Sentenza 2 ottobre 1997
Massime • 1
La contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n.1423, può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - ed in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1997, n. 1366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1366 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Enzo PIROZZI Presidente del 02/10/1997
1. Dott. Vito LA GIOIA Consigliere SENTENZA
2. " Piero MOCALI Consigliere N.1256
3. " Paolo BARDOVAGNI Cons. relatore REGISTRO GENERALE
4. " Vincenzo Luigi TARDINO Consigliere N.22347/97
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GIUNTA Raffaele, n. 26.11.1962 a Vittoria
avverso la sentenza in data 28.2.1997 della Corte d'Appello di Catania Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bardovagni
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Vincenzo VERDEROSA che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione OSSERVA:
Con sentenza del 28.2.1997 la Corte d'Appello di Catania confermava la condanna a mesi due di arresto inflitta il 7.12.1995 dal Pretore di Ragusa a GIUNTA Raffaele per la contravvenzione prevista dall'art. 2 L. 27.12.1956 n. 1423 perché, rimpatriato con foglio di via obbligatorio e divieto di rientrare in Ragusa per tre anni, vi faceva ritorno nel periodo di interdizione. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, denunciando violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Deduce altresì la prescrizione del reato.
La contravvenzione prevista dall'art. 2 L. n. 1423/1956 può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio (ed in tal caso ha carattere di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione: cfr. Cass., Sez. I, 21.2.1995, Di Grazia) sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento (in tale ipotesi, che è quella che qui interessa, ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato:
cfr. Cass., Sez. I, 11.5.1976 n. 893). Nel caso di specie, a quanto risulta dalla sentenza impugnata il fatto è stato contestato come commesso ed esaurito nell'arco della giornata del 25.9.1992; da tale data, cessata la permanenza, decorre quindi il termine di prescrizione che, essendo trascorsi più di quattro anni e mezzo, è ormai maturato. Va quindi dichiarata l'estinzione del reato.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata, essendo il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 1997.
Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 1998