Sentenza 4 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/04/2003, n. 5348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5348 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Aula 'B' IN05 348 /03 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio MATTONE Presidente R.G.N. 18416/01 Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere Cron.11787 Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere Rep. Dott. Paolo STILE Consigliere Ud. 22/01/03 Dott. Ulpiano MORCAVALLO Rel. Consigliere C.C. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MONTEFIBRE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BOTTEGHE OSCURE 4, presso lo studio dell'avvocato MARILUCREZIA TURCO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUCIANO SPAGNUOLO VIGORITA, FABIO FABBRANI, giusta delega in atti;
ricorrente - contro elettivamente domiciliato in ROMA VIA SERENA RENATO, 195, presso lo studio dell'avvocato SERGIO FLAMINIA VACIRCA, che 10 rappresenta e difende unitamente 2003 all'avvocato DINO BRAVIN, giusta delega in atti;
752 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 74/00 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 05/07/00 R.G.N. 53/99; T udita la relazione della causa svolta nella camera di ' consiglio il 22/01/03 dal Consigliere Dott. Ulpiano ¡ MORCAVALLO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore | | Generale Dott. ANTONIO MARTONE che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione dichiari la estinzione del processo con le conseguenze di legge. 1 0 LL LO LI -2- SENTENZA ORDINANZA Premesso che la MONTEFIBRE s.p.a. ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato a AT SE in data 5 luglio 2001, avverso la sentenza del Tribunale di Venezia 6 aprile 5 luglio 2000 n. 74, che respingeva l'appello della stessa società inteso alla riforma della sentenza non definitiva di primo grado che aveva accolto la domanda del predetto SE di riconoscimento della natura subordinata dell'attività da lui prestata dall'1.4.1984 al 31.12.1991 in qualità di medico di fabbrica;
rilevato che la società ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto in data 2 luglio 2002 sottoscritto dal legale rappresentante, depositando in allegato copia del verbale di conciliazione intervenuta fra le parti in data 8 aprile 2002 dinanzi al Giudice del lavoro di primo grado di Venezia;
ritenuto che
l'atto di rinuncia non è regolare, in quanto non è sottoscritto dal difensore e non risulta comunque notificato alla controparte, né "vistato" da quest'ultima, sì da non potersi far luogo ad estinzione del processo per rinuncia;
ritenuto, altresi, che dall'allegato verbale di conciliazione giudiziale risulta che le parti hanno definito la controversia, mediante rinuncia, rispettivamente, del SE alle pretese fatte valere nel giudizio tuttora pendente dinanzi a questa Corte e della società MONTEFIBRE, a sua volta, "a non coltivare, come in effetti non coltiverà, il giudizio ancora pendente avanti la Corte di cassazione"; considerato che, pertanto, è cessata la materia del contendere fra le parti in giudizio, sicchè può farsi luogo alla relativa declaratoria, senza E doversi provvedere sulle spese, che hanno formato oggetto di specifica regolamentazione nell'anzidetta conciliazione giudiziale (v. punto n. 5); visti gli art. 375, 390, 391 c.p.c.;
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2003. найшferno Maticafeyic Il Presidente IL CONSIGLIERE Est. Vejer Mocoull IL CANCELLERE Depositato in Cancelleria Doggi, ₤4 APR. 2003 IL LL LL 01 Giovanni Centermo ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 ه ل