Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1997, n. 1366
CASS
Sentenza 2 ottobre 1997

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La contravvenzione al foglio di via obbligatorio, di cui all'art. 2 legge 27 dicembre 1956 n.1423, può realizzarsi sia non ottemperando all'ordine di rimpatrio - ed in tal caso ha natura di reato omissivo istantaneo, che si consuma con la scadenza del termine entro il quale il soggetto avrebbe dovuto raggiungere il luogo di destinazione - sia facendo ritorno non autorizzato nel comune da cui sia stato disposto l'allontanamento, ed in tale ipotesi ha natura di reato permanente, perdurando lo stato antigiuridico per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/10/1997, n. 1366
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1366
    Data del deposito : 2 ottobre 1997

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