Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12641 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 03 CASSAZYONE1 2 6 4 1 LA CORT Oggetto ZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA Presidente R.G.N. 6717/01 Consigliere Cron. 26523 Dott. Alberto SPANO' Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 15/04/03 Dott. Giovanni GIACALONE - Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CALI' MEDAGLIE D'ORO 169, presso lo studio DELLE dell'avvocato UMBERTO DI GIOVANNI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ETTORE DI GIOVANNI, ITALA MANNIAS, LILIA MIRELLA BONGIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
COMUNE DI CATANIA;
intimato 2003 avverso la sentenza n. 6/00 del Tribunale di SIRACUSA, 2273 depositata il 06/03/00 R.G.N. 624/99; -1- Svolgimento del processo. Con sentenza del 6 marzo 2000, il Tribunale di Si- racusa respingeva l'appello di PE AL avver- - so la sentenza del Pretore di Lentini, che aveva ri- gettato la domanda dello stesso, volta ad ottenere la condanna del Comune di Catania a corrispondergli le retribuzioni, a partire dal giugno 1986, quale im- piegato salariato fisso in agricoltura, legato da rap- porto di lavoro privato a tempo indeterminato con il predetto ente pubblico, subentrato all'ECA., a sua volta subentrato, per successione ereditaria, nella titolarità delle aziende agricole di CI TE, originaria datrice di lavoro del AL. Rilevavano i giudici di appello che, nel ricorso in- troduttivo, erano stati indicati solo i testi Di EL e RI AL, entrambi escussi dal Pretore, mentre non risultava alcuna indicazione di testimoni defunti in corso di causa, per cui si fosse resa necessaria la sostituzione, atteso che l'indicazione di testimoni nella memoria di replica alla domanda riconvenzio- nale era irrilevante, in quanto il Pretore, con ordi- nanza del 12 gennaio 1994, reiterata il 6 aprile 1994, aveva correttamente ritenuto inammissibile la prova per testi ivi dedotta, in quanto afferente a cir- costanze che avrebbero potuto e dovuto essere de- 1 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/04/03 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito l'Avvocato DI GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- dotte nel ricorso introduttivo e non riferibili alla do- manda riconvenzionale del Comune. Passate in rassegna le risultanza istruttorie, i giudici di appello! ne desumevano che non erano risultate provate né il tipo di mansioni svolte negli anni dal 1986 al 1992 (neppure indicate nel ricorso introduttivo), né l'effettivo svolgimento di attività lavorativa anche solo di custodia (peraltro di fondi andati completa- mente distrutti), né l'orario di lavoro osservato, mentre l'ottenimento di alcuni decreti ingiuntivi nei confronti del Comune, sulla mera base del subentro dell'ente territoriale nel patrimonio del disciolto ECA, non costituiva elemento di per sé sufficiente a fon- dare il diritto a percepire le retribuzioni rivendicate, in mancanza di prova idonea della quantità e qualità del lavoro prestato. Il passaggio in giudicato della sentenza che aveva rigettato l'opposizione a de- creto ingiuntivo, riconoscendo la sussistenza di un rapporto e lavoro subordinato privato tra il Comune, subentrato all'ECA, e il AL - non comportava il di- ritto alla retribuzione per il periodo successivo indi- cato nel ricorso introduttivo, per assenza di rapporto sinallagmatico tra prestazione lavorativa (il cui espletamento non era stato affatto provato, anzi 2 poteva dirsi escluso) e diritto alla corresponsione della retribuzione. Avverso tale sentenza, propone ricorso per cas- sazione il AL, con quattro motivi;
