CASS
Sentenza 27 maggio 2026
Sentenza 27 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/05/2026, n. 16626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16626 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 8678/2021 R.G. proposto da: LE RC RI AB, rappresentata e difesa dall'avvocato Arturo Salerni -ricorrente- contro OS EN, rappresentata e difesa dall'avvocato Corrado Mauceri e dall’avvocato Giovanni Corbyons -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 68/2021 depositata il 20/01/2021. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/2026 dal Consigliere DA De GI;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ST Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16626 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 27/05/2026 2 Udito, per la ricorrente, l'avv. Arturo Salerni, il quale si è riportato agli atti depositati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udita, per delega del difensore della controricorrente, l'avv. Emanuela Icardi, la quale si è riportata agli scritti difensivi depositati e ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA EN OS ha evocato, dinanzi al Tribunale di Genova, RI AB LE RC assumendo di avere venduto alla convenuta, in data 11.05.2011, un immobile di sua proprietà per effetto di violenza morale perpetrata dalla controparte nei suoi confronti e comunque senza pagamento del prezzo, elemento essenziale del contratto. Tanto premesso, l’attrice ha concluso domandando pronunciarsi l’annullamento del contratto, ovvero, in alternativa, dichiararsene la nullità, il tutto con condanna dell’acquirente alla restituzione dell’immobile, nonché alla restituzione dei canoni di locazione percepiti dall’epoca della vendita e al risarcimento dei danni per l’indebito utilizzo del bene. RI AB LE RC ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Genova ha rigettato le domande dell’attrice, ritenendo insufficiente la prova della violenza morale e ritenendo, altresì, quanto alla domanda di accertamento della nullità della vendita, che, sebbene non fosse avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto risultasse comunque valido come donazione, essendone stati osservati i requisiti di forma previsti ad substantiam. Impugnata detta sentenza da parte di EN OS, nella resistenza di RI AB LE RC, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 68/2021 pubblicata il 20.01.2021, ha annullato il contratto di compravendita, ha condannato l’appellata al pagamento della somma di euro 68.400,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile dalla data dell’atto notarile e fino al novembre 2020, nonché 3 al pagamento delle spese processuali del doppio grado, comprensive, quanto al grado di appello, di quelle relative al subprocedimento cautelare, ed ha posto a carico della parte in questione le spese della consulenza tecnica d’ufficio. Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - risultava palese la correlazione tra le pressioni esercitate dall’acquirente e il trasferimento immobiliare;
- alcuni testimoni avevano confermato la sussistenza di minacce dirette ed estrinseche verso la venditrice al fine di obbligarla a stipulare il contratto oggetto di causa;
- la decisione del Tribunale in ordine all’inesistenza del prezzo non era stata impugnata e doveva quindi ritenersi definitiva;
- l’insussistenza del prezzo della vendita comportava la nullità del contratto;
- l’assenza dell’animus donandi determinava anche l’impossibilità di qualificare l’atto come donazione;
- il danno da mancata disponibilità del bene da parte della venditrice era in re ipsa ed andava commisurato all’ammontare del canone di locazione percepito in forza di un contratto già in essere all’epoca della stipula del contratto, per il periodo decorrente dalla data dell’atto in questione e fino al novembre 2020; - le spese processuali andavano liquidate tenuto conto di un valore della causa pari a euro 120.000,00. RI AB LE RC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di otto motivi. EN OS ha resistito con controricorso. In prossimità della pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ST Pepe, ha presentato conclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prima di passare alla disamina dei motivi di ricorso, è opportuno rilevare che nell’atto in questione, alle pagine da 2 a 4, sono contenute le rubriche dei motivi medesimi, mentre la relativa trattazione è svolta alle pagine 15 e seguenti. 4 Come verrà evidenziato in relazione ai singoli motivi, l’esposizione delle ragioni in alcuni di essi risulta effettuata in maniera discordante dalla rubrica, oltre ad essere disordinata e confusa, il che costituisce profilo di inammissibilità, nei termini che di seguito verranno meglio chiariti. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. in violazione dell’art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del Giudice in relazione all’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della L. 98 del 9 agosto 2013 di conversione con modificazione del DL 21 giugno 2013 n. 69 in relazione artt. 3, 25, comma 1 e 106 comma 2 Costituzione in relazione alla sentenza n. 68/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Genova che presenta la composizione collegiale che è riservata ai magistrati ordinari nominati per concorso ai sensi dell’art. 102 comma 1 e art. 106 comma 1 cost. con presenza dell’Avv. Franzese Lucia quale Giudice Ausiliario Relatore in conformità alla sentenza n 68/2021 della Corte Costituzionale depositata in data 17 marzo 2021». In particolare, gli artt. da 62 a 72 della l. n. 98/2013 di conversione con modificazioni del d.l. n. 69/2013, nell'istituire e disciplinare la nuova figura del giudice ausiliario di appello, contrasterebbero con l'art. 106, secondo comma, Cost., laddove stabilisce che i giudici onorari possono essere nominati per tutte le funzioni attribuite a «giudici singoli» e ciò in quanto, contro la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la partecipazione di giudici onorari ai collegi solo in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale, il giudice ausiliario d'appello istituito dal d.l. n. 69 del 2013, come convertito, è incardinato normalmente presso un organo collegiale, all'interno del quale esercita direttamente le relative funzioni giurisdizionali, senza peraltro incontrare, almeno sul piano normativo, alcun limite, di materia e di valore, nell'assegnazione dei procedimenti civili, con l'eccezione dei soli procedimenti trattati dalla corte d'appello in unico grado;
le norme in 5 questione sarebbero in contrasto anche con gli artt. 106, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dai quali si evince la scelta del Costituente per l'affidamento, in via generale, dell'esercizio della giurisdizione ai magistrati professionali togati. Il motivo è manifestamente infondato. Per quanto concerne la questione di illegittimità costituzionale delle norme censurate dalla ricorrente, si rileva che la Corte costituzionale, investita della questione negli stessi termini indicati dalla parte, con sentenza n. 41/2021, citata nello stesso ricorso per cassazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in tal modo lasciando al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale sul punto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, le disposizioni che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello permettono di continuare legittimamente ad avvalersi dei giudici ausiliari fino al 31/10/2025, data fissata per pervenire ad una riforma complessiva della magistratura onoraria;
fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (cfr.: Cass. n. 32065/2021). 6 In concreto, essendo la sentenza impugnata anteriore al deposito della pronuncia della Corte ed essendo stata la stessa emessa da un Collegio costituito in maniera rispettosa dei limiti tracciati dal giudice costituzionale, non può ritenersene la nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce «inammissibilità/inesistenza/nullità della notifica della sentenza ai sensi della Legge n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. in violazione dell’art. 125 c.p.c. sulla modalità di notifica della sentenza n. 68/2021 in data 21 gennaio 2021 in violazione dell’art. 125 c.p.c. ed inesistente ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 325 comma 2, c.p.c.». In particolare, come si legge nel ricorso a pag. 16, nell’ambito dello stesso paragrafo relativo alla trattazione del primo motivo, la copia notificata della sentenza non recava alcuna firma, essendo stata essa notificata non già in formato p7m bensì in semplice formato pdf, nonché senza certificazione di conformità da parte del difensore, con conseguente inesistenza della notificazione medesima ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 19.03.2021, e dunque nel rispetto del termine c.d. breve di cui all’art. 325, ultimo comma, c.p.c., anche ove conteggiato a partire dalla data di deposito della sentenza stessa (20.01.2021), con la conseguenza che l’impugnazione va considerata in ogni caso tempestiva. 4. Con il terzo motivo «(pag. 6/15 e 12/15 della sentenza n. 68/2021)», si censura «l’affermazione della sentenza, ai sensi dell’art. 132 co. 2, n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. risultando la motivazione della sentenza nulla ai sensi dell’art. 161 comma 1 c.p.c. relativamente ai punti 1 e 2 dell’appello in quanto priva dei requisiti di logicità ossia coerente 7 nelle diverse osservazioni in cui essa si articola in relazione alla sussistenza della violenza psicologica e morale vantata dalla Sig.ra OS EN e alla falsa applicazione dell’art. 1434 c.c. e 1435 c.c. e relativa al primo motivo di appello (OS EN pag. 4/15 sentenza)». Nella parte del ricorso relativa alla trattazione dei singoli motivi, si rinvengono: - un paragrafo, espressamente intitolato “III motivo di ricorso”, che si sviluppa a pag. 17; - un ulteriore paragrafo intitolato “3° motivo di ricorso”, che si sviluppa alle pagine da 26 a 30. Tra le pagg. 17 e 26 vi è un ulteriore paragrafo intitolato “2° motivo di ricorso” che non ha nulla a che fare con la rubrica concernente la pretesa inesistenza della notifica della sentenza impugnata e che, alla luce di quanto sopra, non si comprende bene a quale motivo si riferisca. Ciò rende inammissibile la trattazione nella parte in questione, non essendovi corrispondenza tra la stessa e la rubrica. A tale proposito, deve osservarsi che, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2 8 Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr.: Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 8009/2019). Sebbene detto principio sia stato affermato in ipotesi di irragionevole estensione del ricorso, esso, a maggior ragione, vale in un’ipotesi, come quella in esame, in cui il disordine e la confusione nell’esposizione delle censure rendano queste ultime oscure, pregiudicandone l’intelligibilità. In ogni caso, nella parte del ricorso che va da pag. 17 a pag. 30, la parte lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, nonostante la condivisione relativa alla ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione di primo grado, essa è stata poi oggetto di un’opposta valutazione, senza considerare tutti gli elementi istruttori sfavorevoli alla difesa dell’attrice; ciò integrerebbe gli estremi della violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 116, primo comma c.p.c. La parte sostiene che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una totale soggezione dell’attrice nei confronti della convenuta, soggezione che, tuttavia, non trovava riscontro nelle risultanze istruttorie, e, a tale proposito, elenca una serie di elementi che la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione, quali le informazioni assunte in un procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente stessa per i fatti in questione, il tenore delle telefonate intercorse tra le parti in causa e registrate dalla controparte e le dichiarazioni rese da altri soggetti escussi. La Corte d’appello, infine, avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente fosse superiore gerarchico diretto della controparte e che ella avesse il potere di infliggerle sanzioni disciplinari ovvero di licenziarla, in tal modo ponendosi in contrasto sia con le norme vigenti in tema di organizzazione sanitaria (l’una, infatti, era infermiera e l’altra caposala), sia con le testimonianze ed informazioni assunte. Il motivo è infondato. 9 Quanto alla pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione, deve premettersi che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). In concreto, la motivazione della sentenza risulta in sé logica e coerente, mentre le anomalie denunciate dalla parte si fondano sulla comparazione tra detta motivazione e quella del giudice di primo grado, ovvero su risultanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle indicate nella sentenza stessa, sicché non è possibile ritenere che il vizio denunciato emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Neppure sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., vizio che può essere ravvisato unicamente solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento;
al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi 10 del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020). Per quanto concerne tale ultima ipotesi che, pur non essendo menzionata espressamente nella rubrica, comunque emerge dalla trattazione del motivo, si rileva che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014 cit.; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). Sul punto, è stato anche precisato (cfr.: Cass. n. 22218/2023) che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018 cit.), sicché sono 11 inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Va ulteriormente rilevato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018). Infine, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il 12 tramite dell'art. 132, n. 4 c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018). Contrariamente a quanto innanzi osservato, la ricorrente, senza indicare specificamente uno o più fatti decisivi contrari a quanto affermato con la sentenza impugnata, ha elencato cumulativamente una serie di risultanze istruttorie, anche relative ad un autonomo procedimento penale, sostenendo che esse, ove considerate, avrebbero condotto ad una conferma della sentenza di primo grado. Ciò, tuttavia, non è ammissibile, non costituendo il giudizio di legittimità un terzo grado di quello di merito. Ove si vogliano isolare, nell’ambito dell’estesa esposizione della parte, alcune circostanze, quali il rapporto di amicizia tra le parti, il rifiuto opposto dalla controricorrente alla richiesta della controparte di accendere un mutuo finalizzato all’acquisto, da parte della ricorrente stessa, di una casa in Spagna e la concreta posizione rivestita da ciascuna delle parti nell’ambito dell’organizzazione della struttura sanitaria, i primi due non sono tali che, una volta presi in considerazione, la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base, dovendo comunque gli stessi essere posti a confronto con le ulteriori circostanze emerse, anche in senso contrario, in corso di causa ed indicate nella sentenza impugnata;
