Sentenza 29 gennaio 1999
Massime • 1
Nella esecuzione forzata per espropriazione mobiliare presso terzi di un credito, l'ammontare del credito per cui si procede non assume la funzione di limitare l'oggetto del pignoramento alla corrispondente parte del maggior credito indicato nell'atto di pignoramento come oggetto dello stesso, onde, qualora il terzo faccia dichiarazione positiva dell'esistenza del credito, i creditori intervenuti possono soddisfare i loro crediti sull'intera somma oggetto del credito pignorato (nella specie il creditore procedente aveva genericamente pignorato le somme dovute dal terzo al debitore quale suo tesoriere, senza limitare il pignoramento all'ammontare corrispondente al suo credito)
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/01/1999, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 1999 |
Testo completo
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori
Magistrati :
Dott. Manfredo GROSSI - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere Rel.-
Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ZI RA & C. s.n.c. , in persona del legale rappresentante sig. Francesco IO , e GL AT , elett. dom. in UO , via Celle n. 2 , presso lo studio dell'avv. Roberto Buonanno che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso;
ricorrenti contro
COMUNE DI POZZUOLI e BANCO DI NAPOLI;
intimati avverso la sentenza n. 7914/96 del RE circondariale di AP del 22.10.1996 (r.g. n. 11896/95).
Udita nella pubblica udienza del 6 novembre 1998 la relazione del consigliere dott. Francesco Sabatini.
È comparso per i ricorrenti, per delega, l'avv. Ernesto Procaccini, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
Sentito il P.M., in persona dell'avvocato generale dott. Paolo Dettori, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di precetto dell'8 giugno 1995 EO IA intimò al Comune di UO il pagamento della somma di lire 5.571.610 dovutagli, oltre le spese successive, in forza di decreto ingiuntivo, e pignorò quindi le somme dovute al proprio debitore dal Banco di AP, tesoriere dello stesso debitore. Nella procedura esecutiva spiegò domanda di intervento la società IO, anch'essa creditrice del medesimo ente, parimenti in forza di titolo esecutivo, di lire 5.919.308.
Il terzo, comparso dinanzi al giudice dell'esecuzione , dichiarò di essere in possesso di lire 2.014.146.446 , e che , peraltro , il proposto intervento non trovava capienza .
Con ordinanza del 10.11.1995 - 6.2.1996 il predetto giudice assegnò al IA ed alla società IO, a parziale soddisfacimento dei loro crediti, rispettivamente lire 2.452.166 e lire 2.645.195, oltre accessori.
Il IA e la società proposero congiuntamente opposizione agli atti esecutivi, sostenendo che erroneamente era stata loro assegnata solo una quota dei loro rispettivi crediti, e non la maggior somma corrispondente al loro totale.
Con la sentenza, ora gravata, l'adito RE di AP ha respinto l'opposizione osservando che l'espropriazione forzata presso terzi ha inizio con il pignoramento, la cui notificazione al terzo produce il vincolo di indisponibilità del credito.
Allorquando vi siano creditori intervenuti, questi non potranno che soddisfarsi sulla somma sottoposta a pignoramento, partecipando alla distribuzione pro quota ai sensi dell'art. 553 c.p.c., e, in caso di incapienza, essi dovranno procedere, per la differenza, ad ulteriore esecuzione, anche quando il terzo si sia dichiarato debitore di somma maggiore del credito, per il quale si procede, altrimenti si verrebbe a stravolgere il principio della par condicio creditorum. In altri termini , l'assoggettamento specifico di determinati beni ad un determinato credito si realizza allorquando il terzo rende la dichiarazione di quantità , ma nei limiti del credito , per cui si procede , in quanto non si può incidere sui diritti patrimoniali del debitore senza limitare illegittimamente il suo potere dispositivo . Per la cassazione di tale decisione gli stessi opponenti hanno congiuntamente proposto ricorso, affidato ad unico complesso motivo, poi illustrato con memoria . Gli intimati non hanno svolto attività difensiva .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico complesso motivo del ricorso i ricorrenti, richiamata la sentenza in data 22 aprile 1995 n. 4584 di questa Corte Suprema, rilevano che la decisione impugnata si è da essa discostata senza alcuna valida ragione, deducono conseguentemente la violazione e falsa applicazione delle norme che regolano la materia nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione e, sulla premessa che il pignoramento (presso terzi) produce effetti all'atto della notifica, ma si perfeziona con la dichiarazione di quantità, affermano che, avendo il Banco di AP riconosciuto di essere debitore del Comune di somme ben maggiori di quella corrispondente al totale dei crediti di essi ricorrenti, detti crediti avrebbero dovuto trovare pieno soddisfacimento .
Il motivo è fondato .
Nella menzionata sentenza n. 4584/95 la Corte affermò che nell'espropriazione presso terzi di somme di denaro o di prestazioni continuative di denaro , oggetto del pignoramento è la somma, unitaria o frazionata nel tempo, di cui il terzo è debitore nei confronti del creditore procedente e di quelli intervenuti, e non la quota di essi pari al credito per il quale il creditore ha agito in via esecutiva .
