Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
Qualora il procuratore della parte ometta di dichiarare in udienza o di notificare alle altre parti la morte od estinzione per altra causa (nella specie, estinzione di società per incorporazione in altra società), avvenuta nel corso del giudizio, della parte da lui rappresentata, l'atto di impugnazione della relativa sentenza è validamente notificato presso il procuratore stesso, senza che rilevi la circostanza della eventuale conoscenza " aliunde" di detti eventi da parte del notificante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/04/2003, n. 5574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5574 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI VI - Presidente -
Dott. VITTORIA Paolo - rel. Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO EU, MO OL, MO OR, MO SS, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CLAUDIO MONTEVERDI 20, presso lo studio dell'avvocato GIAN LUIGI LOY, che li difende anche disgiuntamente all'avvocato PATRIZIA COVELLI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ITALIANA GESTIONE CRED SPA, BANCA POPOLARE DI CROTONE S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 370/99 del Tribunale di CROTONE, Sezione Civile stralcio, emessa il 15/06/99 e depositata il 16/06/99 (R.G. 366/93);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/03 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
udito l'Avvocato RI MOELA (per delega Avv. Gian Luigi LOY);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità ed in subordine per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Il pretore di Crotone, con sentenza del 23.11.1992, rigettava l'opposizione a decreto d'ingiunzione, che VI LE aveva proposto contro la Banca popolare di credito di Cutro con la citazione notificata il 31.5.1985.
La sentenza veniva notificata all'opponente il 29.1.1993. 2. - IA, IG, RI e SI LE, dichiarandosi eredi di VI LE, la impugnavano con la citazione notificata il 27.2.1993 alla Banca popolare di credito di Cutro presso l'Avv. Giovanni Mancuso, procuratore costituito nel giudizio di primo grado.
Resisteva all'appello la società Italiana gestione crediti S.p.a. e chiedeva fosse dichiarato inammissibile, perché rivolto contro la Banca popolare di Cutro, che non era più legittimata passiva alla causa.
Deduceva che la Banca popolare di credito di Cutro s'era fusa per incorporazione con la Banca popolare di Crotone con atto del 21.12.1988 e che quest'ultima le aveva ceduto il credito, con atto che era stato notificato a VI LE il 18.12.1991.
3. - Il tribunale di Crotone, con sentenza del 16.6.1999, ha dichiarato che l'appello era nullo ed ha condannato gli appellanti a rimborsare alla società Italiana gestione crediti le spese del giudizio.
4. - La sentenza è stata loro notificata l'11.11.1999 ed IA, IG, RI e SI LE ne hanno chiesto la cassazione con ricorso notificato alla società Italiana gestione crediti, il 20.1.2000, presso l'Avv. Giovanni Mancuso, difensore costituito per la società.
Questa non ha svolto attività di difesa.
5. - Il ricorso è stato fissato per la discussione all'udienza del 3.5.2002.
La Corte, con ordinanza pronunciata in udienza, ha disposto che il contraddittorio fosse integrato nei confronti della Banca popolare di Crotone ed ha assegnato per provvedervi il termine di 90 giorni. I ricorrenti hanno proceduto in tal senso notificando alla Banca popolare di Crotone un atto di integrazione del contraddittorio. La notificazione è stata eseguita a mezzo del servizio postale ed il plico, spedito il 28.7.2002, è stato ricevuto il 30.7.2002 e l'1.8.2002, rispettivamente dalla parte e dall'Avv. Giovanni Mancuso.
L'atto di integrazione del contraddittorio è stato depositato il 29.7.2002.
Neppure la Banca popolare di Crotone ha svolto attività di difesa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile, perché manca della sommaria esposizione dei fatti (art. 366 n. 3 cod. proc. civ.). Se non che, nel ricorso, da un lato si dice che la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l'appello che le parti avevano notificato alla Banca popolare di Cutro, dall'altro nel criticare questa decisione sì spiega perché invece l'appello avrebbe dovuto essere dichiarato ammissibile.
Il ricorso può dunque essere esaminato, perché contiene una esposizione dei fatti sufficiente a far comprendere su quale parte della decisione deve essere esercitato il sindacato e per quali ragioni è chiesta la cassazione.
2. - Il ricorso contiene tre motivi.
Tutti denunciano vizi di nullità per violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ.). Fondato ed assorbente è quello relativo alla violazione degli artt. 110 e 300 cod. proc. civ. 3. - Il tribunale ha osservato che la
Banca popolare di credito di Cutro, durante il giudizio di primo grado, era stata incorporata nella Banca popolare di Credito di Crotone - ciò era avvenuto con atto notarile del 21.12.1988, la fusione era stata omologata dal tribunale il 18.1.1989 e la delibera era stata trascritta nel registro delle imprese il 2.2.1989. La prima società si era perciò estinta e ad essa era succeduta la seconda, cui solo spettava la legittimazione a proseguire il giudizio ed alla quale perciò l'appello avrebbe dovuto essere notificato.
Questa decisione è contraria alle norme di cui nel motivo si è denunciata la violazione.
3.1. - Dagli atti del processo, in particolare dalla sentenza di primo grado, depositata il 23.11.1992, risulta che la causa passò in decisione davanti al pretore nell'udienza del 10.11.1992 e che la sentenza fu deliberata nei confronti di VI LE e della Banca popolare di credito di Cutro, che in quel giudizio s'era costituita. Ciò dimostra che l'estinzione della Banca polare di credito di Cutro, sebbene avvenuta prima che la causa passasse in decisione, non era stata dichiarata dal suo procuratore o notificata, che, altrimenti, sarebbe stata dichiarata l'interruzione del processo e questo non avrebbe potuto essere proseguito se non in confronto della Banca popolare di Crotone, quale successore a titolo universale della prima banca (art. 2504, ultimo comma, cod. civ. dell'epoca; artt. 300, primo e secondo comma, e 110 cod. proc. civ.). Orbene, quando la morte o l'estinzione per altra causa di una delle parti del processo si avvera nel corso del giudizio per una parte costituita ed il difensore non lo dichiara o non lo notifica all'altra, il processo prosegue in confronto della parte originaria, rappresentata dal suo difensore, e questo resta legittimato a ricevere la notifica dell'impugnazione, senza che rilevi il fatto che la notizia della morte od estinzione della parte venuta meno sia stata in diverso modo acquisita dall'altra (Sez. Un. 21 febbraio 1984 n. 1228). Va aggiunto, che il tribunale non ha fondato la propria decisione sul fatto che l'estinzione della Banca popolare di Cutro fosse stata notificata alla controparte e dunque non ha valorizzato sotto questo aspetto la comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, alla Società italiana gestione crediti, da parte della Banca popolare di Crotone, che nella titolarità del credito avrebbe potuto essere del resto succeduta anch'essa per cessione.
L'appello era stato dunque validamente notificato alla Banca popolare di Cutro.
Nè doveva esserlo anche alla società Italiana gestione crediti, succeduta a titolo particolare nel diritto controverso nel corso del giudizio di primi grado, perché, a norma dell'art. 111, terzo comma, cod. proc. civ., il successore a titolo particolare può, ma non deve essere chiamato nel processo, in cui può peraltro intervenire (art. 111, terzo comma, cod. proc. civ.), come ha fatto. 4. - Gli altri motivi sono assorbiti.
5. - Il ricorso è accolto.
La sentenza è cassata.
Le parti sono rimesse davanti al giudice di rinvio, che si indica nella corte d'appello di Catanzaro.
Il giudice di rinvio provvedere anche sulle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'ultimo motivo del ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa e rinvia alla corte d'appello di Catanzaro anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 8 aprile 2003