il Comune inti- mato non si è costituito. Motivi della decisione. Con il primo motivo, il ricorrente denunzia viola- zione degli artt. 2112 c.c. - con violazione e disap- plicazione dell'art. 2118 c.c. e violazione dell'art. 1362 c.c. relativamente al c.c.n.l. salariati fissi in agricoltura - e violazione e disapplicazione degli artt. 2697, 2104 e 2099 c.c. ed omesso esame del punto decisivo da lui prospettato in relazione alla continuità ed identità del rapporto di lavoro con il Comune di Catania e, comunque, per vizio di moti- vazione in ordine alla non ritenuta continuità; non- ché violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per errata interpretazione e decisione in difformità delle prove in atti e vizio di motivazione circa le risultanze pro- cessuali e sulla valutazione delle prove documentali e testimoniali in atti. Quanto alla non ritenuta conti-| nuità, secondo il ricorrente, nulla sarebbe mutato nel rapporto dal giugno 1986 al 1992, epoca cui si rife- riscono i decreti ingiuntivi non opposti e non è stata comunicata dal Comune alcune volontà di recesso · 3 (che è previsto per iscritto dal c.c.n.l. salariati agri- coli). E' incontroverso, sempre secondo il ricorrente, che egli tenne le sue prestazioni a disposizione del Comune, sia pure negli ultimi tempi solo per la vigi- lanza e la custodia dei beni aziendali residui, non avendo più avuto dal Comune la disponibilità eco- nomica per assumere altri dipendenti. Inoltre, non è il lavoratore a dovere dimostrare di aver effettiva- mente eseguito le prestazioni per cui è dipendente, essendo sufficiente che dimostri che il rapporto di lavoro continui (e non ne è stato comunicato reces- so) e che egli abbia mantenuto le sue prestazioni a disposizione del datore, sul quale incombe l'onere i opposto, in difetto di che l'art. 2099 c.c. garantisce l'obbligo di corrispondere la retribuzione. Del tutto illogicamente il Tribunale ha escluso che egli non avesse fornito adeguata prova delle operazioni di custodia e delle mansioni ed orari svolti;
ha, inoltre, omesso di considerare che punto decisivo della causa era la continuazione nell'identità del rapporto, pur essendo mutati i datori di lavoro e senza che vi fosse mai stata comunicazione di recesso o altra modifica del rapporto o sospensione. Il Tribunale avrebbe, altresì, deciso in difformità con le prove della continuità del rapporto, é per avere insufficien- 4 temente motivato, per aver limitato arbitrariamente ai soli fondi intesi come agrumeti l'oggetto del lavoro del AL, che riguardava, invece, l'intero compendio aziendale. Il vizio di motivazione, oltre che nella va- lutazione delle risultanze istruttorie (deposizione del Di EL e lettera dallo stesso indirizzata al Comu- Coulo ne), consiste nel non aver tenuto del precedente giudicato. Con il secondo motivo, il ricorrente denunzia vio- lazione degli artt. 324 c.c. e 2909 c.c., per avere it Tribunals pronunciato in contrasto con il giudicato intervenuto tra le stesse parti sullo stesso rapporto giuridico de- dotto in causa;
nonché vizio di motivazione sul punto decisivo, da lui prospettato e risultante dagli atti, della esistenza di giudicato sul punto della con- tinuazione del rapporto di lavoro, quale salariato agricolo a tempo indeterminato con il Comune di Catania (senza che fosse sopravvenuto recesso), e sull'obbligo retributivo. I primi due motivi, da trattare congiuntamente, per evidente connessione e anche parziale sovrapposi- zione fra di essi, si rivelano privi di pregio. Rileva, in primo luogo la Corte che è inconferente, nella specie, ogni riferimento all'art. 2112 c.c., in tema di trasferimento di azienda, posto che dallo 5 stesso giudicato (Pret. Lentini 25 ottobre 1979), da cui il ricorrente assume che deriverebbe la conti- nuità e l'identità del rapporto di lavoro per il quale invoca le retribuzioni, emerge che, almeno per quanto concerne le circostanze di fatto e l'arco tem- porale coperto da detto giudicato, il Comune di Ca- tania era già stato considerato subentrato al di- sciolto ECA nel rapporto di lavoro con il AL. In ordine all'individuazione della portata, nel pre- sente giudizio, del predetto giudicato esterno, con- formemente al recente mutamento d'orientamento interpretativo adottato dalle Sezioni unite (Cass. S..U. 25 maggio 2001 n. 226), deve ribadirsi che l'eccezione di giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e il giudice è tenuto a pronunciarsi al riguardo, qua- lora il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel corso del giudizio di merito;
