Sentenza 22 dicembre 2015
Massime • 1
L'inosservanza della norma di cui all'art. 523, comma secondo, cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produce alcuna nullità, né impedisce al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2015, n. 7128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7128 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2015 |
Testo completo
£ 7 1 2 8 / 1 6 7128 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da SENT. n. sez.1803 - Presidente - Giovanni Conti Giorgio Fidelbo Relatore - PU 22/12/2015 Pierluigi Di TE R.G.N. 31174/14 Angelo Capozzi Laura Scalia ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da FF AO PI TE, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 10/04/2014 emessa dalla Corte d'appello di Milano;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Giorgio Fidelbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione indicata in epigrafe la Corte d'appello di Milano, in riforma della sentenza emessa il 6 aprile 2011 dal G.u.p. del Tribunale di Lodi con cui AO PI TE FF era stato condannato alla pena di dieci mesi e giorni venti reclusione per il delitto di calunnia, ha dichiarato l'estinzione del Er reato per intervenuta prescrizione, confermando le statuizioni civili in favore di AR BO, costituita parte civile.
2. L'avvocato Giampiero Perilli, nell'interesse dell'imputato, ha presentato ricorso per cassazione, limitatamente al capo della sentenza che ha statuito sugli interessi civili. Con il primo motivo deduce l'inosservanza dell'art. 523 comma 2 e 82 comma 2 c.p.p. e conseguente vizio di motivazione: assume che la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere l'avvenuta revoca della costituzione di parte civile in mancanza del deposito delle conclusioni scritte, con la conseguenza che la condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza di primo grado e confermata in appello deve essere annullata. Con il secondo motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e la manifesta illogicità della motivazione: in particolare, sostiene l'insussistenza della calunnia sia dal punto di vista oggettivo, in quanto l'imputato avrebbe denunciato un fatto realmente accaduto, che dal punto di vista soggettivo. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Quanto al primo motivo, si rileva che dall'esame degli atti non risulta il mancato deposito delle conclusioni scritte della parte civile: il processo verbale dell'udienza del 6.4.2011, tenutasi davanti al G.u.p. del Tribunale di Lodi, dà atto del deposito delle conclusioni scritte della parte civile, unitamente alla nota spese, sicché il motivo dedotto appare del tutto infondato, facendo fede l'attestazione del verbale. In ogni caso, questo Collegio ritiene, aderendo ad un orientamento consolidato, che l'inosservanza della norma di cui all'art. 523 comma 2 cod. proc. pen. per omessa determinazione nelle conclusioni scritte delle parti civili dell'ammontare dei danni dei quali si chiede il risarcimento non produca alcuna nullità, né impedisca al giudice di pronunciare condanna generica al risarcimento, in quanto l'esercizio dell'azione civile ha come unica condizione essenziale la richiesta di risarcimento, la cui entità può essere precisata in altra sede dalla stessa parte o rimessa alla prudente valutazione del giudice (Sez., IV, 30 novembre 2004, n. 13195, Dorgnak;
Sez. VI, 26 marzo 2003, n. 2 คา 18155, Paparella;
Sez. V, 14 febbraio 2002, n. 20475, Avini;
Sez. II, 20 marzo 1997, n. 3792, Carena ad altri). La cosiddetta "immanenza" della costituzione di parte civile viene meno soltanto in presenza della revoca espressa ovvero nei casi di revoca implicita previsti dal citato art. 82 comma 2 c.p.p., che però non possono essere estesi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla norma, che trova applicazione solo nel giudizio di primo grado (Sez. VI, 23 maggio 2013, n. 25012, Leonzio;
Sez. IV, 28 maggio 2008, n. 24360, Rago ed altri). Pertanto, la mancata presentazione delle conclusioni scritte e della nota spese nel giudizio di appello non comporta la revoca implicita della costituzione di parte civile qualora la domanda di rifusione delle spese sia stata, ancorché genericamente e oralmente, proposta, in quanto l'art. 153 disp. att. c.p.p. non prevede alcuna sanzione al riguardo (Sez. V, 27 ottobre 2006, n. 38942, Calonico ed altri).
1.2. L'altro motivo è manifestamente infondato, in quanto il ricorrente propone una lettura alternativa dei risultati probatori acquisiti senza indicare alcuna illogicità o contraddittorietà della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, che invece appare coerente nell'impianto argomentativo e corretta nell'applicazione della norma incriminatrice. Infatti, l'accertamento in ordine alla sussistenza della calunnia si basa sulle testimonianze di DO e di Cesa che hanno riferito che la BO aveva ammesso, parlando con l'imputato, di avere inviato i documenti prima della firma del contratto, riconoscendo lo sbaglio e, inoltre, impegnandosi a rimediare all'errore, atteggiamento questo che dimostra la buona fede della donna. Invece, nella querela l'imputato riferisce che la BO avrebbe indotto la TT, consulente del lavoro del FF, ad avviare il procedimento della sua assunzione a tempo indeterminato presso la sua società e sua insaputa;
l'accusa di truffa si pone, quindi, in insanabile contrasto con la consapevolezza dell'imputato della buona fede della BO, come risulta dalle dichiarazioni testimoniali suindicate. Le conclusioni cui pervengono le sentenze di merito non meritano censure, neppure agli effetti delle statuizioni civili.
2. In conclusione, all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 1.500,00. яя 3.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.500,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 22 dicembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Giorgio Fidelbo Giovanni Conti DEPOSITATO IN CANCELLERIA 23 FEB 2016 CA IL FUNZIONARIO CUDIZIARIO Pera Exposto 4