047150/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
nei confronti di:
1) BA SA N. il 08/02/1983;
7/ IG CIRO N. IL 02/02/1977;
3) RO QU N. IL 04/11/1972;
4) OT GI N. IL 06/05/1973;
5) PE LE N. IL 22/01/1983;
6) PE PA N. IL 23/11/1974;
7) TR CI N. IL 20/10/1968;
avverso ORDINANZA del 03/11/2003 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRANERO FRANCANTONIO;
lette/sentite le conclusioni del P.G. Dr. Gianfranco Ciani che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al delitto di cui all'art. 419 c.p.;
Sentito il difensore di AO LO, avv. Michele Arditi;
Sentito il difensore avv. Riccialli per NO. OSSERVA
1. - Il Pubblico ministero presso il tribunale di Avellino ricorre contro l'ordinanza in data 11.11.2003 nella parte in cui il tribunale di Napoli in sede di riesame, non ritenendo configurabile il delitto di devastazione e prospettando in alternativa quello meno grave di danneggiamento, ha annullato l'ordinanza del GIP di Avellino limitatamente agli imputati del delitto di cui all'art. 419 c.p., contestato, insieme ad altri reati, all'esito di gravi disordini verificatisi nello stadio Partenio di Avellino in occasione della partita di calcio Avellino-Napoli del 20 settembre 2003. 2 - Il ricorrente, dando per ammessa e condivisa la ricostruzione dei fatti operata dal tribunale e la descrizione dei danni subiti dallo stadio, censura, con il primo motivo l'interpretazione della norma di cui all'art. 419 c.p., soffermandosi ad illustrare i danni ai servizi igienici, alle reti di protezione delle porte, alle videocamere ed agli altoparlanti, resi inservibili, alla cartellonistica pubblicitaria, tutti danni che - sostiene il ricorrente - integrano il primo degli elementi costitutivi del reato, e cioè la devastazione.
Soffermandosi poi sull'altro elemento, il pericolo per l'ordine pubblico, che il tribunale non ravvisa perché gli spettatori non coinvolti negli scontri interessanti il settore destinato ai tifosi del Napoli sono rimasti pacificamente al loro posto, senza essere coinvolti in rischi di sorta, il ricorrente pone in luce soprattutto la lesione della legittima aspettativa dei cittadini ad un regolare svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali addetti alla tutela dell'ordine pubblico, attività che nella circostanza è stata messa in grave pericolo ed anzi lesa fortemente, come risulta dalla circostanza che ben trenta agenti sono rimasti feriti negli scontri. 1.2. - Con il secondo motivo lamenta la mancata motivazione esplicita (mentre contesta quella implicita desumibile dagli argomenti usati a proposito della devastazione) in relazione ad atti di saccheggio, quali la sottrazione di manichette ed idranti, di una delle due centraline per la movimentazione dei cartelli pubblicitari, nonché di palloni, confezioni di integratori saliti e presidi sanitari. 1.3. - Con il terzo motivo, infine, deduce l'illogicità, la contraddittorietà e la parzialità della motivazione, perché non è dato conoscere attraverso quali percorsi logici il tribunale è giunto alla conclusione che, in relazione ai mezzi usati (diversi da quelli esplosivi utilizzati in altre circostanze nelle quali è stata ritenuta l'esistenza del reato) i danni subiti dallo stadio, messo a ferro e fuoco, non possano assurgere al "rango" di devastazione. 2. - All'interpretazione del pubblico ministero ricorrente si oppone il difensore dell'imputato AO LO con memoria ritualmente depositata, nella quale sostiene l'erroneità dell'impostazione offerta dal pubblico ministero ricorrente a proposito dell'art. 419 c.p. e, correlativamente, la correttezza della soluzione adottata dal tribunale, affermando, in ogni caso, l'assenza di responsabilità nei confronti del proprio assistito.
3. - Il ricorso è fondato.
3.1. - Premesso che sulla ricostruzione dei fatti non vi è contrasto e che la medesima risulta pienamente recepita nell'ordinanza del tribunale del riesame, la quale da atto della loro puntuale ricostruzione contenuta nell'ordinanza impositiva della misura cautelare, cui espressamente si richiama, la decisione impugnata si fonda essenzialmente sui seguenti capisaldi:
a) i pur ingenti e diffusi danni subiti dallo stadio, per la cui incontestata descrizione è sufficiente il richiamo agli atti, non integrerebbero l'ipotesi di devastazione ne' quella alternativa di saccheggio;
b) non sarebbe ravvisabile il requisito della messa in pericolo dell'ordine pubblico, elemento ricercato e identificato (per negarne l'idoneità ad integrare giuridicamente il requisito) nella circostanza della pacifica e sicura permanenza degli altri spettatori al suo interno dello stadio, ndr. durante le fasi che hanno preceduto la decisione arbitrale di sospendere la partita.
Entrambi i presupposti si rivelano erronei.
