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Sentenza 26 giugno 2023
Sentenza 26 giugno 2023
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RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 12 gennaio 2021 il Tribunale di Napoli ha affermato la responsabilità di Paolo V. per il reato di cui agli artt. 30 e 31 l. 13 settembre 1982, n. 646 (omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali), con condanna del medesimo, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 8.000 di multa e con confisca della somma di euro 734.966,75. È stata espressamente esclusa l'incidenza della contestata recidiva. 1.1. Paolo V. risulta condannato per il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. con sentenza definitiva in data 6 aprile 2011. In fatto vengono evidenziate le seguenti …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/06/2023, n. 27723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27723 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SO AN, nato a [...] il [...], avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta in data 17/02/2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AB IC, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Michele Ambra e Davide Carlo Schillaci, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17/02/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 5/11/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AN SO, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stato condannato, con la diminuente per il rito scelto, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 8.000.00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati di omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria delle variazioni patrimoniali 9.,k Penale Sent. Sez. 1 Num. 27723 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 riportate ai capi A) e B) della rubrica e ritenuti in concorso formale tra loro, nonché dei reati, uniti dalla continuazione, contestati ai capi C) e D) della rubrica e anch'essi relativi a condotte di omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria delle variazioni patrimoniali in tali capi indicate. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso SO a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Michele Ambra e Davide Carlo Schillaci, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., là inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) della rubrica, per essere decorso il termine di prescrizione già prima del giudizio di secondo grado. Si premette che i reati di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, contestati ai predetti capi, siano stati consumati il 16/08/2013, termine imposto dalla legge per effettuare la relativa comunicazione;
sicché essi si sarebbero prescritti alla data del 20/04/2021, non essendosi al cospetto, diversamente da quanto suggerito dal tenore della contestazione, di reati permanenti, quanto di reati omissivi istantanei, che si perfezionerebbero nel momento in cui si ometta di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali. Quanto, poi, alle recidive contestate, esse non influirebbero sul termine di prescrizione secondo le espresse previsioni degli artt. 99, terzo comma, e 157, secondo comma, cod. pen., non essendo la recidiva semplice e quella specifica aggravanti ad effetto speciale e non potendosi applicare l'art. 99, terzo comma, cod. peri., relativo ai casi in cui ricorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma. Pertanto, individuato il termine ordinario di prescrizione in 7 anni e 6 mesi, e tenuto conto del periodo di sospensione per complessivi sessantaquattro giorni (con rinvio dell'udienza dal 6/05/2020 al 23/07/2020) previsto dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il reato si sarebbe prescritto circa 10 mesi prima della sentenza di secondo grado. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 1, e 101 cod. pen., per avere la sentenza qualificato il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali come delitto della stessa indole rispetto alla partecipazione a una associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per avere conseguentemente ritenuto sussistente la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen. Secondo la sentenza di primo grado, l'identità di indole tra le due fattispecie risiederebbe nel fatto che entrambi sarebbero reati contro l'ordine pubblico;
dato in realtà insufficiente alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 101 cod. pen. e, in particolare, di quello c.d. sostanziale (o ope iudicis) 2 che considera reati della stessa indole «quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni». Invero, il reato oggetto del presente processo si configurerebbe quale reato di pura omissione e di pericolo presunto;
e, soprattutto, la sentenza di primo grado escluderebbe l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non essendo emerso che l'imputato abbia agito al fine di favorire SA OS ed essendo risultato che l'imputato era stato mosso soltanto dalla volontà di mettere al riparo il proprio patrimonio. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per avere, da un lato, qualificato come insufficiente la condotta omissiva ai fini della configurabilità del dolo e, dall'altro lato, avere ritenuto sussistente la volontarietà dell'omissione senza indicare elementi a supporto di tale valutazione, in particolare non prendendo in considerazione la testimonianza della moglie intervenuta nel giudizio di primo grado, con cui sarebbe stata fornita la prova che SO non aveva consapevolezza che le comunicazioni dovute non erano state effettuate. La donna, infatti, avrebbe spiegato che il marito l'avrebbe incaricata di provvedere alla comunicazione in un periodo di difficoltà dello stesso ma di non avervi proceduto;
