Sentenza 26 marzo 2013
Massime • 1
La violazione del divieto di non far ritorno in una certa località, che il questore abbia imposto senza contemporaneamente disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, integra la contravvenzione prevista dall'art. 2 legge n. 1423 del 1956; il quale ha abrogato le disposizioni contenute nell'art. 157 R.D. 18 giugno 1931 n. 773.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 22687 del 26https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 1 Num. 22687 Anno 2013 Presidente: ZAMPETTI UMBERTO Relatore: VECCHIO MASSIMO SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA nei confronti di: VARGA ANDREEA N. IL 25/03/1990 avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO eite-kikt~~-1313F- Data Udienza: 26/03/2013 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – SEZIONE PRIMA PENALE Ricorso n. 17.792/2012 RG. * Udienza del 26 marzo 2013 Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del dott. Mario Fraticelli, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/03/2013, n. 22687 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22687 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAMPETTI Umberto - Presidente - del 26/03/2013
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 433
Dott. CAPRIOGLIO Piera Maria S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANTALUCIA Giuseppe - Consigliere - N. 17792/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI VENEZIA;
nei confronti di:
GA EE N. IL 25/03/1990;
avverso la sentenza n. 2774/2011 TRIBUNALE di PADOVA, del 14/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 26/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito, altresì, nella pubblica udienza, il Pubblico Ministero in persona del Dott. FRATICELLI Mario, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte suprema, il quale ha concluso per l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata. RILEVA
1. - Con sentenza, deliberata il 14 dicembre 2011 e depositata il 23 dicembre 2011, il Tribunale ordinario di Padova, in composizione monocratica, ha assolto, perché il fatto non costituisce reato, GA EE dalla contravvenzione prevista e punita dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, per non avere osservato l'11
dicembre 2008 il divieto del questore della Provincia di Padova di ritornare in quel capoluogo, giusta foglio di via obbligatorio del 30 aprile 2007, in pari data notificatole.
Il Tribunale ha motivato: il fatto non sussiste;
il decreto adottato il 30 aprile 2007 dal questore di Padova è illegittimo;
e, pertanto, deve essere disapplicato;
infatti il provvedimento non contiene "l'ordine di rimpatrio", recando esclusivamente il divieto di ritornare nel comune di Padova;
e, per vero, il decreto, trattandosi di "atto complesso", risulta carente di un "requisito essenziale" colla conseguenza che non può perfezionarsi la contravvenzione la quale presuppone che il soggetto attivo sia gravato "dell'ordine di rimpatrio".
2. - Ha proposto ricorso per cassazione il procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale, in persona del Dott. PAVONE Francesco Saverio, mediante atto recante la data del 6 febbraio 2012, depositato il 7 febbraio 2012, col quale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2 e in relazione al Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773, artt. 157 e 163. Dopo aver stigmatizzato la discrasia tra la supposta insussistenza del fatto (predicata nella motivazione) e la formula assolutoria, nonché dopo aver censurato il riferimento (ritenuto atecnico) del giudice a quo all'"atto complesso", il Pubblico Ministero ricorrente ha argomentato: ai sensi delle succitate disposizioni del ridetto Testo Unico, le quali "sono, senza ombra di dubbio alcuno, per giurisprudenza ormai consolidata e pacifica, tuttora vigenti", l'autorità provinciale della Pubblica Sicurezza ha la duplice potestà a) di ordinare il rimpatrio nel comune di residenza delle persone pericolose, con foglio di via obbligatorio;
b) di vietare loro di ritornare nel luogo dal quale sono stati allontanati;
e può esercitare l'una o l'altra potestà sia congiuntamente con contestuale provvedimento che disgiuntamente;
e, nella specie, affatto legittimamente il questore ha imposto all'imputato il divieto di ritornare a Padova, prescindendo dal "contestuale provvedimento di rimpatrio con foglio di via obbligatorio".