pertanto, in mancanza di pronuncia del giudice di merito, la Corte di cassa- zione può rilevare d'ufficio la questione ed accertare l'esistenza e la portata del giudicato con cognizione piena. Da tale nuovo orientamento - che ha equipa- rato i compiti del giudice di legittimità rispetto alla deduzione sia di un giudicato interno che di un giu- dicato esterno - deriva che la Corte, nella specie, non può limitarsi a valutare la congruità e la corret- fi 6 tezza dell'interpretazione della precedente sentenza tra le stesse parti operata dal giudice della decisio- ne oggetto del presente ricorso, ma deve procedere direttamente a verificare l'esistenza e la portata del giudicato. Tuttavia II potere-dovere di questa Corte di rilevare anche d'ufficio il giudicato esterno è stato. riconosciuto dalle Sezioni unite, con sentenza 4 lu- glio 2001 n. 9050 (poi seguita da univoco indirizzo delle Sezioni semplici (Cass. 9 agosto 2001 n. 10977; Cass. 25 ottobre 2001 n. 13179), alla condi- zione che il giudicato stesso risulti dagli atti prodotti nel giudizio di merito (Cass. 15 maggio 2002 n. 7032; Cass. 18 marzo 2002 n. 3925; Cass.11 no- vembre 2001 n. 14118). Orbene, dalla sentenza del Pretore di Lentini del fascicolo 25 ottobre 1979, depositata nel dell'odierno ricorrente e citata nella sentenza impu- gnata, emerge che detto giudice respingeva l'opposizione del Comune di Catania, avverso l'ingiunzione emessa nei suoi confronti per il paga- mento, in favore del AL, delle retribuzioni dal mar- zo al maggio 1979, previa ritenuta dimostrazione dell'esistenza di rapporto di lavoro privato tra l'ECA ed il AL, nel quale era subentrato il Comune, in ve- 7 ste di successore in universum ius del predetto ente disciolto. L'odierno ricorrente, sulla base di detto giudicato, assume che il Tribunale avrebbe dovuto ritenere l'identità e la continuità del rapporto di lavoro priva- to, a tempo indeterminato, con il Comune e ne avrebbe dovuto, quindi, riconoscere il persistente obbligo retributivo nei suoi confronti, asserendo ma non documentando specificamente, né altrimenti dimostrando che la retribuzione gli sarebbe statal - riconosciuta dal Comune, in forza di decreti ingiunti- vi successivi, fino al maggio 1986. Tuttavia, la censura si rivela priva del prescritto requisito di autosufficienza, in quanto, posta la so- pra specificata portata del dedotto giudicato (retri- buzioni da marzo a giugno 1979, sulla base del ri- conosciuto subentro del Comune all'ECA nel rap- porto di lavoro a tempo indeterminato), il ricorrente avrebbe dovuto indicare se e come avesse dedotto e documentato nei precedenti gradi l'avvenuta cor- responsione, sulla base di successivi decreti ingiun- tivi non opposti, delle retribuzioni fino al maggio 1986, onde mettere questa Corte in grado di verifi- care se effettivamente i giudici di appello avessero pretermesso il punto decisivo della detta identità e 8 continuità del rapporto. In altri termini: la riferita de- duzione non è ammissibile, in quanto basata su inadeguata specificazione di come e quando sia stata documentato, in sede di merito, il giudicato sull'identità e sulla continuità del rapporto di lavoro derivante dai decreti ingiuntivi, sulla base dei quali il AL si sarebbe visto corrispondere dal Comune le retribuzioni fino al maggio 1986. In difetto di tale specifica deduzione, posta la rife- rita portata del giudicato nascente dalla sentenza del Pretore di Lentini del 25 ottobre 1989, non può essere considerata illegittima, né affetta da illogicità o incongruità della motivazione, l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui il passaggio in giudicato della predetta sentenza del 1979 non comportava di per sé il diritto alla retribu- zione per il periodo indicato nel ricorso introduttivo del primo grado del presente giudizio (dal giugno 1986 al 1992), per assenza di rapporto sinallagma- tico tra prestazione lavorativa (il cui espletamento non era stato affatto provato, anzi poteva dirsi escluso) e diritto alla corresponsione della retribu- zione. Nel periodo dal 1986 al 1992 no erano risul- l'effettivo svolgimento di attività lavorativa anche five tate provate né il tipo di mansioni svolte, né 9 solo di custodia (peraltro di fondi andati completa- mente distrutti), né l'orario di lavoro osservato;
