Sentenza 28 settembre 1999
Massime • 1
Integra il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi coprimorsetto del misuratore, pur se questo sia rimasto integro e l'Enel possa quindi accertare il quantitativo di energia sottratto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 28/09/1999, n. 2835 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2835 |
| Data del deposito : | 28 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Paolo Fattori Presidente del 28/09/1999
1. Dott. Salvatore Bognanni Consigliere SENTENZA
2. Dott. NT Merone " N. 2835
3. Dott. Francesco Malagnino " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Ruggero Galbiati " N. 3751/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLIavverso la sentenza del GIP presso la Pretura di Napoli, in data 7.12.1998 (nel procedimento a carico di NT DE Corte, nato a [...] il [...])
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Ruggero Galbiati Letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Osserva la Corte
1. Il GIP presso la Pretura di Napoli, a seguito di richiesta di emissione di decreto penale formulata dal P.M. nei confronti di NT DE Corte in ordine al reato di cui agli artt. 81 CP - 624 e 625 n. 2 CP "perché, al fine di trarre profitto, reiteramente con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, si impossessava di energia elettrica, nella specie kw 6.766, sottraendola all'Enel del distretto di Napoli mediante allacciamento abusivo", dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto "perché il fatto non sussiste". Il GIP rilevava che la fattispecie consisteva in un riallacciamento abusivo della fornitura di energia elettrica dopo il distacco della stessa effettuato per morosità da personale dell'ENEL. Aggiungeva che in effetti si era verificato un consumo irregolare dell'energia essendo stato eseguito il prelievo in maniera contraria alle norme contrattuali del rapporto di utenza, ma non un furto. In particolare, non si era verificato un impossessamento abusivo di energia (realizzato per esempio attraverso un collegamento con un cavetto volante a monte del contatore direttamente nell'impianto gestito dall'ENEL), bensì unicamente un riallacciamento ovvero la riattivazione dell'utenza compiuta senza il consenso dell'ente fornitore.
2. Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli proponeva ricorso per cassazione avverso detto provvedimento. Osservava che, diversamente da quanto sostenuto dal GIP, appariva ravvisabile quanto meno il delitto di furto semplice, poiché l'imputato aveva sottratto energia elettrica contro la volontà dell'Ente proprietario e si era impossessata di essa mediante il relativo consumo: erano, quindi, raffigurabili i previsti requisiti oggettivi e soggettivi di cui all'art. 624 1^ e 2^ comma C.P.. Chiedeva che la Corte di Cassazione volesse annullare l'impugnata sentenza emettendo i provvedimenti conseguenziali.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aderiva ai rilievi del ricorrente, chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza pronunciata dal GIP.
4. Il ricorso va accolto perché fondato.
Deve ritenersi, come già sostenuto in precedenza da questa Corte, che il comportamento dell'utente di energia elettrica, il quale, malgrado l'effettuato distacco della luce da parte dell'Enel per ragioni di morosità, abbia ripristinato abusivamente l'allacciamento pur non manomettendo i meccanismi del contatore, debba qualificarsi sotto un profilo penale. Di fatti, appare sicuramente configurabile il delitto di furto aggravato, ricorrendone i requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi degli artt. 624-625 C.P.: impossessamento della cosa mobile altrui (energia elettrica), facendo violenza sulle cose (rimozione dei sigilli apposti), con ingiusto profitto consistente nell'illegittima utilizzazione dell'utenza malgrado la persistente morosità e l'intervento dell'Enel inteso ad evitare l'aggravamento di tale morosità (v. così in termine, Cass. Sez. V 13.4.1993 Scatigne). Al riguardo, non ha alcun rilievo che l'Enel possa accertare il quantitativo sottratto essendo rimasto integro il misuratore.
5. Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio per un nuovo esame al Tribunale in composizione monocratica di Napoli. Nel nuovo giudizio dovrà tenersi conto del principio di diritto, secondo cui l'allacciamento abusivo dell'utenza elettrica con rottura del piombo copri morsetti del misuratore configura il delitto di furto aggravato.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione - IV Sezione Penale - annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli in composizione monocratica, altro magistrato.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 1999