3.2. - Quanto al primo, l'accurata descrizione degli ingenti danni subiti dallo stadio dimostra il loro carattere diffuso, l'ampiezza e la varietà del loro manifestarsi su strutture ed attrezzature le più diverse, la necessità di interventi complessi e coordinati per la loro riparazione, indipendentemente dall'ingente onere economico, elemento, di per sè (in questo può condividersi la valutazione del tribunale) non rilevante, ma che assume significato nella costruzione giuridica del concetto di devastazione, a causa della complessità, della pluralità e della necessità di coordinamento degli interventi di riparazione. Se poi si considera su quali attrezzature dello stadio i danni abbiano inciso, è facile constatare che essi hanno determinato una condizione di inagibilità della struttura. Infatti è ben vero che le condizioni del campo, dopo l'evento, avrebbero pur sempre consentito a 22 giocatori di scambiare calci al pallone secondo le regole del gioco, ma è altrettanto vero che le norme di ordine pubblico, di sicurezza e di igiene (nella cui osservanza certificata si compendia il concetto di agibilità di una struttura destinata al servizio pubblico) impedivano di utilizzare lo stadio per lo scopo cui è destinato, che non consiste soltanto nel consentire ai 22 giocatori di portare a termine la partita, ma anche nel farvi partecipare - in condizioni di sicurezza, di igiene e di idoneità dei servizi - un pubblico indifferenziato e tendenzialmente molto numeroso. Il tribunale sembra rendersi perfettamente conto di questi elementi, tanto è vero che ne fa una descrizione accurata e tutt'altro che induttiva quanto agli aspetti materiali ma, se ben si intende il significato delle espressioni usate, finisce per far ricorso, nello sminuirne la rilevanza giuridica ai fini del concetto di devastazione, ad elementi che sarebbero propri di un non richiesto dolo specifico. Parla, infatti, insistentemente di oggetti divelti (con conseguente inservibilità rispetto alla loro oggettiva funzione) per (o allo scopo di) aggredire e colpire gli agenti, compiere in genere atti di violenza e protesta rispetto allo svolgersi degli eventi, rendersi irriconoscibili. Il fatto che questo potesse essere lo scopo dei facinorosi e la circostanza che questo comportamento integri anche altre ipotesi di reato (in primi la resistenza a pubblico ufficiale) non esclude il pieno verificarsi del primo degli elementi materiali del reato di cui all'art. 419 c.p., e cioè la devastazione.
3.3. - Quanto al secondo elemento, concernente l'ordine pubblico, non può dubitarsi che la ricostruzione di fatto operata dal tribunale integri una vera e propria messa in pericolo attuale e concreta, indipendentemente dalla circostanza che gli spettatori non coinvolti negli scontri (per fortuna la stragrande maggioranza) siano potuti restare al loro posto senza che la loro incolumità fosse messa in pericolo. Resta però la constatazione che loro stessi furono privati dello spettacolo per la quale erano affluiti in quel luogo, tanto è vero che, per decisione arbitrale seguita da provvedimenti della giustizia sportiva nei confronti del soggetti responsabili, la partita venne sospesa. E resta soprattutto la constatazione che venne messo gravemente in pericolo il pacifico svolgimento dei compiti di ordine pubblico affidati alle forze di polizia. Come emerge dall'ordinanza impugnata, gli agenti addetti al servizio furono messi in gravissima difficoltà, furono costretti a chiedere rinforzi, subirono ogni forma di attacco e di violenza, ben trenta riportarono lesioni.
Non può essere revocato in dubbio che l'attacco ad opera di un numero indifferenziato e rilevante di facinorosi armati di armi improprie e di oggetti in ogni caso idonei ad offendere (proprio gli oggetti divelti dallo stadio) contro un servizio statale legittimamente operante, al punto di provocare lesioni a ben trenta agenti, integri, senza necessità di ulteriori commenti, una grave lesione dell'ordine pubblico.
3.4. - Queste conclusioni sono del tutto conformi al precedente di questa Corte, concernente un caso analogo, citato dal ricorrente (Cass. Sez. 1^, 8.3.2001, n. 26830, Mazzotta), secondo il quale il delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è un reato contro l'ordine pubblico, per cui è indifferente che i fatti di devastazione abbiano interessato in tutto o in parte i beni oggetto di aggressione o che sia stato grave il danno in concreto prodotto, purché sia accertato che i fatti posti in essere abbiano leso non soltanto il patrimonio, ma anche l'ordine pubblico. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato in una fattispecie relativa alla distruzione avvenuta, nel corso di una partita di calcio, con azione selvaggia e violenta, di alcune strutture di uno stadio, accompagnata dall'aggressione indiscriminata alle forze dell'ordine).
La sentenza citata da conto anche della sufficienza del dolo generico per l'integrazione del reato, affermando che l'elemento soggettivo del delitto di devastazione previsto dall'art. 419 cod. pen. è costituito dal dolo generico, consistente nella consapevolezza di porre in essere fatti che superano la gravità ordinaria del delitto che lo costituisce (danneggiamento), involgendo l'ordine pubblico. 3.5. - Gli altri motivi di ricorso restano in questo assorbiti, mentre gli argomenti addotti nella memoria dell'avv. Arditi trovano risposta - nella parte che qui rileva, perché le osservazioni che concernono nel merito la posizione del singolo imputato qui non rilevano - in quanto già detto.
3.6. - L'ordinanza impugnata va perciò annullata sul punto, previa declaratoria di inammissibilità del ricorso nei confronti di AN NO, per il quale il pubblico ministero non ha chiesto il rinvio a giudizio per il delitto di cui all'art 419 c.p. e nei cui confronti, pertanto, non ha più interesse al riconoscimento della configurabilità della fattispecie criminosa costituente l'unico oggetto di ricorso.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, dichiara inammissibile il ricorso nei confronti di NO AN, annulla l'ordinanza impugnata nei confronti degli altri ricorrenti e rinvia per nuovo esame al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 6 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2004