e tuttavia la sua testimonianza, pur decisiva, sarebbe stata ignorata. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen. per mancanza di offensività, in concreto, della omessa comunicazione di operazioni non significative, decise dalla società finanziaria Pinko, sottoposte a controllo da parte dell'istituto di credito e su conto corrente già oggetto di misura di prevenzione patrimoniale in relazione a tutti i capi di imputazione. Dopo avere premesso che, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, occorrerebbe verificare se la singola condotta tipica risulti idonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e se, dunque, essa sia in concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008), si osserva che le omissioni contestate all'imputato, pur offensive in astratto, non lo sarebbero in concreto. Infatti, quanto ai capi C) e D) dell'imputazione, si sarebbe in presenza di una semplice operazione di riscatto (rectius di chiusura dei comparti con relativo rimborso) di titoli azionari su iniziativa della società PINKO, con conversione del valore delle azioni in liquidità sul conto corrente, in conseguenza della quale SO sarebbe passato da una condizione di proprietario di azioni alla titolarità del corrispondente valore in denaro, senza alcuna decisione al riguardo, se non quella di ricevere un semplice rimborso sul proprio conto corrente. 3 Inoltre, la presenza di controlli stringenti e dei doveri di comunicazione da parte dell'Istituto di credito avrebbe consentito di evitare, a monte, la messa in pericolo del bene protetto, con un controllo specializzato penetrante e qualificato, tenuto conto del fatto che l'art. 35, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 imporrebbe a un'ampia platea di soggetti (tra cui gli intermediari bancari, finanziari e altri operatori finanziari) di portare a conoscenza della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»; obbligo gravante anche per gli enti creditizi e finanziari soggetti alla diretta applicazione dei regolamenti comunitari in vigore. In breve, il sistema dei controlli bancari e amministrativi realizzerebbe una protezione del bene giuridico persino superiore, per efficacia, rispetto alla norma penale. 3. In data 14/04/2023 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria contenente motivi nuovi, con la quale si argomenta ulteriormente in relazione al quarto motivo del ricorso originario, con il quale era stata impugnata la sentenza con riferimento ai capi C) e D) dell'imputazione sul punto dell'offensività in concreto della condotta, anche in relazione alla variazione patrimoniale contestata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non ogni elemento positivo che entra a far parte del patrimonio costituisce variazione patrimoniale rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione, dovendo essa individuarsi negli incrementi - che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto - la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali da parte del condannato, non potendo rientrarvi, quindi, le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, rispetto alle quali egli non abbia impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi. Su questa linea interpretativa, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che l'importo di affitti, non essendo acquisizioni conseguenti all'impiego di fonti patrimoniali del condannato, non sarebbero soggette alla comunicazione, di tal che ad analoga soluzione dovrebbe a fortiori pervenirsi nel caso in esame, ove vi è stato un mero rimborso su conto corrente di somme sempre state nella titolarità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 4 3() 2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte, dall'analisi del quarto motivo, la difesa ripropone il tema della inoffensività in concreto delle condotte contestate. 2.1. In proposito, giova premettere che il delitto previsto dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982, n. 646 (poi riconfigurato, in termini strutturalmente identici, dagli artt. 76, comma 7 e 80, d.lgs. n. 159 del 2011), stabilisce che le persone condannate con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 abbiano l'obbligo, sanzionato penalmente, di comunicare, per dieci anni, entro trenta giorni dal fatto, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire (ora 10.329,14 euro). Tale fattispecie ha natura omissiva propria ed è funzionale a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale preventivo e costante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi (come i condannati e gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso) al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali che li riguardano dipendano dallo svolgimento di attività illecite (cfr. Sez. 1, n. 45798 del 22/11/2001, Messina, Rv. 