Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2011, n. 26221
CASS
Sentenza 25 marzo 2011

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La nullità della notificazione del decreto di citazione a giudizio, causata dall'essere stata effettuata mediante deposito dell'atto presso la casa comunale invece che mediante consegna di copia al difensore, attese l'impossibilità di notificazione al domicilio eletto, è sanata, dato il carattere relativo avendo riguardo ad un atto preliminare al dibattimento, se non eccepita entro il termine di cui all'art. 491 cod.proc.pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 25/03/2011, n. 26221
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26221
    Data del deposito : 25 marzo 2011

    Testo completo