il terzo elemento, sia pure in maniera che la parte assume erronea - visto che la ricorrente nega di essere stata superiore gerarchico diretto della controparte - è stato considerato nella sentenza stessa. Infine, quanto alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che il vizio in questione consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è 13 esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024). In concreto, la Corte d’appello ha applicato il principio di diritto secondo cui, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ed è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr.: Cass. n. 19974/2017). La ricorrente non ha evidenziato problemi interpretativi o applicativi delle norme richiamate e le sue censure si risolvono in un’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni di merito mediate dalle risultanze istruttorie. 5. Il quarto motivo è rubricato come segue: «(pag.6/15 della sentenza n. 68/2021 da “l’odierna …” a ultimo capoverso pag. 11/15 “non risulterebbe comprensibile né spiegabile”). Con il secondo motivo formulato si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1418 e 1325, ai sensi dell’art. 360, c.p.c. in quanto in contrasto con l’art. 1435 c.c. e 1438 c.c. per la valutazione degli elementi 14 probatori e per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione dei fatti che ha condotto ad una violazione di legge. Si censura la sentenza per violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per aver omesso di considerare tutti gli elementi probatori emersi fatti decisivi relativi a tutti gli elementi probatori evidenziati nel procedimento – sia testimoniali sia documentali di parte appellata – e oggetto della sentenza di primo grado risultando effettivamente valutati solo gli elementi probatori di parte appellante sul 1 e 2 motivo di appello». In particolare, la ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel dichiarare fondato il motivo di appello proposto sul punto, si è affermato che, non essendo stato pagato alcun prezzo per il trasferimento immobiliare e non avendo la convenuta provato la sussistenza dell’animus donandi, onde considerarsi la cessione comunque valida a titolo di donazione, il contratto era da ritenersi nullo. Sul punto, doveva rilevarsi che la controparte non aveva proposto domanda né di accertamento della simulazione, né di annullamento della donazione, né di accertamento dell’illiceità del negozio dissimulato. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, va rilevato che l’appellante aveva richiesto nelle sue conclusioni, in via tra loro alternativa, o la pronuncia di annullamento dell’atto per violenza morale, o l’accertamento della sua nullità per mancato versamento del prezzo, e che con la sentenza impugnata è stata accolta la prima di dette domande. Ne deriva che non sussiste in capo all’odierna ricorrente alcun interesse ad impugnare le considerazioni, contenute in motivazione, relative all’ulteriore domanda sulla quale non risulta formulata alcuna pronuncia nel dispositivo. 6. Con il quinto motivo «(pag. 6/15-11/15 della sentenza n. 68/2021)» la ricorrente «censura la sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. si afferma che il manifesto 15 travisamento degli elementi di prova ha condotto il Giudice di merito ad una non corretta ricostruzione della quaestio facti nonché di aver omesso in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. di considerare tutti gli elementi probatori emersi fatti decisivi relativi a tutti gli elementi probatori evidenziati nel procedimento – sia testimoniali sia documentali di parte appellata – e oggetto della sentenza di primo grado risultando effettivamente valutati solo gli elementi probatori di parte appellante sui motivi 1 e 2 dell’appello». A dire della ricorrente, premesso che il contratto era stato stipulato mediante atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e della corrispondenza tra quanto documentato dal notaio e quanto allo stesso dichiarato dalle parti, e premesso altresì che la domanda principale della controparte si fondava sull’insussistenza dell’accordo tra le parti in quanto la volontà dell’attrice sarebbe stata sottoposta ad una violenza psicologica, la contestazione della validità del contratto avrebbe dovuto avvenire mediante querela di falso. Inoltre, l’accertamento della violenza psicologica da parte della Corte d’appello si fondava su una ricostruzione del fatto avvenuta senza prendere in considerazione tutti gli elementi probatori emersi in corso di causa. Il motivo, a parte ogni questione sulla sua inammissibilità per mancanza di corrispondenza tra la rubrica e la relativa trattazione, è infondato. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che, in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso (cfr.: Cass. n. 15805/2025; Cass. n. 20214/2019; nello stesso senso, in 16 tema di efficacia probatoria del verbale di accertamento, si veda: Cass. n. 24407/2025). Pertanto, l’accertamento del vizio della volontà non necessitava della querela di falso. In secondo luogo, quanto al rilievo generico del carattere assertivamente incompleto dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, si richiamano le considerazioni già svolte in ordine al terzo motivo. 7. Il sesto motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al terzo, al quarto e al quinto, riguarda la «violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per travisamento della prova nella ricostruzione di fatti di causa (pag. 6/15 – 13/15) sia in riferimento per l’accoglimento dei tre motivi di appello ed in relazione alle motivazioni già addotte nei motivi 3-4-5». In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha travisato completamente la prova, che, se fosse stata valutata correttamente, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del nesso di causalità tra imperizia, evento lesivo ed evento dannoso, il tutto sulla scorta delle stesse considerazioni indicate nel terzo e nel quarto motivo. Il motivo, pure di difficoltosa comprensione, è infondato. Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale 17 probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025). In concreto, ciò che viene censurato dalla ricorrente è non già il travisamento di una prova specifica, bensì la valutazione complessiva delle risultanze probatorie emerse dall’istruttoria svolta in corso di causa, valutazione che è propria del giudice del merito e non può essere oggetto di revisione nel giudizio di legittimità. 