220377 - 01). A tal fine, mentre non rientrano tra le variazioni patrimoniali le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, rispetto alle quali questi non ha impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi, in relazione ai quali si giustificano le verifiche che la norma incriminatrice intende assicurare, imponendo gli obblighi di comunicazione (così Sez. 6, n. 17691 del 28/04/2016, Puccio, non massimata), rientrano, invece, nella nozione in esame tutte le attività negoziali che incidono, se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio dell'interessato (Sez. 2, n. 4667 del 19/11/2010, dep. 2011, Ladisa Rv. 249658 - 01, riguardante l'acquisto di un immobile previa erogazione di un mutuo di importo pari). Pertanto, vengono in rilievo tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio;
non soltanto quelle che comportano un effettivo incremento del valore patrimoniale, ma anche di quelle che pur essendo in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione o da modifiche passive, incidono comunque sulla consistenza dei beni posseduti e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi. Va, inoltre, evidenziato come alla base degli scopi di tutela della norma penale incriminatrice vi sia, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, la necessità, da un lato, di «garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non 5 semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2014). Come detto, gli artt. 30 e 31, legge n. 646 del 1982 prevedono, infatti, l'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria al fine di permettere l'esercizio del controllo patrimoniale attraverso un monitoraggio costante che consentano di conoscere tempestivamente le variazioni sospette, non potendo porsi a carico della Polizia tributaria un onere di consultazione permanente di tutti i pubblici registri, per acquisire direttamente quelle notizie che avrebbero dovuto esserle comunicate (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2017). Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, deve ritenersi penalmente sanzionata anche la variazione patrimoniale non comunicata alla polizia tributaria che derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, come nel caso qui prospettato;
ipotesi che non può ritenersi sostanzialmente inoffensiva, perché la pubblicità legale determinerebbe la conoscenza, in capo alle Autorità amministrative, delle variazioni patrimoniali. Tuttavia, come ribadito, ancora una volta, dalla giurisprudenza costituzionale, il giudice comune è sempre tenuto a verificare l'offensività "in concreto" del fatto, al fine di verificare se l'omessa comunicazione risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2017). 2.2. Nel caso qui esaminato, anche a prescindere dalla circostanza che le Autorità indicate nel ricorso, coinvolte in forme di controllo bancario e amministrativo, erano diverse dal Nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale che in base all'art. 30, legge n. 646 del 1982 deve ricevere la comunicazione prescritta, va ribadito che le sentenze di merito hanno dato conto, con motivazione del tutto adeguato, di come vi fosse stata, con riferimento alle condotte descritte ai capi A) e B), una variazione evidente sia nella composizione, sia nella qualità del patrimonio mobiliare di AN SO e che, pertanto, le omesse comunicazioni in contestazione dovevano certamente ritenersi offensive "in concreto". Ciò in quanto erano cambiati i titoli azionari in origine acquistati tramite la Allianz Global Investor Italia con altri titoli acquistati mediante la Pinco Founds Global Investors, con un conseguente cambio dei relativi valori e che una parte delle azioni acquistate originariamente appartenevano indistintamente ai tre fratelli SO, mentre gli importi ottenuti dalla vendita, complessivamente ammontanti a 96.590,01 euro, erano stati autonomamente reinvestiti da ognuno dei tre fratelli, nella misura di un terzo ciascuno;
a nome di AN SO erano stati reinvestiti, nella misura di un terzo, anche i proventi, pari a 16.880,13 euro, della liquidazione di azioni che appartenevano al solo fratello EP. 6 2.3. Rispetto a tale ricostruzione, invero, il ricorso si palesa del tutto generico quanto al profilo della configurabilità, rispetto alle descritte transazioni, di vere e proprie variazioni patrimoniali, limitandosi a ribadire la tesi, già puntualmente confutata dalle sentenze di merito, della inidoneità delle operazioni a vanificare gli scopi della norma incriminatrice in ragione della presenza di stringenti controlli da parte di organi diversi dai Nuclei di Polizia tributaria. 2.4. