Sentenza 7 novembre 2017
Massime • 1
Non viola il divieto di "reformatio in peius" la sentenza di appello che, confermando il giudizio di responsabilità dell'imputato, abbia escluso, sulla base del medesimo compendio probatorio, il concorso di colpa del danneggiato, riguardando, in tal caso, la riforma della sentenza di primo grado la sola estensione delle pretesa alle restituzioni e al risarcimento correlati al reato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/11/2017, n. 57192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 57192 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2017 |
Testo completo
5 7 192-17 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICAUDIENZA DEL 07/11/2017 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA 1907/17The Dott. Fausto IZZO - Presidente - n. - Consigliere rel.- Dott. Gabriella CAPPELLO Dott. Antonio TANGA - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. Loredana MICCICHE' - Consigliere - n.22837/2017 Dott. Mara Rosaria BRUNO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: US 21/04/1938 GI PA Immacolata 24/02/1973 avverso la sentenza del TRIBUNALE di MATERA in data 20/01/2017 visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Fulvio BALDI, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
uditi l'Avv. Bruno Oliva del foro di Matera per le parti civili, il quale si è associato alle conclusioni del Procuratore Generale e ha depositato conclusioni scritte e nota spese del- le quali ha chiesto la liquidazione;
l'Avv. Vincenzo Comi del foro di Roma, in sostituzione dell'Avv. Emilio Nicola Buccico del foro di Matera, come da nomina a sostituto processuale che ha depositato, in difesa di UR Eusta- chio e TR Immacolata, il quale si è riportato ai motivi. де Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Matera, giudice dell'appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di Pace di quella città aveva condannato GI US per il delitto di lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme sulla circolazione stradale, ai danni di AS IC, ha dichiarato la esclusiva responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro stradale e confermato nel resto la sentenza appellata dall'imputato, dal responsabile civile e dalle parti civili. In particolare, si è contestato al GI di avere, per colpa generica e specifica, consistita nella violazione degli artt. 145 co. 2 e 154 co. 3 C.d.S., cagionato al AS le lesioni meglio descritte nella imputazione, perché, alla guida della propria autovettura, nell'approssimarsi ad effettuare una svolta a sinistra, spostandosi oltre la linea di mezzeria della strada che stava percorrendo e omettendo di dare precedenza ai veicoli provenienti da destra, precisamente al motociclo di proprietà e condotto dal AS, che in quel momento stava sopraggiungendo dal senso opposto di marcia, ne ostruiva il transito facendo sì che quest'ultimo, a causa dell'improvviso ostacolo costituito dal veicolo antagonista, impattasse con la parte anteriore del motoveicolo contro quella anteriore centrale dell'autovettura, rovinando conseguentemente al suolo e riportando le lesioni di cui sopra (in Matera il 28/10/2009).
2. Questa in sintesi la vicenda. Il sinistro è stato così ricostruito dal Tribunale. Il giorno dell'incidente, verso le ore 15:45 circa, i due conducenti stavano percorrendo una strada, in opposto senso di marcia, il AS alla guida di uno scooter VESPA, il GI di una FIAT Panda. Quest'ultimo, ad un certo punto, aveva occupato l'opposta corsia di marcia, cosicché il conducente dello scooter, che pure viaggiava a velocità non sostenuta, non aveva potuto effettuare manovre d'emergenza. Il Tribunale ha ritenuto che tale dinamica fosse stata confermata anche dalle dichiarazioni del teste PIETRAGALLO, il quale - alla guida di un'autovettura che seguiva lo scooter aveva assistito all'incidente e notato la FIAT - Panda provenire dal senso opposto di marcia e improvvisamente svoltare a sinistra tagliando la strada al motociclista. La Vespa nell'occorso stava procedendo ad una velocità non superiore ai 40-50 Km/h, la stessa che il teste stava tenendo a bordo della sua autovettura. Altre prove avevano corroborato tale ricostruzione: la circostanza che al motociclista non erano state elevate contravvenzioni e le risultanze della consulenza tecnica a firma dell'ing. LATORRE.
