Sentenza 6 marzo 2001
Massime • 1
In caso di situazioni giuridiche di durata, oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento (nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che, in una causa avente ad oggetto il riconoscimento a seguito di trasferimento di azienda degli scatti di anzianità maturati presso il cedente, aveva escluso l'efficacia del giudicato formatosi tra le stesse parti sulla domanda di analogo contenuto proposta per un differente periodo lavorativo).
Commentario • 1
- 1. Caparra confirmatoria: risoluzione del contratto e risarcimento del dannoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 luglio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 06/03/2001, n. 3230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3230 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. FERNANDO LUPI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. FEDERICO ROSELLI - rel. Consigliere -
Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ER IO, domiciliato in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato VRENNA TRENTINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
RETE GAMMA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIPETTA 22, presso lo studio dell'avvocato VESCI GERARDO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato CICOLARI ALESSANDRO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3328/97 del Tribunale di GENOVA, depositata il 25/11/97 R.G.N. 3424/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/11/00 dal Consigliere Dott. Federico ROSELLI;
udito l'Avvocato VERGINELLI per delega VESCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 10 marzo 1995 al Pretore di Genova, la s.p.a. Rete Gamma proponeva opposizione contro il decreto che le ingiungeva di pagare una somma a titolo di differenze retributive in favore di AR NI, già lavoratore dipendente della società Nuova Genova telefoni e poi passato, il 30 aprile 1987, alla società ricorrente per effetto di trasferimento d'azienda. Le differenze retributive erano dovute, secondo la pretesa del lavoratore che aveva chiesto il decreto ingiuntivo, al mancato riconoscimento dell'anzianità maturata presso la precedente datrice di lavoro. La ricorrente in opposizione rilevava essere stato stipulato, il 5 maggio 1987, un accordo sindacale prevedente la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro e l'azzeramento dell'anzianità pregressa, con conseguente e complessivo aumento delle retribuzioni. Si era poi avuto un altro accordo sindacale, del 10 maggio 1988, attributivo di un ancor maggiore aumento retributivo inteso a compensare la perdita dell'anzianità ed accettato dal lavoratore, con la conclusione che non sussisteva il credito di cui al decreto ingiuntivo. Costituitosi l'opposto, il Pretore rigettava la opposizione, ma la decisione veniva riformata con sentenza 25 novembre 1997 dal Tribunale, il quale escludeva anzitutto che nel presente processo potesse fare stato una regiudicata costituita dalla sentenza 15 aprile 1992 del Pretore di Genova, che, secondo il lavoratore appellato, aveva affermato il diritto alla conservazione dell'anzianità già maturata alle dipendenze della soc. Nuova Genova telefoni: nel presente processo, infatti, "pur muovendo da un identico presupposto e fondamento", venivano avanzate "pretese diverse da quelle accolte in allora, in quanto collegate a un differente e successivo periodo di prestazione lavorativa". La diversità del petitum dimostrava così la diversità di contenuto delle due controversie, onde la definitiva decisione dell'una non poteva fare stato nell'altra ex art. 2909 cod. civ.. Il Tribunale aggiungeva che l'accordo del 30 aprile 1987 aveva stabilito la cessazione di tutti i pregressi rapporti di lavoro con corresponsione di tute le relative spettanze. Tanto era sufficiente ad escludere che l'appellato potesse vantare diritti connessi con l'anzianità maturata nel rapporto alle dipendenze della società dante causa.
Inammissibile perché nuova, o comunque genericamente prospettata, era la domanda fondata sulla insufficienza della retribuzione rispetto alla previsione dei citati accordi collettivi. In conclusione era fondata la domanda di revoca del decreto ingiuntivo, proposta dalla società appellante.