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alle condotte descritte ai restanti capi della rubrica, ovvero, alla omessa comunicazione al Nucleo Polizia Tributaria (attualmente denominato Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria, della Guardia di Finanza di Caltanissetta), rispettivamente, del riscatto di 1.781,418 azioni della Sicav Pim Dividend And Income Builder Eur Dis con conseguente relativo accredito del 15/09/2016, a mezzo bonifico effettuato dalla Pimco Funds Global Investors, della somma di 18.708,99 euro a favore di AN SO, nel conto corrente n. 102925409 (capo C), nonché del riscatto di 1.625,003 azioni della Sicav Pim Eqs Dividend Fund Hdg Dis, con conseguente relativo accredito del 19/09/2016, a mezzo bonifico effettuato dalla Pimco Funds Global Investors, della somma di 19.121,57 euro a favore di AN SO, nello stesso conto corrente (capo D). In tali casi, infatti, secondo quanto condivisibilmente osservato nel ricorso, si era, in realtà, proceduto a una semplice operazione di riscatto di una parte dei titoli azionari oggetto di un precedente acquisto, con la liquidazione, sul conto corrente, del valore delle azioni de quibus, senza alcuna variazione patrimoniale nei termini dianzi precisati. Ne consegue la concreta inoffensività della condotta ascritta all'imputato e la conseguente insussistenza dei delitti contestati. 3. Venendo, quindi, all'esame del terzo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza del dolo, lo stesso non appare in grado di disarticolare le puntuali considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, destinate a integrarsi organicamente con la motivazione di quella di appello. Secondo quanto, infatti, posto in luce dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, le operazioni di variazione patrimoniale compiute nell'interesse dell'odierno imputato erano state effettate a breve distanza dalla adozione, ai suoi danni, del provvedimento di confisca di prevenzione;
e da tale circostanza, in maniera niente affatto illogica, la prima sentenza ha tratto la conclusione che quantomeno quelle indicate ai capi A) e B) fossero certamente finalizzate a sottrarre a possibili azioni ablatorie i beni che non erano stati confiscati. Quanto alla testimonianza resa dalla moglie dell'imputato, SE MI, le cui dichiarazioni, in tesi, lo avrebbero scagionato (essendosi ella sostanzialmente accollata la responsabilità della omessa comunicazione, cui il 7 marito l'avrebbe delegata), anche tale questione è stata diffusamente trattata nella sentenza di primo grado, ove è stato evidenziato che i problemi di salute della figlia della coppia, NI, che in tesi non avrebbero consentito alla MI di provvedere alle comunicazioni, si erano ormai stabilizzati alla data in cui la donna avrebbe dovuto effettuarle;
sicché le giustificazioni addotte sono state ritenute inverosimili (tanto più che nello stesso torno di tempo ella era stata, invece, in grado di comunicare la rinuncia all'eredità dei genitori da parte del marito). Considerazioni, queste, che non hanno ricevuto puntuali censure nell'atto di appello, né nell'odierno ricorso per cassazione, i quali hanno omesso di confrontarsi adeguatamente con le stesse. 4. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi la novità della relativa censura, non avendo la difesa mai dedotto, da quanto emerge dal testo della sentenza di secondo grado, la questione della non configurabilità della recidiva specifica per difetto del requisito della identità di indole tra il delitto di associazione mafiosa e quello di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità della doglianza in parola. Va, nondimeno, osservato che, nel merito, essa sarebbe comunque manifestamente infondata, essendo la fattispecie contestata diretta a colpire le accumulazioni patrimoniali dei soggetti condannati per reati di mafia e non potendo, dunque, che riconoscersi la presenza di caratteristiche comuni, quanto a obiettività giuridica e scopi di tutela, tra le relative figure di reato. 5. Dalla inammissibilità del secondo motivo consegue anche l'inammissibilità del primo profilo di doglianza, di cui costituisce la premessa logico-giuridica. Invero, la preclusione derivante dalla mancata proposizione di qualunque censura rispetto alla configurabilità della recidiva specifica, comporta che una volta che quest'ultima è stata ritenuta sussistente, il termine di prescrizione, essendosi al cospetto di una circostanza a effetto speciale, è stato conseguentemente elevato, secondo la previsione dell'art. 157, primo comma, cod. pen., a 9 anni (pari al limite edittale massimo di sei anni di reclusione previsto per il delitto di cui agli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982, n. 646, aumentato della metà). Un termine che, anche tenuto conto delle sospensioni e interruzioni maturate nel corso del giudizio di merito, non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, avvenuta il 17/02/2022. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D) perché il fatto non sussiste. Conseguentemente, deve procedersi, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena per i reati 8 residui;
pena che, eliminati gli aumenti disposti per i fatti contestati ai capi C) e D), deve essere stabilita in 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e in 7.600,00 euro di multa. Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per i reati residui in anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 7.600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 2/05/2023 Il Consigliere estensore Il Preside
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, AB IC, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