3. Avverso la sentenza d'appello hanno proposto ricorsi l'imputato e il responsabile civile, a mezzo dello stesso difensore, formulando due motivi. Con il primo, i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio della motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova, con riferimento, da un lato, alla testimonianza PIETRAGALLO, divenuta secondo la difesa vero e proprio cardine della 2 ре ricostruzione del sinistro;
dall'altro, alla valutazione della condotta tenuta dal motociclista, conducente c.d. "favorito". In particolare, sotto il primo profilo, la difesa contesta la valutazione del compendio probatorio operata dal Tribunale, assumendo che la vicenda non sarebbe stata adeguatamente approfondita, avendo quel giudice valorizzato la testimonianza del teste PIETRAGALLO, introdotta per la prima volta nell'apparato motivazionale, riportandone solo alcuni stralci e omettendo le parti decisive che convaliderebbero la diversa ricostruzione effettuata dal primo giudice. Il teste, infatti, aveva dichiarato di aver osservato la scena descritta da una distanza di 100 metri, cosicchè, secondo il deducente, la manovra del GI non poteva esser stata così repentina e di essa, al pari del PIETRAGALLO, doveva essersi accorto anche il AS. Sotto l'altro profilo, si rileva l'errata valutazione dei doveri comportamentali del conducente c.d. "favorito", considerando tale, nella specie, il AS. In particolare, osserva che il Tribunale non avrebbe fatto corretto governo dell'art. 141 C.d.S., omettendo di valutare se la p.o. avesse osservato le prescrizioni prudenziali e di diligenza, soprattutto approssimandosi ad un incrocio, moderando e rallentando la velocità, non assumendo rilievo, in tema di circolazione stradale, il principio di affidamento ed avendo tenuto il AS, nell'occorso, una velocità quantomeno relativamente eccessiva, avuto riguardo alla situazione dei luoghi (incrocio) e della circolazione (avvistamento della Panda da almeno 100 metri). Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono violazione di legge con riferimento alla condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili diverse dal conducente del motoveicolo, avendo il Tribunale ritenuto che la prova del danno patito dai prossimi congiunti fosse desumibile anche dalla gravità delle lesioni e facendo ricorso a presunzioni semplici, omettendo però di considerare che, con gli atti introduttivi, costoro avevano chiesto il risarcimento dei soli danni morali, mentre in sede di conclusioni avevano esteso la richiesta ai danni materiali, con evidente mutatio libelli, salvo poi formulare, con l'atto di appello, censure riguardanti gli uni e gli altri. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili.
2. Il Tribunale di Matera ha rilevato che il primo giudice aveva ritenuto provata la penale responsabilità del GI sulla base della prova dichiarativa (testimonianze della p.o. e del verbalizzante LAGUARDIA) e dei rilievi fotografici, giustificando, alla luce di essi, la conclusione che il sinistro fosse però ascrivibile alla concorrente responsabilità paritetica dei conducenti di entrambi i mezzi coinvolti, tenuto conto della riscontrata assenza di tracce di frenata, della buona visibilità e della violazione delle regole di cui agli artt. 140 e 141 C.d.S. da parte della p.o. AS. Nell'accogliere l'appello proposto dalle parti civili, il Tribunale ha ribadito il giudizio di piena attendibilità della p.o., ritenendo le sue dichiarazioni corroborate da plurimi elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria e, in particolare, dalla testimonianza PIETRAGALLO, già richiamata in premessa, alla luce della quale ha concluso nel senso 3 де che la manovra del GI era stata repentina e, quindi, imprevedibile per il motociclista, la cui velocità ha peraltro stimato come non sostenuta, ribaltando, sul punto specifico, le conclusioni cui era giunto il primo giudice, il quale aveva ritenuto integrati gli estremi della violazione di specifiche norme comportamentali. Le conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata sarebbero confermate, secondo il Tribunale, anche dai rilievi fotografici e dalle valutazioni del C.T. LATORRE. Costui, in particolare, in base al posizionamento dei veicoli in stato di quiete e alle deformazioni della autovettura, aveva attribuito l'incidente al comportamento omissivo ed imprudente del conducente della FIAT Panda, evidenziando che al momento - dell'impatto l'autovettura aveva assunto una direzione leggermente obliqua verso sinistra (rivolta cioè verso l'intersezione con altra strada), avuto riguardo ai danni riportati alla parte frontale e al cofano anteriore;
