Sentenza 26 maggio 2009
Massime • 1
L'omesso avviso al codifensore di fiducia del condannato per l'udienza davanti al Tribunale di sorveglianza non è causa di nullità qualora l'atto di nomina sia stato indirizzato ad una autorità giudiziaria (nella specie, il Procuratore della Repubblica) diversa da quella investita della cognizione della causa, in contrasto con le forme previste dall'art. 96 cod. proc. pen. che impongono che la relativa dichiarazione sia resa all'autorità giudiziaria procedente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/05/2009, n. 24096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24096 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 26/05/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - N. 1757
Dott. BONITO ES M. S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 043624/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CI FR, N. IL 04/03/1963;
avverso ORDINANZA del 11/11/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BONITO FR MARIA SILVIO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Delehaye E., che ha chiesto il rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
con ordinanza in data 11.11.2008 il Tribunale di Sorveglianza di Messina revocava la misura dell'affidamento in prova di cui al D.P.R. n. 203 del 1990, art. 94 concesso a RI ES dal
Tribunale di Sorveglianza di Roma in data 12.1.2007, misura sospesa in via provvisoria dal magistrato di sorveglianza messinese in seguito all'arresto dell'interessato, colto, nel corso della misura alternativa, in flagranza del reato di tentato furto aggravato e per questo processato con l'applicazione in suo danno della sanzione di anni uno e mesi quattro di reclusione determinata ai sensi dell'art.444 c.p.p.. A sostegno della decisione ti giudice territoriale deduceva la gravità del reato consumato, espressione di un vulnus insuperabile al percorso riabilitativo intrapreso dal condannato in regime alternativo alla detenzione.
Ricorre per cassazione il RI chiedendo l'annullamento dell'ordinanza di cui innanzi giacché viziata, a suo dire, da violazione della legge processuale e da difetto di motivazione. Denuncia in particolare il ricorrente, coi primo motivo di doglianza, che l'udienza davanti al Tribunale di Sorveglianza sarebbe stata celebrata in assenza del co-difensore di fiducia, mai avvisato della fissazione dell'udienza e che tale vizio processuale era stato denunciato dal primo difensore di fiducia, comparso all'udienza in parola ai solo scopo dichiarato di far valere la denunciata causa di nullità del procedimento a mente degli artt. 678, 666 e 127 c.p.p.. Lamenta su tale punto, altresì, la difesa ricorrente che l'eccezione in tal guisa prospettata era stata respinta dal giudice di prime cure sul rilievo che la nomina del secondo difensore non appariva espressa in forme tali da rendere comprensibile che tale nomina si riferiva al procedimento di sorveglianza e non già ad altro procedimento di esecuzione, quello iscritto sub n. 458/2005 SIEP, in quanto diretta. Tale nomina, al Procuratore della Repubblica di Messina, titolare di detto procedimento esecutivo.
Col secondo motivo di doglianza lamenta il ricorrente che la sola consumazione di un reato non può giustificare la revoca della misura alternativa in assenza di adeguata motivazione, omessa nel caso in esame, ad avviso del ricorrente;
in ordine alla significatività della assunta condotta sui positivo esito del trattamento penitenziario.
Il P.G. in sede ha depositato articolata requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso.
La doglianza è manifestamente infondata.
Sul primo motivo di ricorso osserva la Corte che appare fondato il rilievo opposto dal giudice di merito al deducente e cioè che la nomina del secondo difensore risulta indirizzata ad altra autorità giudiziaria diversa da quella investita della cognizione per cui è causa (al procuratore della repubblica e non già al tribunale di Sorveglianza) eppertanto in contrasto con le forme previste e disposte dall'art. 96 c.p.p. (Cass., Sez. 5, 8.11.2004., n. 48088, rv. 230511) che impongono per questo, come è noto, la dichiarazione resa "all'autorità procedente". È appena in caso di sottolineare sul punto, che la nomina fiduciaria del difensore, per la rilevanza giuridica che tale atto ha nell'ordinamento processuale, deve essere eseguita in forme tali da non consentire dubbi od incertezza alcuna sia sulla individuazione della persona incaricata dell'ufficio, sia sul procedimento per il quale la nomina viene disposta. Quanto poi al secondo motivo di doglianza vertesi in censura di merito dappoiché, ancorché sinteticamente, è stata sufficientemente, correttamente e logicamente motivata dal giudice territoriale la ragione della revoca, individuata nella gravità del reato commesso e nell'incidenza di esso sul trattamento penitenziario in atto.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile ed alla declaratoria di inammissibilità consegue sia la condanna al pagamento delle spese del procedimento, sia quella al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, somma che si stima equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2009.
Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2009