Sentenza 14 novembre 1997
Massime • 1
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c c.p.p. rientra nella competenza del giudice che procede, il quale è l'unico in grado di valutare la complessità della parte argomentativa della decisione, secondo il principio di cui all'art. 279 c.p.p.. Pertanto, con riferimento alla sentenza emessa nel giudizio di primo grado - la cui data di pronuncia segna l' inizio della decorrenza del termine della fase successiva di custodia cautelare - è competente tale giudice a emettere il provvedimento in questione il quale è destinato a prolungare i termini della custodia cautelare della fase successiva, e non al giudice di appello con riferimento al periodo impiegato dal giudice di primo grado per depositare la motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/1997, n. 4453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4453 |
| Data del deposito : | 14 novembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Camera di consiglio
Dott. Luciano DI NOTO - Presidente del 14.11.1997
Dott. Oreste CIAMPA - Consigliere SENTENZA
Dott. Ugo Luigi SCELFO - Consigliere N.4453
Dott. Tito GARRIBBA - Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. Ilario MARTELLA - Consigliere N.32645/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ST IU avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano del 16.4.1997. Sentita in camera di consiglio la relazione del Consigliere dott. Oreste CIAMPA.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto PROCURATORE GENERALE, dott. Gianfranco VIGLIETTA, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. La C O R T E osserva:
ST IU è stato condannato dal Tribunale di Milano, con sentenza del 1.4.1996, alla pena di anni 16 di reclusione per i resti di cui agli artt. 73 e 74 d.p.r.
9.10.1990 n. 309. La Corte d'Appello di Milano, a seguito d'impugnazione della sentenza, con ordinanza del 24.2.1997, su richiesta del PROCURATORE GENERALE, disponeva la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., dal 1.4.1996 al 30.6.1996, con riferimento al periodo che il giudice di primo grado aveva riservato a sè per il deposito della motivazione della sentenza e con conseguente decorrenza del termine di fase relativo al giudizio di appello dal 1.7.1996. A seguito di appello dell'imputato, che chiedeva la revoca del provvedimento perché emesso dalla Corte d'Appello in relazione a situazione anteriore al radicarsi della propria competenza nella fase d'appello e comunque senza il contraddittorio delle parti, il Tribunale di Milano, con ordinanza del 16.4.1997, confermava l'ordinanza impugnata.
Ricorre per cassazione ST IU e, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., denuncia l'ordinanza impugnata per due motivi.
Con il primo rileva la violazione di legge conseguente l'emissione da parte del giudice di appello del provvedimento di sospensione dei termini custodiali per il periodo necessario alla stesura della sentenza di primo grado, non essendo consentito al giudice dell'impugnazione interferire riguardo a poteri e facoltà non esercitati dal giudice procedente nella fase esaurita. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 178, lett. c, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale adottato il provvedimento, incidente sulla libertà personale dell'imputato, in camera di consiglio, su richiesta del Pubblico Ministero, senza assicurare l'intervento dell'imputato e del suo difensore. Il ricorso è fondato.
L'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Nel caso di specie, la questione non riguarda l'efficacia della sospensione dei termini di durata della custodia cautelare - disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., all'atto della pronuncia della sentenza -, ma riguarda la competenza del giudice d'appello ad emettere il provvedimento sospensivo non emesso dal primo giudice. Invero, questa Suprema Corte, - esaminando una questione analoga, nella quale il provvedimento di sospensione, durante il termine per il deposito della motivazione della sentenza, era stato regolarmente emesso dal giudice di primo grado, discutendosi dell'incidenza sui termini propri della successiva fase procedimentale -, riaffermata l'unitarietà del giudizio, ha introdotto una distinzione, operativa nel singolo e specifico caso della sospensione ex art.304, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., tra competenza a pronunciare il provvedimento di sospensione e funzione con efficacia dilatoria dei termini di custodia cautelare, fissando il principio interpretativo per il quale "la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare disposta dal giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c, cod. proc. pen., all'atto della pronuncia della sentenza che segna anche l'inizio della successiva fase procedimentale, opera per ciò stesso necessariamente con riguardo ai termini propri di tale ultima fase" (Cass., sez. V, 7.8.1996, n. 3676, ric. Casciana). La distinzione consente di affermare, in base al principio generale della competenza del giudice che procede, di cui all'art.279 cod. proc. pen., che la competenza ad emettere il provvedimento sospensivo, giustificato dalla specifica esigenza di redazionè della motivazione, spetta al giudice che ha pronunciata la relativa sentenza, unico in grado di valutare la complessità della parte argomentativa.
Nel caso di specie, il Tribunale di Milano, pronunciando la sentenza in data 1.4.1996, non ha ritenuto di disporre la sospensione dei termini di custodia cautelare durante il termine di deposito della motivazione. Al giudice di primo grado non poteva sostituirsi, alla ricezione degli atti, la Corte d'Appello di Milano, priva di competenza in proposito.
In conclusione, va annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata. L'annullamento di conseguenza travolge anche il provvedimento appellato avanti al Tribunale del riesame.
La Cancelleria trasmetterà copia di questo provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente.
P. Q. M.
annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata. Dispone che la Cancelleria trasmetta copia di questo provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario nel quale è detenuto il ricorrente. Così deciso in Roma, il 14 novembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 1998