che il GI aveva eseguito una manovra a sinistra, senza tuttavia arrestarsi al centro della carreggiata per dare la precedenza ai veicoli provenienti dall'opposto senso di marcia;
che egli aveva così tagliato la traiettoria del AS, il cui motociclo era rimasto incastrato sotto il frontale della Panda. Da tale ultima circostanza, inoltre, l'ausiliario aveva dedotto la conseguenza che il conducente della Panda non avesse arrestato completamente la marcia e che la velocità d'urto fosse prossima ai 60 Km/h, essendosi entrambi i mezzi arrestati nel punto di collisione ed essendo stato il motociclista caricato sul cofano dell'auto e non sbalzato al di là della sua sagoma. Il Tribunale, inoltre, ha accreditato minor attendibilità al contrario parere del consulente della difesa, le cui valutazioni erano state operate solo sulla scorta dei rilievi fotografici e del grafico redatto dalla Polizia Municipale e la cui ricostruzione era apodittica, essendosi basata su un presupposto l'eccessiva velocità del motoveicolo, - che avrebbe attinto la Panda mentre questa era già ferma in attesa di svoltare a sinistra - smentito dagli stessi rilievi fotografici, dai quali era emerso che il motoveicolo aveva urtato la parte frontale della autovetttura e non il fianco destro di essa.
3. Il primo motivo è manifestamente infondato.
3.1. Il tema all'esame, per come è evidente, chiama in causa innanzitutto i principi che questa Corte ha già da tempo elaborato in tema di motivazione rafforzata. Quando le decisioni dei giudici di primo e di secondo grado sono concordanti, la motivazione della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo, mentre nel caso in cui, per diversità di apprezzamenti, per l'apporto critico delle parti e/o per le nuove eventuali acquisizioni probatorie, il giudice di appello ritenga di pervenire a conclusioni diverse da quelle accolte dal giudice di primo grado, non può risolvere il problema della motivazione della sua decisione inserendo nella struttura argomentativa di quella di primo grado genericamente richiamata delle notazioni critiche di dissenso, in una sorta di ideale montaggio di valutazioni ed argomentazioni fra loro dissonanti, essendo invece necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal giudice di primo grado, consideri quello eventualmente sfuggito alla sua delibazione e 4 де quello ulteriormente acquisito, per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (cfr. Sezioni Unite n. 6682 del 04/02/1992, Rv. 191229). Tali principi sono stati successivamente sviluppati, essendosi affermato che, in caso di totale riforma della decisione di primo grado, il giudice dell'appello ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato (cfr. Sezioni Unite n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679), mettendo alla luce carenze e aporie di quella decisione sulla base di uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del decisum impugnato (cfr. sez. 2 n. 50643 del 18/11/2014, Rv. 261327), dando alla decisione, pertanto, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni [cfr. Sez. 6 n. 1253 del 28/11/2013 Ud. (dep. 14/01/2014), Rv. 258005; n. 46742 dell'08/10/2013, Rv. 257332; Sez. 4 n. 35922 dell'11/07/2012, Rv. 254617]. Il tema, peraltro, evoca quello strettamente correlato della legittimità di una reformatio in peius, frutto di una diversa valutazione delle prove dichiarative (all'indomani della sentenza della Corte E.D.U. 05/07/2011 nel caso AN c/ Moldavia), profilo con riferimento al quale si è chiarito che il giudice ha l'obbligo di rinnovare l'istruttoria e di escutere nuovamente i dichiaranti, qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (cfr., ex multis, sez. 5 n. 29827 del 13/03/2015, Rv. 265139; Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014, Rv. 260623; sez. 3 n. 11658 del 24/02/2015, Rv. 262985); ma anche quello della corretta interpretazione del canone del "ragionevole dubbio", quale limite alla riforma di una sentenza assolutoria, nei termini ormai noti, rinvenibili nei recenti arresti delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Sez. U. n. 26720 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267492), già intesi dalla giurisprudenza come inderogabile regola di giudizio (cfr., Sez. U, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, Rv. 222139) e ancor più di recente ribaditi (cfr. sez. U. n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, Rv. 269785).
