Sentenza 24 novembre 2000
Massime • 1
In tema di prescrizione della pena l'elemento temporale di riferimento del quale occorre tenere conto per stabilire il momento di decorrenza del termine prescrizionale è costituito dalla data nella quale la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile, e la eventuale successiva presentazione della domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza non comporta lo spostamento del momento iniziale del periodo prescrizionale dalla data di passaggio in giudicato della condanna a quella di irrevocabilità dell'ordinanza reiettiva dell'istanza di restituzione nel termine.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 24/11/2000, n. 3736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3736 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. RENATO ACQUARONE - Presidente - del 24/11/2000
1. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - SENTENZA
2. " ALDO FIALE " N. 3767
3. " FR NO " REGISTRO GENERALE
4. " ME RA " N. 5640/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1. DI CO RO, n. a Gragnano il 9.9.1949
2. DI CO AR, n. a Gragnano il 23.6.1955
avverso l'ordinanza 4.1.2000 del giudice dell'esecuzione del Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Gragnano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo FIALE Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, con declaratoria di prescrizione delle pene di cui alla sentenza 14.5.1993 del Pretore di Gragnano. FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 4.1.2000 il Tribunale di Torre Annunziata - Sezione distaccata di Gragnano, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza, avanzata da Di UO SA e Di UO LI, finalizzata ad ottenere la dichiarazione di estinzione. per prescrizione (decorso del termine di cinque anni previsto dall'art.1731 cod. pen.), delle pene dell'arresto e dell'ammenda a ciascuna di esse rispettivamente inflitte con la sentenza 14.5.1993 del Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Gragnano, divenuta irrevocabile in data 6.7.1993.
Rilevava il Tribunale che, in forza del richiamo contenuto nel 3^ comma dell'art. 173 cod. pen., doveva trovare applicazione la regola posta dal 5^ comma dell'art. 172 cod. pen. secondo la quale "se l'esecuzione della pena è subordinata alla scadenza di un termine o al verificarsi di una condizione, il tempo necessario per l'estinzione della pena decorre dal giorno cui il termine è scaduto o la condizione si è verificata".
Nella specie, divenuta irrevocabile la sentenza pretorile per mancata impugnazione, le Di UO avevano chiesto alla Corte di Appello di Napoli di essere rimesse nei termini per proporre appello ai sensi dell'art. 175 c.p.p. La Corte territoriale aveva rigettato tale istanza con provvedimento del 10.11.1993, impugnato per cassazione ed il relativo ricorso era stato dichiarato inammissibile con ordinanza in data 1.3.1996. Da quest'ultima data - secondo il giudice dell'esecuzione - si dovrebbe calcolare il termine di cui all'art. 173 cod. pen. che, conseguentemente, verrebbe a scadere soltanto l'1.3.2001. Avverso l'ordinanza in oggetto le ricorrenti hanno proposto ricorso e, censurandola sotto il duplice profilo dell'erronea applicazione dell'art. 172, comma 4, Cod. pen. e della manifesta illogicità della motivazione, hanno prospettato che la presentazione dell'istanza di restituzione nel termine per proporre appello avverso la sentenza pretorile di condanna non può valere ad interrompere il corso della prescrizione delle pene, il quale viene comunque a maturare alla scadenza dei cinque anni dalla data del passaggio in giudicato della condanna medesima.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
L'elemento temporale di riferimento, di cui bisogna tener conto per stabilire il momento di decorrenza del termine prescrizionale della pena, è costituito dalla data in cui la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile (art. 172, comma 3, cod. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 173, ultimo capoverso). In base alla regola stabilita dalla norma suddetta è in coincidenza con il passaggio in giudicato della sentenza che può dirsi esaurito l'accertamento giurisdizionale della responsabilità dell'imputato in ordine al reato che gli è stato contestato ed è da quel preciso momento che nasce il rapporto di punibilità in concreto, con conseguente obbligo, per gli organi ai quali è affidata la funzione di esecuzione della condanna, di dare ad essa attuazione pratica entro termini prefissati, scaduti inutilmente i quali si verifica l'effetto prescrittivo della pena, collegato al mancato esercizio della potestà di attuare la pretesa punitiva nascente dal giudicato irrevocabile.
Nella specie è la disposizione normativa posta dal 3^ comma dell'art. 172 cod. pen. che deve trovare applicazione e non quella del successivo 4^ comma, che stabilisce una diversa decorrenza del termine di prescrizione nei casi particolari, espressamente indicati, in cui l'esecuzione della condanna sia subordinata alla scadenza di un termine (vedi, ad esempio, l'art. 174 cod. pen.) ovvero al verificarsi di una condizione (vedi, ad esempio, l'art. 173, cod. pen.), disponendo che il tempo necessario all'estinzione della pena inizia il suo corso dal giorno in cui il termine si è compiuto o la condizione si è avverata.
È evidente che alla tassativa previsione di tale norma - la quale costituisce espressione del principio "contra non valentem agere non currit praescriptio" non può essere ricondotto, diversamente da quanto opina il giudice di merito, il caso in esame, in cui nessun impedimento materiale o giuridico si opponeva all'esecuzione della condanna, dopo che questa era divenuta definitiva.
La successiva presentazione della domanda di restituzione nel termine per impugnare la sentenza (art. 175 c.p.p.) non vale a spostare il momento iniziale del periodo prescrizionale dalla data del passaggio in giudicato della condanna a quella di irrevocabilità dell'ordinanza reiettiva dell'istanza medesima ed il tempo trascorso per la definizione dell'iter procedimentale previsto dallo stesso art. 175 c.p.p. va computato agli effetti prescrittivi delle pene irrogate con la sentenza non impugnata e passata in giudicato, la quale - come si evince anche dalle previsioni del 7^ comma della norma in esame e dell'art. 670 c.p.p. - ben può essere eseguita in pendenza della procedura in oggetto.
Per le ragioni dianzi esposte si impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e questa Corte - per economia processuale, ex art. 620, lett. 1), c.p.p. - può emettere lo stesso provvedimento che avrebbe dovuto essere adottato dal giudice di merito se non fosse incorso nella evidenziata violazione di legge, dichiarando estinte per decorso del tempo le pene di cui alla sentenza 14.5.1993 del Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Gragnano.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 666, 676, 607, 611 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara estinte per prescrizione le pene rispettivamente inflitte a Di UO SA e Di UO LI, dal Pretore di Napoli - Sezione distaccata di Gragnano con la sentenza 14.5.1993. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 24.novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2001