uditi, per l'imputato, gli avv.ti Michele Ambra e Davide Carlo Schillaci, che hanno concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 17/02/2022, la Corte di appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta in data 5/11/2020, emessa all'esito di giudizio abbreviato, con la quale AN SO, esclusa l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., era stato condannato, con la diminuente per il rito scelto, alla pena di 1 anno e 8 mesi di reclusione e di 8.000.00 euro di multa in quanto riconosciuto colpevole dei reati di omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria delle variazioni patrimoniali 9.,k Penale Sent. Sez. 1 Num. 27723 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 02/05/2023 riportate ai capi A) e B) della rubrica e ritenuti in concorso formale tra loro, nonché dei reati, uniti dalla continuazione, contestati ai capi C) e D) della rubrica e anch'essi relativi a condotte di omessa comunicazione al Nucleo di Polizia Tributaria delle variazioni patrimoniali in tali capi indicate. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione lo stesso SO a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Michele Ambra e Davide Carlo Schillaci, deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati negli stretti limiti necessari alla motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., là inosservanza o erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen., in relazione ai reati contestati ai capi A) e B) della rubrica, per essere decorso il termine di prescrizione già prima del giudizio di secondo grado. Si premette che i reati di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, contestati ai predetti capi, siano stati consumati il 16/08/2013, termine imposto dalla legge per effettuare la relativa comunicazione;
sicché essi si sarebbero prescritti alla data del 20/04/2021, non essendosi al cospetto, diversamente da quanto suggerito dal tenore della contestazione, di reati permanenti, quanto di reati omissivi istantanei, che si perfezionerebbero nel momento in cui si ometta di comunicare l'esistenza di variazioni patrimoniali. Quanto, poi, alle recidive contestate, esse non influirebbero sul termine di prescrizione secondo le espresse previsioni degli artt. 99, terzo comma, e 157, secondo comma, cod. pen., non essendo la recidiva semplice e quella specifica aggravanti ad effetto speciale e non potendosi applicare l'art. 99, terzo comma, cod. peri., relativo ai casi in cui ricorrano più circostanze fra quelle indicate al secondo comma. Pertanto, individuato il termine ordinario di prescrizione in 7 anni e 6 mesi, e tenuto conto del periodo di sospensione per complessivi sessantaquattro giorni (con rinvio dell'udienza dal 6/05/2020 al 23/07/2020) previsto dall'art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, il reato si sarebbe prescritto circa 10 mesi prima della sentenza di secondo grado. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 99, secondo comma, n. 1, e 101 cod. pen., per avere la sentenza qualificato il reato di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali come delitto della stessa indole rispetto alla partecipazione a una associazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. e per avere conseguentemente ritenuto sussistente la recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, cod. pen. Secondo la sentenza di primo grado, l'identità di indole tra le due fattispecie risiederebbe nel fatto che entrambi sarebbero reati contro l'ordine pubblico;
dato in realtà insufficiente alla luce dei criteri stabiliti dall'art. 101 cod. pen. e, in particolare, di quello c.d. sostanziale (o ope iudicis) 2 che considera reati della stessa indole «quelli che, pur essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti, caratteri fondamentali comuni». Invero, il reato oggetto del presente processo si configurerebbe quale reato di pura omissione e di pericolo presunto;
e, soprattutto, la sentenza di primo grado escluderebbe l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. non essendo emerso che l'imputato abbia agito al fine di favorire SA OS ed essendo risultato che l'imputato era stato mosso soltanto dalla volontà di mettere al riparo il proprio patrimonio. 2.3. Con il terzo motivo, il ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione per avere, da un lato, qualificato come insufficiente la condotta omissiva ai fini della configurabilità del dolo e, dall'altro lato, avere ritenuto sussistente la volontarietà dell'omissione senza indicare elementi a supporto di tale valutazione, in particolare non prendendo in considerazione la testimonianza della moglie intervenuta nel giudizio di primo grado, con cui sarebbe stata fornita la prova che SO non aveva consapevolezza che le comunicazioni dovute non erano state effettuate. La donna, infatti, avrebbe spiegato che il marito l'avrebbe incaricata di provvedere alla comunicazione in un periodo di difficoltà dello stesso ma di non avervi proceduto;