8. Con il settimo motivo, «in subordine nel caso di mancato accoglimento dei motivi precedenti si censura la motivazione (a pag. 13 della sentenza 68/2021) ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., relativo all’errata applicazione e violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla quantificazione della responsabilità risarcitoria rapportata all’uso e al mancato godimento dell’immobile in relazione alle motivazioni addotte dal Giudice di Appello sul quantum del risarcimento del danno». In particolare, secondo la ricorrente, deve essere considerata erronea la liquidazione, da parte del giudice del merito, del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile per cui è causa, sia perché non si era tenuto conto della perdita, da parte dell’acquirente, della disponibilità dell’immobile a seguito del sequestro giudiziario intervenuto in corso di causa, sia perché il canone pattuito con l’ultimo contratto di locazione in essere all’epoca della vendita non era conforme all’andamento successivo dei redditi. Inoltre, la controparte, che si assumeva danneggiata, avrebbe dovuto fornire la prova di aver effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale e non poteva essere richiesta alla ricorrente la somma a disposizione del custode a seguito del sequestro del bene. Il motivo è parzialmente fondato, entro i limiti di seguito indicati. 18 Deve premettersi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’appellante ha richiesto la condanna della controparte alla «restituzione dei canoni di locazione percepiti dal giorno della stipula del rogito, con relativi interessi», oltre che al «risarcimento di tutti i danni subiti, per l’indebito utilizzo del bene da parte» dell’acquirente. Quanto al danno subito dalla venditrice per il mancato godimento dell’immobile, sotto il profilo giuridico, è stato più volte affermato che esso è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (cfr.: Cass. n. 16670/2016; Cass. n. 21239/2018; Cass. n. 20708/2019). Si è anche precisato che la presunzione di normale fruttuosità del bene e di sussistenza del danno derivante dalla sua indisponibilità è iuris tantum (cfr.: Cass. n. 16670/2016) e, dunque, suscettibile di prova contraria (cfr.: Cass. n. 39/2021). In concreto, dalla sentenza impugnata emerge che, al momento della stipula del rogito notarile, l’alloggio era concesso in locazione con contratto in data 01.05.2010 al canone annuale di euro 7.200,00 e, sulla scorta di tale dato, la Corte d’appello, ritenuto che il danno da mancato godimento dell’immobile fosse in re ipsa, ha determinato il relativo ammontare moltiplicando detto canone annuo per un periodo di nove anni e mezzo, decorrente dal mese successivo alla stipulazione del contratto oggetto di causa (11.05.2011) e fino al mese di novembre 2020. Tuttavia, nella stessa sentenza si è dato atto dell’avvenuto sequestro giudiziario del bene con ordinanza del 05.10.2017. La controricorrente, poi, ha fatto riferimento alla possibilità che le siano assegnate «le somme accumulate sul conto della procedura di sequestro giudiziario», il che presuppone logicamente che, nel periodo del sequestro, i canoni derivanti dalla locazione dell’immobile siano stati corrisposti non già alla ricorrente, bensì al custode. 19 Ne deriva l’illegittima liquidazione del danno da parte del giudice del merito, visto che, pur potendo il pregiudizio derivante dall'indisponibilità di un immobile essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione nell’attività di liquidazione (cfr.: Cass. n. 14947/2023), la relativa quantificazione, alla luce del sequestro giudiziario intervenuto in corso di causa, avrebbe dovuto tenere conto della perdita della disponibilità del bene da parte della ricorrente, nonché dell’eventuale percezione di canoni da parte del custode nominato. Per il resto, le ulteriori doglianze della parte attengono alle valutazioni di merito e sono dunque inammissibili nella presente sede. 9. Con l’ottavo motivo «si censura la motivazione ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., in quanto la motivazione è del tutto illogica nella parte in cui ha determinato il valore della causa ed il valore delle spese legali». In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia indicato né i motivi per cui il valore della causa era stato determinato in euro 120.000,00, né quelli posti a fondamento della quantificazione del compenso per le singole fasi. Il motivo è assorbito, dal momento che la Corte distrettuale, dovendo riesaminare la causa nel merito in relazione al parziale accoglimento del settimo motivo, dovrà procedere anche ad una nuova statuizione in ordine alle spese processuali. 10. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al settimo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito l’ottavo, inammissibili il secondo e il quarto e rigettati i restanti. Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché provveda al riesame 20 della domanda di risarcimento del danno in applicazione dei principi suesposti per la relativa quantificazione. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il settimo motivo del ricorso, assorbito l’ottavo, inammissibili il secondo e il quarto e rigettati i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore DA De GI La Presidente MI AS
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale ST Pepe, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Civile Sent. Sez. 2 Num. 16626 Anno 2026 Presidente: FALASCHI MILENA Relatore: DE GIORGIO DAVIDE Data pubblicazione: 27/05/2026 2 Udito, per la ricorrente, l'avv. Arturo Salerni, il quale si è riportato agli atti depositati e ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
Udita, per delega del difensore della controricorrente, l'avv. Emanuela Icardi, la quale si è riportata agli scritti difensivi depositati e ha insistito per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA EN OS ha evocato, dinanzi al Tribunale di Genova, RI AB LE RC assumendo di avere venduto alla convenuta, in data 11.05.2011, un immobile di sua proprietà per effetto di violenza morale perpetrata dalla controparte nei suoi confronti e comunque senza pagamento del prezzo, elemento essenziale del contratto. Tanto premesso, l’attrice ha concluso domandando pronunciarsi l’annullamento del contratto, ovvero, in alternativa, dichiararsene la nullità, il tutto con condanna dell’acquirente alla restituzione dell’immobile, nonché alla restituzione dei canoni di locazione percepiti dall’epoca della vendita e al risarcimento dei danni per l’indebito utilizzo del bene. RI AB LE RC ha chiesto il rigetto delle domande avversarie. Con la sentenza di primo grado, il Tribunale di Genova ha rigettato le domande dell’attrice, ritenendo insufficiente la prova della violenza morale e ritenendo, altresì, quanto alla domanda di accertamento della nullità della vendita, che, sebbene non fosse avvenuto il pagamento del prezzo, l’atto risultasse comunque valido come donazione, essendone stati osservati i requisiti di forma previsti ad substantiam. Impugnata detta sentenza da parte di EN OS, nella resistenza di RI AB LE RC, la Corte d’appello di Genova, con sentenza n. 68/2021 pubblicata il 20.01.2021, ha annullato il contratto di compravendita, ha condannato l’appellata al pagamento della somma di euro 68.400,00, a titolo di risarcimento del danno da mancato godimento dell’immobile dalla data dell’atto notarile e fino al novembre 2020, nonché 3 al pagamento delle spese processuali del doppio grado, comprensive, quanto al grado di appello, di quelle relative al subprocedimento cautelare, ed ha posto a carico della parte in questione le spese della consulenza tecnica d’ufficio. Nella motivazione, la Corte, per quanto di interesse in questa sede, ha ritenuto che: - risultava palese la correlazione tra le pressioni esercitate dall’acquirente e il trasferimento immobiliare;