3. - Il ricorso merita, nei termini che seguono, accoglimento. 3.1 - L'art. 157 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (già oggetto di parziale declaratoria di illegittimità costituzionale, giusta sentenza del giudice della L. 14 giugno 1956, n. 2) disponeva, nel combinato disposto dei commi 1 e 2 (e per effetto della ridetta pronuncia della Corte costituzionale), che "l'autorità locale di Pubblica Sicurezza" può fare "rimpatriare con foglio di via obbligatorio" comma 1 le "persone pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica moralità" comma 2.
Il comma 3 recava la ulteriore previsione che "L'autorità di pubblica sicurezza può vietare a chi è rimpatriato con foglio di via obbligatorio. di ritornare nel comune dal quale è allontanato senza preventiva autorizzazione dell'autorità stessa". 3.2 - Siffatta normativa non conforta, per vero, lo specifico argomento addotto dal ricorrente in punto di diritto. Nel sistema disciplinato dal Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza l'imposizione del divieto di ritorno (peraltro senza alcun limite temporale), se indubbiamente costituiva l'oggetto di ulteriore provvedimento della autorità, distinto dal rimpatrio, tuttavia lo presupponeva necessariamente. Destinatario, infatti, del divieto de quo era secondo la previsione normativa esclusivamente "chi fosse rimpatriato con foglio di via obbligatorio" e non altro soggetto. 3.3 - Inoltre, l'argomentare del procuratore generale della Repubblica presso la Corte territoriale è compromesso in radice dal presupposto, affatto erroneo, dal quale muove: la vigenza dell'art. 157 del Testo Unico, cit..
Gli arresti di legittimità invocati dal ricorrente contraddicono l'assunto del ricorso. Le tre sentenze citate (Sez. 1^, n. 2661 del 28/11/1990, Baldini;
Sez. 1^, n. 7624 del 23/05/1995, Federico;
e Sez. 1^, n. 7359 del 22/03/2000, Papapicco) hanno, infatti, ribadito che "la L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, ha disciplinato ex novo la materia del rimpatrio obbligatorio, precedentemente regolata dal R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 157". E nella giurisprudenza di questa Corte è affatto ricorrente la affermazione della abrogazione (tacita) delle (residue) disposizioni contenute nell'art. 157 del T.U. cit. per effetto della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, (v. in proposito Sez. 6^, n. 5403 del 18/04/1973 - dep. 13/07/1973, Vizzotto, Rv. 124611; Sez. 1^, n. 12730 del 11/07/1977 - dep. 07/10/1977, Ferro, Rv. 137063; Sez. 1^, n. 1013 del 09/06/1981 - dep. 04/07/1981, Broggi, Rv. 149666; Sez. 1^, n. 5628 del 18/05/1984 - dep. 14/06/1984, Salvatore, Rv. 164851; Sez. 1^, n. 951 del 14/10/1985 - dep. 25/01/1986, Tora, Rv. 171665; Sez. 1^, n. 5628 del 18/05/1984 - dep. 14/06/1984, Salvatore, Rv. 164851). 3.4 - Non di meno la denunzia della erronea applicazione della legge da parte del giudice a quo è (sotto diverso profilo) fondata. 3.5 - Giova considerare che di recente questa Corte suprema di Cassazione ha fissato, proprio in termini, il principio di diritto secondo il quale "ai fini della sussistenza del reato previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 2, è sufficiente, alternativamente, la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure quella del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, non richiedendo la norma, quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni" (Sez. 1^, n. 29694 del 07/06/2012 - dep. 20/07/2012, Pg in proc. Gamba, Rv. 253069, e Sez. 1, n. 46257 del 08/11/2012 - dep. 28/11/2012, Pg in proc. Rapisarda, Rv. 253966).
Al riguardo entrambi i succitati arresti hanno argomentato: "Il presupposto del reato non è costituito da un provvedimento amministrativo complesso che, ai fini della sua rituale emissione, presuppone un duplice ordine di prescrizioni, poiché è sufficiente ai fini della sua legittimità che contenga l'imposizione anche solo di uno dei due diversi tipi di ordine, funzionali a garantire l'ordine pubblico".