e tuttavia la sua testimonianza, pur decisiva, sarebbe stata ignorata. 2.4. Con il quarto motivo, il ricorso deduce, ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'art. 49 cod. pen. per mancanza di offensività, in concreto, della omessa comunicazione di operazioni non significative, decise dalla società finanziaria Pinko, sottoposte a controllo da parte dell'istituto di credito e su conto corrente già oggetto di misura di prevenzione patrimoniale in relazione a tutti i capi di imputazione. Dopo avere premesso che, secondo l'orientamento della Corte costituzionale, occorrerebbe verificare se la singola condotta tipica risulti idonea, avuto riguardo alla ratio della norma incriminatrice, a porre in pericolo il bene giuridico protetto e se, dunque, essa sia in concreto inoffensiva, escludendone in tal caso la punibilità (cfr. sentenze della Corte costituzionale n. 109 del 2016, n. 139 del 2014 e n. 225 del 2008), si osserva che le omissioni contestate all'imputato, pur offensive in astratto, non lo sarebbero in concreto. Infatti, quanto ai capi C) e D) dell'imputazione, si sarebbe in presenza di una semplice operazione di riscatto (rectius di chiusura dei comparti con relativo rimborso) di titoli azionari su iniziativa della società PINKO, con conversione del valore delle azioni in liquidità sul conto corrente, in conseguenza della quale SO sarebbe passato da una condizione di proprietario di azioni alla titolarità del corrispondente valore in denaro, senza alcuna decisione al riguardo, se non quella di ricevere un semplice rimborso sul proprio conto corrente. 3 Inoltre, la presenza di controlli stringenti e dei doveri di comunicazione da parte dell'Istituto di credito avrebbe consentito di evitare, a monte, la messa in pericolo del bene protetto, con un controllo specializzato penetrante e qualificato, tenuto conto del fatto che l'art. 35, d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 imporrebbe a un'ampia platea di soggetti (tra cui gli intermediari bancari, finanziari e altri operatori finanziari) di portare a conoscenza della UIF (Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia), mediante l'invio di una segnalazione di operazioni sospette, le operazioni per le quali «sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entità, provengano da attività criminosa»; obbligo gravante anche per gli enti creditizi e finanziari soggetti alla diretta applicazione dei regolamenti comunitari in vigore. In breve, il sistema dei controlli bancari e amministrativi realizzerebbe una protezione del bene giuridico persino superiore, per efficacia, rispetto alla norma penale. 3. In data 14/04/2023 la difesa dell'imputato ha depositato una memoria contenente motivi nuovi, con la quale si argomenta ulteriormente in relazione al quarto motivo del ricorso originario, con il quale era stata impugnata la sentenza con riferimento ai capi C) e D) dell'imputazione sul punto dell'offensività in concreto della condotta, anche in relazione alla variazione patrimoniale contestata. Secondo la giurisprudenza di legittimità, non ogni elemento positivo che entra a far parte del patrimonio costituisce variazione patrimoniale rilevante ai fini degli obblighi di comunicazione, dovendo essa individuarsi negli incrementi - che incidono sulla composizione o sulla entità del patrimonio oltre il limite previsto - la cui acquisizione abbia comportato un impiego di fonti patrimoniali da parte del condannato, non potendo rientrarvi, quindi, le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, rispetto alle quali egli non abbia impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi. Su questa linea interpretativa, la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che l'importo di affitti, non essendo acquisizioni conseguenti all'impiego di fonti patrimoniali del condannato, non sarebbero soggette alla comunicazione, di tal che ad analoga soluzione dovrebbe a fortiori pervenirsi nel caso in esame, ove vi è stato un mero rimborso su conto corrente di somme sempre state nella titolarità dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 4 3() 2. Muovendo, secondo l'ordine logico delle questioni dedotte, dall'analisi del quarto motivo, la difesa ripropone il tema della inoffensività in concreto delle condotte contestate. 2.1. In proposito, giova premettere che il delitto previsto dagli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982, n. 646 (poi riconfigurato, in termini strutturalmente identici, dagli artt. 76, comma 7 e 80, d.lgs. n. 159 del 2011), stabilisce che le persone condannate con sentenza definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-bis cod. pen. o già sottoposte con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 abbiano l'obbligo, sanzionato penalmente, di comunicare, per dieci anni, entro trenta giorni dal fatto, tutte le variazioni nella entità e nella composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire (ora 10.329,14 euro). Tale fattispecie ha natura omissiva propria ed è funzionale a consentire l'esercizio di un controllo patrimoniale preventivo e costante da parte della Guardia di Finanza nei confronti di soggetti ritenuti particolarmente pericolosi (come i condannati e gli indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso) al fine di accertare tempestivamente se le variazioni patrimoniali che li riguardano dipendano dallo svolgimento di attività illecite (cfr. Sez. 1, n. 45798 del 22/11/2001, Messina, Rv. 220377 - 01). A tal fine, mentre non rientrano tra le variazioni patrimoniali le acquisizioni di somme costituenti rendite provenienti da beni già di proprietà del condannato, rispetto alle quali questi non ha impiegato fonti patrimoniali o assunto corrispondenti obblighi, in relazione ai quali si giustificano le verifiche che la norma incriminatrice intende assicurare, imponendo gli obblighi di comunicazione (così Sez. 6, n. 17691 del 28/04/2016, Puccio, non massimata), rientrano, invece, nella nozione in esame tutte le attività negoziali che incidono, se non sull'entità, certamente sulla composizione del patrimonio dell'interessato (Sez. 2, n. 4667 del 19/11/2010, dep. 2011, Ladisa Rv. 249658 - 01, riguardante l'acquisto di un immobile previa erogazione di un mutuo di importo pari). Pertanto, vengono in rilievo tutte le variazioni, non solo nell'entità, ma anche nella composizione del patrimonio;
