Sentenza 24 giugno 2004
Massime • 1
La realizzazione di finestre e luci su immobili sottoposti a vincolo paesistico e ambientale in difformità della concessione edilizia (ora permesso di costruire) costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, della legge 28 febbraio 1985 n. 47 (ora art. 32 del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) punita ai sensi dell'art. 20 lett. c) della citata legge n. 47 (ora art. 44 lett. c) del citato d.P.R. n. 380 delo 2001)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/06/2004, n. 38760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38760 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SAVIGNANO Giuseppe - Presidente - del 24/06/2004
Dott. ONORATO Pierluigi - est. Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1479
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 36552/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AT IN, nato ad [...] il [...];
2) EN UA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza resa il 26.5.2003 dalla Corte d'appello di Palermo. Vista la sentenza denunciata e il ricorso;
Udita la relazione svolta in udienza dal Consigliere Dott. Pierluigi Onorato;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Izzo Gioacchino, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza del 26.5.2003 la corte d'appello di Palermo, parzialmente riformando quella resa il 29.4.2002 dal tribunale monocratico di Agrigento, ha assolto NT IN perché il fatto non costituiva reato, e ha condannato IN SI e UA TO alla pena (condizionalmente sospesa) di un mese e quindici giorni di arresto ed euro 18.000 di ammenda quali colpevoli dei seguenti reati:
a) art. 20 lett. c) legge 47/1985, perché il SI (legale rappresentante della TAS s.r.l., proprietaria dell'Hotel Della Valle), quale committente dei lavori, e il TO quale direttore dei lavori, avevano realizzato nella dependence dell'albergo, sita in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, tre finestre e due aperture lucifere (queste ultime successivamente tompagnate) in difformità della concessione edilizia;
d) art. 163 D.Lgs. 490/1999, perché, nelle predette qualità, in zona soggetta a vincolo archeologico, avevano realizzato uno scavo largo m. 6 e profondo m. 3, 50, con fondazione in cemento armato, senza la necessaria autorizzazione preventiva di cui all'art. 151 dello stesso decreto legislativo: accertati in Agrigento il 17.4.2000.
La corte territoriale ha osservato che le aperture realizzate, implicando la modifica del prospetto dell'edificio, erano indubbiamente soggette a concessione;
che lo scavo, destinato alla creazione di una vasca interrata per la raccolta dell'acqua, era stato abusivamente realizzato in zona sottoposta a vincolo archeologico con inedificabilità assoluta;
che l'autorizzazione ambientale postuma, rilasciata l'I.
3.2001 per la mancanza di un "grave pregiudizio" al vincolo esistente, non escludeva l'antigiuridicità del fatto abusivo ne' cagionava l'estinzione del reato.
2 - Il difensore dei due imputati ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo a) erronea applicazione dell'art. 163 D.Lgs. 490/1999 e dell'art. 6 legge regionale 10.8.1985 n. 37, nonché difetto di motivazione, in ordine alla responsabilità di SI e TO;
b) erronea applicazione dell'art. 133 c.p., nonché vizio di motivazione, in ordine alla misura della pena. In breve, sostiene che le aperture incriminate costituivano opere assolutamente accessorie e minimali inidonee a offendere il bene paesaggistico tutelato;
che lo scavo era stato realizzato in zona esente da vincoli paesaggistici e archeologici e inoltre, come cisterna interrata, non era soggetto a concessione ex art 6 L.R. 37/1985; che la motivazione della sentenza impugnata è contraddittoria laddove da una parte nega la riduzione della pena per l'entità certamente non modesta dei fatti e per la negativa personalità degli indagati e dall'altra conferma la concessione delle attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Giova premettere che i reati non sono suscettibili di estinzione per sanatoria a norma della recente legge sul c.d. condono edilizio, perché ricadenti su zona soggetta a vincolo paesaggistico e archeologico.
Quanto al reato urbanistico contestato sub a), va sottolineato che la realizzazione su immobili soggetti a vincolo di finestre e aperture lucifere in difformità della concessione costituisce variazione essenziale ai sensi dell'art. 8, ult. comma, legge 47/1985, sicché è punita ai sensi dell'art. 20 lett. c) della stessa legge. Non può sostenersi - come asserisce il ricorrente - che si tratti di variazione irrilevante, atteso che comunque essa modifica il prospetto dell'immobile vincolato. Nè è pertinente rilevare che non è idonea a offendere il bene paesaggistico tutelato, giacché essa riguarda il reato urbanistico contestato sub a), che non tutela il paesaggio, e non già il reato ambientale contestato sub d).
4 - Per quanto attiene invece al reato ambientale, è inammissibile la deduzione secondo cui lo scavo contestato non rientrava nella zona vincolata, giacché si tratta di circostanza di fatto, come tale sottratta alla cognizione del giudice di legittimità. Non è pertinente rilevare che detto scavo, destinato a cisterna interrata, non è soggetto a concessione ai sensi dell'art. 6 legge regionale 10.8.1985 n. 37. Questa norma infatti esonera la costruzione di cisterne ed opere connesse interrate da concessione sindacale, da autorizzazione sindacale (che sostituisce per alcuni interventi minori la concessione) e da comunicazione al sindaco, cioè esonera dalla necessità di ottenere uno specifico titolo edilizio o urbanistico;
ma non esonera evidentemente, per cisterne realizzate in zona vincolata, dalla necessità dell'autorizzazione rilasciata dall'autorità preposta alla tutela del vincolo, cioè dal titolo ambientale specificamente prescritto.
5 - Neppure può essere accolta la censura relativa alla penale responsabilità dei due ricorrenti, giacché entrambi i giudici l'hanno motivatamente accertata in base alla considerazione che il SI, al momento dell'accertamento, era pacificamente il legale rappresentante della s.r.l.
TAS, proprietaria e committente dei lavori, e che il TO era, altrettanto pacificamente, il direttore dei lavori.
6 - Va infine respinto l'ultimo motivo di ricorso relativo alla misura della pena.
Non è ravvisabile alcuna illogicità (e tanto meno quella manifesta illogicità richiesta dall'art. 606 lett. e) c.p.p.) laddove entrambi i giudici di merito hanno concesso le attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena, in considerazione della mancanza di precedenti ostativi, e hanno irrogato una pena superiore al minimo edittale, in considerazione della non irrilevante gravita del fatto.
7 - Il ricorso va quindi respinto. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. consegue la condanna al pagamento delle spese processuali, mentre, in considerazione del contenuto del ricorso, non si ritiene di dover applicare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 24 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 5 ottobre 2004