Sentenza 1 marzo 2007
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza dei termini per il deposito della motivazione della sentenza, opera nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata ed esplica, pertanto, i suoi effetti nei confronti di tutti coloro che vi sono sottoposti, sia degli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia di quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/03/2007, n. 35767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35767 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 01/03/2007
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 508
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 44780/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D'IN VI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria 18 ottobre 2006 nel proc. pen. n. 99/97 RGNR DDA, n. 22/04 RG ASS. APP., n. 352 P/06 RTL.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
sentita la requisitoria del Procuratore Generale in persona del Dott. MELONI Vittorio, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l'arringa del difensore, Avv. MINNITI BRUNO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con istanza in data 12 maggio 2006 EN D'IN, condannato in primo grado, nelle more del processo d'appello ha chiesto di essere immediatamente scarcerato per decorso dei termini di fase di custodia cautelare ex art. 303 c.p.p., n. 1, lett. c), n. 3, sostenendo l'inapplicabilità alla propria posizione della sospensione della decorrenza dei predetti termini per novanta giorni, disposta dalla Corte di Assise di Locri nel periodo relativo al deposito della sentenza, in quanto era all'epoca latitante ed era stato arrestato in data 13 dicembre 2003, solo dopo la lettura il 17 novembre 2003 della sentenza di primo grado.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria in data 28 giugno 2006 respingeva l'istanza.
Avverso la predetta ordinanza il D'IN proponeva appello, che il Tribunale del riesame rigettava con ordinanza del 18 ottobre 2006. Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria il D'IN ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. violazione dell'art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c), n. 3, art. 304 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 544 c.p.p., comma 3, art. 416 bis c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 74, (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e), perché la Corte di Assise di Locri non ha emesso nei confronti del D'IN, latitante, il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il periodo di novanta giorni necessario per la redazione della motivazione, già emesso per gli imputati detenuti alla data della pronuncia della sentenza, e il termine di custodia cautelare era già decorso il 13 giugno 2001, prima dell'emissione, in data 1 luglio 2006, del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per la fase del giudizio di secondo grado da parte della Corte d'Assise d'appello.
Con atto pervenuto il 13 febbraio 2007 il D'IN proponeva i seguenti motivi nuovi:
2. violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 297 c.p.p., comma 3, in relazione alla sussistenza del divieto di contestazione a catena, con particolare riguardo alla desumibilità dagli atti della sussistenza del sodalizio criminoso contestato con l'ordinanza di custodia cautelare successivamente emessa, così com'è stato documentato con i motivi di gravame e, successivamente, con i motivi di ricorso per cassazione in ordine alla censura di mancanza di motivazione e violazione di legge;
3. erroneità - in ragione del fatto che anteriormente all'emissione della prima delle due ordinanze custodiali fossero già in essere tutti gli elementi costitutivi dell'associazione criminosa contestata con l'ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria - del ragionamento operato dal predetto Tribunale alla pag. 4 dell'ordinanza e richiamato in precedenza. L'impugnazione è infondata.
1. La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in tutti i casi previsti dall'art. 304 c.p.p., riguarda tutti coloro che vi sono sottoposti e, quindi, sia gli imputati già detenuti nel corso del giudizio, sia quelli che, giudicati in stato di latitanza o di libertà, siano sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo.
La sospensione dei termini di custodia cautelare è, infatti, operante nei confronti della situazione processuale obiettivamente considerata e investe, quindi, obiettivamente tutti gli imputati che durante il periodo di sospensione si trovino o vengano a trovarsi colpiti da un titolo custodiate: con la conseguenza inevitabile che, allorché si tratti di sospensione in pendenza del termine per il deposito della motivazione, gli effetti sospensivi si producono anche nei riguardi di quegli imputati che erano liberi o latitanti nel momento della lettura del dispositivo di sentenza e sono stati assoggettati a custodia cautelare nel periodo in cui non è ancora redatta la motivazione e la sospensione è operativa (Cass., sez. 1^, 14 luglio 1998 n. 4306, ric. Rumbo;
sez. 1^, 20 dicembre 2001 - 11 febbraio 2002 n. 5482, ric. Saliemo;
sez. 6^, 28 marzo 2003 n. 21930, ric. Piccolo;
sez. 1^, 17 dicembre 2004 - 1 marzo 2005 n. 7667, ric. Biondolillo;
conf. anche Cass., sez. 1^, 27 giugno 2003 n. 28482, ric. Lucariello, secondo la quale la sospensione ex art. 304 c.p.p., ha natura oggettiva e spiega i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato latitante, facendo salva l'ipotesi che lo stesso provvedimento sospensivo circoscriva i suoi effetti solo agli imputati in stato di custodia cautelare, indicando le ragioni che giustificano la diversità di trattamento).
La decisione del Tribunale risulta perciò giuridicamente corretta e adeguatamente motivata, per cui il primo motivo di ricorso appare infondato.
2. Il secondo motivo è inammissibile perché generico in quanto formulato in termini tali da non consentire l'identificazione di specifiche censure, in contrasto con la regola, stabilita a pena d'inammissibilità dall'art. 581 c.p.p., lett. c), e art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), per cui nei motivi d'impugnazione devono essere indicate specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta, considerando che quelle mosse in appello sono state motivatamente rigettate.
Pertanto il ricorso non può essere accolto.
Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese giudiziali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti previsti dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 1 marzo 2007.
Depositato in Cancelleria il 28 settembre 2007