Sentenza 20 dicembre 2019
Massime • 1
In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento costituiscono condizioni imprescindibili e inscindibili per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio; ne consegue che, la mancanza di una delle due prescrizioni (nella specie, quella relativa all'ordine di rientro), determina l'illegittimità del suddetto provvedimento, sindacabile dal giudice penale, e la conseguente insussistenza del reato di cui all'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.
Commentario • 1
- 1. La violazione del foglio di via obbligatorioGiorgia Dumitrascu · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 20/12/2019, n. 4374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4374 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2019 |
Testo completo
04374-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Pubblica Udienza del 20/12/2019 Registro generale n. 27018/2019 Composta dai Consiglieri: 1277/2019- Sentenza n. N° ruolo: 3 dott. Monica Boni Pres. dott. Francesco Centofanti dott. Raffaello Magi dott. Antonio Minchella Rel. dott. Alessandro Centonze ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: BB NE, nato il [...]; Avverso la sentenza n. 2624/2018 della Corte di Appello di Venezia in data 17/01/2019; Visti gli atti e il ricorso;
Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;
Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa Franca Zacco, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore Avv. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 09/01/2018 il Tribunale di Padova condannava BA NE alla pena di mesi uno di arresto per violazione del divieto di non fare rientro in Padova posto a suo carico dal Questore di Padova con provvedimento del 16/06/2014. Si legge in sentenza che in data 14/01/2015 l'imputato, che era stato sottoposto appunto al divieto di fare rientro nel Comune di Padova, veniva controllato dalla Polizia Ferroviaria in Padova, senza che egli avesse alcuna giustificazione per la sua presenza, la quale violava una specifica prescrizione a lui imposta;
ritenuta certa la condotta, non si riconoscevano le circostanze attenuanti generiche per i precedenti penali e per l'assenza di elementi positivi, né si riconosceva la continuazione con un reato analogo già giudicato con decreto penale, che però riguardava una condotta posta in essere nove mesi prima di quella oggetto del processo, per cui si riteneva non esservi stata una programmazione unitaria.
2. Interponeva appello l'imputato, sostenendo che il fatto analogo del settembre 2015 (oggetto del menzionato decreto penale) era in realtà un unico fatto criminoso, poiché si trattava di un reato permanente e difettava la prova che l'imputato si fosse mai allontanato da Padova;
inoltre, il Foglio di Via Obbligatorio imposto all'imputato difettava dell'ordine di fare rientro nella sua residenza;
lamentava comunque il mancato riconoscimento della continuazione e il trattamento sanzionatorio.
3. Con sentenza in data 17/01/2019 la Corte di Appello di Venezia confermava la condanna di primo grado. Rilevava la Corte territoriale che nel Foglio di Via Obbligatorio non occorreva l'ordine di fare rientro nella residenza, per cui si trattava di una circostanza priva di rilievo;
inoltre, nulla consentiva di desumere che l'imputato non si fosse mai allontanato da Padova dopo la prima constatazione di violazione, per cui si trattava di due reati distinti, non uniti peraltro da un vincolo di continuazione giacchè non risultava quale fosse lo scopo unitario delle diverse condotte;
i precedenti penali non lievi impedivano di applicare l'art. 62 bis cod.pen. e la pena inflitta era ritenuta congrua.
4. Avverso detta sentenza propone ricorso l'interessato a mezzo del difensore Avv. Claudia Alpagotti.
4.1. Con il primo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b) ed e), cod.proc.pen., erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione: sostiene che la fattispecie contestata al ricorrente ha natura di reato permanente e che non vi era prova che egli si fosse allontanato da Padova per farvi poi rientro;
invece, la Corte territoriale aveva rovesciato l'argomento, affermando che non vi era prova che egli fosse rimasto in Padova, ma allora si versava in un caso di 2 insufficienza probatoria che, unita alla presunzione di non colpevolezza, doveva dare luogo ad una assoluzione 4.2. Con il secondo motivo deduce, ex art. 606, comma 1 lett. b), cod. proc.pen., erronea applicazione di legge: lamenta che la continuazione era stata* esclusa incongruamente, poiché occorreva soltanto una programmazione per linee essenziali, non esclusa dalle cadenze temporali distanti.
