Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 798
CASS
Sentenza 29 gennaio 1999

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Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato (nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all'ammontare corrispondente al suo credito)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 798
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 798
    Data del deposito : 29 gennaio 1999

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