Contro questa sentenza ricorre per cassazione il NI. Resiste con controricorso la s.p.a. Rete Gamma, la quale ha anche depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2909 cod. civ. nonché vizi di motivazione, osservando che erroneamente la sentenza qui impugnata negò la preclusione da regiudicata, costituita dalla sentenza definitiva emessa il 15 aprile 1992 dal Pretore di Genova. Nel processo che si concluse con quella decisione il prestatore di lavoro, ossia l'attuale ricorrente, aveva chiesto nei confronti della datrice, attuale controricorrente, una maggiore retribuzione derivante dalla conservazione dell'anzianità maturata alle dipendenze della precedente datrice di lavoro. Questa aveva trasferito l'azienda ex art. 2112 cod. civ. e l'acquirente con l'accordo collettivo del 5 maggio 1987 non aveva inteso disconoscere la anzianità già maturata. Accolta la detta domanda e passata in giudicato la sentenza, ad avviso del ricorrente violò l'art. 2909 cod. civ. il Tribunale che, nel processo avente ad oggetto una pretesa di maggior retribuzione per lo stesso rapporto di lavoro e per la stessa anzianità, sia pure riferita ad un periodo diverso ma sempre successivo all'accordo del 1987, negò essere preclusa dalla cosa giudicata l'eccezione, sollevata dalla datrice di lavoro, di non conservazione della pregressa anzianità a causa dello stesso accordo.
Il motivo è fondato.
Occorre richiamare anzitutto il costante orientamento di questa Corte, secondo cui l'interpretazione del giudicato esterno, ossia formatosi in diverso processo, è riservata al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità, se non nel suo contenuto, certamente per violazione dell'art. 2909 cit. ovvero per vizi di motivazione (ex multis Cass. 8 agosto 1996 n. 7264, 4 luglio 1997 n. 6036). È necessario poi osservare, - per quanto attiene all'esatta interpretazione dell'art. 2909, che in ordine ai rapporti giuridici di durata ed alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, come per esempio in ordine al rapporto di lavoro subordinato ed alle conseguenti obbligazioni retributive, il giudice pronuncia con accertamento su una fattispecie attuale ma con conseguenze destinate ad esplicarsi anche in futuro. Pertanto l'autorità del giudicato impedisce il riesame e la deduzione di questioni - tendenti alla decisione nuova di questioni già risolte con provvedimento definitivo, che esplica efficacia anche nel tempo successivo alla sua emanazione. Nel lessico meno recente si esprimeva questa efficacia pro futuro della regiudicata affermandosi che la pronuncia giudiziale sulla "maggiore obbligazione" valeva su ogni sua "parte" che venisse successivamente controversa (cfr. art. 72, terzo comma, cod. proc. civ. del 1865). Essa viene meno soltanto di fronte a qualsiasi sopraevenienza, di fatto o di diritto, che muti il contenuto materiale del rapporto o ne modifichi il regolamento. Questi consolidati principi sono stati riaffermati anche di recente dalla Corte (Sez. Lav. 26 maggio 1999 n. 5131, Sez. Un. 7 luglio 1999 n. 383). Secondo le Sezioni unite, con riferimento ai diritti ed agli obblighi che derivano dai rapporti di durata, se con una pronuncia passata in giudicato si accerta l'esistenza di determinati diritti (e correlativamente di obblighi gravanti sulla controparte, dei quali sono oggetto prestazioni da eseguire periodicamente) con una seconda pronuncia non può essere posta nel nulla la precedente statuizione a situazione normativa e fattuale immutata, mentre un diverso assetto degli interessi coinvolti può essere disposto, senza violazione alcuna del principio dell'intangibilità del giudicato, qualora si accerti la modificazione di quella situazione.
Più recentemente la Corte ha affermato che, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno dei due sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza con autorità di cosa giudicata, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, e ciò anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petit del primo (Cass. 15 maggio 2000 n. 6041, 14 novembre 2000 n. 10280). La controricorrente invoca numerosi precedenti di questa Corte, che tuttavia non possono giovarle.
Nella materia delle obbligazioni pubbliche, e in particolare dei rapporti previdenziali, la Corte ha negato talvolta la stabilità nel tempo della cosa giudicata, attribuendo efficacia modificativa ad elementi diversi dai mutamenti della realtà materiale ad essa successivi ovvero dallo ius superveniens. In quei casi, però, fondandosi su peculiarità dell'obbligazione pubblica, la Corte ha dovuto negare l'unicità del rapporto sostanziale protratto nel tempo ed affermare la pluralità dei rapporti, ciascuno relativo ai diversi periodi (Cass., 23 ottobre 1997 n. 10431, 7 novembre 1997 n. 10933). Ancora nella materia delle obbligazioni pubbliche, e in particolare di rapporti tributari, la Corte, sempre ai fini di escludere la preclusione da giudicato, ha negato l'unicità del rapporto sostenendo altresì la relatività di ogni accertamento a ciascun periodo di tempo (Cass. 22 giugno 1966 n. 1598). La sentenza delle Sezioni unite di questa Corte 14 giugno 1995 n. 6689 fu resa in un processo avente ad oggetto una domanda di accertamento e liquidazione di usi civici su beni privati ed altra domanda di accertamento di appartenenza dei beni al demanio collettivo nonché di restituzione. Ivi le Sezioni unite ritennero che entrambe le domande fossero precluse da un giudicato concernente le stesse parti e negatorio sia dell'uso civico sia della appartenenza degli stessi beni al demanio collettivo, così risolvendo una problematica estranea a quella attualmente sottoposta alla Corte.