- alcuni testimoni avevano confermato la sussistenza di minacce dirette ed estrinseche verso la venditrice al fine di obbligarla a stipulare il contratto oggetto di causa;
- la decisione del Tribunale in ordine all’inesistenza del prezzo non era stata impugnata e doveva quindi ritenersi definitiva;
- l’insussistenza del prezzo della vendita comportava la nullità del contratto;
- l’assenza dell’animus donandi determinava anche l’impossibilità di qualificare l’atto come donazione;
- il danno da mancata disponibilità del bene da parte della venditrice era in re ipsa ed andava commisurato all’ammontare del canone di locazione percepito in forza di un contratto già in essere all’epoca della stipula del contratto, per il periodo decorrente dalla data dell’atto in questione e fino al novembre 2020; - le spese processuali andavano liquidate tenuto conto di un valore della causa pari a euro 120.000,00. RI AB LE RC ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello sulla scorta di otto motivi. EN OS ha resistito con controricorso. In prossimità della pubblica udienza, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. ST Pepe, ha presentato conclusioni scritte e la controricorrente ha depositato una memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Prima di passare alla disamina dei motivi di ricorso, è opportuno rilevare che nell’atto in questione, alle pagine da 2 a 4, sono contenute le rubriche dei motivi medesimi, mentre la relativa trattazione è svolta alle pagine 15 e seguenti. 4 Come verrà evidenziato in relazione ai singoli motivi, l’esposizione delle ragioni in alcuni di essi risulta effettuata in maniera discordante dalla rubrica, oltre ad essere disordinata e confusa, il che costituisce profilo di inammissibilità, nei termini che di seguito verranno meglio chiariti. 2. Con il primo motivo la ricorrente lamenta «la nullità della sentenza ai sensi dell’art. 132, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. in violazione dell’art. 158 c.p.c. per vizio di costituzione del Giudice in relazione all’illegittimità costituzionale degli artt. da 62 a 72 della L. 98 del 9 agosto 2013 di conversione con modificazione del DL 21 giugno 2013 n. 69 in relazione artt. 3, 25, comma 1 e 106 comma 2 Costituzione in relazione alla sentenza n. 68/2021 emessa dalla Corte d’Appello di Genova che presenta la composizione collegiale che è riservata ai magistrati ordinari nominati per concorso ai sensi dell’art. 102 comma 1 e art. 106 comma 1 cost. con presenza dell’Avv. Franzese Lucia quale Giudice Ausiliario Relatore in conformità alla sentenza n 68/2021 della Corte Costituzionale depositata in data 17 marzo 2021». In particolare, gli artt. da 62 a 72 della l. n. 98/2013 di conversione con modificazioni del d.l. n. 69/2013, nell'istituire e disciplinare la nuova figura del giudice ausiliario di appello, contrasterebbero con l'art. 106, secondo comma, Cost., laddove stabilisce che i giudici onorari possono essere nominati per tutte le funzioni attribuite a «giudici singoli» e ciò in quanto, contro la giurisprudenza costituzionale che ha ritenuto legittima la partecipazione di giudici onorari ai collegi solo in via temporanea o a fronte di circostanze di carattere eccezionale, il giudice ausiliario d'appello istituito dal d.l. n. 69 del 2013, come convertito, è incardinato normalmente presso un organo collegiale, all'interno del quale esercita direttamente le relative funzioni giurisdizionali, senza peraltro incontrare, almeno sul piano normativo, alcun limite, di materia e di valore, nell'assegnazione dei procedimenti civili, con l'eccezione dei soli procedimenti trattati dalla corte d'appello in unico grado;
le norme in 5 questione sarebbero in contrasto anche con gli artt. 106, primo comma, e 102, primo comma, Cost., dai quali si evince la scelta del Costituente per l'affidamento, in via generale, dell'esercizio della giurisdizione ai magistrati professionali togati. Il motivo è manifestamente infondato. Per quanto concerne la questione di illegittimità costituzionale delle norme censurate dalla ricorrente, si rileva che la Corte costituzionale, investita della questione negli stessi termini indicati dalla parte, con sentenza n. 41/2021, citata nello stesso ricorso per cassazione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, in tal modo lasciando al legislatore un sufficiente lasso di tempo che assicuri la necessaria gradualità nella completa attuazione della normativa costituzionale sul punto. A seguito della sentenza della Corte costituzionale sopra citata, le disposizioni che conferiscono al giudice ausiliario di appello lo "status" di componente dei collegi nelle sezioni delle corti di appello permettono di continuare legittimamente ad avvalersi dei giudici ausiliari fino al 31/10/2025, data fissata per pervenire ad una riforma complessiva della magistratura onoraria;
fino a quel momento, infatti, la temporanea tollerabilità costituzionale dell'attuale assetto è volta ad evitare l'annullamento delle decisioni pronunciate con la partecipazione dei giudici ausiliari e a non privare immediatamente le corti di appello dei giudici onorari al fine di ridurre l'arretrato nelle cause civili (cfr.: Cass. n. 32065/2021). 6 In concreto, essendo la sentenza impugnata anteriore al deposito della pronuncia della Corte ed essendo stata la stessa emessa da un Collegio costituito in maniera rispettosa dei limiti tracciati dal giudice costituzionale, non può ritenersene la nullità per vizi relativi alla costituzione del giudice ex art. 158 c.p.c. 3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce «inammissibilità/inesistenza/nullità della notifica della sentenza ai sensi della Legge n. 53 del 1994, in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. in violazione dell’art. 125 c.p.c. sulla modalità di notifica della sentenza n. 68/2021 in data 21 gennaio 2021 in violazione dell’art. 125 c.p.c. ed inesistente ai fini della decorrenza dei termini di cui all’art. 325 comma 2, c.p.c.». In particolare, come si legge nel ricorso a pag. 16, nell’ambito dello stesso paragrafo relativo alla trattazione del primo motivo, la copia notificata della sentenza non recava alcuna firma, essendo stata essa notificata non già in formato p7m bensì in semplice formato pdf, nonché senza certificazione di conformità da parte del difensore, con conseguente inesistenza della notificazione medesima ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse. Infatti, il ricorso per cassazione risulta essere stato notificato in data 19.03.2021, e dunque nel rispetto del termine c.d. breve di cui all’art. 325, ultimo comma, c.p.c., anche ove conteggiato a partire dalla data di deposito della sentenza stessa (20.01.2021), con la conseguenza che l’impugnazione va considerata in ogni caso tempestiva. 