Sentenza 26 settembre 2013
Massime • 1
È legittima l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare a norma dell'art. 304, comma primo, lett. a), cod. proc. pen., richiesta dal pubblico ministero a seguito dell'accoglimento dell'istanza di rinvio del processo avanzata dal difensore dell'imputato al fine di attendere le determinazioni della Corte di cassazione, adita con ricorso avverso la declaratoria di inammissibilità dell'istanza di ricusazione pronunciata dalla Corte d'appello, non essendo il differimento un atto dovuto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/09/2013, n. 50120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50120 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2013 |
Testo completo
50 120 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCESCO SERPICO Presidente - Udienza camerale del Dott. ANNA PETRUZZELLIS - Consigliere - 26/9/2013 Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Rel. Consigliere - SENTENZA Dott. ANGELO CAPOZZI Consigliere - N. 1383 Dott. GAETANO DE AMICIS Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 26656/2013 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SA LI n. 1/1/1980 avverso l'ordinanza n. 124/2013 del 6/5/2013 del TRIBUNALE DEL RIESAME DI CALTANISSETTA visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CARMINE STABILE che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il Tribunale del Riesame di Caltanissetta il 6/5/2013 ha rigettato l'appello presentato nell'interesse di CQ PP avverso l'ordinanza del Tribunale di Enna del 3/4/2013 che sospendeva i termini di custodia cautelare ai sensi dell'art. 304 comma 1° lett. a) e 4 cod. proc. pen. in pendenza di procedimento di ricusazione. Più in particolare: CQ, a seguito di contestazione suppletiva, aveva chiesto ed ottenuto che si procedesse nelle forme del giudizio abbreviato;
Prima della discussione aveva presentato dichiarazione di ricusazione nei confronti del presidente del collegio il Tribunale, ritenuto che non vi fosse altra attività processuale da compiere prima della decisione, aveva accolto la richiesta di sospensione dei termini presentata dal pubblico ministero. Il Tribunale del Riesame riteneva ammissibile e giustificatA tale sospensione tenuto conto della prossimità della decisione. Propone ricorso il CQ a mezzo del proprio difensore. Con il primo motivo deduce la violazione di legge non ricorrendo la eccezionale situazione in cui la dichiarazione di ricusazione sia proposta immediatamente prima della pronuncia della sentenza, unico caso in cui è consentito disporre la sospensione dei termini di custodia. Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione in quanto risulta dallo stesso provvedimento impugnato che la definizione non era affatto prossima in quanto, nello stesso provvedimento in questione del 3 aprile, si dava atto che le date successive di udienza fissate per la discussione erano il 5 aprile ed il 23 aprile. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Come risulta dal verbale di udienza del 3 aprile 2013, la dichiarazione di ricusazione in questione era stata presentata il precedente 8 marzo 2013 e la Corte di Appello l'aveva dichiarata inammissibile il 15 marzo. Quindi all'udienza del 3 aprile non vi era più alcun limite per il giudice alla decisione nel merito;
difatti la chiara e corretta interpretazione della norma di cui al secondo comma dell'art. 37 cod. proc. pen. (il giudice ricusato non può pronunciare ne concorre a pronunciare sentenze fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta ricusazione) è nel senso che il divieto opera sino ".... alla pronuncia dell'organo competente a decidere sulla ricusazione a norma dell'art. 40 cod. proc. pen." (Sez. U, Sentenza n. 23122 del 27/01/2011 Cc. (dep. 09/06/2011 ) Rv. 249735) e non, invece, sino alla definitività della decisione sulla ricusazione, come sembra affermare la difesa. Risulta, poi, che alla medesima udienza del 3/4/2013 il difensore dichiarava la propria intenzione di presentare il successivo 5 aprile ricorso in cassazione contro la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte di Appello e che per tale ragione formulava la seguente richiesta: "rimettendosi alle valutazioni del collegio circa l'opportunità di sospendere ogni attività sino alla pronuncia della Suprema Corte". Alle date condizioni la sospensione della decisione risultava, quindi, non un atto dovuto ma l'accoglimento della richiesta (per "opportunità") della difesa di posporre la pronuncia della sentenza in attesa della determinazione della Corte di Cassazione sul proprio (futuro) ricorso. E' quindi conforme alle regole di cui all'art. 304 cod. proc. pen. la decisione, sulla scorta della specifica richiesta del pubblico ministero, di sospensione dei termini di custodia "... Durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso rinviato... Su richiesta dell'imputato o del suo difensore" essendo stato il rinvio dell'udienza disposta su richiesta della difesa e non ricorrendo, con tutta evidenza, un'ipotesi di sospensione o rinvio "per esigenze di acquisizione della prova" ovvero "di concessione di termini a difesa". Peraltro, a seguito della richiesta del pubblico ministero e prima della decisione del giudice, come si legge nel verbale di udienza, la difesa si è limitata a contestare la sospensione dei termini affermando genericamente "si oppone, non sussistendo i presupposti di legge", senza però rinunciare alla richiesta di rinvio, che ha quindi mantenuto ferma. Così correttamente ricostruita la vicenda processuale, non si è in presenza di una sospensione dei termini per il periodo corrispondente alla fase di divieto di pronunciare sentenza di cui all'articolo 37 secondo comma cod. proc. pen. Quindi il ricorso non presenta motivi specifici rispetto alla effettiva ragione per la quale è stata disposta la sospensione dei termini di custodia. Valutate le ragioni della inammissibilità, risulta adeguata la misura della va richiesta le Cancellene-for sanzione pecuniaria di cui in dispositivo. adempimenti ex at 86 10.1 Takoj obi / MM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 comma 1- ter Disp. Att. Cod. proc. pen. Roma così deciso nella camera di consiglio del 26 settembre 2013 il Consigliere estensore il Presidente Pierluigi Di Stefano Francesco Serpico DEPOSITATO IN CANCELLERIA 12 DIC 2013 RENA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pera Espositor