non soltanto quelle che comportano un effettivo incremento del valore patrimoniale, ma anche di quelle che pur essendo in apparenza ininfluenti sull'entità del patrimonio, in quanto costituite da elementi contrapposti che entrano in compensazione o da modifiche passive, incidono comunque sulla consistenza dei beni posseduti e valgono a segnalare perdite fittizie o illeciti trasferimenti di componenti attivi. Va, inoltre, evidenziato come alla base degli scopi di tutela della norma penale incriminatrice vi sia, secondo quanto evidenziato dalla giurisprudenza costituzionale, la necessità, da un lato, di «garantire che il nucleo di polizia tributaria venga effettivamente e sollecitamente a conoscenza della variazione intervenuta nel patrimonio di soggetti di accertata pericolosità sociale (e non 5 semplicemente che la possa conoscere, effettuando indagini di propria iniziativa); dall'altro, a rendere obbligatoria per l'amministrazione una verifica altrimenti solo eventuale» (v. sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2014). Come detto, gli artt. 30 e 31, legge n. 646 del 1982 prevedono, infatti, l'obbligo di comunicazione della variazione patrimoniale al nucleo di polizia tributaria al fine di permettere l'esercizio del controllo patrimoniale attraverso un monitoraggio costante che consentano di conoscere tempestivamente le variazioni sospette, non potendo porsi a carico della Polizia tributaria un onere di consultazione permanente di tutti i pubblici registri, per acquisire direttamente quelle notizie che avrebbero dovuto esserle comunicate (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2017). Ne consegue che, diversamente da quanto sostenuto nel ricorso, deve ritenersi penalmente sanzionata anche la variazione patrimoniale non comunicata alla polizia tributaria che derivi da un'operazione soggetta a forme di pubblicità legale, come nel caso qui prospettato;
ipotesi che non può ritenersi sostanzialmente inoffensiva, perché la pubblicità legale determinerebbe la conoscenza, in capo alle Autorità amministrative, delle variazioni patrimoniali. Tuttavia, come ribadito, ancora una volta, dalla giurisprudenza costituzionale, il giudice comune è sempre tenuto a verificare l'offensività "in concreto" del fatto, al fine di verificare se l'omessa comunicazione risulti assolutamente inidonea a porre in pericolo il bene giuridico protetto (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 99 del 2017). 2.2. Nel caso qui esaminato, anche a prescindere dalla circostanza che le Autorità indicate nel ricorso, coinvolte in forme di controllo bancario e amministrativo, erano diverse dal Nucleo di Polizia tributaria del luogo di dimora abituale che in base all'art. 30, legge n. 646 del 1982 deve ricevere la comunicazione prescritta, va ribadito che le sentenze di merito hanno dato conto, con motivazione del tutto adeguato, di come vi fosse stata, con riferimento alle condotte descritte ai capi A) e B), una variazione evidente sia nella composizione, sia nella qualità del patrimonio mobiliare di AN SO e che, pertanto, le omesse comunicazioni in contestazione dovevano certamente ritenersi offensive "in concreto". Ciò in quanto erano cambiati i titoli azionari in origine acquistati tramite la Allianz Global Investor Italia con altri titoli acquistati mediante la Pinco Founds Global Investors, con un conseguente cambio dei relativi valori e che una parte delle azioni acquistate originariamente appartenevano indistintamente ai tre fratelli SO, mentre gli importi ottenuti dalla vendita, complessivamente ammontanti a 96.590,01 euro, erano stati autonomamente reinvestiti da ognuno dei tre fratelli, nella misura di un terzo ciascuno;
a nome di AN SO erano stati reinvestiti, nella misura di un terzo, anche i proventi, pari a 16.880,13 euro, della liquidazione di azioni che appartenevano al solo fratello EP. 6 2.3. Rispetto a tale ricostruzione, invero, il ricorso si palesa del tutto generico quanto al profilo della configurabilità, rispetto alle descritte transazioni, di vere e proprie variazioni patrimoniali, limitandosi a ribadire la tesi, già puntualmente confutata dalle sentenze di merito, della inidoneità delle operazioni a vanificare gli scopi della norma incriminatrice in ragione della presenza di stringenti controlli da parte di organi diversi dai Nuclei di Polizia tributaria. 