Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari già indicati nell'art. 47 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed ora nell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica. Ed invero il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico.
Commentario • 1
- 1. L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendenteAndrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025
L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46228 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3719
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 047841/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PE IC N. IL 12/01/1973;
avverso ORDINANZA del 07/10/2003 TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. E. Delehaye (conformi). OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di Sorveglianza di Messina ha dichiarato inammissibile - per difetto di attuale tossicodipendenza - la richiesta di affidamento terapeutico avanzata da PE MO e respinto la domanda di sospensione dell'esecuzione ex art. 90 D.P.R.
9.10.1990 n. 309; ha concesso invece la detenzione domiciliare. Ricorre per cassazione l'interessata, denunciando inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 90 e 94 D.P.R. n. 309/1990, nonché manifesta illogicità della motivazione.
L'ordinanza impugnata ritiene inammissibile l'istanza di affidamento sul rilievo che "il Ser.T... non certifica la tossicodipendenza della PE, ma da atto di avere seguito 'in modo piu' o meno continuativò la predetta dall'otto marzo 1995 al 14.4.2002 per tossicodipendenza da eroina ... il programma terapeutico predisposto, ma non in esecuzione, del Ser.T... è basato su controlli dello stato 'drug-freè e colloqui psicologici, così lasciando supporre che l'interessata non sia più - allo stato - persona tossicodipendente, quantomeno in senso fisico ... la stessa PE ha dichiarato all'assistente sociale di 'condurre una vita regolare senza far uso di sostanza stupefacente'". Viene anche dato atto che, secondo l'informativa di polizia, l'interessata "fino a poco tempo fa conduceva una vita da girovaga e viveva di espedienti per procurarsi la sostanza stupefacente".
Su questa base fattuale è giustificato il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione ex art. 90 D.P.R. n. 309/1990;
presupposto di tale beneficio è infatti che "la persona si è sottoposta o ha in corso un programma terapeutico e socio- riabilitativo", mentre nel caso di specie sono accertati, per il passato, soltanto saltuari contatti con i competenti servizi, il programma allegato all'istanza non è ancora in atto. Diversamente va ritenuto in ordine all'affidamento terapeutico, concedibile non solo a chi "abbia in corso", ma anche a chi "intenda sottoporsi" ad un programma di recupero concordato con enti o soggetti abilitati. Ciò premesso, e rilevato che è accertata la dipendenza della richiedente da eroina fino a tempi abbastanza recenti, sicché essa può allo stato ritenersene affrancata (soltanto) sul piano fisico, come esplicitamente affermato dal giudice "a quo", la dichiarazione di inammissibilità del beneficio per difetto del preliminare requisito della tossicodipendenza non è giustificata. Va al proposito richiamato il costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero, ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari già indicati nell'art. 47 bis della L. 26.7.1975 n. 354 ed ora nell'art. 94 D.P.R. n. 309/1990, possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica: il tossicodipendente, infatti, non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico (Cass., Sez. 1^, 30.5/17.7.1995, Scangerla;
21.4/16.6.1997, Fiorillo;
15.4/20.5.1999, Roncisvalle). L'ordinanza impugnata va perciò annullata limitatamente alla statuizione in tema di affidamento terapeutico, con rinvio per nuovo esame alla stregua del principio di diritto prima richiamato;
il ricorso va per il resto respinto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al diniego di affidamento terapeutico e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Sorveglianza di Messina.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004