Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In tema di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, la qualificazione del fatto di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma quinto, d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è in contrasto con il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Commentario • 1
- 1. Citazione non tradotta: la richiesta di rito abbreviato sana la nullitàAccesso limitatoMichele Salomone · https://www.altalex.com/ · 15 maggio 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/11/2015, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
4 07 1/ 1 6 i. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск 3612 1 Sent. n. sez. Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Renato Grillo - Presidente - -PU 17/11/2015 Dott. Vito Di Nicola R.G.N. 39170/2014 - Consigliere - Dott. Gastone Andreazza - Consigliere - - Consigliere rel. Dott. Alessio Scarcella - Dott. Enrico Mengoni - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: - BB EL MA, n. 1/06/1968 a Casablanca (Marocco) avverso la sentenza della Corte d'appello di TORINO in data 28/03/2014; visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa F. Marinelli, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente al trattamento sanzionatorio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa in data 28/03/2014, depositata in data 3/04/2014, la Corte di appello di TORINO, in parziale riforma della sentenza del medesimo tribunale del 27/02/2013, rideterminava la pena inflitta al condannato BB EL MA, in esito al giudizio abbreviato richiesto, alla pena di 1 anno e 4 mesi di reclusione ed € 3000,00 di multa per il delitto di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup. (fatto contestato come commesso il 4/02/2013).
2. Ha proposto ricorso BB EL MA avverso la predetta sentenza a mezzo del difensore fiduciario cassazionista, deducendo un unico motivo, di seguito illustrato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Deduce, con il predetto motivo, il vizio di cui all'art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione alla carenza complessiva di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ovvero in relazione alla contraddittorietà della motivazione con riferimento specifico alla mancata correlazione tra tale omissione e la concessione della diminuante di cui all'art. 73, comma quinto, T.U. Stup. In sintesi, la censura investe l'impugnata sentenza in quanto, sostiene il ricorrente,a fronte dell'oggettivo dato della presenza della sostanza, la sua destinazione non era certa e solo il comportamento processuale dell'imputato, che ha ammesso la destinazione a fini di cessione a terzi, ha consentito di qualificare in chiave illecita il fatto ascritto;
a fronte di ciò non sarebbe comprensibile il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
quanto, poi alla presunta contraddittorietà tra il riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma quinti, T.U. Stup. ed il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, il ricorrente evidenzia come a fronte del silenzio della sentenza in : - ordine alla circostanza che la detenzione fosse compatibile con un uso seppure parziale a fini personali dello stupefacente - proprio la qualificazione del fatto in termini di lieve entità avrebbe dovuto condurre il giudice a valorizzare il comportamento processuale dell'imputato, che, ammettendo la destinazione illecita, avrebbe reso possibile il superamento di un principio di garanzia quale criterio orientativo nella valutazione della destinazione dello stupefacente. CONSIDERATO IN DIRITTO 2 3. Il ricorso è fondato quanto al trattamento sanzionatorio.
4. Ed invero, nel merito, l'impugnata sentenza da atto che la responsabilità penale dell'imputato risulta pacifica per non essere oggetto di contestazione;
quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, la Corte territoriale motiva il diniego evidenziando come dalle segnalazioni di polizia l'imputato risulti inserito nel mercato degli stupefacenti, sicchè le circostanze F favorevoli dedotte dalla difesa, quali la correttezza del comportamento processuale, non sono state ritenute idonee al riconoscimento delle predette circostanze. Trattasi di motivazione che, seppure nella sua essenzialità, è idonea a soddisfare il dovere motivazionale richiesto al giudice di merito. Ed invero, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo (v., tra le tante: Sez. 1, n. 3772 del 11/01/1994 dep. 31/03/1994, Spallina, Rv. 196880). Nella specie, la Corte - d'appello ha ritenuto che proprio la circostanza delle segnalazioni di polizia denotasse negativamente la personalità del ricorrente, giustificando il diniego delle invocate attenuanti, escludendo contestualmente valenza al dato costituito dal suo comportamento processuale. Né, peraltro, è ravvisabile alcuna contraddittorietà tra l'aver negato le predette attenuanti ed aver riqualificato il fatto come di lieve entità ai sensi dell'art. 73, comma quinto, T.U. Stup. (non più circostanziato, ma, com'è noto, dopo le recenti modifiche normative, costituente reato autonomo: Sez. 3, n. 28548 del 29/05/2014 - dep. 03/07/2014, P.G. in proc. Casciello, Rv. 260240). Pacifico, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è il principio, applicabile anche a seguito della novella normativa che non ha mutato la ratio sottesa alla qualificazione del fatto come di lieve entità, per il quale, in tema di detenzione e spaccio di stupefacenti, il diniego delle attenuanti generiche non è in contrasto con il riconoscimento dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (v., tra le tante: Sez. 6, n. 8995 del 09/02/2010 - dep. 05/03/2010, Shpani, Rv. 246408).