5. In udienza il P.G. ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La sentenza impugnata deve essere annullata, per le ragioni di seguito esposte. La condotta sanzionata dall'art. 76, comma 3, d.lgs. settembre 2011, n. 159, consiste nella contravvenzione alle disposizioni di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo, a tenore del quale «Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate». La norma individua e descrive il contenuto del provvedimento amministrativo (la cui inosservanza integra il reato e che ne costituisce il necessario antecedente logico- giuridico) e lo configura come una misura di prevenzione di natura promiscua, che assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, con il foglio di via obbligatorio, e il divieto di ritorno. La legittima emissione del provvedimento da parte del Questore postula la sussistenza di una duplicità di condizioni, che devono ricorrere contestualmente (come fatto palese dall'uso della congiunzione «e»), rappresentate, da un lato, dal giudizio di pericolosità formulato nei confronti della persona appartenente a una delle categorie indicate nel precedente art. 1, e, dall'altro, dal dato di fatto che la persona si trovi fuori del luogo di residenza.
2. Ha ritenuto la Corte territoriale che l'atto amministrativo, per essere conforme alla fattispecie tipica descritta dalla legge, non doveva necessariamente prevedere, quale presupposto necessario e non già eventuale o alternativo del divieto di - - rientro della persona (in difetto di autorizzazione, o prima del termine imposto) nel Comune dal quale viene allontanata, l'ordine di fare ritorno nel luogo di residenza con M foglio di via obbligatorio. Al contrario, l'accertamento che la persona si trova in un luogo diverso da quello di residenza e l'ordine conseguente di farvi (immediato) rientro costituiscono condizioni imprescindibili della legittima emissione della contestuale- e inscindibili - 3 inibitoria, rivolta al medesimo soggetto, di fare ritorno nel luogo dal quale viene allontanato. Da ciò discende che l'assenza nel provvedimento del Questore del suddetto accertamento e/o del conseguente necessario ordine di rimpatrio» rende l'atto - amministrativo difforme dalla fattispecie tipica e carente di uno degli elementi essenziali previsti dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la cui mancanza è idonea a produrre la nullità (di natura strutturale) dell'atto prevista dall'art. 21- septies della legge 7 agosto 1990, n. 241, sul procedimento amministrativo. Non ignora il Collegio l'opposto indirizzo (affermato, tra le altre, da Sez. 1, n. 4702 del 12/12/2013, dep. 2014, Florian, non massimata;
Sez. 1, n. 29694 del 07/06/2012, Gamba, Rv. 253069; Sez. 1, n. 46257 del 08/11/2012, Rapisarda, Rv. 253966) secondo il quale «Ai fini della sussistenza del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, è sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni», ma essendo, appunto, sufficiente «ai fini della sua legittimità che contenga l'imposizione anche solo di uno dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico». Tesi, questa, che troverebbe ulteriore, indiretta, conferma nel pregresso riconoscimento, ad opera della stessa giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 1366 del 2 ottobre 1997, Giunta, Rv. 209690), della diversa natura istantanea, in un caso, permanente, nell'altro dei - ― reati connessi, rispettivamente, all'inosservanza dell'obbligo di presentarsi nel Comune di rimpatrio entro il termine assegnato dall'autorità amministrativa ed al mancato rispetto del divieto di fare ritorno senza autorizzazione, prima di un termine predeterminato, anch'esso stabilito dall'autorità amministrativa, nel territorio da cui il soggetto è stato allontanato, in quanto ritenuto motivatamente pericoloso. Reputa il Collegio di aderire ad un più recente ed ormai consolidato orientamento (espresso da Sez. 1, n. 22687 del 26/03/2013, Varga;