4. Con il terzo motivo «(pag. 6/15 e 12/15 della sentenza n. 68/2021)», si censura «l’affermazione della sentenza, ai sensi dell’art. 132 co. 2, n. 4 in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. risultando la motivazione della sentenza nulla ai sensi dell’art. 161 comma 1 c.p.c. relativamente ai punti 1 e 2 dell’appello in quanto priva dei requisiti di logicità ossia coerente 7 nelle diverse osservazioni in cui essa si articola in relazione alla sussistenza della violenza psicologica e morale vantata dalla Sig.ra OS EN e alla falsa applicazione dell’art. 1434 c.c. e 1435 c.c. e relativa al primo motivo di appello (OS EN pag. 4/15 sentenza)». Nella parte del ricorso relativa alla trattazione dei singoli motivi, si rinvengono: - un paragrafo, espressamente intitolato “III motivo di ricorso”, che si sviluppa a pag. 17; - un ulteriore paragrafo intitolato “3° motivo di ricorso”, che si sviluppa alle pagine da 26 a 30. Tra le pagg. 17 e 26 vi è un ulteriore paragrafo intitolato “2° motivo di ricorso” che non ha nulla a che fare con la rubrica concernente la pretesa inesistenza della notifica della sentenza impugnata e che, alla luce di quanto sopra, non si comprende bene a quale motivo si riferisca. Ciò rende inammissibile la trattazione nella parte in questione, non essendovi corrispondenza tra la stessa e la rubrica. A tale proposito, deve osservarsi che, ai fini del rispetto dei limiti contenutistici di cui all'art. 366, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c., il ricorso per cassazione deve essere redatto in conformità al dovere processuale della chiarezza e della sinteticità espositiva, dovendo il ricorrente selezionare i profili di fatto e di diritto della vicenda "sub iudice" posti a fondamento delle doglianze proposte in modo da offrire al giudice di legittimità una concisa rappresentazione dell'intera vicenda giudiziaria e delle questioni giuridiche prospettate e non risolte o risolte in maniera non condivisa, per poi esporre le ragioni delle critiche nell'ambito della tipologia dei vizi elencata dall'art. 360 c.p.c.; l'inosservanza di tale dovere pregiudica l'intellegibilità delle questioni, rendendo oscura l'esposizione dei fatti di causa e confuse le censure mosse alla sentenza gravata e, pertanto, comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso, ponendosi in contrasto con l'obiettivo del processo, volto ad assicurare un'effettiva tutela del diritto di difesa (art. 24 Cost.), nel rispetto dei principi costituzionali e convenzionali del giusto processo (artt. 111, comma 2 8 Cost. e 6 CEDU), senza gravare lo Stato e le parti di oneri processuali superflui (cfr.: Cass. n. 8425/2020; Cass. n. 8009/2019). Sebbene detto principio sia stato affermato in ipotesi di irragionevole estensione del ricorso, esso, a maggior ragione, vale in un’ipotesi, come quella in esame, in cui il disordine e la confusione nell’esposizione delle censure rendano queste ultime oscure, pregiudicandone l’intelligibilità. In ogni caso, nella parte del ricorso che va da pag. 17 a pag. 30, la parte lamenta la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata laddove, nonostante la condivisione relativa alla ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione di primo grado, essa è stata poi oggetto di un’opposta valutazione, senza considerare tutti gli elementi istruttori sfavorevoli alla difesa dell’attrice; ciò integrerebbe gli estremi della violazione degli artt. 132, secondo comma, num. 4 e 116, primo comma c.p.c. La parte sostiene che la Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una totale soggezione dell’attrice nei confronti della convenuta, soggezione che, tuttavia, non trovava riscontro nelle risultanze istruttorie, e, a tale proposito, elenca una serie di elementi che la Corte d’appello avrebbe omesso di prendere in considerazione, quali le informazioni assunte in un procedimento penale instaurato nei confronti della ricorrente stessa per i fatti in questione, il tenore delle telefonate intercorse tra le parti in causa e registrate dalla controparte e le dichiarazioni rese da altri soggetti escussi. La Corte d’appello, infine, avrebbe errato nel ritenere che la ricorrente fosse superiore gerarchico diretto della controparte e che ella avesse il potere di infliggerle sanzioni disciplinari ovvero di licenziarla, in tal modo ponendosi in contrasto sia con le norme vigenti in tema di organizzazione sanitaria (l’una, infatti, era infermiera e l’altra caposala), sia con le testimonianze ed informazioni assunte. Il motivo è infondato. 9 Quanto alla pretesa illogicità e contraddittorietà della motivazione, deve premettersi che è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr., fra le altre: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014; Cass. n. 22598/2018; Cass. n. 7090/2022). In concreto, la motivazione della sentenza risulta in sé logica e coerente, mentre le anomalie denunciate dalla parte si fondano sulla comparazione tra detta motivazione e quella del giudice di primo grado, ovvero su risultanze istruttorie ulteriori rispetto a quelle indicate nella sentenza stessa, sicché non è possibile ritenere che il vizio denunciato emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Neppure sussiste violazione dell’art. 116 c.p.c., vizio che può essere ravvisato unicamente solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento;
al contrario, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi 10 del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (cfr.: Cass. Sez. Un., n. 20867/2020). Per quanto concerne tale ultima ipotesi che, pur non essendo menzionata espressamente nella rubrica, comunque emerge dalla trattazione del motivo, si rileva che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6 e 369, secondo comma, n. 4 c.p.c., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr.: Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.; Cass., Sez. Un., n. 8054/2014 cit.; Cass. n. 25216/2014; Cass. n. 9253/2017; Cass. n. 27415/2018; Cass. n. 17005/2024). Sul punto, è stato anche precisato (cfr.: Cass. n. 22218/2023) che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. n. 22397/2019; Cass. n. 17761/2016; Cass., Sez. Un., n. 5745/2015; Cass. n. 7983/2014; Cass. n. 5133/2014). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass. n. 26305/2018; Cass. n. 14802/2017); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., n. 8053/2014 cit.); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass. n. 21439/2015; v. in particolare Cass. n. 27415/2018 cit.), sicché sono 11 inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili. Va ulteriormente rilevato che la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi tassativamente previsti dalla legge). Il mancato esame di elementi probatori, contrastanti con quelli posti a fondamento della pronunzia, costituisce vizio di omesso esame di un punto decisivo solo se le risultanze processuali non esaminate siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base (cfr.: Cass. n. 9368/2006; in senso conforme, si vedano, tra le altre: Cass. n. 14973/2006; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 21223/2018). Infine, il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. (che attribuisce rilievo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e presenti carattere decisivo per il giudizio), né in quello del precedente n. 4, disposizione che - per il 12 tramite dell'art. 132, n. 4 c.p.c. - dà rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (cfr.: Cass. n. 11892/2016; Cass. n. 23153/2018). Contrariamente a quanto innanzi osservato, la ricorrente, senza indicare specificamente uno o più fatti decisivi contrari a quanto affermato con la sentenza impugnata, ha elencato cumulativamente una serie di risultanze istruttorie, anche relative ad un autonomo procedimento penale, sostenendo che esse, ove considerate, avrebbero condotto ad una conferma della sentenza di primo grado. Ciò, tuttavia, non è ammissibile, non costituendo il giudizio di legittimità un terzo grado di quello di merito. Ove si vogliano isolare, nell’ambito dell’estesa esposizione della parte, alcune circostanze, quali il rapporto di amicizia tra le parti, il rifiuto opposto dalla controricorrente alla richiesta della controparte di accendere un mutuo finalizzato all’acquisto, da parte della ricorrente stessa, di una casa in Spagna e la concreta posizione rivestita da ciascuna delle parti nell’ambito dell’organizzazione della struttura sanitaria, i primi due non sono tali che, una volta presi in considerazione, la "ratio decidendi" venga a trovarsi priva di base, dovendo comunque gli stessi essere posti a confronto con le ulteriori circostanze emerse, anche in senso contrario, in corso di causa ed indicate nella sentenza impugnata;