5. Quanto al trattamento sanzionatorio, deve tenersi conto della mutata cornice edittale della pena prevista per l'ipotesi del comma quinto dell'art. 73, T.U. 3 Stup.; ed invero, premesso che la sentenza di primo grado venne pronunciata quando ancora non era stata mutata, per la prima volta, la cornice edittale dell'ipotesi lieve, è evidente che al momento del giudizio di appello, i giudici si sono posti il problema della rivalutazione del trattamento sanzionatorio a seguito del mutamento della risposta sanzionatoria, per effetto (all'epoca del giudizio di secondo grado, intervenuto in data 28/03/2014) di quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. a), D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, in data successiva al giudizio d'appello, con la L. 21 febbraio 2014, n. 10. Tuttavia, gli stessi non potevano tener conto della ulteriore modifica "in melius" introdotta per effetto dell'art. 1, comma 24-ter, lett. a), D.L. 20 marzo 2014, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla L. 16 maggio 2014, n. 79, all'attuale cornice edittale prevista per la c.d. ipotesi lieve dall'art, 73, comma quinto, T.U. Stup., oggi determinata nella reclusione da sei mesi a quattro anni e nella multa da euro 1.032 a euro 10.329. E' stato, sul punto, affermato da questa Corte, un principio cui si ritiene di dover dare continuità che in tema di stupefacenti, la pena irrogata per i reati di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, prima della data di entrata in vigore dei D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 e 20 marzo 2014, n. 36, convertiti con modificazioni, rispettivamente, dalle leggi 21 febbraio 2014, n. 10 e 16 maggio 2014, n. 79 - che hanno trasformato il fatto di lieve entità in reato autonomo, attenuandone il trattamento sanzionatorio minimo deve essere necessariamente rideterminata anche quando la stessa risulti compatibile con la vigente cornice sanzionatoria e sia stata fissata dal giudice del merito nel minimo edittale previsto dai parametri antecedenti alle indicate novelle legislative intervenute nelle more del giudizio di Cassazione (Sez. 6, n. 3177 del 29/05/2014 - dep. 22/01/2015, Cantori, Rv. 262077). Peraltro, come affermato dalle stesse Sezioni Unite di questa Corte (sentenza 26/06/2015, non ancora depositata alla data odierna, r.g. 35579/2014, ric. DELLA FAZIA), sono rilevabili di ufficio, in sede di legittimità, anche in presenza di ricorso manifestamente infondato, e privo di censure in ordine al trattamento sanzionatorio, gli effetti delle modifiche normative sopravvenute con riguardo alla più mite disciplina prevista in materia di stupefacenti per le fattispecie di lieve entità, anche quando la pena irrogata rientri nella cornice edittale della previgente disciplina come ripristinata per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014. 6. L'impugnata sentenza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio ad altra se- zione della Corte d'appello di TORINO perché rivaluti l'entità del trattamento san- zionatorio inflitto al ricorrente, tenendo conto della mutata cornice edittale della 4 pena prevista per l'ipotesi dell'art. 73, comma quinto, T.U. Stup.; resta ferma, ovviamente, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il reato ascritto, che diviene pertanto irrevocabile a seguito del rigetto del relativo motivo.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di TORINO. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, nella sede della S.C. di Cassazione, il 17 novembre 2015 Il Consigliere est. Il Presidente Alessio Scarcella Renato Grillo Runsill DEPOSITATA IN CANCELLERIA KL - 1 FEB 2016 IL CANCELLIERE Luana Marioni L O5