Sez. 1, n. 33108 del 19/03/2019, Rv. 276410; Sez. 1, n. 36653 del 03/06/2019, Rv. 276866; Sez. 1, n. 30950 del 16/04/2019, Rv. 276608), secondo il quale il decreto del Questore che, nel concorso dei presupposti e delle condizioni di legge, si limiti a imporre il solo divieto di ritorno (ovvero alternativamente disponga il rimpatrio senza il divieto de quo) non corrisponde al modello del provvedimento tipizzato dalla legge e, pertanto, sotto tale My profilo, può considerarsi illegittimo. Che questa sia la più corretta lettura della disposizione è confermato, in primis, dal suo tenore testuale, che individua con chiarezza due distinti presupposti, costituiti, rispettivamente, dalla pericolosità per la sicurezza pubblica e dal trovarsi l'interessato fuori del luogo di residenza, ciò che, già sotto il profilo logico, presuppone l'esistenza di un luogo di residenza ove costui come reso evidente dal - 4 prefisso iterativo «ri», utilizzato dal Legislatore anche con riferimento alla destinazione del soggetto allontanato, per la quale è stato scelto il verbo rimandare>> ha fissato il centro dei propri interessi. Ciò influisce sul contenuto minimo ed imprescindibile del provvedimento, che ricollega l'allontanamento dal Comune in cui si è manifestata la pericolosità sociale al rimpatrio in quello di residenza, con conseguente divieto di ritorno nel Comune dal quale il destinatario del foglio di via è stato allontanato. Nella stessa direzione milita il precetto penale della cui trasgressione si discute, nella parte in cui dispone che Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena, il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio», in tal modo dando per scontata e presupposta l'esistenza e la pregressa indicazione, all'atto dell'adozione del foglio di via obbligatorio le cui prescrizioni sono state disattese, di un luogo di residenza verso il quale è stato ordinato il ritorno. In chiave teleologica, poi, deve segnalarsi il saldo ancoraggio delle disposizioni in esame alla necessità di prevenire le manifestazioni della pericolosità sociale per la sicurezza pubblica della quale il destinatario del foglio di via ha dimostrato di essere portatore, ovvero alla finalità di controllo che orienta l'intero settore delle misure di prevenzione personale. A quest'ultimo proposito, soccorre la recente pronunzia della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che nell'escludere che le misure di prevenzione personale abbiano nella sostanza carattere sanzionatorio-punitivo e, quindi, chiamino in causa necessariamente le garanzie che la CEDU, e la stessa Costituzione, sanciscono per la materia penale ha ribadito che esse, imperniate come sono su un giudizio di - persistente pericolosità del soggetto, hanno una chiara finalità preventiva anziché punitiva, mirando a limitare la libertà di movimento del loro destinatario per impedirgli di commettere ulteriori reati, o quanto meno per rendergli più difficoltosa la loro realizzazione, consentendo al tempo stesso all'autorità di pubblica sicurezza di esercitare un più efficace controllo sulle possibili iniziative criminose del soggetto. Il giudice delle leggi ha tratto argomento dalla precedente considerazione per notare come l'indubbia dimensione afflittiva delle misure di prevenzione personale non sia, in quest'ottica, «che una conseguenza collaterale di misure il cui scopo essenziale è il controllo, per il futuro, della pericolosità sociale del soggetto interessato: non già la punizione per ciò che questi ha compiuto nel passato». Acclarato, allora, che scopo del foglio di via obbligatorio, così come di ogni altra My misura di prevenzione personale, è quello di arginare il pericolo di commissione di future condotte illecite, appare evidente che la fruttuosità del provvedimento è legata, quantomeno in via concorrente, all'invio del soggetto presso il luogo ove, avendo egli fissato la propria residenza, sono minori le difficoltà per le istituzioni preposte di esercitare la vigilanza e porre in essere le ulteriori iniziative intese a prevenire eventuali iniziative criminose, mentre, per converso ed in parallelo, più 5 consistenti sono le chances che il destinatario del foglio di via si astenga, in un ambiente in cui egli è meglio inserito, da comportamenti devianti. L'obiettivo della norma risulterebbe, invece, sostanzialmente frustrato, almeno sotto l'angolo prospettico considerato, qualora si ammettesse la legittimità di un provvedimento dal contenuto circoscritto all'allontanamento dal luogo di manifestazione della pericolosità sociale ed al divieto di reingresso, in quanto tale non funzionale alle immanenti e preminenti esigenze di controllo.