il terzo elemento, sia pure in maniera che la parte assume erronea - visto che la ricorrente nega di essere stata superiore gerarchico diretto della controparte - è stato considerato nella sentenza stessa. Infine, quanto alla pretesa violazione di legge, deve osservarsi che il vizio in questione consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa;
viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è 13 esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione: il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr.: Cass. n. 24054/2017; Cass. n. 25182/2024). In concreto, la Corte d’appello ha applicato il principio di diritto secondo cui, in tema di violenza morale, quale vizio invalidante del consenso, i requisiti previsti dall'art. 1435 c.c. possono variamente atteggiarsi, a seconda che la coazione si eserciti in modo esplicito, manifesto e diretto, o, viceversa, mediante un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, anche ad opera di un terzo, ed è in ogni caso necessario che la minaccia sia stata specificamente diretta ad estorcere la dichiarazione negoziale della quale si deduce l'annullabilità e risulti di natura tale da incidere, con efficacia causale concreta, sulla libertà di autodeterminazione dell'autore di essa (cfr.: Cass. n. 19974/2017). La ricorrente non ha evidenziato problemi interpretativi o applicativi delle norme richiamate e le sue censure si risolvono in un’inammissibile richiesta di revisione delle valutazioni di merito mediate dalle risultanze istruttorie. 5. Il quarto motivo è rubricato come segue: «(pag.6/15 della sentenza n. 68/2021 da “l’odierna …” a ultimo capoverso pag. 11/15 “non risulterebbe comprensibile né spiegabile”). Con il secondo motivo formulato si censura la sentenza per violazione o falsa applicazione degli articoli 116 c.p.c. in relazione agli artt. 1418 e 1325, ai sensi dell’art. 360, c.p.c. in quanto in contrasto con l’art. 1435 c.c. e 1438 c.c. per la valutazione degli elementi 14 probatori e per grave travisamento della prova, con conseguente errata ricostruzione dei fatti che ha condotto ad una violazione di legge. Si censura la sentenza per violazione dell’art. 360 n. 5, c.p.c. per aver omesso di considerare tutti gli elementi probatori emersi fatti decisivi relativi a tutti gli elementi probatori evidenziati nel procedimento – sia testimoniali sia documentali di parte appellata – e oggetto della sentenza di primo grado risultando effettivamente valutati solo gli elementi probatori di parte appellante sul 1 e 2 motivo di appello». In particolare, la ricorrente sostiene l’erroneità della sentenza impugnata, nella parte in cui, nel dichiarare fondato il motivo di appello proposto sul punto, si è affermato che, non essendo stato pagato alcun prezzo per il trasferimento immobiliare e non avendo la convenuta provato la sussistenza dell’animus donandi, onde considerarsi la cessione comunque valida a titolo di donazione, il contratto era da ritenersi nullo. Sul punto, doveva rilevarsi che la controparte non aveva proposto domanda né di accertamento della simulazione, né di annullamento della donazione, né di accertamento dell’illiceità del negozio dissimulato. Il motivo è inammissibile. Al riguardo, va rilevato che l’appellante aveva richiesto nelle sue conclusioni, in via tra loro alternativa, o la pronuncia di annullamento dell’atto per violenza morale, o l’accertamento della sua nullità per mancato versamento del prezzo, e che con la sentenza impugnata è stata accolta la prima di dette domande. Ne deriva che non sussiste in capo all’odierna ricorrente alcun interesse ad impugnare le considerazioni, contenute in motivazione, relative all’ulteriore domanda sulla quale non risulta formulata alcuna pronuncia nel dispositivo. 6. Con il quinto motivo «(pag. 6/15-11/15 della sentenza n. 68/2021)» la ricorrente «censura la sentenza per violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 3 e 5 c.p.c. si afferma che il manifesto 15 travisamento degli elementi di prova ha condotto il Giudice di merito ad una non corretta ricostruzione della quaestio facti nonché di aver omesso in relazione all’art. 360, n. 5 c.p.c. di considerare tutti gli elementi probatori emersi fatti decisivi relativi a tutti gli elementi probatori evidenziati nel procedimento – sia testimoniali sia documentali di parte appellata – e oggetto della sentenza di primo grado risultando effettivamente valutati solo gli elementi probatori di parte appellante sui motivi 1 e 2 dell’appello». A dire della ricorrente, premesso che il contratto era stato stipulato mediante atto pubblico che fa piena prova delle dichiarazioni delle parti e della corrispondenza tra quanto documentato dal notaio e quanto allo stesso dichiarato dalle parti, e premesso altresì che la domanda principale della controparte si fondava sull’insussistenza dell’accordo tra le parti in quanto la volontà dell’attrice sarebbe stata sottoposta ad una violenza psicologica, la contestazione della validità del contratto avrebbe dovuto avvenire mediante querela di falso. Inoltre, l’accertamento della violenza psicologica da parte della Corte d’appello si fondava su una ricostruzione del fatto avvenuta senza prendere in considerazione tutti gli elementi probatori emersi in corso di causa. Il motivo, a parte ogni questione sulla sua inammissibilità per mancanza di corrispondenza tra la rubrica e la relativa trattazione, è infondato. Sotto un primo profilo, deve rilevarsi che, in tema di atto pubblico, l'efficacia vincolante della prova legale è limitata ai soli elementi estrinseci dell'atto (ovvero la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, quanto detto o fatto davanti a quest'ultimo, il momento e il luogo in cui è stato redatto) e non si estende, invece, al contenuto delle dichiarazioni da esso risultanti, che possono, pertanto, essere contrastate con ogni mezzo di prova, senza necessità di proporre la querela di falso (cfr.: Cass. n. 15805/2025; Cass. n. 20214/2019; nello stesso senso, in 16 tema di efficacia probatoria del verbale di accertamento, si veda: Cass. n. 24407/2025). Pertanto, l’accertamento del vizio della volontà non necessitava della querela di falso. In secondo luogo, quanto al rilievo generico del carattere assertivamente incompleto dell’accertamento contenuto nella sentenza impugnata, si richiamano le considerazioni già svolte in ordine al terzo motivo. 7. Il sesto motivo di ricorso, proposto in via subordinata rispetto al terzo, al quarto e al quinto, riguarda la «violazione dell’art. 116 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per travisamento della prova nella ricostruzione di fatti di causa (pag. 6/15 – 13/15) sia in riferimento per l’accoglimento dei tre motivi di appello ed in relazione alle motivazioni già addotte nei motivi 3-4-5». In particolare, secondo la ricorrente, la Corte di merito ha travisato completamente la prova, che, se fosse stata valutata correttamente, avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del nesso di causalità tra imperizia, evento lesivo ed evento dannoso, il tutto sulla scorta delle stesse considerazioni indicate nel terzo e nel quarto motivo. Il motivo, pure di difficoltosa comprensione, è infondato. Il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell'art. 115 c.p.c., postula: a) che l'errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova ("demonstrandum"), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima ("demonstratum"), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre;
