Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2011, n. 21000
CASS
Sentenza 8 febbraio 2011

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Integra la fattispecie di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e non di truffa aggravata, per assenza di un comportamento fraudolento in aggiunta al mero silenzio, la condotta di colui che, percependo periodicamente l'indennità di disoccupazione prevista per legge, ometta di comunicare all'Istituto erogante (I.N.P.S.) l'avvenuta stipula di un contratto di lavoro subordinato e conseguente assunzione, così continuando a percepire, indebitamente, la detta indennità. (La Corte, rilevato che la somma indebitamente percepita era inferiore ad euro 3999,96, ha annullato senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti alla locale autorità amministrativa).

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  • 1Sanzioni per illegittime indennità di disoccupazione o illegittimo Reddito di CittadinanzaAccesso limitato
    Michele Miscione · https://www.altalex.com/ · 7 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/02/2011, n. 21000
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 21000
Data del deposito : 8 febbraio 2011

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