3.2. Nel caso in esame, tuttavia, deve in primo luogo verificarsi se ci si trovi di fronte ad una vera e propria reformatio in peius della sentenza di primo grado, atteso che, agli effetti penali, la sentenza del Tribunale di Matera deve considerarsi conforme a quella del giudice di primo grado, parimenti pervenuto all'affermazione di penale responsabilità del GI. Quel giudice ha escluso, accogliendo l'appello delle parti civili, il concorso di colpa della vittima e, sotto tale specifico aspetto, i ricorrenti hanno rilevato che la rivalutazione degli elementi acquisiti sarebbe avvenuta sulla scorta di una diversa lettura del dato probatorio che assumono addirittura travisato e che ritengono decisivo ai fini della ricostruzione del sinistro (il riferimento è alla testimonianza PIETRAGALLO). 5 де Quanto alla decisività del mezzo di prova, peraltro, la sentenza delle Sezioni Unite richiamata (n. 27620 del 2016, Dasgupta), si fa carico di specificare quali siano le prove decisive per configurare la necessità di procedere ex art. 603 cod. proc. pen., offrendo taluni spunti di riflessione certamente utili ai fini che ci occupano. Si è, infatti, riconosciuta tale natura alle prove che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché a quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti da sole - o insieme ad altri elementi di prova ai fini dell'esito della condanna (cfr. citata - sentenza Rv. 267491).
3.3. Se ciò costituisce approdo condiviso anche in questa sede, tuttavia, deve pure rilevarsi che, nel caso all'esame, il thema decidendum ha riguardato unicamente l'estensione della pretesa alle restituzioni e al risarcimento, correlati al reato ipotizzato, atteso che agli effetti penali siamo in presenza di una conforme statuizione e che lo stesso giudice di primo grado ha riconosciuto il diritto azionato dalle costituite parti civili, rimettendone la liquidazione al giudice civile. Sebbene le Sezioni Unite, con la citata sentenza n. 27620/2016, Dasgupta, abbiano precisato che i principi in essa affermati valgono anche nel caso in cui il rovesciamento della pronuncia assolutoria di primo grado sia stato sollecitato dalle parti civili e ai fini delle domande risarcitorie, poiché anche in tal caso viene in gioco ...la garanzia del giusto processo in favore dell'imputato coinvolto in un procedimento penale, dove i meccanismi e le regole sulla formazione della prova non subiscono distinzioni a seconda degli interessi in gioco, pur se di natura esclusivamente civilistica;
tanto che anche in un contesto di impugnazione ai soli effetti civili deve ritenersi attribuito al giudice il potere-dovere di integrazione probatoria di ufficio ex art. 603, comma 3, cod. proc. pen.>>, tuttavia il presente caso si pone al di fuori di tale tracciato, atteso che anche il primo giudice ha riconosciuto la sussistenza del danno risarcibile, la difformità avendo riguardato soltanto la valutazione della condotta del soggetto danneggiato.
3.4. A tal proposito, si rileva che l'art. 651 cod. proc. pen., nel disciplinare gli effetti del giudicato penale nel giudizio civile o amministrativo di danno, promosso nei confornti del condannato e del resposnabile civile, che sia stato citato o sia intervenuto nel processo penale, espressamente li circoscrive all'accertamento del fatto, della sua illiceità penale e dell'affermazione che l'imputato lo ha commesso. In materia di rapporti tra il giudizio penale e quello civile per il risarcimento del danno, infatti, le sezioni civili di questa Corte di legittimità, hanno chiarito che la decisione con cui il giudice civile ravvisi un concorso del soggetto danneggiato nella causazione del pregiudizio dallo stesso lamentato non viola l'art. 651 cod. proc. pen., a norma del quale ha efficacia di giudicato nel processo civile l'accertamento, contenuto 6 де nella sentenza penale di condanna in ordine alla sussistenza del fatto, alla sua illiceità penale e alla commissione dello stesso da parte dell'imputato (cfr. sez. 3 n. 11117 del 28/05/2015, Rv. 635613-01) e ciò addirittura anche nel caso in cui l'accertamento della responsabilità abbia richiesto la valutazione della correlata condotta del vittima (cfr. sez. 3 n. 1665 del 29/01/2016, Rv. 638322-01).
