Sentenza 15 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/10/2003, n. 15376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15376 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2003 |
Testo completo
I T T I R E I N D O E I I Z Aula L A OGGETTO: Equa riparazio L R Incidenza della fase pe O A пе P B nale che ha preceduto il giu I EPUBBLICA ITALIANA R A dizio civile. D A U E Q T IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E N E E A I G S CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R G E E O T S A M SEZIONE PRIMA CIVILE 1 53 7 6/03comp osta dagli Ill.mi Si ri Magi 12374/02. Presidente Dott. Giovanni Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore 31317 Cron. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Consigliere Rep. 40754 Dott. Giuseppe MARZIALE Ud. 12.5.03. Dott. Massimo BONOMO Consigliere ha pronunciato la seguente: S E N T E N ZA sul ricorso proposto da: NG RZ, elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Augusto Imperatore, n. 22, presso l'avv. Massimo Annesi, che unitamente all'avv. Car- lo Zauli del foro di Forlì lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del mi- nistro in carica, elettivamente domiciliato in Ro- ma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
4 2 2 3 1 0 5 0 2 controricorrente avverso il decreto della Corte d'Appello di Ancona pubblicato il 17 dicembre 2001; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12 maggio 2003 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito l'avv. Massimo ANNESI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Maurizio VELARDI, che ha con- cluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 5 settembre 2001 ER NI conveniva in giudizio dinanzi al la Corte d'Appello di Ancona il Ministero della Giu stizia per sentirlo condannare all'equa riparazione del danno patrimoniale e non patrimoniale da lui subito in dipendenza della non ragionevole durata del processo da lui promosso davanti al Tribunale di Forlì il 30 novembre 1988, dopo la conclusione del processo penale, nei confronti della Soc. Coop. a r.
1. C.I.A. Imballaggi ed Affini, sua datrice di lavoro, per il risarcimento dei danni derivati da un grave infortunio sul lavoro da lui subito il 23 novembre 1984 che gli aveva causato varie frat- ture con conseguente amputazione della gamba de- 2 stra. Esponeva il ricorrente che il processo, pro- mosso con atto di citazione del 30 novembre 1988 dopo l'esaurimento del processo penale per lesioni colpose a carico dell'autore materiale del fatto e del legale rappresentante della società sua datrice di lavoro, si era concluso con sentenza definitiva della Corte d'Appello di Bologna del 30 maggio 1997; precisava che il danno patrimoniale andava commisurato all'importo di £. 445.251.497, come da atto di precetto intimato alla società debitrice e rimasto senza esito in quanto la società era stata posta in liquidazione coatta amministrativa, mentre il danno non patrimoniale doveva essere determinato quanto meno in misura di £. 27.000.000. Con decreto del 13-17 dicembre 2001 la corte a dita, pur riconoscendo che la causa aveva presenta to una certa complessità sia per la chiamata in cau sa della società assicuratrice della convenuta e l'intervento dell'I.N.A.I.L., sia per il necessario espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, riconosceva la non ragionevole durata del processo;
rigettava tuttavia la domanda di equa riparazione del danno patrimoniale in base alla considerazione che non solo la messa in liquidazione coatta ammini strativa della società convenuta non comportava il 3 venir meno di ogni possibilità satisfattoria del suscettibile di insinuazione credito dell'attore, al passivo in via privilegiata, ma che non era nep- pure stata fornita la prova che il patrimonio della società avrebbe consentito il completo adempimento della sua obbligazione risarcitoria nell'ipotesi di ragionevole durata del processo, dal momento che la liquidazione coatta amministrativa disposta con de- creto del 23 febbraio 1998 rappresentava l'atto fi- nale dell'accertamento di uno stato d'insolvenza ri salente nel tempo, e ciò induceva a ritenere che an che una decisione più tempestiva non avrebbe garan- tito all'attore un integrale soddisfacimento delle proprie pretese;
liquidava quindi in via equitativa;
l'equa riparazione del pregiudizio non patrimoniale in misura di £.