Pervenne a tale conclusione ponendo in rilievo le differenze che intercorrono tra il pignoramento mobiliare presso il debitore (artt.492 , 517 e 518 c.p.c.) e l'espropriazione presso terzi, osservando che, in quest'ultima, l'atto di pignoramento deve contenere l'indicazione almeno generica delle cose o somme dovute e la intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice (art.543 secondo comma n. 2 c.p.c.), e precisando che nella stessa il credito dell'esecutante costituisce soltanto il limite della pretesa fatta valere in executivis, mentre l'intervento di altri creditori , previsto dall'art. 551 c.p.c., incontra, nella distribuzione, l'unico limite delle somme dovute dal terzo, ma non anche quello ulteriore del credito per il quale ha agito in executivis il creditore pignorante.
In implicito contrasto con tali affermazioni la sentenza impugnata ha invece ritenuto che, nel pignoramento del credito del debitore verso terzi: il vincolo di indisponibilità di detto credito si produce, ai sensi dell'art. 546 c.p.c., con la notificazione dell'atto di pignoramento e la successiva dichiarazione di quantità del terzo, ma nei limiti del credito per il quale si procede, non potendosi incidere sulla sfera patrimoniale del terzo debitore limitando in via assoluta il suo potere dispositivo;
la conseguente ordinanza di assegnazione non può che riguardare la somma indicata nell'atto di pignoramento quale credito per il quale si procede;
nel rispetto della par condicio creditorum gli eventuali creditori intervenuti non potranno che soddisfarsi sulla somma sottoposta a pignoramento e procedere, in caso di incapienza, ad ulteriore esecuzione.
Tali argomentazioni non sono condivisibili.
Il vincolo di indisponibilità, posto dall'art. 2913 c.c., presuppone e richiede l'esatta individuazione delle cose o dei crediti sottoposti ad esecuzione forzata: individuazione che avviene , nell'esecuzione mobiliare, ad opera dell'ufficiale giudiziario (art.518 c.p.c.) e, in quella presso terzi , con la specificazione, da parte di costoro, di quali cose o somme essi siano debitori o siano in possesso (art. 547 primo comma c.p.c.), specificazione che, in difetto, avviene invece, se avviene, all'esito del giudizio di cognizione (art. 548 e ss. c.p.c.) . Tanto premesso, agli effetti del vincolo devesi quindi accertare se rilevi o meno il credito per il quale il soggetto , che ha promosso l'esecuzione, procede: se, in altri termini, il vincolo possa prodursi anche per beni o crediti eccedenti il valore del credito stesso .
Orbene, la soluzione affermativa è offerta dallo stesso legislatore:
le disposizioni generali in tema di espropriazione forzata, come tali applicabili ad ogni tipo di esecuzione , prevedono infatti la riduzione del pignoramento (art. 496 c.p.c.), talché, se nell'espropriazione mobiliare l'esatta indicazione del credito, per il quale si procede (art. 492 c.p.c.) , non esclude affatto che l'ufficiale giudiziario possa pignorare beni di valore ben eccedente il credito stesso, in quella presso terzi effetti diversi e limitativi non possono riconoscersi, ne' sul piano letterale ne' su quello logico e sistematico, alla prescritta indicazione , nel relativo atto di pignoramento, del credito per il quale si procede (art.543 secondo comma n. 1 c.p.c.). Argomenti interpretativi nello stesso senso sono offerti dall'intervento di altri creditori, previsto dalla legge (artt.498 e ss. c.p.c.) e dallo stesso principio - di ordine pubblico
(Cass. sez. un. 19.12.1990 n. 12031) - della par condicio, posto dall'art. 2741 primo comma c.c. e valido non solo nel fallimento ma anche nell'esecuzione individuale (e destinato peraltro a realizzarsi nei diversi modi previsti dalle rispettive norme):se, infatti, tutti i creditori tempestivamente intervenuti concorrono, salvo le cause legittime di prelazione , alla distribuzione, limitare gli effetti del vincolo al solo credito, per il quale si procede, importerebbe che, in caso di intervento di altri creditori, non solo costoro ma lo stesso creditore procedente dovrebbero necessariamente promuovere, contro ogni regola di economia processuale, altro procedimento esecutivo al fine di poter soddisfare le quote dei rispettivi crediti, rimaste incapienti. Nè vale il richiamo all'art. 527 primo comma c.p.c., talora addotto a sostegno della opposta soluzione .
La norma attribuisce bensì al creditore pignorante la facoltà di indicare ai creditori intervenuti l'esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili - con la sanzione, prevista dal secondo comma, che lo stesso creditore ha diritto, in sede di distribuzione, ed in deroga, quindi, alla par condicio, di essere preferito agli intervenuti che non si siano giovati senza giusto motivo di tale indicazione - e, tuttavia, agli effetti in esame da essa non possono trarsi argomenti interpretativi poiché la norma disciplina l'ipotesi esattamente opposta (del pignoramento, cioè, di beni di valore tale da non poter soddisfare creditore procedente ed intervenuti) a quella in discussione (di pignoramento, invece, di credito in grado di soddisfare creditore procedente ed intervenuti) Deve, pertanto, essere riaffermato il principio di diritto, di cui alla citata sentenza n. 4584/95, con la conseguenza che il ricorso deve essere accolto e la decisione impugnata deve essere cassata con rinvio alla stessa Pretura circondariale la quale, in persona di diverso magistrato, riesaminerà l'opposizione agli atti esecutivi, avanzata dagli attuali ricorrenti, attenendosi a detto principio e, all'esito, provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al RE circondariale di AP (altro giudice) anche per le spese del giudizio di cassazione .
Così deciso in MA , nella camera di consiglio della Corte, il 6 novembre 1998 . Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 1999.