Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46228
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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Massime1

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale nei casi particolari già indicati nell'art. 47 bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 ed ora nell'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990, l'attualità dello stato di tossicodipendenza e la necessità di un idoneo programma di recupero possono avere riguardo - qualora l'interessato abbia superato la fase della dipendenza fisica dallo stupefacente - anche alla sola dipendenza psichica. Ed invero il tossicodipendente non può ritenersi guarito in base alla mera constatazione della circostanza che non assume più droghe, avendo egli necessariamente bisogno di un ulteriore periodo di mantenimento terapeutico e di supporto psicologico.

Commentario1

  • 1L'affidamento in prova “terapeutico” per l'infrattore tossicodipendente o alcoldipendente
    Andrea Baiguera Altieri · https://www.filodiritto.com/ · 26 febbraio 2025

    L'esame dell'Art. 94 TU 309/90 L'”affidamento in prova in casi particolari”, detto anche “affidamento terapeutico”, è disciplinato dall'Art. 94 TU 309/90 e costituisce, come unanimemente affermato dalla Giurisprudenza di legittimità, una tipologia del tutto particolare di “affidamento in prova” del condannato. Con lungimiranza riduzionistica e nelle consapevolezza della natura criminogenetica della sola detenzione intramuraria, Cass., sez. pen. VI, 4 giugno 1998, n. 6522 ha osservato, con afferenza all'Art. 94 TU 309/90, che “si tratta di uno strumento normativo volto a perseguire la finalità di evitare che il soggetto bisognoso di cure e deciso ad iniziarle o a proseguirle sia …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46228
Data del deposito : 6 ottobre 2004

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