4. Così inquadrata la fattispecie all'esame, deve ritenersi che alle censure formulate con i ricorsi non sia sotteso un effettivo interesse delle parti, le quali hanno contestato la valutazione del compendio probatorio limitatamente al segmento decisorio con il quale il secondo giudice ha ravvisato l'esclusiva responsabilità del GI nella causazione del sinistro, senza neppure derivarne conseguenze sul piano strettamente sanzionatorio, una volta chiariti, nei termini che precedono, i limiti dell'effetto preclusivo della sentenza di condanna nell'eventuale, instaurando giudizio civile.
4.1. Si è, peraltro, pure precisato sempre in materia di rapporti tra processo penale e civile - che il giudice civile, in presenza di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato, pur priva di effetti vincolanti nel giudizio di accertamento della responsabilità, può trarre elementi di convincimento dalle risultanze del procedimento penale, ponendo a base delle proprie conclusioni gli elementi di fatto già acquisiti con le garanzie di legge in quella sede, sottoponendoli al proprio vaglio critico e valutandoli autonomamente (cfr. sez. L. n. 14570 del 12/06/2017, Rv. 644683-01); e che una concausa, che a norma dell'art. 41 cod. pen. non esclude la responsabilità penale, può ridurre la responsabilità civile del danneggiante ai sensi dell'art. 1227, comma primo cod. civ., con la conseguenza che l'eventuale apporto causale colposo del danneggiato, in quanto non esclude la responsabilità penale del danneggiante, non necessariamente costituisce lo stesso fatto accertato dal giudice penale per gli effetti di cui all'art. 651 cod. proc. civ. e non può essere dunque invocato a proprio favore dal danneggiante convenuto in giudizio per il risarcimento [cfr. sez. 3 n. 4504 del 28/03/2001, Rv. 545254-01 (in fattispecie in cui la Corte ha cassato la sentenza nella parte in cui aveva ritenuto che la richiesta in sede civile di verifica del concorso di colpa del danneggiato fosse preclusa dall'intervenuto accertamento della sua responsabilità in sede penale in ordine all'omicidio colposo); conf. sez. 3 n. 4118 dell'01/03/2004, Rv. 570683-01].
5. Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Le parti lamentano, in sostanza, un vizio di ultrapetizione nel quale sarebbe incorso il giudice penale, per avere condannato l'imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno, disponendone la liquidazione in sede civile, senza rilevare che le parti civili diverse dalla p.o. avevano chiesto con l'atto introduttivo soltanto i danni morali, laddove, nelle rassegnate conclusioni avevano chiesto anche quelli materiali, in virtù di una inammissibile mutatio libelli.
5.1. Deve intanto rilevarsi che la doglianza è stata proposta in termini diversi rispetto a quelli che hanno costituito oggetto della analoga censura formulata in sede di appello (cfr. secondo motivo d'appello), con la quale gli appellanti avevano lamentato la 7 де genericità della domanda. Ma deve anche sottolinearsi che la condanna al risarcimento è avvenuta soltanto in forma generica, avendo il Giudice di Pace riservato a separato giudizio civile la eventuale liquidazione dello stesso. In tema di esercizio dell'azione civile nel processo penale, infatti, questa stessa sezione ha già precisato che la parte civile può limitarsi ad allegare genericamente di aver subito un danno dal reato, senza incorrere in alcuna nullità, in quanto il giudice ha sempre la possibilità di pronunciare condanna generica, là dove ritenga che le prove acquisite non consentano la liquidazione del danno con conseguenti effetti sull'onere di allegazione e prova spettante alla parte civile (cfr. sez. 4 n. 6380 del 20/01/2017, Rv. 269132), l'esercizio dell'azione civile avendo come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice [cfr. sez. 6 n. 7128 del 22/12/2015 Ud. (dep. 23/02/2016), Rv. 266537; n. 27500 del 15/04/2009, Rv. 244526; sez. 4 n. 13195 del 30/11/2004 Ud. (dep. 12/04/2005), Rv. 231212].
6. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di €. 2.000,00 in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000), oltre alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che si liquidano in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende;
nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili che liquida in EURO complessivi e 3.000,00 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il giorno 07 novembre 2017. Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Fausto Gohnell's Cappelle Depositata in Cancelleria Oggi. 21 DIC. 2017 i Funzionario Giudiziario Patrizia Corra 8