Sentenza 7 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini della sussistenza del reato previsto dall'art. 2 della l. n. 1423 del 1956, è sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/06/2012, n. 29694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29694 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/06/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 628
Dott. BONITO Francesco Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 35576/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
1) MB AR N. IL 02/01/1981 C/;
avverso la sentenza n. 300304/2011 TRIB.SEZ.DIST. di MESTRE, del 05/04/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. G. Mazzotta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Il 5 aprile 2011 il Tribunale di Venezia assolveva GA NC dal reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, perché il fatto non sussiste.
Il giudice osservava che il foglio di via costituisce un atto complesso, che si compone di una duplice prescrizione: la prima consiste nel rimpatrio con foglio di via obbligatorio, la seconda nel divieto di ritorno per un periodo indicato. Ne deriva che il sindacato sulla legittimità formale del provvedimento del Questore - che rientra fra le prerogative del giudice, a differenza del sindacato nel merito dell'atto amministrativo, che gli è precluso - deve spingersi a verificare l'esistenza delle due componenti sopra indicate. Nel caso di specie a GA era stato ingiunto di non fare rientro nel territorio veneziano;
difettava, invece, l'altro contenuto essenziale prescritto dalla L. n. 1423 del 1956, art.
2. Di conseguenza il provvedimento amministrativo era illegittimo per carenza di uno dei contenuti essenziali e andava disapplicato con conseguente assoluzione dell'imputato.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Firenze, il quale lamenta erronea applicazione della legge penale, atteso che illegittimamente il Tribunale aveva ritenuto elemento costitutivo del provvedimento amministrativo la compresenza dell'ordine di rimpatrio nel comune di residenza insieme al divieto di rientro nel comune di allontanamento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. La L. n. 1423 del 1956, art. 2) sanziona due distinte condotte antigiuridiche, previste alternativamente dalla norma: l'inosservanza dell'obbligo di presentarsi nel comune di rimpatrio entro il termine assegnato dall'autorità amministrativa;
il mancato rispetto del divieto di fare ritorno senza autorizzazione, prima di un termine predeterminato, anch'esso stabilito dall'autorità amministrativo, nel territorio da cui il soggetto è stato allontanato, in quanto ritenuto motivatamente pericoloso.
Nel primo caso si è in presenza di un reato istantaneo, nel secondo di un reato permanente, atteso che la condotta antigiuridica si protrae per tutto il tempo del soggiorno nel luogo vietato (Sez. 1^, 2 ottobre 1997, n. 1366). Contrariamente a quanto argomentato nella sentenza impugnata - a sua volta fondata su un risalente precedente di questa Corte (Sez. 1^, 30 aprile 1973, n. 1273) -, dall'interpretazione letterale della norma si ricava univocamente che la disposizione in esame attribuisce autonomo rilievo ai due comportamenti antigiuridici, il cui presupposto è costituito dall'adozione del provvedimento amministrativo che trova la sua ragione d'essere nella pericolosità sociale manifestata dal soggetto in un determinato contesto territoriale e tale da imporre alternativamente o l'allontanamento (c.d. foglio di via) da un determinato territorio o il divieto di farvi ritorno per un prefissato periodo di tempo.
Il presupposto del reato non è, quindi, costituito da un provvedimento amministrativo complesso che, ai fini della sua rituale emissione, presuppone un duplice ordine di prescrizioni, essendo invece sufficiente, ai fini della sua legittimità, che contenga l'imposizione di uno solo dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico.
Nè, d'altra parte, appare rispettoso del dettato normativo sostituire all'analisi strutturale della norma il dato empirico dell'id quod plerumque accidit, quale parametro di valutazione della legittimità del provvedimento amministrativo, costituente il presupposto del reato. Sotto tale profilo non è, dunque, condivisibile il risalente precedente di questa Corte (Sez. 1^, 30 aprile 1973, n. 1273) che, anziché muovere dall'analisi del testo normativo, muove da un indimostrato dato di esperienza, ossia che il soggetto sottoposto ad allontanamento da un determinato territorio permanga indebitamente in esso, omettendo di fare ritorno nel comune di residenza, e delinea, in palese contrasto con la lettera e la voluntas legis, un nesso di interdipendenza tra due condotte che, così lette, finiscono per sovrapporsi e coincidere.
2. La contestazione formulata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato appare rispettosa dei principi in precedenza enunciati, in quanto la condotta vietata, di cui il ricorrente è stato chiamato a rispondere, è quella di inosservanza dell'ordine impartito dal Questore di Venezia di non fare ritorno, senza preventiva autorizzazione, nel comune di Venezia (comprese le relative frazioni) per la durata di tre anni a decorrere dalla notifica del provvedimento amministrativo.
Al contrario, la sentenza impugnata non ha fatto correttamente interpretato e applicato la L. n. 1423 del 1956, art. 2, laddove ha ravvisato un inscindibile nesso strumentale e funzionale tra le due prescrizioni amministrative, ciascuna dotata di sua autonomia, il cui mancato rispetto integra il reato in esame.
Per tutte queste ragioni s'impone l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Venezia.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per il giudizio di secondo grado alla Corte d'appello di Venezia.
Così deciso in Roma, il 7 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2012