Sentenza 17 dicembre 2004
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, in pendenza del deposito della motivazione della sentenza di condanna, (art. 304, comma primo, lett. c e 544, comma terzo, cod. proc. pen.) esplica i suoi effetti anche nei confronti dell'imputato giudicato in stato di libertà e sottoposto a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza, avuto riguardo alla previsione dell'art. 304 succitato, per il quale gli effetti sospensivi si producono nei confronti di tutti gli imputati detenuti, indipendentemente dal momento iniziale di tale stato, nonché alla violazione del principio di eguaglianza, che comporterebbe l'opposta soluzione, quale conseguenza di un diverso trattamento, a fronte di una medesima situazione oggettiva, tra imputati solo originariamente liberi e quelli ab initio detenuti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/12/2004, n. 7667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7667 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANTACROCE Giorgio - Presidente - del 17/12/2004
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - N. 5112
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 32209/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OL SE, n. il 10 novembre 1949;
contro l'ordinanza 9 luglio 2004 del Tribunale di Palermo;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Livio Pepino;
sentito il Procuratore Generale Dr.ssa ELISABETTA Cesqui che ha chiesto il rigetto del ricorso;
OSSERVA
1. Con ordinanza 16 giugno 2004 la Corte d'assise di appello di Palermo ha rigettato la richiesta di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare proposta da OL SE (detenuto per il delitto di duplice omicidio aggravato e condannato in primo grado, con sentenza 7 aprile 2001, alla pena dell'ergastolo). Tale decisione è stata confermata dal Tribunale di Palermo, sezione del riesame, che, con ordinanza 9 luglio 2004, ha rigettato l'appello dell'imputato. Ha osservato il tribunale che i termini massimi della custodia non erano, all'epoca, decorsi dovendo in essi conteggiarsi anche i novanta giorni corrispondenti alla sospensione ex art. 304, primo comma, lett. c del codice di rito disposta dalla Corte di assise di Palermo con ordinanza in calce al dispositivo della sentenza di condanna 7 aprile 2001 (estesa anche al OL, libero all'atto della pronuncia della sentenza, ma sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere con ordinanza emessa contestualmente alla sentenza de qua). Contro l'ordinanza ha proposto ricorso il BI per violazione di legge assumendo che il tribunale ha errato nel ritenere il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare emesso ex art. 304, primo comma, lett. c codice procedura penale operante anche nei confronti dell'imputato giudicato in stato di libertà ma sottoposto a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il thema decidendi, non essendo in contestazione tra le parti la situazione di fatto, è circoscritto alla questione di diritto se la sospensione dei termini di custodia cautelare disposta in pendenza del deposito della motivazione della sentenza, ai sensi degli articoli 304, comma 1^ lett. c e 544, comma 3 del codice di rito, operi solo per gli imputati che, durante il giudizio, si trovano già detenuti ovvero si estenda anche per quelli che, giudicati in stato di libertà, sono sottoposti a misura cautelare dopo la lettura del dispositivo della sentenza di condanna. Esiste sul punto contrasto giurisprudenziale, essendo la prima tesi sostenuta da Cass., sez. 2^, 14 novembre 2000 - 20 settembre 2001, Caracciolo, riv. n. 220881 e la seconda da Cass., sez. 1^, 14 luglio - 28 settembre 1998, Rumbo, riv. n. 211414 (a cui hanno fatto seguito sez. 1^, 12 dicembre 2001 - 8 febbraio 2002, Granata, riv n 220825; sez. 1^, 20 dicembre 2001 - 11 febbraio 2002, Salierno, riv. n. 220831; sez. 6^, 28 marzo - 17 maggio 2003, Piccolo, riv. n. 226200). In siffatta situazione ritiene il collegio più persuasiva la tesi dell'operatività della sospensione anche nei confronti dell'imputato originariamente libero ma raggiunto da misura cautelare dopo la lettura del dispositivo per due decisive ragioni: a1) l'art. 304, primo comma, del codice di rito fa univocamente riferimento a una situazione processuale obiettivamente considerata e a ciò consegue, necessariamente, che gli effetti sospensivi si producono nei riguardi di tutti gli imputati detenuti durante il verificarsi di detta situazione (indipendentemente dal momento iniziale di tale stato); a2) considerare in modo diverso, in presenza di sospensione determinata dai tempi di redazione della motivazione, gli imputati originariamente liberi da quelli sin ab initio detenuti determinerebbe una disparità di trattamento ingiustificata e incoerente con il principio di cui all'art. 3 Costituzione. Consegue a quanto precede che la decisione del tribunale del riesame è stata corretta e che il ricorso deve essere respinto con seguito di spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94, co. 1^ ter, disp. att. C.p.p..
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il febbraio 2005.