2.4. A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alle condotte descritte ai restanti capi della rubrica, ovvero, alla omessa comunicazione al Nucleo Polizia Tributaria (attualmente denominato Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria, della Guardia di Finanza di Caltanissetta), rispettivamente, del riscatto di 1.781,418 azioni della Sicav Pim Dividend And Income Builder Eur Dis con conseguente relativo accredito del 15/09/2016, a mezzo bonifico effettuato dalla Pimco Funds Global Investors, della somma di 18.708,99 euro a favore di AN SO, nel conto corrente n. 102925409 (capo C), nonché del riscatto di 1.625,003 azioni della Sicav Pim Eqs Dividend Fund Hdg Dis, con conseguente relativo accredito del 19/09/2016, a mezzo bonifico effettuato dalla Pimco Funds Global Investors, della somma di 19.121,57 euro a favore di AN SO, nello stesso conto corrente (capo D). In tali casi, infatti, secondo quanto condivisibilmente osservato nel ricorso, si era, in realtà, proceduto a una semplice operazione di riscatto di una parte dei titoli azionari oggetto di un precedente acquisto, con la liquidazione, sul conto corrente, del valore delle azioni de quibus, senza alcuna variazione patrimoniale nei termini dianzi precisati. Ne consegue la concreta inoffensività della condotta ascritta all'imputato e la conseguente insussistenza dei delitti contestati. 3. Venendo, quindi, all'esame del terzo motivo di doglianza, relativo all'insussistenza del dolo, lo stesso non appare in grado di disarticolare le puntuali considerazioni svolte nella sentenza di primo grado, destinate a integrarsi organicamente con la motivazione di quella di appello. Secondo quanto, infatti, posto in luce dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta, le operazioni di variazione patrimoniale compiute nell'interesse dell'odierno imputato erano state effettate a breve distanza dalla adozione, ai suoi danni, del provvedimento di confisca di prevenzione;
e da tale circostanza, in maniera niente affatto illogica, la prima sentenza ha tratto la conclusione che quantomeno quelle indicate ai capi A) e B) fossero certamente finalizzate a sottrarre a possibili azioni ablatorie i beni che non erano stati confiscati. Quanto alla testimonianza resa dalla moglie dell'imputato, SE MI, le cui dichiarazioni, in tesi, lo avrebbero scagionato (essendosi ella sostanzialmente accollata la responsabilità della omessa comunicazione, cui il 7 marito l'avrebbe delegata), anche tale questione è stata diffusamente trattata nella sentenza di primo grado, ove è stato evidenziato che i problemi di salute della figlia della coppia, NI, che in tesi non avrebbero consentito alla MI di provvedere alle comunicazioni, si erano ormai stabilizzati alla data in cui la donna avrebbe dovuto effettuarle;
sicché le giustificazioni addotte sono state ritenute inverosimili (tanto più che nello stesso torno di tempo ella era stata, invece, in grado di comunicare la rinuncia all'eredità dei genitori da parte del marito). Considerazioni, queste, che non hanno ricevuto puntuali censure nell'atto di appello, né nell'odierno ricorso per cassazione, i quali hanno omesso di confrontarsi adeguatamente con le stesse. 4. Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, deve rilevarsi la novità della relativa censura, non avendo la difesa mai dedotto, da quanto emerge dal testo della sentenza di secondo grado, la questione della non configurabilità della recidiva specifica per difetto del requisito della identità di indole tra il delitto di associazione mafiosa e quello di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali. Ne consegue, dunque, l'inammissibilità della doglianza in parola. Va, nondimeno, osservato che, nel merito, essa sarebbe comunque manifestamente infondata, essendo la fattispecie contestata diretta a colpire le accumulazioni patrimoniali dei soggetti condannati per reati di mafia e non potendo, dunque, che riconoscersi la presenza di caratteristiche comuni, quanto a obiettività giuridica e scopi di tutela, tra le relative figure di reato. 5. Dalla inammissibilità del secondo motivo consegue anche l'inammissibilità del primo profilo di doglianza, di cui costituisce la premessa logico-giuridica. Invero, la preclusione derivante dalla mancata proposizione di qualunque censura rispetto alla configurabilità della recidiva specifica, comporta che una volta che quest'ultima è stata ritenuta sussistente, il termine di prescrizione, essendosi al cospetto di una circostanza a effetto speciale, è stato conseguentemente elevato, secondo la previsione dell'art. 157, primo comma, cod. pen., a 9 anni (pari al limite edittale massimo di sei anni di reclusione previsto per il delitto di cui agli artt. 30 e 31, legge 13 settembre 1982, n. 646, aumentato della metà). Un termine che, anche tenuto conto delle sospensioni e interruzioni maturate nel corso del giudizio di merito, non era ancora decorso al momento della pronuncia della sentenza di secondo grado, avvenuta il 17/02/2022. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D) perché il fatto non sussiste. Conseguentemente, deve procedersi, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen., alla rideterminazione della pena per i reati 8 residui;
pena che, eliminati gli aumenti disposti per i fatti contestati ai capi C) e D), deve essere stabilita in 1 anno, 5 mesi e 10 giorni di reclusione e in 7.600,00 euro di multa. Nel resto il ricorso deve essere, invece, rigettato.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D) perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per i reati residui in anni uno, mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 7.600,00 di multa. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in data 2/05/2023 Il Consigliere estensore Il Preside