mentre l'ottenimento di alcuni decreti ingiuntivi nei confronti del Comune, sulla mera base del subentro dell'ente locale nel patrimonio del disciolto E.C.A., non costituiva di per sé elemento di per sé suffi- ciente a fondare il diritto a percepire le retribuzioni rivendicate, in mancanza di prova idonea della quantità e qualità del lavoro prestato. Così decidendo, il Tribunale non ha violato il prin- cipio di cui all'art. 2909 c.c., in quanto l'effetto pre- clusivo del giudicato - istituto tendente ad impedire un bis in idem ed un eventuale contrasto di pronun- zie sussiste allorché risultino identici i soggetti, - l'oggetto (o petitum) e la causa petendi delle pretese fatte valere nel primo e nel secondo giudizio. E' fa- cile osservare che, nel caso - come quello in esame - di cause relative a due diversi periodi lavorativi tra le stesse parti, non è certo possibile un "bis in idem" e l'eventuale diversità di giudizio ben può essere giustificata da diverse esigenze di difesa del- l'una o dell'altra parte (Cass. n. 1430 del 1993 e n. fire 1484 del 1989) o da altre ragioni. Tale soluzione appare ben più pregnante nel caso di specie, ove solo si rilevi che il giudice di appello 10 nel presente giudizio, nel pervenire ad opposta con- clusione rispetto alla precedente statuizione, ha pur tenuto conto dei diversi elementi, a suo dire, signifi- cativi del nuovo assunto, emersi dal nuovo com- plesso istruttorio, formatosi nella pienezza del con- traddittorio, al suo esame, e riferibili al diverso pe- riodo in discussione. Val quanto dire che la pur in- trodotta identità della situazione, espressamente dedotta come inalterata, in realtà, oltre che ricondu- cibile ad un periodo successivo di circa sette anni a quello della precedente statuizione passata in giudi- cato, è anche riferibile ad elementi, valutati dal giu- dice e assunti a supporto della decisione, successivi Au effects, al periodo ad essa interessato. Peraltro rispetto al periodo 1979-1986 - in relazione al quale, successi- vamente al giudicato nascente Pret. Lentini 25 otto- bre 1979, la deduzione dell'identità e della conti- nuità del rapporto viene fondata dal ricorrente sui decreti ingiuntivi ottenuti nei confronti del Comune alla mancata specificazione di come detti decreti siano stati sottoposti all'esame dei giudici di merito nella presente controversia, si contrappone l'elemento istruttorio acquisito nel presente giudizio, secondo cui il Di EL LV nulla ha saputo ri- ferire in ordine all'attività lavorativa che si assume 11 prestata a far data dal 1979 e, comunque, ha riferito circostanze risalenti ad epoca antecedente il su- bentro del Comune di Catania nel patrimonio dell'ECA. Le precedenti considerazioni, in ordine alla non specificità della censura attinente all'asserita iden- tità e continuità del rapporto dedotto in lite, assor- bono ogni altro profilo dedotto con i primi due motivi di ricorso e rendono ininfluente, nella specie, l'esame della questione circa l'efficacia vincolante del giudicato intervenuto per un determinato periodo del rapporto stesso rispetto a contesa riguardante un periodo diverso (ove sia coincidente la proble- matica dibattuta), questione sulla quale non vi è un orientamento uniforme nella giurisprudenza di que- sta Sezione della Corte (essendosi contrapposta a Cass. 23 giugno 2000 n. 8583, Cass. 12 maggio 1999 n. 4725 e Cass. 5 febbraio 1993 n. 1430 - se- condo cui non c'è coincidenza di oggetto quando i due diversi giudizi, in uno dei quali si invochi il giu- dicato formatosi nell'altro, abbiano ad oggetto due diversi periodi lavorativi, ancorché relativi al mede- simo rapporto -, Cass. 6 marzo 2001 n. 3230, se- condo cui, invece, in situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico кис 12 continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli pe- riodi). Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., per avere ritenuto infon- data la censura con cui aveva lamentato la mancata assunzione dei testi IO e Lo NZ, nonché per insufficienza ed illogicità della motivazione sul punto, in quanto detti testi erano stati indicati, in so- stituzione di quelli defunti indicati nella memoria ex art. 420 c.p.c., non sulle circostanze di cui alla me- moria, ma sugli stessi capi articolati nel ricorso in- troduttivo, ove vi era espressa riserva di chiedere l'ammissione di altri testi. Comunque, sostiene che l'interesse a provare "controfatti" idonei a paralizza- re le eccezioni del convenuto sarebbe sorto solo dopo la costituzione del convenuto, sul quale grava- va, una volta provata dal ricorrente la continuità del rapporto sulla base del giudicato, dedurre e provare fatti modificativi. Anche il terzo motivo si rivela infondato. Essendo dedotto un error in procedendo, la Corte può proce- dere al diretto esame degli atti, da cui emerge che, nel ricorso introduttivo, il AL aveva chiesto, in via istruttoria "ammettersi interrogatorio formale del convenuto, nonché prova per testi sui capi da a) ad Live 1 13 3 f) di cui in narrativa, da aversi qui riportati come ca- pitoli di prova preceduti da "vero che", coi testi Di EL, dom. e res. In Lentini;
AL RI dom. e res. In Lentini ed altri da aggiungersi". Con "memoria di replica alla riconvenzionale”, depositata il 1° dicembre 1993, il AL, dopo aver puntualizzato nella prima pagina di tale memoria le circostanze di fatto per le quali deduceva - nonostante l'intitolazione della memoria l'infondatezza delle avverse eccezioni, prima ancora che il rigetto della riconvenzionale del Comune (volta ad ottenere il pagamento di una somma di lire 200.000.000 per indebita appropriazione dei frutti dal 1983 al 1992), formulava sei capi di prova (numerati da 1 a 5, ma con due numeri 4), confermativi e ampliativi di cir- costanze attinenti al fondamento della domanda proposta con il ricorso introduttivo e solo l'ultimo dei quali rivolto a confutare la domanda riconvenziona- le. Venivano indicati sei testi, tra cui i due già indi- cati nel ricorso introduttivo. Si può, pertanto, affer- mare che, correttamente i giudici di appello hanno rilevato che, nel ricorso introduttivo, erano stati indi- cati solo i testi Di EL e RI AL, entrambi escussi dal Pretore, mentre non risultava alcuna in- dicazione di testimoni defunti in corso di causa, per 14 cui si fosse resa necessaria la sostituzione, atteso che l'indicazione di testimoni nella memoria di repli- ca alla domanda riconvenzionale era irrilevante, in quanto il Pretore, con ordinanza del 12 gennaio 1994, reiterata il 6 aprile 1994, aveva correttamente ritenuto inammissibile la prova per testi ivi dedotta, in quanto relativa a circostanze che avrebbero po- tuto e dovuto essere dedotte nel ricorso introduttivo e non riferibili alla domanda riconvenzionale del Comune. Il governo delle spese è stato correttamente di- sposto dai giudici di appello (nulla per le spese, stante la contumacia del Comune vittorioso), per cui si rivela infondata anche il quarto motivo, con cui il ricorrente denunzia violazione dell'art. 92 c.p.c., per avere omesso il Tribunale di condannare il Comune alle spese del giudizio, posto che, secondo il ricor- rente le sue originarie domande avrebbero dovuto essere accolte. Il ricorso va, pertanto, rigettato, Nulla anche per le spese del presente grado, non essendosi costituito il i Comune intimato. P:Q.M. Rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Чижеfrenew ful " Vicense Name Il 15 aprile 2003. A Cous. est. Al Presidente 15 %0/0 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 28/198/03 IL CANCELLIERE : !