3. Una volta acclarata l'illegittimità del provvedimento amministrativo che, nell'imporre l'allontanamento del soggetto socialmente pericoloso da un dato luogo ed il divieto di farvi ritorno per un certo torno di tempo, non gli prescriva di portarsi nel luogo di residenza, va positivamente risolto il dilemma in ordine alla sindacabilità dell'atto in sede penale, in bonam partem ed in vista della disapplicazione del provvedimento illegittimo alle cui disposizioni imperative l'imputato non abbia ottemperato. Il potere di sindacato e di disapplicazione da parte del giudice penale dell'atto amministrativo, anche nel caso in cui esso non comporti una lesione di diritti soggettivi, può trovare fondamento e giustificazione in una esplicita previsione legislativa (come ad esempio avviene con il disposto dell'art. 650 cod. pen.) ovvero nell'ambito di interpretazione della norma penale, qualora la legittimità dell'atto amministrativo si presenti essa stessa come elemento essenziale della fattispecie criminosa. Nel caso in esame, l'accertamento della rispondenza della misura di prevenzione disciplinata dall'art. 2 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, al modello tipico previsto dalla legge costituisce adempimento doveroso, avente ad oggetto proprio la validità dell'atto integrante il presupposto del reato, e tanto più ineludibile allorché l'invalidità discenda dal difetto di uno degli elementi essenziali del provvedimento, integrante la forma più grave di patologia, rappresentata dalla nullità e non dall'annullabilità. Questa Corte, invero, ha avuto modo di affermare che la conformità a legge del provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio deve essere accertata dal giudice penale alla luce dei parametri - indicati nell'art. 21-octies della legge n. 241 del 1990 dell'incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, con la - precisazione, per quanto riguarda quest'ultimo, che esso è suscettibile di cognizione da parte del giudice ordinario non solo nella classica configurazione dello sviamento M di potere, ma anche nelle varie figure sintomatiche elaborate dalla giurisprudenza amministrativa (Sez. 1 n. 28549 del 18/06/2008, Rv. 241084). Non vi è ragione, dunque, di limitare o circoscrivere l'ambito e la portata del sindacato di legittimità del giudice penale, quando esso investa addirittura l'accertamento della presenza degli elementi essenziali del provvedimento amministrativo, la cui mancanza sia idonea a comportare la più grave sanzione della nullità (in conformità, del resto, all'indirizzo risalente a Sez. 3 n. 6537 del 30/03/1992, Rv. 190458), avuto ulteriormente riguardo al rango della situazione giuridica soggettiva lesa per effetto della imposizione, al di fuori delle condizioni previste dalla legge, dei limiti alla libertà di circolazione connessi alla emissione di foglio di via obbligatorio. Accertato da un lato, sul piano oggettivo, che la fattispecie legale tipica del foglio di via obbligatorio prevede la necessaria compresenza di entrambe le intimazioni, quella di fare rientro nel comune di residenza e quella di non fare ritorno nel Comune oggetto dell'ordine di allontanamento, la prima delle quali costituisce condizione e antecedente logico della seconda, e, dall'altro, che la corretta formazione dell'atto costituisce il presupposto del reato, integrato dall'inosservanza anche di una sola delle sue prescrizioni, deve giocoforza concludersi che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, determinando la carenza di un elemento essenziale, come tale incidente sulla validità e legittimità del provvedimento, comporta il venir meno dello stesso presupposto giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato. In linea di continuità con quanto stabilito da altra recente pronunzia (Sez. 1, n. 4074 del 09/01/2019, Rv. 275159), deve, quindi, essere superato l'orientamento espresso al riguardo in passato dalla giurisprudenza di legittimità. Poiché nel caso di specie è pacifico che il provvedimento del Questore che ha ordinato l'allontanamento dell'imputato dal territorio del Comune di Padova non era stato accompagnato da contestuale intimazione di fare rientro nel luogo di residenza, la decisione della sentenza impugnata di ritenere sussistente il reato derivante dall'inottemperanza di un ordine di allontanamento contenuto in un provvedimento affetto da nullità, perché privo di uno dei suoi elementi essenziali, non risulta corretta e merita censura.
4. La sentenza impugnata deve dunque essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso il 20 dicembre 2019. Consigliere estensorestensore Tuomo Michelle Il Presidente(dott.ssa Monica Boni) (dott. Antonio Minchella) vediscousex peri DEPOSITATA IN CANCELLERIA 7 -3 FEB 2020 IL CANCELLIERE