Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/1997, n. 4453
CASS
Sentenza 14 novembre 1997

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Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c c.p.p. rientra nella competenza del giudice che procede, il quale è l'unico in grado di valutare la complessità della parte argomentativa della decisione, secondo il principio di cui all'art. 279 c.p.p.. Pertanto, con riferimento alla sentenza emessa nel giudizio di primo grado - la cui data di pronuncia segna l' inizio della decorrenza del termine della fase successiva di custodia cautelare - è competente tale giudice a emettere il provvedimento in questione il quale è destinato a prolungare i termini della custodia cautelare della fase successiva, e non al giudice di appello con riferimento al periodo impiegato dal giudice di primo grado per depositare la motivazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/11/1997, n. 4453
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4453
    Data del deposito : 14 novembre 1997

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