4.000.000 in considerazione del pa- tema d'animo, dell'ansia e della preoccupazione de- rivanti dai tempi di attesa per la definizione del giudizio. Contro detto provvedimento ricorre per cassa- zione ER NI con tre motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia. MOTIVI DELLA DECISIONE 4 Con i tre motivi di ricorso, che per la natura delle questioni sollevate sono suscettibili di esa- me congiunto, il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 2, 3 e 6 della legge 24 marzo 2001, n. 89, e dell'art. 6, par. 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e sostiene che il decreto impugnato avrebbe omesso di considerare nel computo della dụ rata del processo per il risarcimento dei danni da lui subiti anche il tempo occorso per la conclusio- ne del processo penale nei confronti del legale rap presentante della società e di un suo dipendente di rettamente responsabile dell'incidente posto a fon- damento delle sue pretese risarcitorie, avente na- F tura pregiudiziale, e che erronea sarebbe quindi la conclusione secondo cui anche un processo di durata ragionevole non avrebbe pregiudicato il tempestivo integrale risarcimento a lui dovuto (primo motivo); si duole della omessa motivazione in ordine al dan- no patrimoniale e della irrisoria misura della li- quidazione del danno non patrimoniale (secondo mo- tivo) e della mancata rifusione delle spese giu- dioziali sostenute (terzo motivo). Il ricorso merita accoglimento poiché il decre to impugnato, premesso che costituisce fonte di dan 5 no indennizzabile tutto il tempo eccedente la ragio nevole durata del processo, ha poi affermato generi camente che il processo in questione, pur nella sua complessità, non giustificava il ritardo con il qua le l'autorità giudiziaria adita era pervenuta ad u na sentenza definitiva, senza tener conto della du- rata del processo penale avente natura pregiudizia- senza pervenire all'individuazione della giu- le e sta durata della vicenda giudiziaria in questione. La determinazione del periodo di tempo ecceden te il termine di ragionevole durata del processo è infatti indispensabile perché, a norma dell'art. 3, lett. a), della legge n. 89 del 2001, rileva solo il danno riferibile a tale periodo. La sua precisa 4 individuazione acquista inoltre rilievo particolare nella specie dovendo stabilirsi se una durata ragio nevole del processo avrebbe consentito la completa realizzazione del credito dell'attore, erroneamente ritenuto di natura privilegiata, nei confronti del- la società datrice di lavoro, ovvero se questa fos- se già all'epoca in stato di insolvenza, tenuto con to del fatto che la società debitrice è stata posta in liquidazione coatta amministrativa solo con de- creto del 23 febbraio 1998, dopo ben quattordici an ni dall'incidente subito dal ricorrente: ne conse- 6 gue che, in considerazione del lungo tempo trascor- -so dall'inizio della vicenda giudiziaria al quale deve aggiungersi anche la durata del processo pena- le - non vi è spazio per una presunzione di insol- venza della società debitrice in assenza di qualsia si valido momento di riferimento temporale. Inoltre, la liquidazione del danno morale, pur rimessa alla valutazione equitativa del giudice, non può prescindere, quanto alla sua sussistenza e al suo ammontare, da ogni riferimento alla durata eccessiva del processo, che nella specie è stata affermata senza alcuna precisa determinazione tem- porale poiché la motivazione della sentenza impu- gnata si esaurisce in una serie di richiami stereo- tipi alla peculiarità del casi e alla particolare situazione soggettiva della parte, sicché la deter- minazione del danno non patrimoniale appare, in ef- fetti, del tutto apodittica mancando ogni conside- razione del rapporto fra la durata eccessiva del processo e la gravità delle sofferenze morali del ricorrente. In conclusione, perciò, il decreto impugnato dev'essere cassato con rinvio della causa alla Cor- te d'Appello di Ancona in diversa composizione, la quale si conformerà al principio di diritto secondo do cui l'accertamento della sussistenza e dell'en- tità del pregiudizio derivante dalla eccessiva du- rata del processo, sia sotto il profilo del danno patrimoniale che sotto quello del danno non patri- moniale, non può prescindere dalla precisa indivi- duazione del periodo di tempo eccedente il termine ragionevole di durata del processo. Al giudice di rinvio viene rimessa altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Ancona, in diversa composizione, alla quale rimette altresì la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 maggio 2003. IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Mas Wikrone IL CANCELLIERE Domenico Massalupe CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Depositate in Dancell HECANCEHell il 15.011.2003 8