Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 22687
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Sentenza 26 marzo 2013

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La violazione del divieto di non far ritorno in una certa località, che il questore abbia imposto senza contemporaneamente disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integra la contravvenzione prevista dall'art. 2 legge n. 1423 del 1956; il quale ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.

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  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26
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    Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 22687
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22687
Data del deposito : 26 marzo 2013

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