b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio;
c) che l'errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale 17 probatorio e che sono inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito;
d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (cfr.: Cass. n. 9507/2023; Cass. n. 20737/2025). In concreto, ciò che viene censurato dalla ricorrente è non già il travisamento di una prova specifica, bensì la valutazione complessiva delle risultanze probatorie emerse dall’istruttoria svolta in corso di causa, valutazione che è propria del giudice del merito e non può essere oggetto di revisione nel giudizio di legittimità. 8. Con il settimo motivo, «in subordine nel caso di mancato accoglimento dei motivi precedenti si censura la motivazione (a pag. 13 della sentenza 68/2021) ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., relativo all’errata applicazione e violazione degli artt. 1218, 1223 e 1226 c.c. in ordine alla quantificazione della responsabilità risarcitoria rapportata all’uso e al mancato godimento dell’immobile in relazione alle motivazioni addotte dal Giudice di Appello sul quantum del risarcimento del danno». In particolare, secondo la ricorrente, deve essere considerata erronea la liquidazione, da parte del giudice del merito, del danno derivante dal mancato godimento dell’immobile per cui è causa, sia perché non si era tenuto conto della perdita, da parte dell’acquirente, della disponibilità dell’immobile a seguito del sequestro giudiziario intervenuto in corso di causa, sia perché il canone pattuito con l’ultimo contratto di locazione in essere all’epoca della vendita non era conforme all’andamento successivo dei redditi. Inoltre, la controparte, che si assumeva danneggiata, avrebbe dovuto fornire la prova di aver effettivamente subito un pregiudizio patrimoniale e non poteva essere richiesta alla ricorrente la somma a disposizione del custode a seguito del sequestro del bene. Il motivo è parzialmente fondato, entro i limiti di seguito indicati. 18 Deve premettersi che, come emerge dalla sentenza impugnata, l’appellante ha richiesto la condanna della controparte alla «restituzione dei canoni di locazione percepiti dal giorno della stipula del rogito, con relativi interessi», oltre che al «risarcimento di tutti i danni subiti, per l’indebito utilizzo del bene da parte» dell’acquirente. Quanto al danno subito dalla venditrice per il mancato godimento dell’immobile, sotto il profilo giuridico, è stato più volte affermato che esso è in re ipsa, discendendo dalla perdita della disponibilità del bene, la cui natura è normalmente fruttifera, e dalla impossibilità di conseguire l'utilità da esso ricavabile (cfr.: Cass. n. 16670/2016; Cass. n. 21239/2018; Cass. n. 20708/2019). Si è anche precisato che la presunzione di normale fruttuosità del bene e di sussistenza del danno derivante dalla sua indisponibilità è iuris tantum (cfr.: Cass. n. 16670/2016) e, dunque, suscettibile di prova contraria (cfr.: Cass. n. 39/2021). In concreto, dalla sentenza impugnata emerge che, al momento della stipula del rogito notarile, l’alloggio era concesso in locazione con contratto in data 01.05.2010 al canone annuale di euro 7.200,00 e, sulla scorta di tale dato, la Corte d’appello, ritenuto che il danno da mancato godimento dell’immobile fosse in re ipsa, ha determinato il relativo ammontare moltiplicando detto canone annuo per un periodo di nove anni e mezzo, decorrente dal mese successivo alla stipulazione del contratto oggetto di causa (11.05.2011) e fino al mese di novembre 2020. Tuttavia, nella stessa sentenza si è dato atto dell’avvenuto sequestro giudiziario del bene con ordinanza del 05.10.2017. La controricorrente, poi, ha fatto riferimento alla possibilità che le siano assegnate «le somme accumulate sul conto della procedura di sequestro giudiziario», il che presuppone logicamente che, nel periodo del sequestro, i canoni derivanti dalla locazione dell’immobile siano stati corrisposti non già alla ricorrente, bensì al custode. 19 Ne deriva l’illegittima liquidazione del danno da parte del giudice del merito, visto che, pur potendo il pregiudizio derivante dall'indisponibilità di un immobile essere liquidato equitativamente facendo ricorso al criterio del valore locativo di mercato, che rappresenta il controvalore convenzionalmente attribuito al godimento alla stregua della tipizzazione normativa del contratto di locazione nell’attività di liquidazione (cfr.: Cass. n. 14947/2023), la relativa quantificazione, alla luce del sequestro giudiziario intervenuto in corso di causa, avrebbe dovuto tenere conto della perdita della disponibilità del bene da parte della ricorrente, nonché dell’eventuale percezione di canoni da parte del custode nominato. Per il resto, le ulteriori doglianze della parte attengono alle valutazioni di merito e sono dunque inammissibili nella presente sede. 9. Con l’ottavo motivo «si censura la motivazione ai sensi dell’art. 132 co. 2 n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 4, c.p.c. e dell’art. 116 c.p.c., in quanto la motivazione è del tutto illogica nella parte in cui ha determinato il valore della causa ed il valore delle spese legali». In particolare, la ricorrente lamenta che la Corte d’appello non abbia indicato né i motivi per cui il valore della causa era stato determinato in euro 120.000,00, né quelli posti a fondamento della quantificazione del compenso per le singole fasi. Il motivo è assorbito, dal momento che la Corte distrettuale, dovendo riesaminare la causa nel merito in relazione al parziale accoglimento del settimo motivo, dovrà procedere anche ad una nuova statuizione in ordine alle spese processuali. 10. Alla luce di quanto precede, il ricorso va accolto quanto al settimo motivo nei limiti di cui in motivazione, assorbito l’ottavo, inammissibili il secondo e il quarto e rigettati i restanti. Entro tali limiti, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, perché provveda al riesame 20 della domanda di risarcimento del danno in applicazione dei principi suesposti per la relativa quantificazione. Statuendo in sede di rinvio, la Corte d’appello provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie parzialmente il settimo motivo del ricorso, assorbito l’ottavo, inammissibili il secondo e il quarto e rigettati i restanti;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’appello di Genova, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte di cassazione, in data 26 febbraio 2026. Il Consigliere Estensore DA De GI La Presidente MI AS