Sentenza 11 aprile 2006
Massime • 1
Nell'ambito della riforma dei motivi di ricorso per cassazione ex art. 606, comma primo lett. e), cod.proc.pen., ad opera dell'art. 8 L. n. 46 del 2006, la previsione che il vizio di motivazione possa essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame va interpretata come relativa solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/04/2006, n. 18104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18104 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 11/04/2006
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - N. 629
Dott. SANDRELLI Giangiacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 12835/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR AT, n. a San Severo il 10 settembre 1970;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari depositata il 16 novembre 2004;
Sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Aniello Nappi;
Udite le conclusioni del P.M. Dr. DI POPOLO Angelo che ha chiesto l'inammissibilità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
AT AR impugna per Cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine al delitto di tentato furto aggravato di un'autovettura, così modificando l'originaria imputazione di tentata rapina. Lamenta erronea valutazione delle prove della sua colpevolezza, anche per quanto attiene al concorso con altri, e ingiustificato diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento ai precedenti dell'imputato e alle deposizioni dei testimoni che hanno individuato almeno quattro persone fuggire a bordo della vettura di AR AT dopo il fallito tentativo di furto ai danni di TI RE.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 5^, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. 2^, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, del resto, l'art. 606 c.p.p., non consente alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. 6^, 30 novembre 1994, Baldi, m. 200842; Cass., sez. 1^, 27 luglio 1995, Chiadò, m. 202228) o una diversa interpretazione delle prove (Cass., sez. 1^, 5 novembre 1993, Molino, m. 196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Mannino, m. 202903), perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
e l'art. 606 c.p.p., lettera e), quando esige che il vizio della motivazione risulti dal testo del provvedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definizione del controllo di legittimità sul vizio di motivazione. Nè questa interpretazione può risultare superata in ragione della modifica apportata all'art. 606 c.p.p., comma 1, lettera e, dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, con la previsione che il vizio di motivazione può essere dedotto quando risulti non solo dal testo del provvedimento impugnato ma anche "da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame". Questo riferimento va evidentemente interpretato in un senso che non privi di qualsiasi significato il limite della contestualità imposto dalla stessa disposizione;
e quindi va interpretato come relativo solo agli atti dai quali derivi un obbligo di pronuncia che si assuma violato dal giudice del merito, come ad esempio la richiesta di una circostanza attenuante o della sostituzione della pena detentiva. Infatti, se il vizio di motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata, come tradizionalmente si riconosce anche quando si attribuisce in via esclusiva al giudice del merito la selezione delle prove, questa selezione non può essere censurata neppure se il ricorso risulti effettivamente autosufficiente, perché il divieto di accesso agli atti istruttori è la conseguenza di un limite posto all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione, non ha una funzione solo "logistica", che possa essere soddisfatta mediante la trascrizione dei verbali di prova nel ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2006