3.6 - Orbene il principio di diritto, secondo il quale la contravvenzione in parola è configurabile pur in relazione a provvedimento meramente inibitorio del questore, che, senza disporre il rimpatrio con foglio di via obbligatorio, si sia limitato a imporre il divieto di ritorno, deve essere tenuto fermo colle esplicazioni e per le ragioni che seguono.
3.7 - La L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, comma 1, (nel testo vigente, come modificato dalla L. 3 agosto 1988, n. 327, art. 3, comma 1, che, sopprimendo le parole "o per la moralità", ha eliminato il riferimento alle persone pericolose per la moralità e, per l'effetto, ha limitato il potere del questore, restringendo l'ambito dei destinatari del provvedimento) recita: "Qualora le persone indicate nell'articolo precedente siano pericolose per la sicurezza pubblica .. e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate".
La esegesi della disposizione conduce a ritenere che il legislatore ha rimodulato, circoscrivendo sia sul piano subiettivo dei destinatari, sia su quello oggettivo del contenuto del provvedimento di prevenzione, sia mediante la introduzione della garanzia della motivazione, le distinte previsioni del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio (già previsto nel dell'art. 157, comma 2, del T.U. cit.) e del divieto di ritorno (già contemplato nel comma successivo senza limiti di tempo), fondendole in una unica misura di natura promiscua, la quale assomma effetti coercitivi e inibitori: il rimpatrio, mediante foglio di via obbligatorio, col divieto di ritorno.
Accredita ulteriormente tale la conclusione la disposizione dell'art. 2, cit., comma 3, che recita: "Nella sentenza di condanna viene disposto che, scontata la pena il contravventore sia tradotto al luogo del rimpatrio".
3.8 - Epperò il decreto del questore che, nel concorso dei presupposti e delle condizioni di legge, si limiti a imporre il solo divieto di ritorno (ovvero alternativamente disponga il rimpatrio senza il divieto de quo) non corrisponde al modello del provvedimento tipizzato dalla legge e, pertanto, sotto tale profilo, potrebbe considerarsi illegittimo.
Ma siffatta illegittimità non è rilevabile dal giudice ordinario, nel giudizio penale, ai fini della disapplicazione del provvedimento amministrativo.
Il giudice penale, infatti, difetta della giurisdizione a sindacare, sotto il profilo indicato, il provvedimento della autorità amministrativa di polizia, in quanto "non ha, ai sensi della L. 20 marzo 1865, n. 2248, artt. 4 e 5, all. E, il potere di disapplicare gli atti amministrativi illegittimi che non comportano una lesione dei diritti soggettivi" (Sez. Un., n. 3 del 31/01/1987 - dep. 17/02/1987, Giordano, Rv. 176304).
E, per l'appunto, nessuna lesione di diritti soggettivi è evidentemente configuratale se il questore, nell'esercizio della più ampia potestà di prevenzione attribuitagli dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, ometta (in ipotesi illegittimamente) di adottare la statuizione del rimpatrio, limitando il provvedimento alla imposizione del solo divieto di ritorno.
La conseguente impossibilità giuridica di sindacare e disapplicare il provvedimento amministrativo in sede penale rende, pertanto, irrilevante il profilo di illegittimità dell'atto amministrativo, ritenuto dal primo giudice nella sentenza impugnata, e non pregiudica la configurabilità del reato previsto e punito dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, commi 1 e 2, là dove (in carenza del rimpatrio con il foglio di via) il soggetto attivo, sottoposto al (solo) divieto di ritorno, contravvenga.
3.9 - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio, per il giudizio di secondo grado ai sensi dell'art. 569 c.p.p., comma 4, alla Corte di appello di Venezia, la quale si uniformerà al seguente principio di diritto che questa Corte suprema di Cassazione enuncia ai sensi dell'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 2: "Anche in mancanza del rimpatrio con il foglio di via obbligatorio (mai disposto dal questore) la violazione del divieto di ritorno, imposto nel caso di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 2, comma 1, integra la contravvenzione punita dal successivo comma 2".
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Venezia per il giudizio di secondo grado.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013