La controricorrente richiama infine la sentenza di questa Sezione lavoro 12 maggio 1999 n. 4725 nonché, soprattutto nella memoria depositata ex art. 378 cod. proc. civ., altre emesse nei suoi confronti in fattispecie eguali;
secondo quelle sentenze il principio alla cui stregua, quando due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto il medesimo rapporto o negozio giuridico, la risoluzione di una questione di fatto o di diritto che costituisce la premessa o il fondamento logico giuridico della decisione di uno di essi preclude il riesame, nell'altro processo, dello stesso punto accertato o risolto, può operare solo con riguardo a due giudizi che abbiano coincidenza di oggetto, cosa che non si verifica quando essi hanno invece ad oggetto due diversi periodi lavorativi, ancorché relativi al medesimo rapporto.
La rimeditazione della questione alla luce della sopravvenuta decisione n. 383/1999 delle Sezioni unite induce però ora a non attenersi a questi precedenti.
Non è dato, infatti, di rinvenire le basi normative del presupposto su cui esse di fondano, ossia che i diversi periodi di svolgimento escludono l'unità sostanziale del rapporto di lavoro subordinato. Al contrario, il titolo secondo il libro quinto del codice civile disciplina il "rapporto di lavoro" quale effetto unitario della obbligazione assunto da chi presta le proprie opere alle dipendenze e sotto la direzione dello imprenditore (art. 2094). Soprattutto gli artt. 2112 ("in caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con l'acquirente") e 2120, con le sue numerose disposizioni sul trattamento di fine rapporto, le quali permettono soltanto che certi effetti anticipatori si verifichino eccezionalmente "in costanza" di esso, impediscono di spezzare il rapporto stesso in periodi distinti.
È ben vero che, come affermano le sentenze invocate dalla controricorrente e qui da ultimo citate, l'obbligazione retributiva a carico dello imprenditore non è "una prestazione unitaria (vale a dire avente ad oggetto una somma prestabilita) da assolvere ratealmente", ma ciò non significa che essa non debba considerarsi come unica obbligazione periodica, contrariamente a quanto affermano le stesse sentenze, che, peraltro, non indicano i dati positivi su cui si forma il convincimento contrario a quello qui maturato. Nel caso qui in esame il Tribunale non si è attenuto alla massima enunciata da Sez. un. n. 383 del 1999 cit. poiché, di fronte alla difesa del prestatore di lavoro-appellato, che invocava la cosa giudicata relativa al rapporto di lavoro svoltosi successivamente al suddetto accordo collettivo del 1987, ha escluso che essa potesse fare stato ex art. 2909 cod. civ. solo perché i periodi retributivi ivi considerati erano diversi da quelli attualmente controversi ed ha ravvisato una diversità di oggetto dei due processi "perché costituisce integrazione del medesimo diritto in due diversi momenti storici".
Il collegio d'appello ha così trascurato il principio di diritto sopra illustrato, alla stregua del quale oggetto del giudicato è l'unico rapporto giuridico continuato e non gli effetti verificatisi nei singoli periodi del suo svolgimento. La violazione dell'art. 2909 cod. civ. comporta, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio ad altro giudice d'appello, che si designa nella Corte di Genova e che procederà a nuova interpretazione del giudicato esterno, conforme al principio di diritto testè enunciato.
Restano assorbiti il secondo e terzo motivo di ricorso, relativi rispettivamente alla validità dell'accordo collettivo ultimamente richiamato ed alla sua interpretazione.
La Corte di merito provvederà anche in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d'appello di Genova anche per le spese. Così deciso in Roma, il 14 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2001